Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/05/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3405/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere rel
Dott. Silvia Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 4.12.2024 da
(C.F. ), difesa dall'Avvocatura dello Stato di Milano, Parte_1 P.IVA_1
presso i cui uffici in via Freguglia 1 Milano, è elettivamente domiciliata ex lege ricorrente
CONTRO di società di gestione del fondo di investimento immobiliare di tipo Controparte_1 chiuso riservato denominato (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Salvatore Nolasco, C.F.
PEC e dall'Avv. Pierfrancesca C.F._1 Email_1
Belcredi, C.F. ; PEC C.F._2 Email_2
elettivamente domiciliata in Milano, Via Principe Amedeo n. 3, presso i rispettivi indirizzi di posta certificata. resistente
Motivi della decisione
Con ricorso ex art.373 c.p.c. l' -premesso che con sentenza n. 1640, Parte_1 pronunciata in udienza in data 5.6.2024 e depositata in data 4.7.2024, la Corte d'appello di Milano, decidendo sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che Pt_1
Moscova nn. 2 e 4 e Giovanni Battista Ramusio n. 2 e condannato l' al rilascio Parte_1
degli immobili per la data del 28.12.2023, dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento all'immobile sito in Milano, via Giovanni Battista Ramusio n. 2 e rigettava nel resto (ed in particolare per quanto concerne l'immobile sito in Milano, via della Moscova n. 2 e 4) l'appello- dato atto dell'intervenuta impugnazione per cassazione della sentenza n. 1640 in data 5.6-4.7.2024 della Corte d'appello di Milano;
prospettando la gravità ed irreparabilità del danno che l'esecuzione della stessa avrebbe determinato per l' , per le amministrazioni allocate Parte_1 nell'immobile di cui è causa e per gli interessi pubblici ad esse affidati, chiedeva disporre la sospensione dell'esecuzione della sentenza.
Si costituiva chiedendo respingersi il ricorso. Controparte_1
Con atto depositato in cancelleria in data 21.5.2025 la ricorrente dichiarava di rinunciare ai sensi dell'art. 306 c.p.c. agli atti del giudizio in epigrafe, chiedendo alla Corte di voler dichiarare l'estinzione del processo, con compensazione delle relative spese.
depositava dichiarazione di accettazione. Controparte_1
All'udienza del 27.5.2025 le parti insistevano congiuntamente nella richiesta.
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c. il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio.
La rinuncia e l'accettazione sono regolari.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c. l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza del collegio.
Spese compensate, come da richiesta congiunta delle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
Visto l'art. 306 c.p.c.
-dichiara l'estinzione per rinuncia agli atti del giudizio del processo introdotto con ricorso ex artt.
373 c.p.c. depositato in data 4.12.2024 dall' . Parte_1
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Milano, 27/5/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio Corte Laura Sara Tragni