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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/03/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 804/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
in proprio e quale procuratore di Parte_1 Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresenta-
[...] te e difese, per mandato in atti, dall'avv. Alessandro Profumo, presso il cui studio in Genova, V. Cesarea 5/7 C, sono elettivamente domicilia- te,
APPELLANTI contro
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. CP_2
Francesco Lima, presso il cui studio in Genova, V. Colombo 12 int. 3 e
4, è elettivamente domiciliato,
APPELLATO
e contro
, Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza n. 1340 resa dal Tribunale di Genova, nella persona del Giudice Unico Dr.ssa Chiara Russo, in data 24/5/2022, a defini- zione del giudizio n. 9825/2020 R.G. in via preliminare e/o pregiudiziale: - sospen- dere ai sensi dell' art. 283 c.p.c. l'efficacia provvisoria della sentenza appellata;
-
1 accertato che l'atto di citazione non è stato notificato al creditore Controparte_1
, dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario e della sua notifica ed al-
[...] tresì che il decreto ingiuntivo n. 2542 reso dal Tribunale di Genova nella persona del Giudice Unico Dr. Andrea Balba in data 14/10/2020 e regolarmente notificato al Sig. in data 30/10/2020 si è reso definitivo;
nel merito - respinge- CP_2 re, siccome infondata, l'avversaria opposizione e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 2542 reso dal Tribunale di Genova nella persona del Giudice Unico Dr. Andrea Balba in data 14/10/2020 e regolarmente notificato al Sig. in data 30/10/2020; sempre nel merito ed in via di subordi- CP_2 ne, - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'op- posizione avversaria, condannare il Sig. a corrispondere in favore CP_2 di la somma di € 55.000,00, ovvero il diverso importo ritenuto Controparte_4 dovuto, oltre interessi di mora da conteggiarsi a far data dal 30/10/2014 al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio.”
Per la parte Appellata Cuttica: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Nel merito si ritie- ne che l'azione di appello proposta vada respinta in toto in quanto infondata in fat- to ed in diritto e che la sentenza del Tribunale di Genova emessa dalla dott.ssa
Chiara Russo nr. 1340 del 24 maggio 2022 debba essere integralmente conferma- ta in fatto ed in diritto con reiezione di tutte le eccezioni formulate dalla parte ap- pellante e dal soggetto intervenuto. Non si accettano domande nuove da parte dell'opponente che non siano state introdotte nel giudizio di primo grado. Con soccombenza di spese del presente grado di giudizio.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il CP_2
Tribunale di Genova gli aveva ingiunto, in solido con Controparte_5
[...
di pagare a l'importo di € 55.000,00, oggetto Controparte_6 del riconoscimento di un debito della società AR in relazione a un rap- porto di conto corrente intrattenuto con DI, rapporto per il quale lo stesso e si erano costituiti fideiussori. CP_2 Controparte_3
L'opponente eccepiva l'intervenuta estinzione del debito sul presupposto di essere obbligato, con , a versare soltanto la metà della somma og- CP_3 getto di riconoscimento di debito e avendo corrisposto alla creditrice, in adempimento dell'obbligazione di pagamento assunta, la somma di €
35.000,00 superiore alla quota dovuta.
2 Per l'ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, chiedeva ed CP_2 otteneva di essere autorizzato alla chiamata in causa di , Controparte_3 che rimaneva contumace.
Si costituiva nel giudizio di opposizione in proprio, eccependo Pt_1 la nullità della citazione per difetto di legittimazione passiva di essa . Pt_1
si costituiva anche quale procuratrice di sostenendo che il Pt_1 CP_1 debito era pacifico in quanto oggetto di riconoscimento e che il versamento parziale aveva determinato automaticamente la risoluzione dell'accordo, con conseguente diritto a ottenere la condanna al pagamento dell'intera ragione creditoria.
Con sentenza n. 1340 del 24 maggio 2022 il Tribunale di Genova così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o as- sorbita, così dispone: in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e respinge tutte le domande proposte nei confronti di . CP_2
Dichiara assorbita in detta statuizione la domanda formulata dall'opponente nei confronti del terzo chiamato.
Condanna la parte convenuta opposta e la terza interventrice, in solido tra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro
406,50 per spese esenti, euro 9.785,00 per compensi professionali, oltre
i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali. Nulla sulle spese del terzo chiamato”
Avverso tale decisione interponevano appello in proprio e Pt_1 [...]
, con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 agosto Controparte_4
2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva in giudizio , con comparsa depositata in data 8 marzo CP_2
2023, chiedendo la reiezione del gravame.
Nessuno si costituiva per e la Corte, con ordinanza 7 Controparte_3 giugno 2023, ne dichiarava la contumacia e, sospesa l'esecutività della de- cisione impugnata, rinviava la controversia per precisazione delle conclu- sioni al 13 dicembre 2023, incombente poi posticipato al 19 giugno 2024, stante la necessità di assegnazione a nuovo relatore, il sovraccarico del cui ruolo imponeva ulteriore rinvio al 16 ottobre 2024.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 24 ottobre 2024, la Corte tratteneva la
3 controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
1. Sull'appello proposto da in proprio Pt_1
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Insanabile nullità dell'atto di cita- zione in opposizione a DI con cui ha convenuto in giudizio CP_2 Pt_1 in proprio anzichè nella sua qualità di procuratore di ”, Controparte_4
in proprio censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Pt_1 ritenuto che , evocando nel giudizio di opposizione unicamente doVa- CP_2 lue, fosse incorso in mero errore materiale e che la sua reale intenzione fos- se quella di evocare in giudizio il soggetto che aveva ottenuto il titolo impu- gnato.
Ad avviso dell'appellante, tuttavia, l'errore commesso dall'opponente, che ha evocato in giudizio il procuratore di (ovverosia un sog- Controparte_4 getto privo di legittimazione passiva) non è sanabile perché l'opposizione doveva essere proposta entro quaranta giorni dalla notifica nei confronti del soggetto in favore del quale era stata resa l'ingiunzione e doValue si era co- stituita al solo scopo di fare constare il proprio difetto di legittimazione passi- va.
In mancanza di opposizione nei confronti della cessionaria del credito origi- nariamente vantato da DI, il provvedimento monitorio è divenuto defi- nitivo.
La Corte ritiene il motivo infondato.
Pacifico che , nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo CP_2
11 novembre 2020 abbia omesso di precisare che veniva citata in Pt_1 qualità di procuratore della titolare della pretesa cre- Controparte_7 ditoria azionata monitoriamente, ma l'atto ha certamente raggiunto il proprio scopo, posto che nel giudizio di opposizione la convenuta Controparte_8
si è costituita tempestivamente.
[...]
Costituendosi in proprio, si è in effetti limitata ad eccepire la propria Pt_1 carenza di legittimazione passiva, ma nella comparsa costitutiva depositata in qualità di procuratore di ha compiutamente svolto Controparte_7 difese di merito (cfr., in particolare, pagg. da 7 a 10 comparsa costituzione, punti 7, 8 e 9).
4 L'errore commesso da nella vocatio in jus non ha dunque in alcun CP_2 modo leso il diritto di difesa di che, con la propria Controparte_7 tempestiva costituzione, ha in ogni caso sanato l'ipotetica nullità della cita- zione in opposizione (cfr., tra le molte, Cass. Sez. II, Sentenza n. 28695 del
27 dicembre 2013, nella cui motivazione si legge: “Lo scopo della notifica- zione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio intanto può ritenersi rag- giunto in quanto la parte, nonostante la nullità della notificazione, si sia tem- pestivamente costituita cosi mostrando di avere avuta la conoscenza legale del processo e di essere stata in grado di apprestare la propria difesa, senza incorrere in decadenze o preclusioni”).
Ciò posto il predetto motivo proposto in proprio deve essere Parte_2 respinto, mentre devono essere dichiarati inammissibili i rimanenti formulati nell'interesse di a titolo proprio invece che come procuratrice, ram- CP_4 mentandosi che “L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo com- porta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché
l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata. (Cass. Sez. 6, 06/09/2017, n. 20868).
2. Sui motivi d'appello proposti da Controparte_6
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante Parte_3
che il Tribunale abbia errato nel non attribuire valore probatorio al rico-
[...] noscimento di debito effettuato da AR in data 18 novembre 2009 e sot- toscritto “per presa visione e accettazione” anche dai garanti della società.
Ad avviso del primo Giudice, la proposta sarebbe stata formulata dalla sola società e i garanti avrebbero apposto la loro sottoscrizione per accettazione del piano proposto dalla società medesima, senza obbligarsi al pagamento.
Così opinando, tuttavia, il Tribunale ha omesso di considerare che CP_2 aveva rilasciato fideiussione per la AR in data 30 maggio 2008 sino a concorrenza di € 120.000,00 e che la validità ed efficacia di tale obbligo non sono mai state oggetto di contestazione da parte di . CP_2
In ogni caso, prosegue l'appellante, quello del 18 novembre 2009 è un atto di ricognizione del debito compiuto sia dalla società (e per essa da CP_2 quale amministratore unico), sia dai fideiussori che, già obbligati, ne hanno presa visione e hanno accettato il contenuto.
5 Il terzo motivo d'appello attiene all'avere Il Tribunale ritenuto che , CP_2 con riferimento alla posizione debitoria di AR, si fosse impegnato a pa- gare l'importo di € 20.000,00 e quello di € 15.000,00. CP_3
Vero che tra DI, da un lato, e e , dall'altro lato, è in- CP_3 CP_2 tervenuto un accordo transattivo in forza del quale i garanti sarebbero stati liberati dall'impegno di firma se avessero provveduto al pagamento di com- plessivi € 55.000,00, detto accordo non è stato rispettato perché e CP_2
hanno versato il minor importo di € 35.000,00. CP_3
Lo stesso afferma, nella citazione in opposizione, che l'importo di € CP_2
55.000,00 avrebbe dovuto essere corrisposto in quota paritetica, ma CP_9 dit (doc. 8 bis monitorio) aveva scritto: “con riferimento alla proposta da Voi avanzata in data 20/4/2011 nella Vs. qualità di garanti della AR RL Vi comunichiamo che contro il versamento della somma complessiva di €
55.000,00 (euro cinquantacinquemila) considereremo, a disponibilità matu- rata, definita ogni obbligazione da Voi assunta” e nella proposta di e CP_2
del 18 novembre 2009 era dato atto che, in caso di mancato pa- CP_3 gamento anche di una sola rata (nonchè in caso di avveramento di una del- le ipotesi previste dall'art. 1186 cc), la Banca avrebbe potuto agire per l'intero credito anche nei confronti dei coobbligati.
Quando ha accettato la proposta a stralcio formulata dai garanti, DI ha inoltre fatto presente che l'accordo era condizionato risolutivamente all'utile e puntuale rispetto dei termini, da intendersi come perentori e impro- rogabili e che soltanto a seguito del versamento di tutti gli € 55.000,00 non avrebbe più avuto nulla a pretendere.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante si duole che il Tribunale ab- bia ritenuto che l'obbligazione assunta da fosse nata come parziaria CP_2
e rimanesse tale anche dopo l'accettazione della Banca, mentre l'art. 2 della fideiussione rilasciata a favore di AR prevedeva che le obbligazioni fossero assunte in via solidale e indivisibile e l'art. 5 che i diritti derivanti alla banca rimanessero integri fino a totale estinzione del debito.
Nella proposta di AR era precisato che la Banca avrebbe potuto agire anche nei confronti dei coobbligati e nel piano di rientro formulato da CP_2 non era stato previsto alcun pagamento pro quota.
Il quinto motivo d'appello è volto a censurare la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il pagamento di € 35.000,00 versato da Pt_4
[...
abbia avuto effetto liberatorio, posto che la Banca aveva invece accetta-
6 to il pagamento di € 55.000,00, condizionando risolutivamente l'accordo al mancato rispetto dei termini improrogabili che non sono stati rispettati.
Il sesto motivo di gravame attiene al fatto che, nonostante lo stesso Pt_5
[..
avesse sostenuto che l'obbligazione nei confronti di DI doveva es- sere adempiuta pro quota al cinquanta per cento dai garanti e CP_2 Pt_6
, il Tribunale abbia ritenuto che dovesse pagare € 20.00,00 e
[...] CP_2
€ 15.000,00, mentre non vi è alcun documento che preveda questa CP_3 obbligazione parziaria.
Infine, con il settimo motivo di gravame, l'appellante deduce che il Tribu- nale abbia errato con il non attribuire valenza probatoria ai reiterati ricono- scimenti di debito operati da , in contrasto con il costante orientamen- CP_2 to del Supremo Collegio secondo cui la ricognizione di debito ha soltanto ef- fetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume sino a prova contraria.
I motivi d'appello da due a sette, che per ragioni di connessione devono essere esaminati congiuntamente, sono parzialmente fondati nei termini che seguono.
Le doglianze dell'appellante colgono nel segno in relazione all'avere erro- neamente il primo Giudice ritenuto che l'obbligazione di sorta nei CP_2 confronti della Banca a seguito della proposta di pagamento formulata in da- ta 3 aprile 2011 (doc. 8 fascicolo monitorio) nascesse come parziaria e tale rimanesse anche dopo l'accettazione della banca (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, penultimo paragrafo) e che si fosse impegnato a pagare CP_2 il solo importo di € 20.000,00 (cfr. pag. 3 terz'ultimo paragrafo).
Il primo Giudice ha infatti omesso di considerare che tra la proposta formula- ta dai due fideiussori in data 3 aprile 2011 e quella che viene definita accet- tazione della Banca (doc. 8 bis fasicolo monitorio, comunicazione
[...]
in data 26 aprile 2011) non vi è in realtà corri- Controparte_10 spondenza.
La lettura del documento 8bis chiarisce infatti che non si tratta affatto dell'accettazione della proposta così come formulata da e il CP_2 CP_3 precedente 3 aprile 2011, bensì della formulazione di una nuova proposta, che dalla prima differisce sia in relazione all'importo che la Banca si dichiara disposta ad accettare a definizione della posizione debitoria della garantita
7 AR RL (€ 55.000,00 in luogo degli € 35.000,00 proposti dai garanti), sia in relazione alle modalità di pagamento e ai soggetti obbligati.
e non avevano precisato i tempi di pagamento e si erano in CP_2 CP_3 effetti impegnati per € 20.000,00 quanto a e per € 15.000,00 quanto CP_2
a , mentre la Banca indicò con chiarezza che avrebbe dovuto es- CP_3 servi un primo versamento di € 20.000,00 entro il 30 giugno 2011 e succes- sivi 10 versamenti mensili di € 3.500,00 ciascuno a decorrere da fine luglio
2011 per terminare a fine aprile 2012, senza alcuna precisazione in ordine al soggetto che di tali pagamenti avrebbe dovuto farsi carico (“Con riferimento alla proposta da Voi avanzata in data 20/04/2011, nella Vostra qualità di ga- ranti della IG SRL, Vi comunichiamo che contro il versamento del- la somma complessiva di € 55.000,00 (euro cinquantacinquemila/00) consi- dereremo, a disponibilità maturata, definitiva ogni obbligazione da Voi as- sunta in relazione alla posizione debitoria in oggetto indicata”).
Si è dunque trattato, a tutti gli effetti, di una nuova proposta che può ritenersi sia stata accettata dai garanti per facta concludentia, posto che ha CP_2 poi in concreto provveduto al pagamento di € 35.000,00 (circostanza am-
[... messa dalla Banca, cfr. pag. 8 punto 8 comparsa costituzione e risposta nel giudizio di primo grado: “Tale proposta di defini- Controparte_11 zione è stata accettata da DI … ma non è stata rispettata dai garanti che si sono limitati al versamento dell'importo di € 35.000,00”), con ciò, tut- tavia, non ottemperando alle condizioni che la Banca aveva indicato.
Senz'altro fondati si palesano pertanto il quarto, il quinto e il sesto motivo d'appello, ma conseguenza di tale fondatezza non può essere, come dedot- to dalla Banca con il secondo, il terzo ed il settimo motivo di gravame, la de- benza in capo a dell'intero importo di € 55.000,00 oggetto di ingiun- CP_2 zione.
Nell'articolata esposizione in fatto del ricorso monitorio la creditrice, offerta la propria ricostruzione dei rapporti inter partes, ha precisato (cfr. pag. 3 ricorso monitorio): “- che da ultimo si richiede che l'ingiunzione venga resa per il mi- nor importo di € 55.000,00, pari all'importo proposto dai garanti Sigg.ri Pt_5
[..
e per la liberazione dall'obbligo di firma assunto nell'interesse CP_3 della AR (fcr. doc. n. 8 e doc. n. 8 bis) e senza peraltro voler rinunciare all'ulteriore ragione creditoria vantata nei confronti dei fideiussori che doVa- lue si riserva di azionare con separato ricorso”.
8 La stessa appellante ha cioè precisato di voler azionare le proprie pretese limitatamente all'importo proposto dai garanti (rectius, contro proposto dalla creditrice) nell'aprile 2011, senza tuttavia dare atto dell'avvenuto versamen- to, da parte di in adempimento dell'obbligazione assunta, di € CP_2
35.000,00, importo che, fermo restando il diritto dell'odierna appellante di agire in separato giudizio per le eventuali maggiori pretese che ritenga di vantare, deve in questa sede essere detratto da quanto oggetto di ingiunzio- ne.
In conclusione, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la decisione di primo grado deve essere riformata e l'odierno appellato CP_2 deve essere dichiarato tenuto e condannato al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di € 20.000,00, oltre interessi come liquidati in decreto ingiuntivo,
3. Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, la riforma dell'impugnata decisione impone alla
Corte di procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento, attribuendone e ripartendone l'onere tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccom- benza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio uni- tario e globale (tra le molte, sez. I, Sentenza n. 14916 del 13 Luglio 2020; sez. III, Ordinanza n. 9064 del 12 aprile 2018; sez, III, Sentenza n. 3438 del
22 febbraio 2016 e sez. VI Lavoro, Ordinanza n. 6259 del 18 marzo 2014).
Stante la reciproca soccombenza, nei rapporti tra in proprio e Parte_1
l'ingiunto esse possono essere interamente compensate.
Sono poste a carico della parte appellata tutte le spese di giudizio sostenute da ivi comprese quella della fase monitoria, liquida- Controparte_6 te come segue sulla base del decisum (e, quindi, con riferimento allo sca- glione di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00), nei valori medi, tenuto conto della natura della controversia e della complessità delle questioni trattate:
Fase monitoria € 567,00
I grado
1. fase di studio € 919,00
2. fase introduttiva € 777,00
3. fase istruttoria € 1.680,00
4. fase decisionale € 1.701,00
Totale complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
9 II grado
1. fase di studio € 1.134,00
2. fase introduttiva € 921,00
3. fase di trattazione € 1.843,00
4. fase decisionale € 1.911,00
Totale complessivi € 5.809,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA e oltre esborsi € 355,50
Nulla sulle spese nei riguardi dell'appellato , rimasto contumace, nei CP_3 cui confronti nessuna delle parti ha svolto domande nel presente grado di giudizio (in particolare, non ha riproposto, in via di appello incidentale CP_2 condizionato, la domanda di manleva formulata in primo grado).
Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo uni- co in materia di spese di giustizia) che l'appello proposto da in Pt_2 proprio è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
1) Respinge l'appello proposto da in proprio;
Parte_1
2) In parziale accoglimento dell'appello di Controparte_1
e in riforma dell'impugnata decisione, dichiara tenuto
[...]
e condanna l'appellato a corrispondere all'appellante CP_2
l'importo di € 20.000,00, oltre interessi come liquidati in decre- to ingiuntivo;
3) Spese di lite dell'intero giudizio interamente compensate tra in proprio e Parte_1 Pt_5
4) Dichiara tenuto e condanna l'appellato a rifondere CP_2
a le spese di lite che liquida, quan- Controparte_6 to alla fase monitoria, in € 567,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA se dovuta, quanto al primo grado in € 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA se dovuta e, quanto secondo grado, in €
5.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%,
CPA e IVA ove dovuta e oltre esborsi € 777,00;
5) Nulla sulle spese nei riguardi dell'appellato contumace Val- larino;
10 6) Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello proposto da in proprio è stato inte- Parte_2 gralmente rigettato;
7) Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, alli 11 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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