Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 243/2020
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere rel. dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 243/2020 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), nato l'[...] in [...] Parte_1 C.F._1
Calabria (RC)
Magis S.r.l. (p.i. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Romeo (c.f.
, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria (RC) alla C.F._2
via Filippini, n. 21
appellanti
e
(c.f. ), nata il [...] a [...] CP_1 C.F._3
(RC), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Crocé (c.f.
), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC) C.F._4
alla via P. Foti, n. 1
appellata
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato il 18.5.2020, e la Parte_1 CP_2
impugnano la sentenza n. 235/2020, pubblicata il 20.2.2020, con cui il
[...]
Tribunale di Reggio Calabria - a definizione del giudizio iscritto al n. 3158/2015
R.G. - ha così statuito: «1) rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto Pt_1
; 2) dichiara il diritto di proprietà di sulla quota di metà Parte_1 CP_1 dei locali magazzini siti in Reggio Calabria, corso Garibaldi n. 541 e 543, in catasto f. 128 part. 514 sub. 2 e sub. 3, e via GL EP n. 7, in catasto f. 128 part. 514 sub. 4; 3) accoglie la domanda di parte attrice e ordina alla occupante sine titulo, il rilascio CP_2 dei locali magazzini siti in Reggio Calabria, corso Garibaldi n. 541 e 543, in catasto f. 128 part. 514 sub. 2 e sub. 3, e via GL EP n. 7, in catasto f. 128 part. 514 sub. 4, libero da persone e cose, nella piena disponibilità dei proprietari entro e non oltre il 31 agosto 2020;
4) condanna al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento CP_2 CP_1 danni per l'occupazione abusiva dell'immobile, di €. 1.500,00, al mese per la quota del 50% di pertinenza della parte attrice, con decorrenza gennaio 2013 e fino alla consegna dell'immobile, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
5) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte attrice, pari a €. 8.200,00 per compensi professionali, oltre €. 786,00 per spese, I.V.A. e C.P.A., come per legge, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%; 6) pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico dei convenuti in solido».
2 Corte d'Appello
Con il primo motivo, le appellanti impugnano la sentenza per difetto di motivazione ed erronea e/o insufficiente valutazione del materiale istruttorio, nella parte in cui ha accertato la titolarità della di quota di proprietà CP_1
indivisa sugli immobili oggetto di lite, rigettando la domanda riconvenzionale del di accertamento del proprio acquisto, per usucapione, della quota di Pt_1 proprietà dell'appellata.
Con il secondo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha accertato l'abusiva occupazione degli immobili da parte della CP_2 deducendo che l'utilizzo gratuito dei locali è stato legittimamente autorizzato dal dante causa del , in qualità di proprietario esclusivo. Pt_1
Con il terzo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha condannato la al risarcimento dei danni da illegittima occupazione dei CP_2
locali, inoltre contestando i criteri utilizzati dal ctu per la determinazione del quantum risarcitorio.
Con il quarto motivo, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha posto a loro carico, in solido tra loro, le spese della ctu.
Le appellanti ritengono non dovute le spese di ctu.
Con il quinto motivo, gli appellanti impugnano la loro condanna, in quanto soccombenti, alle spese di lite, censurandone la liquidazione nel quantum.
Con il sesto motivo, gli appellanti impugnano il capo della sentenza che ha dichiarato il non luogo a procedere sull'azione cautelare proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 1171 c.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto, più correttamente, dichiarare inammissibile o rigettare l'istanza per carenza dei presupposti, condannando la alle spese procedimentali. CP_1
Le appellanti insistono nell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate (e rigettate) nel giudizio di primo grado e nell'eventuale rinnovo della ctu.
- Difese dell'appellata
Il 6.7.2020, si è costituita l'appellata eccependo, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., nel merito chiedendone il rigetto siccome infondato.
L'appellata eccepisce l'inammissibilità - siccome tardiva ed irrilevante - della nuova documentazione prodotta dalla controparte e della censura sollevata dagli appellanti, siccome tardiva, all'ordinanza del 14.2.2019 con cui il
3 Corte d'Appello
Tribunale ha dichiarato il non luogo a procedere in ordine al ricorso ex art. 1171 c.c.
L'appellata si oppone alle richieste istruttorie di controparte e, in caso di loro accoglimento, chiede di essere ammessa alla prova del contrario.
***
1.- Sulla contitolarità del diritto
1. agisce nei confronti del per l'accertamento del proprio CP_1 Pt_1
diritto di comproprietà al 50% degli immobili siti in Reggio Calabria lungo il corso Garibaldi, 541-543 e alla via GL EP, 7 (catastalmente identificati al foglio 128, particella 514, sub 2, 3, 4) e nei confronti della CP_2
per il rilascio dei locali occupati sine titulo e per il risarcimento del danno
[...]
da illegittima occupazione.
ha acquistato la proprietà indivisa degli immobili, con il fratello CP_1
AN, per successione ereditaria nel patrimonio del padre , Per_1 deceduto l'8.5.1979, come da dichiarazione di successione trascritta l'8.2.1980 presso la Conservatoria dei pubblici registri immobiliari.
Il ha ereditato la propria quota di proprietà sugli immobili da Pt_1 Per_2
deceduto il 15.12.2012, grazie al testamento olografo pubblicato il
[...]
7.1.2013.
2.- Sulla domanda di usucapione
1. Parte appellante censura il rigetto della domanda riconvenzionale con cui il ha chiesto l'accertamento dell'acquisto della proprietà esclusiva degli Pt_1
immobili in questione.
Parte appellante sostiene che ha usucapito la quota della Persona_2
sorella possedendo uti dominus i locali, in modo ininterrotto e pacifico, CP_1
sino al decesso;
il avrebbe, quindi, ereditato dal proprio dante causa Pt_1
l'esclusiva proprietà degli immobili.
2. Il motivo è infondato.
Secondo consolidata giurisprudenza, «il partecipante alla comunione che intende dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo (“uti dominus”), non ha la necessità di compiere atti di “interversio possessionis” alla stregua 4 Corte d'Appello
dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed “animo domini” della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o
l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad un'estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore» (Cass. civ. n.
9100/2018; Cass. n. 24781/2017; Cass. n. 23539/2011).
Secondo quindi la consolidata giurisprudenza, il godimento esclusivo del bene comune da parte di uno dei compossessori non è sufficiente al fine di usucapire il diritto di proprietà esclusiva sulla res communis nei confronti di altri comproprietari. A tal fine occorre, invece, un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, con onere della relativa prova a suo carico (Cass. n. 30765/2023; Cass. n.
10620/2020).
3. Il sostiene che il possesso esclusivo del proprio dante causa è Pt_1
desumibile, anzitutto, dagli atti del 15.10.1952 e del 10.1.1956, con cui ha donato alla figlia più beni (diversi dagli immobili Controparte_3 CP_1
occupati), anche in denaro, con rinuncia della beneficiaria ad ogni futura pretesa ereditaria.
Parte appellante deduce, in particolare, che con la donazione del 10.1.1956
- siccome beneficiaria di cospicua somma di denaro a saldo di CP_1
ogni possibile spettanza in conto di quota legittima e di quota disponibile
(esente da collazione) dell'eredità paterna - avrebbe dichiarato di «nulla più dover domandare al riguardo e rende vive grazie al donante».
Secondo l'appellante, quindi, la donataria ha rinunciato ad ogni CP_1
futura pretesa ereditaria sui beni del padre (ivi compresi gli immobili dedotti in giudizio).
3.1. L'assunto non è condivisibile.
L'atto del 10.1.1956 è stato prodotto dall'appellante in formato non leggibile
(doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione del 7.1.2016).
Con la prima memoria istruttoria il convenuto ha sostenuto di aver trasmesso a controparte, tramite pec, la copia leggibile del documento, producendo la
5 Corte d'Appello
missiva di accompagnamento con la ricevuta di avvenuta consegna (doc. allegata alle memorie depositate il 4.3.2016).
La copia (leggibile) dell'atto di donazione, non risulta versata in atti, sicché non è possibile accertarne il contenuto.
Quindi la rinuncia della donataria all'eredità paterna, poiché circostanza contestata dall'appellata, non è provata.
3.2. Comunque la rinuncia sarebbe nulla ai sensi dell'art. 458 c.c., secondo cui «fatto salvo quanto previsto dagli art. 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione;
è del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi».
La norma introduce il divieto dei patti successori, che trova la sua ratio nell'esigenza di tutelare la libertà dispositiva del dante causa sino al decesso e nella tipicità della delazione successoria (legittima o testamentaria), non essendo prevista nel nostro ordinamento la delazione di tipo contrattuale.
4. L'appellante deduce che il proprio dante causa ha provveduto per Pt_1 oltre vent'anni, in modo ininterrotto e pacifico, all'esclusiva amministrazione
(ordinaria e straordinaria) dei beni e, segnatamente, commissionando i lavori di manutenzione presso i locali, concedendo in locazione gli immobili a terzi, riscuotendo i canoni, agendo in sede giudiziale per far valere i propri diritti di locatore, risultando l'esclusivo intestatario delle utenze.
L'appellante produce documentazione comprovante le dedotte circostanze, asseritamente sintomatiche della volontà del dante causa ( Persona_2
di possedere gli immobili uti dominus (all.
4-15 memorie ex art. 183, c, 6, n. 2,
c.p.c.).
4.2. In ragione del principio anzidetto, gli invocati atti possessori, siccome espressione di un potere gestorio e diretto al miglior soddisfacimento della cosa comune, non provano l'esercizio da parte del dante causa di un possesso idoneo ad usucapire la proprietà esclusiva della res communis.
6 Corte d'Appello
5. Gli appellanti deducono che l'esclusione del compossesso di CP_1
è, inoltre, desumibile dal mancato possesso da parte della medesima
[...]
delle chiavi di accesso ai locali.
5.1. L'assunto non è condivisibile.
Il possesso esclusivo delle chiavi in capo ad uno dei comproprietari non costituisce circostanza sufficiente a dimostrarne il possesso esclusivo degli immobili, potendo derivare da un atteggiamento di mera tolleranza degli altri compossessori giustificato, a maggior ragione, dallo stretto rapporto di parentela tra i comproprietari (Cass. civ. 9359/2021).
Il compossessore non è tenuto a rivendicare periodicamente la titolarità della res communis nei confronti del parente avente la disponibilità del bene.
6. Va confermata, inoltre, l'ordinanza del 25.3.2021 con cui il Collegio ha dichiarato inammissibile - siccome generica ed ininfluente - la prova testimoniale, già rigettata in primo grado, riproposta dall'appellante.
Sempre in forza del principio prima richiamato, i fatti oggetto della prova testimoniale offerta dalla parte appellante non sono sufficienti a dimostrare il possesso esclusivo ad usucapionem, in quanto non sono atti inoppugnabilmente incompatibili con il compossesso di . CP_1
7. Gli appellanti sostengono, inoltre, che la controparte, nel corso degli anni, non ha avanzato alcuna pretesa sugli immobili oggetto di lite.
L'assunto è infondato.
L'appellata prova, al contrario, di aver partecipato con il fratello alle spese afferenti ai locali e di aver provveduto allo sfruttamento economico dei beni.
L'appellata, con riguardo al periodo utile ai fini dell'usucapione, documenta:
a) il pagamento delle imposte sui beni in comproprietà (all. 7-8-15 memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.);
b) la riscossione dei canoni relativi ai contratti di locazione stipulati dal fratello
AN e con oggetto i dedotti immobili e di aver percepito, pro quota, i redditi scaturenti dal possesso dei suddetti immobili, comprensivi dei redditi da locazione.
7 Corte d'Appello
Significativa è la lettera datata 4 novembre 2010 inviata da , Testimone_1 conduttore dell'immobile n. 541 indirizzata a e CP_1 Per_2
[...]
In ogni caso, anche in mancanza di prova di tali circostanze, non vi sarebbe adeguata prova al fine dell'usucapione della proprietà esclusiva.
La domanda di usucapione va, quindi, rigettata.
3.- Sulla domanda di rilascio
1. Gli appellanti censurano la condanna della previo accertamento CP_2 dell'abusiva occupazione dei locali, al rilascio degli immobili.
Gli appellanti sostengono la legittima occupazione dei locali da parte della
Società, siccome autorizzata dall'esclusivo proprietario Persona_2
2.1. Il motivo è infondato.
Con scrittura del 19.12.2012, il ha concesso l'uso gratuito degli immobili Pt_1
alla CP_2
Per quanto prima espsoto, non è proprietario esclusivo del bene Pt_1
concesso in uso gratuito.
Non può ritenersi provato il consenso della comproprietaria . CP_1
Dalla missiva del 15.4.2013 - la cui ricezione non è contestata da controparte
– non emerge il consenso di all'occupazione dei locali. Anzi è CP_1 plausibile desumere, dalla messiva, l'opposizione di all'utilizzo CP_1
dei beni da parte della il che si evince dalla richiesta di sospensione CP_2
dei lavori di ristrutturazione.
Non è quindi provato che , titolare di quota di proprietà indivisa, CP_1 abbia autorizzato o ratificato l'occupazione dei locali da parte della società
CP_2
Secondo un condivisibile principio enunciato dalla S.C. (Cass. civ. n.
22540/2019).
Con la richiamata pronuncia, la S.C. specifica che «il comunista non comodante può richiedere l'immediato rilascio dell'immobile in assenza di ratifica del contratto di comodato».
È pertanto condivisibile la pronuncia impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda proposta da di rilascio dell'immobile. CP_1
8 Corte d'Appello
3.- Sulla legittimazione attiva
1.Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha condannato la a risarcire all'attrice il danno da occupazione illegittima dei locali. CP_2
Gli appellanti deducono il difetto di legittimazione di parte appellata.
1.1. Il motivo è infondato, in quanto è titolare di quota di CP_1
proprietà indivisa sui locali occupati dalla Magistrato ed ha agito per il risarcimento dei danni da mancato godimento degli immobili quale conseguenza dell'illegittima occupazione degli immobili in comproprietà.
4.- Sulla sussistenza del danno
1. Parte appellante deduce l'insussistenza del lamentato pregiudizio.
Il motivo d'appello è infondato.
Come detto, ha agito per il risarcimento dei danni da mancato CP_1 godimento degli immobili quale conseguenza dell'illegittima occupazione degli immobili in comproprietà.
Il Tribunale ha riconosciuto all'attrice il risarcimento da mancato godimento, liquidato in € 1.500 mensili (importo determinato in ragione della quota di proprietà dell'attrice e corrispondente «al possibile valore locativo dei beni»), con decorrenza dal gennaio 2013 sino al rilascio, rigettando ogni ulteriore richiesta risarcitoria per mancata prova del danno.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame deve ritenersi provata la sussistenza del danno, in ragione della natura fruttifera degli immobili in questione.
Come chiarito dalla giurisprudenza, il danno subito dal proprietario per l'illegittima occupazione dell'immobile è oggetto di una presunzione correlata alla normale fruttuosità del bene. Tale presunzione - fondandosi sull'id quod plerumque accidit - ha carattere relativo e, quindi, ammette la prova contraria;
spetta, quindi, all'occupante superare la presunzione dimostrando l'anomala infruttuosità del bene (Cass. civ. n. 19849/2024; Cass. civ, n. 39/2021; Cass. civ. n. 16670/2016).
Nella fattispecie non è stata acquisita prova dell'anomala infruttuosità del bene.
9 Corte d'Appello
Anzi è emersa l'elevata fruttuosità dei beni in oggetto, trattandosi di immobili siti in centro città (tra il Corso Garibaldi e la Via GL EP di Reggio
Calabria), consistenti in magazzini adibiti all'esercizio di attività commerciale e di cui risulta l'avvenuto sfruttamento economico, essendo stati precedentemente concessi in locazione a terzi.
5.- Sul quantum debeatur
1. Gli appellanti censurano i criteri utilizzati dal ctu per la quantificazione del danno, richiamando i rilievi all'elaborato peritale sollevati dal consulente di parte.
Gli appellanti contestano, in particolare, il più alto valore locativo dal ctu attribuito agli immobili e l'utilizzo del criterio di stima “comparativo” (in quanto il ctu non avrebbe individuato gli immobili utilizzati per la comparazione).
2. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.
Il ctu ha accertato il danno da mancato godimento utilizzando il criterio del valore locativo di mercato (“c.d. danno figurativo”), tenendo in considerazione la superficie netta complessiva di 163,65 mq e la destinazione commerciale degli immobili.
Il ctu ha determinato il valore locativo utilizzando, quali criteri di valutazione, le quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate e del Borsino immobiliare nonché il metodo comparativo diretto, basato sul raffronto tra il bene oggetto d'indagine e quelli similari presenti sul territorio.
Il ctu ha giustificato i criteri utilizzati per la comparazione, siccome ha considerato gli immobili aventi le medesime caratteristiche (intrinseche ed estrinseche) dei locali occupati (pag. 62-63 ctu).
L'ausiliario, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non ha stimato gli immobili in base al valore locativo di mercato più alto, piuttosto indicando l'intervallo di valori risultanti dalle banche dati consultate.
Il valore di locazione dei locali è stato, quindi, ricompreso (in forza dei diversi criteri di valutazione utilizzati) tra un minimo di € 2.455 e un massimo di €
4.910 mensili (pag. 75 ctu).
L'indagine peritale è stata, quindi, adeguatamente motivata;
il ctu ha fornito esaustivo e puntuale riscontro ai rilievi del consulente di parte appellante in
10 Corte d'Appello
ordine ai criteri di valutazione utilizzati (risconto alle osservazioni del ctp allegato alla relazione peritale).
3. Non è, tuttavia, condivisibile la ctu nella parte in cui, nel determinare il valore locativo, ha tenuto conto della destinazione commerciale dei locali occupati.
Gli immobili, originariamente destinati a magazzino, sono stati trasformati in negozi per consentire alla l'esercizio della propria attività ristorativa. CP_2
È stato appurato dal ctu che «Al piano terra angolo Corso Garibaldi Via GL
EP allo stato di fatto risulta un'unica unità immobiliare utilizzata come attività commerciale. L'unità immobiliare presenta due ingressi principali sul Corso Garibaldi e uno sulla Via GL EP al n.
7. Il locale al suo interno è un'unica unità immobiliare e presenta tre vani principali, un antibagno e tre servizi igienici. Al suo interno vi è un bar nella parte prospicente il Corso Garibaldi in corrispondenza del subalterno 2, nella parte retrostante vi è un locale cucina con forno a legna. Il locale che è ad angolo tra Corso
Garibaldi e Via GL EP è adibito a sala ristorazione, come pure il locale prospicente la Via GL EP nella parte antistante. Nella parte retrostante di quest'ultimo vi sono
l'antibagno ed i servizi igienici» (pag. 31-32 relazione).
Pertanto, ha accertato il ctu, «nel complesso i tre sub sono stati trasformati in un unico locale con funzioni di bar/ristoro, le cui parti sono costituite da un locale Ingresso Bar, da un locale Cucina e spazi di Servizio, da due Sale Ristorante e relativi Servizi Igienici»
(pag. 46 ctu).
È pacifico che è stata la società occupante a realizzare i lavori di trasformazione degli immobili, per consentirne l'utilizzo a fini commerciali.
La trasformazione degli immobili - da magazzini in negozi - conseguenti ai lavori ristrutturanti eseguiti dall'occupante, ne ha sensibilmente aumentato il valore. La circostanza trova conferma nelle “tabelle n. 43 e 44” riportate nella ctu, da cui emerge la rilevante discrepanza dei valori locativi al m/q degli immobili adibiti a magazzino (ricompresi, secondo le quotazioni del 2013, tra
€ 3,5 e € 5 e, secondo le quotazioni del 2017, tra € 3,4 e € 5,2) e quelli destinati a negozi, pari, per il 2013, ad un valore compreso tra € 15,5 e € 23 (pag. 70-
71 ctu).
Se si determinasse il danno sulla base del valore locativo della destinazione commerciale, l'appellata trarrebbe vantaggio da miglioramenti resi possibili da costi sostenuti dalla parte appellante.
11 Corte d'Appello
Il danno va commisurato alla differenza tra la situazione esistente dopo l'illecito e quella si sarebbe determinata senza l'illecito. Occorre quindi avere riguardo in primo luogo alla situazione esistente al momento dell'illecito.
Come detto, al momento dell'illecito, ossia al momento dell'inizio dell'illegittima occupazione degli immobili in questione, gli immobili erano utilizzati come magazzini.
La modifica della destinazione – da magazzini a bar/ristoro – con il conseguente aumento di valore si è verificata in forza dei lavori eseguiti a spese dell'appellante. senza l'illecito gli immobili sarebbero utilizzati quali magazzini.
Pertanto occorre determinare il danno tenendo conto di quanto CP_1 avrebbe ricevuto dalla locazione dei beni come magazzini a partire dall'illecito.
Conseguentemente occorre fare riferimento al valore locativo dei beni utilizzati quali magazzini.
Considerata la favorevole ubicazione (centro cittadino) ed il normale stato di conservazione dei magazzini, si ritiene di dover applicare il valore massimo al mq che, nel 2013, era di € 5 (tabelle 43-44 ctu).
Il danno da illegittima occupazione dei locali va quindi liquidato, in misura corrispondente alla quota di proprietà del 50% spettante all'appellata, in €
409,13 mensili.
Il risarcimento va fatto decorrere dal 15.4.2013, data in cui ha CP_1 manifestato all'occupante - con missiva la cui ricezione non è stata contestata da controparte - la propria opposizione all'esecuzione dei lavori intrapresi dalla CP_2
6.- Sulle spese della ctu
1. Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha posto a loro carico, in solido, le spese della ctu espletata dal dott. . Per_3
Gli appellanti ritengono gli oneri non dovuti, alla luce dell'intervenuta rinuncia al compenso del professionista, dell'incompletezza e del ritardo nel deposito dell'elaborato.
2. Il motivo è infondato.
12 Corte d'Appello
Gli appellanti sostengono che il ctu, con missiva del 9.10.2019, avrebbe comunicato alle parti l'intenzione di rinunciare ai compensi ulteriori rispetto a quanto già ricevuto dall'attrice (ovvero, un acconto di € 500).
La rinuncia sarebbe stata accettata dal difensore dei convenuti con missiva trasmessa a mezzo pec del 25.10.2019.
Le dedotte circostanze non trovano alcun riscontro documentale.
3. Gli appellanti eccepiscono la nullità dell'elaborato siccome incompleto.
Gli appellanti deducono: a) l'omesso esame da parte del ctu dei documenti offerti dal loro perito, arch. , probanti la titolarità esclusiva dei beni in Per_4 capo al;
b) l'omesso riscontro in ordine all'eventuale alterazione della Pt_1
destinazione dei locali occupati, come da secondo quesito giudiziale;
c)
l'omesso riscontro alle osservazioni del consulente di parte convenuta in ordine ai criteri determinativi del canone di locazione.
3.1. Le doglianze non sono fondate.
L'operato del ctu risulta esente da censure, avendo il professionista fornito esaustivo riscontro ai quesiti giudiziali tramite attento esame dei documenti acquisiti (anche presso i competenti uffici pubblici) ed espletando attività di sopralluogo in contraddittorio con le parti ed i rispettivi consulenti.
L'ausiliario, inoltre, ha fornito puntuale riscontro ai rilievi del consulente di parte convenuta (doc. allegata alla relazione 9.1.2019).
7.- Sulle spese dell'azione cautelare
1. Gli appellanti censurano l'omessa condanna della alle spese del CP_1
procedimento cautelare ex art. 1171 c.c., siccome avviato dalla ricorrente, in pendenza del giudizio di merito, in assenza dei presupposti di legge.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale dà atto che, con l'ordinanza del
14.2.2019, «il decidente, rilevato il venire meno dell'esigenza cautelare alla luce di quanto accertato dal C.T.U. (al momento del sopralluogo i lavori erano completati e l'immobile risultava adibito a bar pizzeria) e considerato che le richieste della ricorrente potevano essere trattate e decise unitamente al giudizio di merito, ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine al ricorso cautelare».
Gli appellanti sostengono che il giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile o rigettare l'istanza cautelare dell'attrice (per carenza di 13 Corte d'Appello
legittimazione attiva e, in ogni caso, per infondatezza dell'azione), condannandola alle spese del procedimento cautelare.
2. Il motivo è infondato, in quanto, all'esito del giudizio di merito, è risultato che l'azione di rilascio era fondata.
Pertanto non può essere condannata al pagamento delle CP_1 spese processuali dell'azione cautelare, in quanto le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate sulla base dell'esito finale della lite, non potendo il criterio della soccombenza essere frazionato a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, e non avendo l'esito della fase cautelare endoprocessuale un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite (Cass. n. 9785/2022).
8.- Spese processuali
Il parziale accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che va effettuata tenendo conto dell'esito complessivo della lite, applicando lo scaglione da €
1.000.000 a € 2.000.000, considerato il valore della causa determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., ossia moltiplicando la rendita catastale del fabbricato per duecento.
In ragione del notevole divario tra quanto chiesto in domanda da CP_1
e quanto accolto, si reputa equo compensare per 2/3 le spese
[...]
processuali di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico degli odierni appellanti la restante parte, in favore dell'appellata.
Per il primo grado, appare equo applicare i parametri medi, considerato lo svolgimento di istruttoria complessa (con ctu).
In assenza di appello incidentale, in conformità al divieto di reformatio in peius, va confermata la determinazione operata dalla sentenza impugnata.
Per il secondo grado, appare equo applicare i parametri minimi, in considerazione della mancanza di istruttoria orale.
Pertanto la restante parte (1/3) delle spese processuali del secondo grado va liquidata in misura pari ad € 5.667,00, oltre al rimborso delle spese generali del 15% sull'imponibile, iva e c.p. come per legge.
14 Corte d'Appello
La regolamentazione interna delle spese della ctu segue la soccombenza e, pertanto, le stesse vanno ripartite per 2/3 a carico degli appellanti, e per 1/3 a carico dell'appellata.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 CP_2
nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e CP_1
deduzione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina il danno in favore di in misura CP_1 pari ad € 409,13 mensili, a decorrere dal 15 aprile 2013 sino al rilascio effettivo degli immobili, oltre agli interessi legali sulla somma originaria annualmente rivalutata dal 15 aprile 2013 sino al soddisfo;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa per 2/3 le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico degli appellanti, in solido tra loro, la restante parte, che liquida, per il secondo grado, in € 5.667,00, oltre al rimborso delle spese generali del 15% sull'imponibile, iva e c.p. come per legge, in favore dell'appellata; conferma la determinazione della sentenza impugnata relativa alle spese processuali del primo grado;
- pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese della ctu per 2/3 a carico degli appellanti, in solido, e per 1/3 a carico dell'appellata.
Reggio Calabria, 12.3.2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
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