Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/04/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 609/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di GI IL SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 609/2024 tra
(avv. MERANGOLO RAFFAELE) Parte_1
OPPONENTE e
Controparte_1
(avv. PULVIRENTI FABIO ORAZIO ANTONIO) OPPOSTO
* Oggi 03/04/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per l'opponente l'Avv. Valentina Rocchetti in sostituzione dell'Avv. Merangolo;
- per l'opposto il Dott. Lorenzo Furia, nonché il Dott. Guido Barbolini. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Rocchetti precisa come da ricorso;
i Dott.ri Furia e Barbolini come da note finali. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1
(C.F.: ), con il Parte_1 C.F._1
Patrocinio dell'Avv. MERANGOLO RAFFAELE OPPONENTE contro
Controparte_2
GI IL (C.F.: , rappresentata e difesa dai funzionari
[...] P.IVA_1
Dott.ri PULVIRENTI FABIO ORAZIO ANTONIO e FURIA LORENZO OPPOSTO
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ordinanza-ingiunzione n. 296/23 l' Controparte_1
– Sede di GG IL (d'ora innanzi per brevità
[...] Con
) ha ingiunto a , titolare dell'impresa individuale Parte_1 Parte_1
, il pagamento della somma complessiva di € 15.302,10, di cui € 13.264,00 a titolo di
[...] sanzioni pecuniarie, per la violazione delle seguenti disposizioni:
- art. 36 bis, comma 7 lett. a), D.L. 223/06 (e s.m.i.) per avere impiegato n. 1 lavoratore dipendente ( ) senza la preventiva e obbligatoria comunicazione al Centro per Persona_1
l'Impiego, come rilevato in occasione dell'accesso ispettivo del 17.10.2022;
- art. 1, commi 910 e 911, L. 205/17 per avere retribuito n. 4 lavoratori dipendenti per mezzo di denaro contante, e dunque senza utilizzare metodi tracciabili di pagamento, nelle mensilità di giungo, luglio, agosto e settembre 2022;
- art. 35 comma 3 bis D.Lgs. 276/03 e s.m.i. per avere omesso di comunicare all' la chiamata al lavoro di n. 1 dipendente ( ) per il giorno 17.10.2022. Testimone_1
ha proposto tempestiva opposizione chiedendo l'annullamento Parte_1
l'ordinanza- ingiunzione, sulla base dei seguenti motivi:
- violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/81, atteso che l'ordinanza
2 si fonda sul verbale di accertamento del 7.03.2023, a lei notificato solo in data 5.04.2024 (recte 2023), nonché violazione del principio di immediata contestazione dell'illecito essendo del tutto ingiustificato il decorso di un lasso di tempo così lungo tra accertamento, redazione e notifica del relativo verbale, avuto riguardo alla natura delle violazioni contestate, che, per loro natura, non richiedono particolari verifiche;
- difetto di motivazione circa la mancata applicazione del minimo edittale della sanzione, laddove nel caso di specie alla luce dei criteri di cui all'art. 11 L. n. 689/1981, si imponeva senz'altro una valutazione complessiva (assenza di precedenti contestazioni o rilievi, elimina- zione tempestiva delle presunte irregolarità, limitato disvalore della condotta contestata, etc.) che conducesse all'applicazione del minimo previsto o quanto-meno ad una congrua ed esaustiva motivazione delle ragioni del rigetto di tale richiesta. Con Si è costituito l' contestando l'opposizione e insistendo per il suo rigetto. All'esito della prima udienza, con ordinanza 16.04.2024 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza; non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la discussione finale. 2. L'opposizione è infondata e va respinta. Quanto al primo motivo di opposizione si osserva:
- il verbale di accertamento del 7.03.2023 dà conto delle varie verifiche svolte dall' successivamente al sopralluogo ispettivo eseguito in data 17.10.2022 presso i locali della impresa di autolavaggio di cui l'opponente è titolare;
- l'ultima di queste attività è datata 21.12.2022 e si riferisce alle informazioni che l' ha richiesto al Banco BPM in ordine agli assegni con i quali, secondo la prospettazione della sarebbero stati retribuiti i dipendenti;
Pt_1
- il verbale è stato poi portato alla notifica in data 10.03.2023;
- il tentativo di notifica, benché eseguito presso l'indirizzo indicato nella visura CCIAA sulla non è andato a buon fine per irreperibilità di quest'ultima; Pt_1
- la seconda notifica si è invece perfezionata in data 5.04.2023;
- il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14, comma 2 L. 689/81 (“Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”) è stato dunque rispettato;
- l'opponente, inoltre, non ha specificato quali sono le ragioni per le quali la contestazione dell'illecito avrebbe dovuto essere effettuata contestualmente all'accesso ispettivo del 17.10.2022, in conformità a quanto previsto dal comma 1 della disposizione citata (“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”);
- l'allegazione è talmente generica da essere inammissibile;
- in ogni caso, dalla semplice lettura del verbale di accertamento si evince che la contestazione immediata della violazione non sarebbe stata possibile in quanto, dopo il sopralluogo, si sono rese necessarie alcune verifiche (di cui, appunto viene dato conto) relative
3 ai LUL e ai mezzi di pagamento, che hanno richiesto alcune settimane di tempo (né su questo punto l'opponente ha dedotto alcunché). Il secondo motivo di opposizione è formulato in modo del tutto generico e, pertanto, è inammissibile.
3. In definitiva, l'opposizione va respinta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia, del mancato svolgimento della fase istruttoria e dell'assenza di questioni complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione; CONDANNA l'opponente a pagare all'opposto le spese di lite, che liquida in € 1.800,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a GG IL il 03/04/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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