Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3300 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 5669/2023, riservata in decisione all'udienza del
21.5.2025, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
conferita a margine del ricorso ex art. 702 bis c.p.c, dall'avv. Vincenzo Inserra (c.f.
), presso il cui studio, sito in Gragnano (NA) alla via Castellammare C.F._2
n.27, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura conferita in calce alla comparsa di costituzione del primo grado di giudizio, dall'avv. Valerio Ricciardi (c.f.
), presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Scarlatti n.88, è C.F._3
elettivamente domiciliato
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
RGn°5669/2023-sentenza
- 1 -
In data 18.1.2023 depositava ricorso ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata onde sentir ordinare, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cc, al
Controparte_1
la consegna dell'elenco dei condomini morosi nel pagamento delle quote del credito residuo di € 4.378,51 oltre accessori vantato dall'istante in virtù della sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 473/2021, depositata in data 30.3.2021, a titolo di corrispettivo per l'opera prestata in qualità di coordinatore della sicurezza e di progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria del fabbricato . CP_2
1.2 Incardinato ritualmente il contraddittorio con notifica del ricorso e del pedissequo decreto in data 6.2.2023, il si costituiva in Controparte_1
data 20.3.2023, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità e l'inammissibilità del rimedio azionato e, in subordine, nel merito, l'infondatezza, chiedendone il rigetto.
1.3 Il Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza resa in data 17.11.2023, affermata la legittimazione passiva del resistente, ha dichiarato la cessazione della materia CP_1
del contendere, ponendo le spese di lite in capo al resistente. CP_1
In particolare, il giudice di prime cure ha rilevato che nel corso del giudizio il CP_1
ha fornito l'indicazione dei nominativi delle condomine morose, individuate in CP_3
e e tutte le altre informazioni necessarie ad azionare
[...] Controparte_4
esecutivamente pro quota il credito vantato dal terzo nei confronti del CP_1
(segnatamente visure catastali, dalle quali si evincono i dati identificativi degli immobili di proprietà delle condomine morose, i relativi codici fiscali e l'indirizzo di residenza).
Con riguardo alle spese di lite, queste sono state integralmente poste a carico del
, che ha provveduto a dare al creditore le notizie necessarie solo in fase CP_1
processuale, con il deposito delle note conclusionali. In ordine alla quantificazione, il
Tribunale ha ritenuto di applicare lo scaglione minimo in ragione della natura sommaria del rito nonché della semplicità delle questioni trattate, liquidando le spese di lite in € 1.171,80, di cui € 1.205,80 per compensi.
1.4 Avverso tale ordinanza, pubblicata in data 21.11.2023, con atto di citazione notificato in data 18.12.2023 ha proposto appello, affidato a due motivi di gravame. Parte_1
1.5 Con il primo motivo l'appellante denuncia l'errore nel quale è incorso il giudice a quo nel ritenere che la produzione in atti delle visure catastali soddisfa integralmente il proprio
RGn°5669/2023-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda interesse ad ottenere i dati necessari al fine di intraprendere le azioni di recupero del credito, dichiarando conseguentemente cessata la materia del contendere;
sul punto, lamenta che la comunicazione dei soli dati anagrafici e dei luoghi di residenza non consente di intentare un'azione esecutiva senza rischi, dal momento che l'assenza della certificazione della posizione debitoria delle condomine morose in relazione alla specifica causale per cui egli agisce espone il creditore ad opposizioni in fase esecutiva.
1.6 Con il secondo motivo l'appellante impugna il capo con cui sono state liquidate le spese processuali, contestando: a) la riduzione del 70% dei compensi minimi per la fase di trattazione, posto che ai sensi dell'art. 4 del D.M. 55/2014, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 147/2022, i valori medi possono essere diminuiti non oltre il 50 %; b) la mancata liquidazione delle spese e dei compensi per la fase di avvio del procedimento di mediazione espletato in corso di causa.
1.7 Con comparsa depositata in data 7.5.2024 si è costituito in giudizio il
[...]
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in Controparte_1 subordine, l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.8 All'udienza di discussione del 21.5.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. richiamato, nella novellata formulazione, dall'art. 350 bis c.p.c.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 18.12.2023, nel rispetto del termine di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 702 quater c.p.c., decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza impugnata avvenuta in data 17.11.202 e la cui scadenza è prorogata di diritto al primo giorno successivo non festivo.
2.1 In via gradatamente preliminare l'appello deve essere dichiarato ammissibile.
Si premette che l'impugnazione in esame è regolata dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
RGn°5669/2023-sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In particolare, l'art. 342c.p.c., in tale formulazione, prevede(va) che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass.
SU n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere la decisione del primo giudice.
2.2 In via ulteriormente preliminare non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un approfondimento in fase decisionale.
RGn°5669/2023-sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2.3 Il primo motivo di appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Come è noto, la Suprema Corte, con la pronunzia a Sezioni Unite n. 9148/2008, risolvendo il contrasto apertosi tra le sezioni semplici sulla natura solidale o parziaria delle obbligazioni contrattuali assunte dal nei confronti dei terzi, ha dato seguito, CP_1
con un vero e proprio revirement giurisprudenziale, al pregresso orientamento minoritario, affermando la natura parziaria di tali obbligazioni.
Ad avviso delle Sezioni Unite, in difetto di una configurazione normativa della obbligazione come solidale e non consentendo l'art. 1123 c.c., dettato per la ripartizione delle spese, di distinguere tra il profilo esterno e quello interno del rapporto di obbligazione, deve farsi applicazione del principio generale, secondo cui le obbligazioni soggettivamente complesse, nel cui alveo si inscrive quella condominiale, facente capo alla pluralità dei condomini, e naturalisticamente divisibili, perché aventi ad oggetto una somma di danaro, si ripartiscono individualmente tra i singoli condebitori, secondo la quota di ciascuno.
Sennonché, come è altrettanto noto, le Sezioni Unite hanno temperato la portata pratica del pure affermato principio di parziarietà, limitando alla fase esecutiva la legittimazione passiva dei singoli condomini ad essere escussi per la realizzazione della pretesa creditoria, accertata, invece, nella fase cognitiva, ove insorga controversia ad essa relativa, unitariamente nei confronti del , in persona dell'amministratore. Secondo CP_1
l'argomentare della pronunzia in commento, infatti, in ipotesi di inadempimento contrattuale del , il terzo creditore, conseguita la condanna di quest'ultimo, può CP_1 poi spendere “pro quota” il titolo così ottenuto, indirizzando l'azione esecutiva individualmente nei confronti dei singoli condomini morosi, nei limiti della quota gravante su ciascuno di essi a titolo di contribuzione proporzionale alla spesa contratta dal in rappresentanza della collettività. CP_1
In tale contesto si inserisce l'art. 63 disp. att., cod. civ., come riformulato dall'intervento di riforma attuato con la legge 220/2012, che, al comma 1, prescrive che “l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”. Tale disposizione delinea un obbligo di cooperazione col terzo creditore, posto direttamente dalla legge in capo all'amministratore, con funzione strumentale al soddisfacimento del diritto del terzo creditore di agire in via esecutiva nei
RGn°5669/2023-sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda confronti del singolo condomino moroso, nei limiti della quota corrispondente alla misura di partecipazione contributiva alla spesa assunta dall'ente di gestione.
Coerentemente alla funzione destinata ad essere assolta dall'obbligo imposto all'amministratore dalla disposizione in esame, deve prediligersi la tesi interpretativa che assegna una portata ampia all'espressione normativa “dati dei condomini morosi”, includendovi, oltre alle generalità ed agli indirizzi dei condomini, anche le quote millesimali di cui sono portatori, affinché il creditore sia posto in grado di individuare la quota di debito gravante su ciascuno di essi, nei limiti della quale esperire l'azione esecutiva.
Quanto, poi, alla nozione di “morosità” rilevante agli effetti della disciplina dettata dall'art. 63 disp. att. c.c., si è, più di recente, chiarito che deve intendersi come “condomino moroso" il partecipante che non abbia versato all'amministratore la sua quota di contribuzione alla spesa necessaria per il pagamento di quel creditore (vedi Cass.
5043/2023); la morosità, cioè, non ha ad oggetto la sola somma corrispondente alla quota millesimale del condomino moroso sull'importo residuo dell'obbligazione di cui al titolo esecutivo, ma l'intera originaria quota dell'obbligazione condominiale imputabile al singolo condomino, detratto quanto eventualmente già pagato al creditore dall'amministratore, in nome e per conto di detto condomino, in virtù dei versamenti dallo stesso effettuati nelle casse condominiali, secondo l'imputazione comunicata ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., e/o quanto versato direttamente dal singolo condomino al terzo (Cass.
34220/2023).
Calando, allora, i principi richiamati nella fattispecie di cui è causa, si osserva che il odierno appellato sostiene di aver assolto al proprio obbligo di cooperazione CP_1
con il creditore ai fini suindicati mediante il deposito- per quanto ancora si controverte nel presente grado- della delibera assembleare del 6.10.2022 con allegato piano di riparto dei lavori straordinari ed indicazione dei millesimi di ciascun condomino secondo la Tabella
“A” generale.
Sennonché va segnalato, innanzitutto, che il piano di riparto allegato alla succitata delibera concerne il consuntivo generale dei lavori straordinari e non la singola spesa costituita dal credito professionale vantato dall'odierno appellante nei confronti della compagine condominiale. Inoltre, in detto riparto, riferito ad un “resoconto economico lavori”, la
RGn°5669/2023-sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda singola voce rappresentata dal credito del nemmeno figura, sicché risulta Parte_1
impossibile anche solo estrapolarla dalla più generale contabilità per individuare la quota relativa gravante su ciascun condomino in proporzione ai millesimi di partecipazione al
. CP_1
Il documento fornito consente, in realtà, di ricavare le sole quote millesimali di ciascun condomino secondo la tabella generale A, da applicare, secondo il condominio, per il riparto della spesa in oggetto.
E, tuttavia, proprio la nozione di “morosità” sopra chiarita induce ad escludere che, nella specie, il condominio a mezzo dell'amministratore si sia liberato dall'obbligo impostogli dall'art. 63 cit. mettendo a disposizione la sola tabella millesimale, in base alla quale il terzo creditore possa, poi, ricavare le quote delle condomine indicate come morose mediante una semplice operazione matematica.
Dalla disamina del titolo giudiziale che ha consacrato il credito del (sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Sorrento n. 473/2021) si evince, invero, che l'importo originario del compenso spettante all'odierno appellante ammonta(va) ad € 7.301,59 oltre accessori, ridottosi ad € 4.378,51 oltre accessori a seguito del versamento, da parte dell'amministratore del condominio, dell'acconto di € 2.923,08. Il Giudice di Pace ha, quindi, condannato il condominio al pagamento, in favore di della Parte_1
somma residua di € 4.378,51 oltre accessori, quale parte del credito ancora insoddisfatta.
In applicazione dei principi sopra enunciati l'odierno appellante, nella sua qualità di terzo creditore, dovrà intraprendere l'azione esecutiva, nei confronti di ciascuna delle singole condomine morose, per la quota calcolata, in ragione dei millesimi di cui alla tabella A, non già sull'importo residuo sorretto dal titolo esecutivo (€ 4.378,51 oltre accessori), bensì sull'importo originario del credito vantato (€ 7.301,59 oltre accessori), ma ciò sempre che esse non abbiano eseguito versamenti nemmeno per la costituzione della provvista destinata al pagamento dell'acconto.
Come, infatti, sopra evidenziato, è fatta salva l'eventualità che il condomino, aggredito esecutivamente dal terzo creditore in forza del titolo giudiziale formatosi nei confronti dell'ente di gestione, contesti, in tutto o in parte, la sua morosità, adducendo, in sede di opposizione all'esecuzione, di aver eseguito pagamenti nelle mani dell'amministratore a totale o parziale estinzione dell'obbligazione parziaria cedente sulla sua singola posizione.
RGn°5669/2023-sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Per tale ipotesi è stato, altresì, chiarito che, ove, come nella specie, manchi una delibera di riparto della singola spesa, l'accertamento dell'an e della misura della “morosità” può essere eseguito in base ad “una valutazione sommaria del giudice dell'opposizione all'esecuzione, tenendo conto delle indicazioni dell'amministratore, degli elementi certi disponibili ed eventualmente, in mancanza, facendo ricorso alla tabella millesimale generale, ferme le eventuali successive azioni di rivalsa interna tra condomini" (in questi termini, Cass. 34220/2023).
Nel quadro così delineato il non può ritenersi liberato dall'obbligo di CP_1
cooperazione alla concreta e satisfattiva attuazione del credito del terzo limitandosi a fornire la tabella millesimale generale, non potendo ragionevolmente escludersi che l'acconto versato dall'amministratore, di cui il titolo esecutivo dà atto, sia stato formato con provvista costituita anche con il versamento di contributi delle due condomine, da intendersi, perciò, “morose” soltanto in relazione al saldo, con il conseguente diritto di queste ultime di ottenerne l'imputazione da parte dell'amministratore, opponibile al terzo in fase di opposizione all'esecuzione.
Sul punto il è rimasto del tutto evasivo, schermandosi di fronte a vaghe e CP_1
generiche allegazioni sulla idoneità della tabella millesimale al calcolo matematico delle singole quote, laddove proprio la specificità della vicenda rende(va) necessaria, nell'adempimento dell'obbligo legale di cooperazione, espressione dei più generali principi di correttezza e buona fede, una puntuale presa di posizione sull'entità della morosità gravante sulle singole condomine, al fine di salvaguardare il creditore dal rischio di contestazioni in sede di opposizione all'esecuzione. E ciò anche tenuto conto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, la più analitica indicazione pretesa dal creditore non appare particolarmente gravosa per l'amministratore del condominio, il quale, in base ai dati contabili direttamente a sua disposizione, può agevolmente attestare la posizione debitoria delle due condomine, ricostruendo eventuali pagamenti parziali da esse già eseguiti.
In conclusione, è fondata la doglianza dell'appellante sull'errore in cui è incorso il giudice
a quo nella declaratoria della cessazione della materia del contendere, sul presupposto che l'interesse presidiato dal rimedio azionato ex art. 63 disp. att. c.c. sia stato integralmente soddisfatto mediante la documentazione fornita dal condominio (visure catastali da cui
RGn°5669/2023-sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda evincere le generalità e la residenza delle condomine morose nonché delibera del
6.10.2022).
In accoglimento del motivo di gravame, al condominio deve essere ordinato di fornire all'odierno appellante una certificazione sottoscritta dall'amministratore della posizione debitoria aggiornata relativa alle posizioni delle condomine e Controparte_3 CP_4
in ordine alla causale del credito vantato da
[...] Parte_1
Stante la natura infungibile dell'obbligo inadempiuto, deve essere, altresì accolta la richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c al pagamento di una somma di danaro per ogni ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, che, tenuto conto del valore della controversia e della natura della prestazione, si stima equo determinare in € 50,00 per ogni giorno di protratto ritardo fino all'attuazione dell'ordine giudiziale.
3. La riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio, con conseguente assorbimento del secondo motivo di gravame relativo alla regolamentazione degli oneri processuali di primo grado (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione).
Nella specie, esse seguono la soccombenza del odierno appellato e si liquidano CP_1
in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il
23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in
RGn°5669/2023-sentenza
- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento ai parametri minimi (in considerazione della natura e semplicità della controversia) dello scaglione delle cause di valore fino ad €
5.200,00, in relazione all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
Vanno, poi, riconosciuti i compensi per la fase di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria secondo i parametri minimi della tabella di cui all'art. 20 comma 1 bis D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, che ammontano ad € 142,00, nonché gli esborsi per la fase di avvio documentati nell'importo di € 40,00 + IVA.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 17.11.2023, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 1) della statuizione impugnata, ordina al in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t. di consegnare immediatamente a una Parte_1 certificazione sottoscritta dall'amministratore della posizione debitoria aggiornata relativa alle posizioni delle condomine e in Controparte_3 Controparte_4 ordine alla causale del credito vantato dall'appellante;
2) condanna il in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore di , della somma Parte_1 di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cui al capo 1) a far data dalla comunicazione della presente sentenza;
3) condanna in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t. alla refusione, in favore di delle spese Parte_1 del doppio grado, che liquida, per il primo grado, in € 66,00 per spese ed € 1.278,00 per compensi professionali, oltre ad € 40,00 + IVA per spese di avvio della mediazione ed € 142,00 per compensi per la fase di attivazione della mediazione, nonché, per il presente grado, in € 174,00 per spese ed € 962,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute,
RGn°5669/2023-sentenza
- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Inserra dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°5669/2023-sentenza
- 11 -