Art. 80.
Le disposizioni previste per le assegnazioni senza concorso dall' articolo 14, lettere a) , b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , modificato dall' articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120 , conservano la loro efficacia nei confronti degli aventi titolo alla titolarita' di agenzie che si rendano vacanti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
Agli aspiranti, sempreche' siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, l'Amministrazione assegna un termine di trenta giorni entro il quale debbono dichiarare se optino per la nomina a direttore di ufficio locale di gruppo E o per quella di ufficiale di prima classe.
La nomina viene disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed avra' decorrenza per tutti dalla data di emissione del provvedimento.
Le disposizioni previste dal primo comma del presente articolo si applicano nei soli casi in cui il titolare di agenzia, il quale cessi dal servizio entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, dichiari esplicitamente di rinunciare a tutti gli effetti all'inquadramento nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo E o di ufficiale di prima classe previsto dal precedente articolo 71.
In caso di decesso del titolare di agenzia, verificatosi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni del precedente primo comma si applicano anche quando il titolare non abbia presentato la dichiarazione di rinuncia all'inquadramento.
Le domande degli aspiranti alle assegnazioni senza concorso di posti di cui al comma precedente, regolarmente documentate, debbono essere prodotte, a pena di decadenza, al Ministero, per il tramite della competente Direzione provinciale, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso in cui gli aventi titolo abbiano chiesto con la stessa istanza di assegnazione la proroga di due anni, di cui all'articolo 15 del citato decreto Presidenziale 5 giugno 1952, n. 656 , e successive modificazioni, per il conseguimento del titolo di studio. Il termine di due anni per il conseguimento del titolo di studio decorre dalla data di pubblicazione della presente legge.
Agli aventi titolo all'assegnazione senza concorso, riconosciuti idonei, e' conferita la reggenza dell'agenzia in attesa della nomina definitiva.
La reggenza cessa di diritto alla scadenza della proroga dei due anni se l'aspirante non abbia conseguito il titolo di studio.
Gli aspiranti aventi titolo all'assegnazione senza concorso che abbiano assunto la reggenza dell'agenzia anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge conservano per il periodo di reggenza il trattamento economico in godimento.
A coloro che assumono la reggenza successivamente alla data di pubblicazione della presente legge compete il trattamento economico iniziale previsto dall' articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 , per gli impiegati non di ruolo di 3ª categoria.
Le disposizioni previste per le assegnazioni senza concorso dall' articolo 14, lettere a) , b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , modificato dall' articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120 , conservano la loro efficacia nei confronti degli aventi titolo alla titolarita' di agenzie che si rendano vacanti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
Agli aspiranti, sempreche' siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, l'Amministrazione assegna un termine di trenta giorni entro il quale debbono dichiarare se optino per la nomina a direttore di ufficio locale di gruppo E o per quella di ufficiale di prima classe.
La nomina viene disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed avra' decorrenza per tutti dalla data di emissione del provvedimento.
Le disposizioni previste dal primo comma del presente articolo si applicano nei soli casi in cui il titolare di agenzia, il quale cessi dal servizio entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, dichiari esplicitamente di rinunciare a tutti gli effetti all'inquadramento nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo E o di ufficiale di prima classe previsto dal precedente articolo 71.
In caso di decesso del titolare di agenzia, verificatosi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni del precedente primo comma si applicano anche quando il titolare non abbia presentato la dichiarazione di rinuncia all'inquadramento.
Le domande degli aspiranti alle assegnazioni senza concorso di posti di cui al comma precedente, regolarmente documentate, debbono essere prodotte, a pena di decadenza, al Ministero, per il tramite della competente Direzione provinciale, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso in cui gli aventi titolo abbiano chiesto con la stessa istanza di assegnazione la proroga di due anni, di cui all'articolo 15 del citato decreto Presidenziale 5 giugno 1952, n. 656 , e successive modificazioni, per il conseguimento del titolo di studio. Il termine di due anni per il conseguimento del titolo di studio decorre dalla data di pubblicazione della presente legge.
Agli aventi titolo all'assegnazione senza concorso, riconosciuti idonei, e' conferita la reggenza dell'agenzia in attesa della nomina definitiva.
La reggenza cessa di diritto alla scadenza della proroga dei due anni se l'aspirante non abbia conseguito il titolo di studio.
Gli aspiranti aventi titolo all'assegnazione senza concorso che abbiano assunto la reggenza dell'agenzia anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge conservano per il periodo di reggenza il trattamento economico in godimento.
A coloro che assumono la reggenza successivamente alla data di pubblicazione della presente legge compete il trattamento economico iniziale previsto dall' articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 , per gli impiegati non di ruolo di 3ª categoria.