Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1670/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1670/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 27.09.2024, congiuntamente da:
nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 residente, Via Vergine dei Mei n. 19 (c.f. ), C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Arduini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Prato (PO), Via Magnolfi n.
63, giusta procura in atti;
e nata a [...] il [...] (c.f. CP_1
) ed ivi residente, Via Vergine dei Mei n. 19, C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Arcangeli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pistoia (PT), Via Cavour n. 5, giusta procura in atti;
e
1
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 27.09.2024, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio in
[...] CP_1 data
27.06.2004 in Carmignano (PO), precisavano che dall'unione erano nati i figli (il 21.05.2006) e (il 14.05.2012). Persona_1 Per_2
Le parti evidenziavano che, a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni, la prosecuzione del rapporto matrimoniale diveniva intollerabile.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) Il figlio è maggiorenne e dunque nulla viene Persona_1 stabilito in ordine al suo affidamento, alla sua domiciliazione e alle modalità di visita;
3) Entrambi i coniugi si obbligano a concordare periodicamente le linee guida della crescita della figlia minore e della sua Per_2 educazione, a risolvere ogni eventuale conflitto senza coinvolgere la bambina ed a tutelare presso di lei l'immagine e la funzione genitoriale dell'altro coniuge;
4) Il padre potrà visitare presso la casa della mamma, Per_2 nelle ore diurne quando vorrà, previo preavviso anche telefonico alla mamma e compatibilmente con le esigenze primarie e gli impegni della figlia;
5) il marito si trasferirà, in via definitiva, presso una nuova sistemazione abitativa entro il 30 novembre 2024 e provvederà nel
2 medesimo termine a trasferire altresì la propria residenza anagrafica;
6) La moglie continuerà a vivere con i figli e Persona_1 Per_2 nella casa coniugale sita in Pistoia, Via Vergine dei Mei 19, composta da appartamento per civile abitazione a piano terra con resede antistante, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia al foglio 267 part. 568 subalterni 14 (cat. A/3 classe 5 consistenza 6,5 vani cat.), nonché foglio 267 part. 568 subalterni 6,
10, 11, 12;
e dunque la stessa si intende alla medesima assegnata essendo l'abitazione in cui i figli rimarranno a vivere con la madre.
Nella casa familiare rimarranno tutti gli arredi ivi esistenti, eccezion fatta per quei beni ed oggetti che, essendo di valore affettivo e personali del sig. verranno da quest'ultimo prelevati entro il Pt_1
30.11.2024 di comune accordo fra i ricorrenti.
Con riferimento all'assegnazione della casa familiare, viene precisato che detta assegnazione non ricomprende – non costituendo, neppure di fatto, pertinenza della casa familiare – le particelle di terreno/giardino site sul retro e a confine con l'abitazione censite al Catasto Terreni del Comune di Pistoia al
Foglio 267 Particella 359 (qualità: di classe 2 Parte_2
Superficie 1.840 mq) e Foglio 267 Particella 394 (qualità: Pt_2
di classe 2 Superficie: 562 mq).
[...]
Detti appezzamenti di terreno/giardino, di proprietà esclusiva del sig. , essendo dal medesimo stati acquistati con Parte_1 esclusione dei suddetti beni dalla comunione legale con il coniuge
(atto ai rogiti Notaio in data 30/06/2016 – Rep. 132079 Per_3
Racc. 14183), rimarranno nella disponibilità esclusiva di diritto e di fatto del sig. con ogni conseguente spesa anche di Pt_1 manutenzione.
7) La figlia , ad oggi minorenne, viene affidata in via Per_2 condivisa ad entrambi i genitori. Sia che , Per_2 Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, rimarranno ad abitare con la madre nella casa familiare di cui al punto che precede.
3
Per quanto concerne le frequentazioni padre/figlia, viene concordato che il padre la terrà presso di sé con le modalità di seguito concordate, nulla potendo stabilire per che deciderà i Persona_1 tempi e le modalità del suo stare insieme al padre:
a) Il padre terrà con sé a settimane alterne come segue: Per_2
Settimana “a”: un giorno infrasettimanale, il mercoledi, anche con pernottamento e quindi nel weekend dal sabato mattina sino alla domenica sera (ore 22,00);
Settimana “b”: due sere infrasettimanali, il martedi ed il mercoledi dall'ora di cena e con pernottamento per entrambe le giornate.
Quindi non il weekend, che verrà trascorso con la madre.
Compatibilmente con i propri impegni lavorativi, da comunicare tempestivamente, il padre potrà continuare ad accompagnare a scuola tutte le mattine, purché sia puntuale e rigoroso Per_2 nel rispetto delle regole e degli orari;
b) Il padre avrà poi facoltà di tenere con sé per cinque Per_2 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendendo un anno il 25 Dicembre, l'anno successivo il 31 Dicembre e così via per gli anni a seguire, ad anni alterni nonché per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendendo un anno il giorno di Pasqua e l'anno dopo il Lunedì dell'Angelo, e così di nuovo a girare per gli anni successivi;
allo stesso modo verrà rispettato il criterio dell'alternanza per le altre festività. Vista l'età dei figli si ritiene di non precisare con esattezza gli orari anche perché possono subire variazioni sulla base di impegni o desideri di volta in volta manifestati e su cui i genitori si accorderanno sulla base delle richieste dei figli. I genitori faranno in modo che la figlia trascorra la Vigilia del S. Natale con il genitore con cui non trascorrerà il giorno del S. Natale. Per il corrente anno 2024, per cominciare l'alternanza, viene concordato che la figlia trascorra col padre la Vigilia del S. Natale e quindi con la madre il giorno del S.
Natale. Per le ferie estive la figlia starà col padre nelle due settimane centrali del mese di agosto, essendo per il padre l'unico periodo di ferie lavorative. I genitori si accorderanno per le ferie
4 estive entro il 31 maggio di ogni anno, qualora vi siano loro esigenze di periodi di vacanza con la figlia diversi da quelli appena indicati.
8) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 650,00
(seicentocinquanta/00) mensili per ed € 550,00 Persona_1
(cinquecentocinquanta/00) per e cioè per complessivi € Per_2
1.200,00 per i due figli. Tale diverso contributo per i due figli viene concordato fra i genitori in virtù della diversa età dei due figli che determina diverse esigenze di vita quotidiana e sociale dei figli medesimi ed in virtù del fatto che nei piani di vita del figlio
è previsto il suo trasferimento fuori dalla casa Persona_1 familiare per ragioni di studio. La somma verrà corrisposta anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con decorrenza dal secondo anno. I genitori prevedono espressamente che per le spese e la loro regolamentazione si applicherà il Protocollo di Intesa del
Tribunale di
Pistoia 1.10.2018, che i coniugi dichiarano di conoscere con la pattuizione che le spese straordinarie per i figli saranno a carico del padre nella misura del 100%.
9) I coniugi pattuiscono sin d'ora che l'assegno di mantenimento ordinario in favore di venga versato alla madre sino a Persona_1 quando il figlio rimarrà ad abitare con lei nella casa familiare, mentre verrà corrisposto direttamente a mani del figlio da settembre 2025 o dal momento in cui il medesimo si trasferirà a vivere in via prevalente altrove, stabilendosi fuori sede per i propri studi universitari.
Analogamente, anche qualora , conseguito il diploma di Per_2 scuola superiore, dovesse intraprendere studi universitari fuori sede, l'assegno di mantenimento in suo favore le verrà corrisposto a sue mani anziché versato alla madre.
10) Il marito corrisponderà altresì alla moglie, a titolo di concorso al suo mantenimento, la somma di € 1.000,00 (mille/00) mensili, anch'essa da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese e
5 soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con decorrenza dal secondo anno. In detto assegno sono evidentemente ricompresi i consumi per utenze domestiche e manutenzione ordinaria della casa familiare, restando a carico del marito – quale proprietario – le sole spese di manutenzione straordinaria dell'immobile.
Qualora la sig.ra dovesse accogliere ad abitare stabilmente CP_1 nella casa coniugale terze persone che contribuiscono al mantenimento e alle spese di famiglia (siano esse propri familiari oppure un nuovo compagno), l'assegno di mantenimento così concordato sarà automaticamente ridotto ad € 400,00
(quattrocento/00), senza necessità di accordi di modifica, e ciò a prescindere dalla circostanza che dette terze persone ivi trasferiscano la propria residenza anagrafica.
Gli assegni di mantenimento per figli e moglie verranno corrisposti a far data dal trasferimento del sig. in altra abitazione;
fino a Pt_1 tale data resta inteso che vige il regime attuale e dunque il Sig. provvederà a ricaricare la carta prepagata utilizzata dalla Pt_1 moglie per la somma di Euro 1.500,00 mensili oltre a provvedere a tutte le altre spese come finora.
11) L'assegno unico per i figli viene percepito al 100% dalla moglie;
12) Per quanto riguarda il cane ON, intestato in anagrafe canina al sig. , i coniugi concordano nella necessità che il Parte_1 medesimo sia lasciato prevalentemente con i figli, che vi son molto legati. Il sig. avrà comunque facoltà di prenderlo e tenerlo Pt_1 con sé ogni qualvolta lo desideri.
Le spese alimentari per il cane tutte sono a carico della sig.ra CP_1 che se le assume, mentre quelle per cure veterinarie, di igiene e comunque straordinarie restano a carico del solo sig. che se Pt_1 le assume.
13) Per quanto riguarda infine la vettura Mercedes A 160 targata
DW491PX, di proprietà di ma sinora in uso esclusivo alla Pt_1 moglie, entrambi i coniugi si impegnano a provvedere alle volture in favore della sig.ra con i benefici legati all'esecuzione del CP_1 presente accordo di separazione, e comunque a spese della signora
6 manifestando sin d'ora il sig. la propria CP_1 Parte_1 disponibilità a trasferirle la proprietà della vettura senza alcun corrispettivo. Tutte le spese ordinarie e straordinarie della vettura
(ivi espressamente ricomprese quelle per copertura assicurativa e bollo) resteranno a carico della sig.ra che se le assume, CP_1 essendo ricomprese nell'assegno di mantenimento sopra concordato e ciò a prescindere dall'intestazione della vettura.
14) I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altra autorizzazione amministrativa anche per la figlia minore . Per_2
15) I coniugi dichiarano che, fatta eccezione per tutto quanto previsto nel presente atto, essi hanno già provveduto a regolare tutti i loro rapporti patrimoniali e che non sussistono ulteriori reciproche richieste e/o pretese e ribadiscono di non avere più alcunché a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, neppure a titolo di eventuale risarcimento danni per eventuali inadempimenti degli obblighi coniugali.
16) I coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente e reciprocamente ogni notizia sulla propria residenza o sul cambiamento della stessa;
17) Le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate fra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 11.12.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse
7 alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nato il [...] a [...] e nata a [...] il CP_1
03.04.1968, che hanno contratto matrimonio in Carmignano (PO) in data 27.06.2004, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carmignano (PO) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
38, P. II, Serie A, anno 2004);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 11.02.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
8