Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5323 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5294/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5294 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: lesione personale
TRA
, nato a [...] il [...] e ivi res.te alla Parte_1
via Stella 137, C.F. , elett.te dom.to in Napoli alla via C.F._1
Nuova San Rocco n. 62 presso lo studio dell'avv. Massimiliano Cosomati
(C.F. ), dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in C.F._2
atti
ATTORE -
Contro
P. Iva in persona dell'amm.re e legale CP_1 P.IVA_1
rapp.te p.t sig.ra , con sede legale in via Montenuovo Licola CP_2
Patria, 120, 80078 Pozzuoli (NA), rappresentata e difesa dall'Avv. UI
Roma (cod. fisc. ), e con questo elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata in Aversa (CE), alla via S. D'Acquisto, n. 73 giusta procura in atti;
CONVENUTA –
E
Contro con sede legale in Napoli al Corso Europa n. 41; Controparte_4
CONVENUTA CONTUMACE–
NONCHE' con sede in Mogliano Veneto (TV) alla Via Controparte_5
Marocchesa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore dott.
[...]
Amministratore Delegato e Direttore Generale, e dott. CP_6 CP_7
, Dirigente della società, elett.te dom.ta in Napoli alla via Giordano
[...]
Bruno n. 169 presso l'avv. Giulio Rotoli (cod. fisc. , CodiceFiscale_4
che la rapp.ta e difende giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA –
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 21.1.2025 e da comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Contro Tribunale di Napoli, la e la al fine di vederle Controparte_1 CP_4
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e conseguenti ai fatti, verificatisi in data 01/05/2019, alle ore 21.00 circa, presso lo stabilimento balneare denominato “Rama Beach Cafe” sito in via Marina di
Varcaturo, Giugliano in Campania, di proprietà della società Controparte_1
L'attore deduceva, in particolare: - che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, accedeva nel locale in compagnia del fratello, di una ragazza e di un amico e, mentre si recava da solo al bar per prendere una consumazione per l'evento “aperitivo” con entrata gratis ma “consumazione” obbligatoria, veniva aggredito con numerose ferite da arma da taglio da sconosciuti che gli procuravano delle gravissime lesioni al corpo;
- che, subito dopo l'accaduto, si dirigeva da solo verso l'uscita del locale, senza che nessuno dei proposti alla vigilanza né dei camerieri intervenisse per soccorrerlo, mentre sanguinava copiosamente;
- che, arrivato nel parcheggio esterno del locale, veniva raggiunto da qualcuno che lo aiutava a salire sull'autombulanza lì presente e successivamente veniva trasportato al presidio ospedaliero “Pineta Grande” in
Castel Volturno ove i sanitari di turno gli diagnosticavano come da esame
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obiettivo “flc multiple al gluteo sx/anca sx, regione anteriore e laterale di coscia sx, flc in regione sternale sanguinante e con muscolo esposto”; - che all'interno della struttura “Rama Beach Cafe”, durante l'aperitivo del
01.05.2019, erano presenti circa 8.000 persone, ben oltre il limite consentito dalla normativa vigente per una struttura balneare in occasione di una serata danzante con annessa somministrazione di alcolici;
- che il personale di vigilanza ivi presente non raggiungeva le 5 unità, rivelandosi insufficiente numericamente e di conseguenza inefficiente nella gestione preventiva della sicurezza e di eventuali soccorsi;
- che, altresì, l'eccessivo numero di persone ivi presenti incideva negativamente sulla qualità dei soccorsi, che non venivano prestati, in quanto esso attore si vedeva costretto a trascinarsi da solo fino all'ambulanza posta all'ingresso dello stabilimento e, solo quando giungeva nel parcheggio, veniva aiutato da soggetto non identificato a salire sulla stessa;
- che, a seguito di lettera di messa in mora, la società
[...] comunicava che la struttura “Rama Beach Cafe ” per la data del CP_1
01/05/2019 dalle ore 19.00 alle ore 04.00 del giorno 02/05/2019 era stata concessa temporaneamente alla società - che entrambe le Controparte_8
società risultavano, altresì, prive dei necessari provvedimenti amministrativi autorizzativi e, pertanto, inidonee allo svolgimento dell'evento; - che all'art
13) del “Contratto di Concessione Temporanea” veniva espressamente dichiarato che “ad espressa richiesta del Concessionario, inoltre, il
Concedente dichiara la propria disponibilità a consentire l'utilizzo di parte dei propri lavoratori …”, i quali, tuttavia, non venivano qualificati né quantificati al fine di servire e garantire l'incolumità delle persone ivi presenti;
- che veniva aperto procedimento penale nei confronti di ignoti per il reato di lesioni gravissime e tentato omicidio;
- che senza esito erano rimaste le richieste di risarcimento dei danni subiti.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di condannare le convenute società al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti quantificati nella
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misura di € 10.212,50, o in misura diversa stabilita dal giudice e vinte le spese da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva la che resisteva alla domanda attorea della Controparte_1
quale chiedeva il rigetto, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della al fine di essere dalla stessa garantita Controparte_9
e manlevata per il caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea.
Autorizzata la chiesta chiamata, si costituiva la Controparte_9
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per assenza di copertura assicurativa in relazione all'evento descritto e, in ogni caso,
l'infondatezza della pretesa attorea della quale chiedeva il rigetto, vinte le spese.
Assegnati i termini ex art. 183, VI comma c.p.c. veniva espletata la prova orale, all'esito della quale veniva disposta CTU.
Con ordinanza del 22.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Anzitutto occorre procedere alla qualificazione giuridica dell'azione avanzata dalla parte attrice.
L'azione, di natura extracontrattuale, è inquadrabile all'interno dello schema dell'art. 2051 c.c.
La norma, nella sua essenzialità, prevede che colui il quale ha l'effettivo potere sulla cosa, quindi non solo il proprietario ma anche il possessore o il detentore, risponde dei danni causati "dalla cosa" nonostante, per le più diverse ragioni, non abbia esercitato su di essa un potere di controllo e di governo. La disposizione prevede un'imputazione del danno al custode sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità in atto od in potenza della stessa cosa, finanche per le cose inerti, non rilevando fra l'altro la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
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Il fondamento della responsabilità è dunque costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia (Cass. civ., sez. III, 13.01.2015, n. 295).
La custodia, poi, si identifica in una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù della sua detenzione qualificata
(cfr. Cass. civ. 12.04.2013, n. 8935), pertanto, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità fondata sul potere di governo della res (cfr. Cass. civ.
20.11.2009, n. 24546) e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale con il conseguente potere di intervento su di essa.
Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi intervenendo su ciò che ha provocato il danno, in modo tale e sufficiente ad evitarlo attraverso la preventiva opera di controllo e di sorveglianza, e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno.
Tanto puntualizzato, quanto alla ripartizione dell'onere della prova la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva poiché è sufficiente, per la sua configurazione, che il danneggiato alleghi e dimostri esclusivamente la relazione di custodia fra il convenuto e cosa, l'evento dannoso e la sua dipendenza causale – secondo la regola civilistica della preponderanza causale dalla cosa (Cass., S.U.,
11.01.2008, n. 576 e succ.) – senza necessità di provare altresì la condotta – commissiva o omissiva – del custode produttrice del danno, salvo a quest'ultimo l'onere della prova del caso fortuito, senza che sia anche necessaria – allorchè l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova da parte dell'attore della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (cfr., da ultimo, Cass. civ.,
27.11.2014, n. 25214; cfr. anche Cass. 24.02.2011, n. 4476).
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Per l'effetto, una volta provate tali circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di una fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità ed eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. 05.02.2013,
n. 2660).
Per quanto concerne il custode di un locale, nulla muta rispetto al suo potere di fatto sulla cosa così come quello di ogni altro soggetto custode, né muta l'obbligo di eliminare tutti i pericoli che la cosa in custodia può provocare a terzi e risponde dei danni eventualmente prodotti a titolo di responsabilità oggettiva.
Di conseguenza, il titolare, gestore o comunque chi ha il potere di fatto sulla cosa, ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché siano evitati tutti i possibili pericoli e rischi prevedibili, garantendo la sicurezza e l'incolumità dei propri utenti ed è (civilmente) responsabile dei danni causati da colluttazioni, liti, risse, avvenute sia all'interno che all'esterno del locale discoteca.
Tali episodi, qualora intervengano nello specifico contesto di un locale notturno, non rappresentano eventi eccezionali, anzi, sono purtroppo eventi normali e prevedibili con la conseguenza che il custode deve approntare le più idonee misure di sicurezza atte ad evitare ovvero impedirne la verificazione.
Già nell'anno 2009 la Suprema Corte ha stabilito che ai titolari delle discoteche incombono doveri di controllo sull'ordine pubblico (Cass.,civ., sez.
III, 03.04.2009, n. 8128) ed ha affermato che chi gestisce una discoteca è in grado di prevedere che possano verificarsi diverbi e colluttazioni e deve tener conto di questa possibilità, predisponendo adeguate misure di sicurezza non solo nei locali interni ma anche nelle aree che rientrano nella pertinenza del locale, senza affatto escludere che anche il diverbio all'uscita del locale notturno (quindi negli spazi esterni) costituisce evento prevedibile e
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pertanto i gestori devono fare tutto il possibile per mettere in sicurezza gli spiazzi antistanti le discoteche.
Trattasi pertanto della medesima responsabilità oggettiva già delineata, quale diretta conseguenza dell'obbligo giuridico (riconosciuto dalla legge al gestore di una discoteca) di vigilare e controllare tutti gli accadimenti che intervengono "nel locale e nelle pertinenze di esso" in modo da impedire danni a terzi, prevenire risse e colluttazioni tra gli utenti della discoteca e in mancanza di tali accorgimenti non può che seguirne l'obbligo a risarcire i danni (patrimoniali e non patrimoniali) derivanti dagli eventi dannosi che si verificano nella discoteca. Il diverbio, la rissa tra gli utenti, la colluttazione che avviene all'interno e/o all'esterno del locale notturno non costituisce
"evento imprevedibile" poichè nella discoteca tali manifestazioni sono molto frequenti e sono, dunque, eventi normalmente prevedibili ed evitabili nell'esercizio dell'attività di gestione, come tali, non rientrano nel caso fortuito in quanto il gestore del locale deve sempre prevedere che possano verificarsi con la conseguenza che se non è in grado di impedirli, deve rispondere delle conseguenze dannose che ne siano derivate. Il contesto o lo stato dei luoghi non può far presumere il comportamento colposo del danneggiato o di un terzo che, in termini di esclusività della colpa, valgano a recidere il nesso causale là dove tale contesto – per le sue caratteristiche, quali quelle sopra delineate – dovesse condurre a ritenere che gli utenti dovrebbero prestare maggiori cautele ed attenzioni "bensì", in maniera esattamente contraria, è proprio il contesto (la discoteca, l'orario notturno, l'affluenza degli utenti più disparati, il consumo di bevande alcoliche, l'alterazione della musica) a far presumere la sussistenza del nesso di causa e non già l'ipotetico evento interruttivo in tesi riconducibile al contegno del danneggiato o del terzo.
In definitiva, dunque, se il danneggiato deve fornire la prova dell'evento lesivo e del legame causale con la cosa, sarà il custode a dover fornire la prova del caso fortuito, se del caso allegando e provando come questo possa e debba essere ricondotto al contegno del danneggiato (o di un terzo) senza
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giovarsi di presunzioni o prospettare mere ipotesi a carico del danneggiato medesimo il quale non risulta affatto onerato ex art. 2051 e 2697 c.c. di fornire la prova della mancanza di un proprio contegno negligente o imprudente.
Inquadrata la fattispecie, la domanda è infondata nei confronti del
[...]
in quanto, come da documentazione prodotta dalla stessa parte CP_1 attrice, il giorno in cui si sarebbe verificato l'evento la struttura era stata ContrContrCP concessa in uso alla che aveva organizzato l'evento.
Pertanto, era quest'ultima il custode del locale, avendone la disponibilità.
Ora, nel caso di specie si ritiene che l'attore abbia adeguatamente assolto al proprio onus probandi.
Invero, il teste dichiarava “Posso dire di aver visto solo Testimone_1
affollamento e una mischia e non sapevo si trattasse di mio fratello. Ho saputo dell'aggressione in un momento successivo quando ho ricevuto una sua telefonata nella quale mi diceva che si stava recando in ospedale…..“So di questa circostanza perché così riferitami da mio fratello. Quando non ho visto più tornare mio fratello dal bar ho chiesto di lui ad amici che erano lì e alla sicurezza ma nessuno aveva visto niente”. …“Posso dire di aver visto più
o meno tre - quattro persone della vigilanza;
anche all'entrata non c'è stato nessun controllo, nessuna perquisizione”.”
L'altro teste, dichiarava: “Posso dire di non aver visto Testimone_2
l'aggressione ma molte persone accalcarsi da lontano;
non avevo idea che si trattasse del mio amico UI: me ne sono accorto dopo quando il fratello
ha ricevuto una sua telefonata dall'ambulanza che era presente lì fuori. Tes_1
La telefonata è giunta circa 10-15 minuti dopo che il mio amico si è recato al bar”. “Si. Di questa circostanza abbiamo avuto contezza dall'attore durante la telefonata nella quale ha riferito di essere pieno di sangue per essere stato accoltellato e di essersi recato autonomamente presso l'ambulanza che sostava nei pressi del locale” “Posso dire di aver visto tre o quattro persone della vigilanza, un paio all'entrata ed un paio nel locale;
erano comunque
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pochissime rispetto al numero di persone presenti nel locale.” ADR: “Credo che il locale avesse una capienza di mille persone mentre lì c'erano quasi tremila persone;
non c'era spazio nemmeno per camminare”.
Le riferite dichiarazioni testimoniali risultano pienamente attendibili e credibili, in quanto oltre che concordanti tra loro e dotate di coerenza logica intrinseca ed estrinseca, sono anche confortate dal verbale di pronto soccorso e dagli accertamenti espletati dal CTU.
Pertanto, non si nutrono dubbi sull'effettivo verificarsi dell'evento come descritto in citazione.
Inoltre, nel corso dell'istruttoria è emersa - il difetto organizzativo in capo al gestore dell'evento per non aver assicurato la gestione della sicurezza all'interno del locale per lo svolgimento della serata. Invero, non solo il locale conteneva un numero di persone superiore a quanto consentito, ma il personale era insufficiente, senza considerare che l'attore neppure è stato soccorso e si è visto costretto a raggiungere l'ambulanza da solo.
Il fatto perpetrato ai danni dell'attore, rientrava nella sfera di controllo affidata al gestore trattandosi, come si ribadisce, di un evento prevedibile ed assolutamente rientrante nella normalità e non riconducibile nell'ipotesi di caso fortuito per fatto del terzo, tale da elidere ogni nesso causale tra la relazione di custodia della cosa e l'evento dannoso mandando totalmente esente da responsabilità la società convenuta nei cui confronti, per inciso, non potrebbe escludersi a priori una responsabilità secondo la regola generale di cui all'art. 2043 c.c. essendo stati ampiamente dimostrati i suoi elementi costitutivi, a partire dalla condotta ad esso gestore effettivamente imputabile a causa del lamentato danno.
Riguardo alla quantificazione dei danni, invece, la consulenza medico-legale, della quale si condividono i risultati, essendo immune da vizi logici e scientifici, ha evidenziato che le lesioni riportate dall'attore hanno avuto una evoluzione tale da determinare: inabilità temporanea parziale di giorni 10 al
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75% e di giorni 10 al 50% ed ha riportato postumi invalidanti permanenti del
7%.
Inoltre, sono state ritenute congrue spese mediche nella misura di € 96,15.
Per la liquidazione del danno come su individuato può farsi riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore “equo”, in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità
(cfr. Cass. Civ. 12408/2011: “poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”).
Quindi, nel caso di specie non vanno applicati i valori tabellari di cui alla legge n. 57/01 (successivamente trasfuse nell'art. 139 del codice delle assicurazioni), il cui ambito applicativo è limitato ai sinistri cagionati dalla circolazione di veicoli. Tali tabelle, nelle elaborazioni più recenti, si sono adeguate all'insegnamento delle Sezioni Unite, la cui indicazione è quella di procedere ad una unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti psico-fisiche, evitando di duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Secondo il richiamato indirizzo della Suprema Corte è, dunque inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno
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biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva.
In coerente risposta al richiamo operato dal Giudice di legittimità, le citate
Tabelle di Milano propongono la “liquidazione congiunta” dei pregiudizi in passato liquidati autonomamente a titolo di cd “danno biologico standard” e di cd. “danno morale”, prevedendo, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di cd “personalizzazione”, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico. Nel caso di specie si ritiene, in assenza della prova di peculiari circostanze idonee ad incidere in modo specifico sulla liquidazione “standardizzata” che non si debba applicare alcuna percentuale di aumento per “personalizzazione” del danno biologico permanente.
Nel caso di specie, si ritiene inoltre che la voce relativa al danno morale non possa essere riconosciuta in mancanza di idonea allegazione e prova né risulta di per sé desumibile in via presuntiva tenuto conto della natura solo micropermanente delle stesse lesioni subite.
In forza di tali tabelle il danno può, dunque, essere così determinato: inabilità temporanea parziale di giorni 10 al 75%: 862,50 inabilità temporanea parziale di giorni 10 al 50%: 575,00 postumi invalidanti permanenti del 7%: euro: 13.020,00
A tali somme vanno aggiunte le spese mediche per euro 96,15 per un totale di
€ 14.553,50 all'attualità.
Poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base dei parametri attualmente vigenti (cfr. Cass. n. 7272/2012; n. 11152/2015), il totale riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale di € 14.553,50 non deve essere ulteriormente incrementato della rivalutazione, ma del solo lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della somma alla data del fatto causativo del danno, liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali, calcolati (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) sul
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capitale devalutato alla data del sinistro, 1.5.2019, e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Conseguentemente la parte convenuta è tenuta al pagamento dell'importo complessivo già rivalutato di euro 14.553,50 per i danni da lesione, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data del 1.5.2019 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Si ritiene che la presente decisione non vada oltre la domanda in quanto sebbene l'attore nell'atto di citazione abbia chiesto il risarcimento nella misura di € 10.212,50, ha poi precisato “ovvero di quella diversa somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia”, con ciò accettando anche un diverso importo non solo in diminuzione ma anche in aumento.
In ragione del rigetto della domanda nei confronti di si Controparte_1 ritiene assorbita la domanda proposta da quest'ultima nei confronti della
; Controparte_9
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al d.m. 55/14, così come modificato con D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022 (valore della controversia compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00).
Per la particolarità della vicenda, si ritiene di compensare le spese di lite tra l'attore, la e la . CP_1 Controparte_9
ContrContrCP_ Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede: Contr
- dichiara la contumacia di CP_4
Contr
- dichiara la esclusiva responsabilità di nella produzione CP_4 dell'evento lesivo per cui è causa;
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- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da
[...]
Contr
e, per l'effetto, condanna al pagamento in Parte_1 CP_4 favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 14.553,50 per i danni da lesione, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data dell'1.5.2019 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
Contr
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore CP_4 dell'attore che si liquidano in € 27,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge con attribuzione al difensore;
- compensa le spese di lite tra le parti costituite;
Contr
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di CP_4
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 28.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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