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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/17198
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 17198/2024
Il Giudice dott. Andrea De Magistris, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Considerato che con l'atto introduttivo l'attore ha proposto opposizione a Pt_1 precetto ex art 615 co.1 c.p.c. contestando il diritto del creditore di procedere esecutivamente opponendo in compensazione un contro credito per spese straordinarie;
Rilevato che con il precetto opposto parte convenuta ha domandato, CP_1 infatti, il pagamento di € 8.400, per assegno di mantenimento in favore dei figli minori per il periodo aprile 2023-maggio 2024 fondando il precetto sulla sentenza Tribunale di
Torino del 28.10.2023 che ha pronunciato la separazione tra i coniugi ponendo a carico dell'opponente l'assegno di mantenimento dei figli nella misura di euro 600 (€ 300 ciascuno);
Rilevato che costituendosi parte convenuta opposta ha sollevato eccezione di incompetenza per valore del Tribunale per essere competente il Giudice di pace;
Rilevato, infatti, che ai sensi dell'art. 615, c.p.c. “si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27” e che, ai sensi dell'art 7 c.p.c., il Giudice di Pace è competente per le cause di valore non superiore a diecimila euro;
Rilevato che il valore delle cause di opposizione a precetto va determinato, ex art. 17
c.p.c., con riferimento alla somma precettata nella sua interezza, che è il credito per cui esecutivamente si procede (cfr. Cass. n. 9784/2009); Rilevato che, nella fattispecie oggetto della controversia è l'opposizione al pagamento della somma precettata di € 8.400 oltre interessi e spese (tot € 8.980,74) e che, pertanto, è competente a decidere il Giudice di Pace;
Ritenuto di dichiarare l'incompetenza per valore di questo tribunale, Spese a carico dell'opponente liquidate al minimo per la questione in rito e solo per le due fasi svolte;
PQM
Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale adito per essere competente il Giudice di Pace di Torino;
Fissa il termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa avanti al giudice competente;
Condanna parte opponente a rimborsare in favore di parte opposta le spese della presente fase liquidate in € 900,00 per compensi (€ 500,00 fase studio e € 400,00 fase introduttiva), oltre 15% a titolo di rimborso forfettario e agli accessori dovuti per legge con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Pagina 1 Torino, 29 marzo 2025
Pagina 2
Il Giudice
dott. ANDREA DE MAGISTRIS
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 17198/2024
Il Giudice dott. Andrea De Magistris, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Considerato che con l'atto introduttivo l'attore ha proposto opposizione a Pt_1 precetto ex art 615 co.1 c.p.c. contestando il diritto del creditore di procedere esecutivamente opponendo in compensazione un contro credito per spese straordinarie;
Rilevato che con il precetto opposto parte convenuta ha domandato, CP_1 infatti, il pagamento di € 8.400, per assegno di mantenimento in favore dei figli minori per il periodo aprile 2023-maggio 2024 fondando il precetto sulla sentenza Tribunale di
Torino del 28.10.2023 che ha pronunciato la separazione tra i coniugi ponendo a carico dell'opponente l'assegno di mantenimento dei figli nella misura di euro 600 (€ 300 ciascuno);
Rilevato che costituendosi parte convenuta opposta ha sollevato eccezione di incompetenza per valore del Tribunale per essere competente il Giudice di pace;
Rilevato, infatti, che ai sensi dell'art. 615, c.p.c. “si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27” e che, ai sensi dell'art 7 c.p.c., il Giudice di Pace è competente per le cause di valore non superiore a diecimila euro;
Rilevato che il valore delle cause di opposizione a precetto va determinato, ex art. 17
c.p.c., con riferimento alla somma precettata nella sua interezza, che è il credito per cui esecutivamente si procede (cfr. Cass. n. 9784/2009); Rilevato che, nella fattispecie oggetto della controversia è l'opposizione al pagamento della somma precettata di € 8.400 oltre interessi e spese (tot € 8.980,74) e che, pertanto, è competente a decidere il Giudice di Pace;
Ritenuto di dichiarare l'incompetenza per valore di questo tribunale, Spese a carico dell'opponente liquidate al minimo per la questione in rito e solo per le due fasi svolte;
PQM
Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale adito per essere competente il Giudice di Pace di Torino;
Fissa il termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa avanti al giudice competente;
Condanna parte opponente a rimborsare in favore di parte opposta le spese della presente fase liquidate in € 900,00 per compensi (€ 500,00 fase studio e € 400,00 fase introduttiva), oltre 15% a titolo di rimborso forfettario e agli accessori dovuti per legge con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Pagina 1 Torino, 29 marzo 2025
Pagina 2
Il Giudice
dott. ANDREA DE MAGISTRIS