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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/05/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 210/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 210/2019 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via Monfalcone n. 28/A, presso C.F._1
lo studio dell'avv. GAROFALO LAURA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, V.le Vittorio Veneto n. 52/C, C.F._2
presso lo studio dell'avv. MARCHI FRANCESCA MARTINA, che la rappresenta e difende,
giusta procura in atti.
1 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio, contratto a Catania in data 14.4.1982, con Controparte_1
.
[...]
Dall'unione coniugale sono nati i figli , in data 24.7.1983, e Persona_1
, in data 1.5.1989. Persona_2
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con sentenza di separazione n.
5370/2017 pronunciata da questo Tribunale in data 29.12.2017 e che da allora non si sono più
riconciliate; nello specifico, nella sopra menzionata sentenza si è dato atto che le parti nulla hanno concordato in ordine ai figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e in ordine ad eventuali richieste economiche tra le loro.
, costituendosi in giudizio, ha chiesto di porre a carico Controparte_1
del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in suo favore dell'importo di
Euro 400,00, e di assegnare in suo favore la casa coniugale.
Con sentenza parziale n. 3111/2022 del 6.7.2022, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Aperta la fase istruttoria, è stato disposto l'interrogatorio formale della resistente e sono stati escussi i testimoni e . Persona_1 Persona_2
Sono stati, poi, disposti accertamenti a carico della Guardia di Finanza di Acireale.
Nel merito, la domanda della resistente volta a porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile invero divorzile in suo favore è infondata e va rigettata.
2 Dalla visione della documentazione prodotta dalla Guardia di Finanza di Acireale si evince che il ricorrente, almeno sino alla fine dell'anno 2021, risulta essere dipendente della società
Piante Faro s.s. e che ha dichiarato un reddito annuo da lavoro compreso tra Euro 14.163,02 e
Euro 15.246,89; la resistente, assunta in varie società nel settore delle pulizie, ha dichiarato un reddito annuo da lavoro compreso tra Euro 477,04 e Euro 2.835,96, e dagli atti risulta che ha percepito il c.d. reddito di cittadinanza dal 2019 al 2022, per importi annui variabili e compresi tra Euro 248,50 (anno 2022) e Euro 3.741,15 (anno 2021), non risultando che sia beneficiaria di trattamenti pensionistici.
La resistente sostiene che le sue condizioni reddituali sono peggiorate in data successiva alla separazione, e che non possa lavorare dal 2021, essendo afflitta da ipertensione arteriosa e asma bronchiale, con pregressa colecistectomia;
ha aggiunto, inoltre, che il figlio Persona_1
vive con lei e non lavora, e che in passato contribuiva alle spese la figlia
[...] [...]
, che in data successiva ha instaurato un nuovo nucleo familiare ed è Persona_2
andata a vivere altrove, venendo pertanto meno il suo fondamentale contributo.
Orbene, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “l'assegno di divorzio, avente
funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che
lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del
divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze
familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per
esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi
sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive” (Cass.
Civ., sez. I, 11.10.2024 n. 26520).
Nel caso di specie, la resistente non ha fornito alcun elemento di prova in ordine alla sussistenza dell'eventuale sacrificio da parte sua in favore delle esigenze familiari e del ricorrente, apparendo pacifica la circostanza che la stessa abbia sempre lavorato, svolgendo lavori inerenti al settore delle pulizie, peraltro con contratti di lavoro regolarmente registrati.
3 D'altro canto, il ricorrente sostiene di essere attualmente in pensione e di percepire la somma mensile di Euro 1.269,37.
A nulla, poi, rileva quanto esposto dalla resistente in ordine alla circostanza che il ricorrente effettui altri lavori saltuari non regolamentati, nello specifico nel settore del trasporto della legna e beni mobili non meglio identificati, avvalendosi di un autocarro targato FI777420 (ritratto in alcune foto in atti), peraltro di non recente immatricolazione: infatti, all'udienza del 21.3.2023,
sia la resistente che i testi escussi hanno riferito che in passato il ricorrente effettuava trasporti di legna ad un determinato prezzo al kg, non si comprende se per conto del suo precedente datore di lavoro, lavorando il ricorrente in un vivaio, ma nulla hanno saputo riferire in ordine al periodo attuale, se non di averlo visto talvolta alla guida del suo autocarro nei pressi di
Trecastagni (CT), senza neppure fornire indicazioni in ordine a quanto possa anche approssimativamente guadagnare da tali eventuali trasporti.
Inoltre, all'udienza del 21.3.2023, in sede di interrogatorio formale, la resistente ha dapprima dichiarato di non lavorare dall'anno 2020, ma ha aggiunto che lavora allorquando viene chiamata.
Da tali elementi si può desumere la contraddittorietà intrinseca di quanto rappresentato.
Va, poi, considerato che la resistente nulla ha provato in ordine al profilo assistenziale necessario per la previsione di un assegno divorzile, non apparendo sussistere una situazione di bisogno: infatti, la stessa nulla ha allegato in ordine alle patologie sopra indicate, avendo prodotto solamente la relazione di dimissione dell'Ospedale Cannizzaro di Catania del
17.8.2020, riepilogativa delle patologie stesse, con la seguente diagnosi di dimissione: “infarto acuto del miocardio (MINOCA) in soggetto con coronarie esenti da lesioni angiograficamente significative;
ipertensione arteriosa, fumatrice, asma bronchiale”.
Manca, poi, in atti qualsivoglia riconoscimento di una eventuale invalidità.
Va, poi, rigettata anche la domanda della resistente volta all'assegnazione della casa coniugale.
4 Come è noto, l'assegnazione della casa coniugale presuppone la stabile convivenza con i figli minorenni o con i figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, essendo la detta previsione posta a tutela dei figli stessi, al fine della conservazione del loro habitat domestico.
Ebbene, venendo al figlio , che comunque ha attualmente 42 Persona_1
anni, va considerato che in sede di separazione nulla è stato previsto in favore di quest'ultimo,
apparendo anzi non contestata la circostanza che lo stesso abbia già avuto modo di accedere al mondo del lavoro.
Inoltre, secondo recente orientamento giurisprudenziale, “l'obbligo di mantenimento legale
della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di
agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove
stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza
economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile
impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato
nella ricerca di un lavoro” (Cass. Civ., sez. I, 14.8.2020 n. 17183; si v., altresì, Cass. Civ., sez.
VI, 29.12.2020 n. 29779).
Inoltre, va considerato che il figlio ha verosimilmente acquisito Persona_1
le competenze per poter progredire nel mondo del lavoro.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Le spese vanno poste a carico della resistente, soccombente in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
rigetta le domande di;
Controparte_1
condanna al pagamento delle spese di giudizio, che Controparte_1
liquida nella somma di Euro 2.498,00, comprensiva di Euro 98,00 per spese e Euro 2.400,00 per
5 compenso di avvocato, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso delle spese generali nella misura del 15%
del compenso.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 9 Maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Lidia Greco
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 210/2019 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via Monfalcone n. 28/A, presso C.F._1
lo studio dell'avv. GAROFALO LAURA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, V.le Vittorio Veneto n. 52/C, C.F._2
presso lo studio dell'avv. MARCHI FRANCESCA MARTINA, che la rappresenta e difende,
giusta procura in atti.
1 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio, contratto a Catania in data 14.4.1982, con Controparte_1
.
[...]
Dall'unione coniugale sono nati i figli , in data 24.7.1983, e Persona_1
, in data 1.5.1989. Persona_2
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con sentenza di separazione n.
5370/2017 pronunciata da questo Tribunale in data 29.12.2017 e che da allora non si sono più
riconciliate; nello specifico, nella sopra menzionata sentenza si è dato atto che le parti nulla hanno concordato in ordine ai figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e in ordine ad eventuali richieste economiche tra le loro.
, costituendosi in giudizio, ha chiesto di porre a carico Controparte_1
del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in suo favore dell'importo di
Euro 400,00, e di assegnare in suo favore la casa coniugale.
Con sentenza parziale n. 3111/2022 del 6.7.2022, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Aperta la fase istruttoria, è stato disposto l'interrogatorio formale della resistente e sono stati escussi i testimoni e . Persona_1 Persona_2
Sono stati, poi, disposti accertamenti a carico della Guardia di Finanza di Acireale.
Nel merito, la domanda della resistente volta a porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile invero divorzile in suo favore è infondata e va rigettata.
2 Dalla visione della documentazione prodotta dalla Guardia di Finanza di Acireale si evince che il ricorrente, almeno sino alla fine dell'anno 2021, risulta essere dipendente della società
Piante Faro s.s. e che ha dichiarato un reddito annuo da lavoro compreso tra Euro 14.163,02 e
Euro 15.246,89; la resistente, assunta in varie società nel settore delle pulizie, ha dichiarato un reddito annuo da lavoro compreso tra Euro 477,04 e Euro 2.835,96, e dagli atti risulta che ha percepito il c.d. reddito di cittadinanza dal 2019 al 2022, per importi annui variabili e compresi tra Euro 248,50 (anno 2022) e Euro 3.741,15 (anno 2021), non risultando che sia beneficiaria di trattamenti pensionistici.
La resistente sostiene che le sue condizioni reddituali sono peggiorate in data successiva alla separazione, e che non possa lavorare dal 2021, essendo afflitta da ipertensione arteriosa e asma bronchiale, con pregressa colecistectomia;
ha aggiunto, inoltre, che il figlio Persona_1
vive con lei e non lavora, e che in passato contribuiva alle spese la figlia
[...] [...]
, che in data successiva ha instaurato un nuovo nucleo familiare ed è Persona_2
andata a vivere altrove, venendo pertanto meno il suo fondamentale contributo.
Orbene, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “l'assegno di divorzio, avente
funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che
lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del
divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze
familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per
esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi
sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive” (Cass.
Civ., sez. I, 11.10.2024 n. 26520).
Nel caso di specie, la resistente non ha fornito alcun elemento di prova in ordine alla sussistenza dell'eventuale sacrificio da parte sua in favore delle esigenze familiari e del ricorrente, apparendo pacifica la circostanza che la stessa abbia sempre lavorato, svolgendo lavori inerenti al settore delle pulizie, peraltro con contratti di lavoro regolarmente registrati.
3 D'altro canto, il ricorrente sostiene di essere attualmente in pensione e di percepire la somma mensile di Euro 1.269,37.
A nulla, poi, rileva quanto esposto dalla resistente in ordine alla circostanza che il ricorrente effettui altri lavori saltuari non regolamentati, nello specifico nel settore del trasporto della legna e beni mobili non meglio identificati, avvalendosi di un autocarro targato FI777420 (ritratto in alcune foto in atti), peraltro di non recente immatricolazione: infatti, all'udienza del 21.3.2023,
sia la resistente che i testi escussi hanno riferito che in passato il ricorrente effettuava trasporti di legna ad un determinato prezzo al kg, non si comprende se per conto del suo precedente datore di lavoro, lavorando il ricorrente in un vivaio, ma nulla hanno saputo riferire in ordine al periodo attuale, se non di averlo visto talvolta alla guida del suo autocarro nei pressi di
Trecastagni (CT), senza neppure fornire indicazioni in ordine a quanto possa anche approssimativamente guadagnare da tali eventuali trasporti.
Inoltre, all'udienza del 21.3.2023, in sede di interrogatorio formale, la resistente ha dapprima dichiarato di non lavorare dall'anno 2020, ma ha aggiunto che lavora allorquando viene chiamata.
Da tali elementi si può desumere la contraddittorietà intrinseca di quanto rappresentato.
Va, poi, considerato che la resistente nulla ha provato in ordine al profilo assistenziale necessario per la previsione di un assegno divorzile, non apparendo sussistere una situazione di bisogno: infatti, la stessa nulla ha allegato in ordine alle patologie sopra indicate, avendo prodotto solamente la relazione di dimissione dell'Ospedale Cannizzaro di Catania del
17.8.2020, riepilogativa delle patologie stesse, con la seguente diagnosi di dimissione: “infarto acuto del miocardio (MINOCA) in soggetto con coronarie esenti da lesioni angiograficamente significative;
ipertensione arteriosa, fumatrice, asma bronchiale”.
Manca, poi, in atti qualsivoglia riconoscimento di una eventuale invalidità.
Va, poi, rigettata anche la domanda della resistente volta all'assegnazione della casa coniugale.
4 Come è noto, l'assegnazione della casa coniugale presuppone la stabile convivenza con i figli minorenni o con i figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, essendo la detta previsione posta a tutela dei figli stessi, al fine della conservazione del loro habitat domestico.
Ebbene, venendo al figlio , che comunque ha attualmente 42 Persona_1
anni, va considerato che in sede di separazione nulla è stato previsto in favore di quest'ultimo,
apparendo anzi non contestata la circostanza che lo stesso abbia già avuto modo di accedere al mondo del lavoro.
Inoltre, secondo recente orientamento giurisprudenziale, “l'obbligo di mantenimento legale
della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di
agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove
stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza
economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile
impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato
nella ricerca di un lavoro” (Cass. Civ., sez. I, 14.8.2020 n. 17183; si v., altresì, Cass. Civ., sez.
VI, 29.12.2020 n. 29779).
Inoltre, va considerato che il figlio ha verosimilmente acquisito Persona_1
le competenze per poter progredire nel mondo del lavoro.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Le spese vanno poste a carico della resistente, soccombente in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
rigetta le domande di;
Controparte_1
condanna al pagamento delle spese di giudizio, che Controparte_1
liquida nella somma di Euro 2.498,00, comprensiva di Euro 98,00 per spese e Euro 2.400,00 per
5 compenso di avvocato, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso delle spese generali nella misura del 15%
del compenso.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 9 Maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Lidia Greco
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