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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/05/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 537/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data
08.02.2023
DA
con l'avv. Fulvia Francavilla Parte_1
-attrice-
CONTRO
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] Controparte_5 Parte_2 Parte_3
con gli avv.ti Paolo Scalettaris e Aldo Scalettaris
-convenuti-
e CONTRO
con l'avv. Stefano Petronio Controparte_6
-convenuta-
e CONTRO
in proprio CP_7
-convenuto-
e CONTRO
, , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
[...]
-convenuti contumaci- avente ad oggetto: usucapione.
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del
10.02.2025:
Conclusioni dell'attrice:
“In via principale di merito
1 Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., previo frazionamento che individui l'area urbana di cui al lastrico al piano terra, l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione, della proprietà del terreno sito in 33010-Tavagnacco, frazione
Feletto Umberto, Piazza Unità d'Italia, censito al N.C.E.U. al mappale sub. 23 della particella 399 foglio 28, per aver la sig.ra mantenuto il possesso di detto Parte_1 terreno in modo continuato, pacifico e non interrotto da oltre vent'anni e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore dell'istante.
In via subordinata di merito
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda in via principale, accertare
e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., previo frazionamento che individui l'area urbana di cui al lastrico al piano terra identificato nella sola porzione dell'area adibita a giardino, l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione, della proprietà del terreno sito in 33010-Tavagnacco, frazione Feletto Umberto, Piazza Unità
d'Italia, censito al N.C.E.U. al mappale sub. 23 della particella 399 foglio 28, per aver la sig.ra mantenuto il possesso di detto terreno in modo continuato, pacifico Parte_1
e non interrotto da oltre vent'anni e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore dell'istante.
In via Istruttoria: con ogni ulteriore riserva, si chiede che siano accolte le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 6 comma c.p.c. n. 2 depositata in data
13.05.2024 e n. 3 di data 03.06.2024.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa
Conclusioni dei convenuti , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, : CP_4 Controparte_5 Parte_2 Parte_3
“Nel merito: respingersi le domande attoree;
spese rifuse.
In via istruttoria: ogni ulteriore istanza riservata, si chiede che siano accolte le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, 6°, c.p.c. redatte da parte dei convenuti”
Conclusioni della convenuta Controparte_6
“Nel merito
⎯ Si rimette a giustizia.
⎯ Spese di lite integralmente compensate”
2 Conclusioni del convenuto CP_7
“In via principale
• respingersi tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto
In via istruttoria
• respingersi le istanze istruttorie di parte attrice in quanto inammissibili ed irrilevanti;
• respingersi la richiesta di C.T.U. in quanto esplorativa, inammissibile ed irrilevante.
In ogni caso
• con condanna al pagamento delle spese di lite come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, i Parte_1 condòmini del - con sede in 33010 Tavagnacco (UD) in Piazza Controparte_11
Unità d'Italia n. 12, identificato al catasto N.C.E.U., comune di Tavagnacco, frazione
Feletto Umberto, foglio 28 particella 399 -, al fine di ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione di una porzione del predetto CP_11
identificata al mappale 23 f. 28 p. 399, costituita da un lastrico solare sovrastante i garage dei condomini e confinante con il fondo di cui alla particella n. 934 di proprietà attorea.
In particolare, la difesa attorea ha dedotto, in sintesi:
- che la Società Magnolia S.r.l., di cui sono soci l'odierna attrice e i suoi fratelli e Pt_4
Aldo, aveva acquistato, in data 18.02.1988, dal sig. (nonno Persona_1 dell'attrice), un fabbricato sito nel comune di Tavagnacco, frazione Feletto Umberto, piazza Unità d'Italia n. 8, attualmente identificato al catasto N.C.E.U., comune di
Tavagnacco, frazione Feletto Umberto, particelle 393, 934, 931, 395, 163 e 923 del foglio
28;
- che in data 19.04.2019 l'attrice aveva quindi acquistato dalla anzidetta Società Magnolia
S.r.l. l'immobile di cui al punto precedente;
- che il fondo di cui alla particella n. 934, di proprietà della sig.ra confina Parte_1
con il mappale sub. 23 particella 399 foglio 28 di proprietà del convenuto: CP_11 quest'ultimo mappale, secondo la prospettazione attorea, è collegato all'edificio condominiale mediante una porta chiusa, la cui chiave è da sempre stata nel possesso della di lei famiglia;
- che dal 1990 la aveva sempre risieduto nell'immobile adiacente al terreno oggetto Pt_1 di causa, esercitando sull'anzidetta porzione di edificio condominiale il possesso uti domina, utilizzandolo, in particolare, quale pertinenza della propria abitazione.
3 I convenuti , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e (questi ultimi a seguito Controparte_5 Parte_2 Parte_3 dell'integrazione del contraddittorio ordinata dal giudice, essendo divenuti proprietari di unità immobiliari site all'interno del condominio in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione) si sono regolarmente costituiti in giudizio, contestando tutto quanto ex adverso dedotto dalla sig.ra e chiedendo il rigetto della domanda attorea. Parte_1
Si è costituita in giudizio anche la sig.ra rimettendosi alle determinazioni CP_12
del Tribunale, dichiarando di non avere interesse a resistere alle pretese della sig.ra Pt_1
[...]
Rimanevano, invece, contumaci i convenuti Controparte_8 Controparte_13
.
[...] Controparte_9
Interveniva, infine, in causa l'avv. in proprio, rappresentando e CP_7 documentando di aver acquistato in data 17.12.2024 un'unità immobiliare all'interno del condominio (f. 28 mappale 399 sub 5) da Jarrv S.r.l, società la quale aveva a sua volta acquistato il bene dalla condomina Unicredit Leased Asset Managment S.p.a., inizialmente citata in giudizio e rimasta contumace.
II) Alla prima udienza dd. 16.05.2023, il giudice, dopo aver dichiarato la contumacia di di e di Controparte_8 Controparte_10 Controparte_9
concedeva alle parti termini per il deposito di memorie interlocutorie al fine di accertare la corretta individuazione di tutti i condomini litisconsorti necessari e di decidere in ordine all'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione nei riguardi di tutti i singoli condomini;
all'esito, assegnava termine per l'integrazione del contraddittorio verso e e per l'avvio della procedura Parte_2 Parte_3 di mediazione (originariamente espletata solo nei riguardi dell'amministratore del condominio). All'udienza dd. 12.03.2024, il giudice, preso atto del fallimento della mediazione e verificata la regolarità del contraddittorio, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. In seguito, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al giorno 10.02.2025, non ravvisandosi la necessità di approfondimenti istruttori. La causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, allo spirare dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
III) La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento.
Come noto, l'acquisto della proprietà per usucapione di un bene immobile si verifica allorché sia provato un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto per oltre
4 venti anni, corrispondente all'esercizio esclusivo del diritto di proprietà sul bene stesso.
L'utilizzo di una porzione immobiliare, come quella oggetto di causa, come pertinenza esclusiva della propria abitazione per un periodo superiore al ventennio, con le caratteristiche sopra indicate, integra i requisiti previsti dall'art. 1158 c.c. per l'usucapione.
Nella fattispecie in esame, l'attrice non è riuscita a dimostrare di avere lei, personalmente, da oltre vent'anni esercitato un potere pieno ed esclusivo, uti domina, sulla porzione di edificio condominiale identificata al mappale n. 23, particella 399 foglio n. 28 del
Comune di Tavagnacco, di proprietà dei convenuti.
Gli atti di gestione dedotti in atti (nello specifico: progettazione impianto irrigazione nel
1997, possesso della chiave di accesso alla porta che collegherebbe il condominio al fondo, taglio dell'erba e manutenzione giardino, installazione impianto di illuminazione) sono tutti riconducibili a soggetti diversi dalla sig.ra e peraltro, nella maggior Parte_1
parte dei casi, identificati del tutto genericamente (il fratello per quanto Persona_2
riguarda la asserita manutenzione del verde e, con riferimento a tutti gli atti di gestione, la “famiglia ): né la difesa attorea ha mai dedotto (o chiesto di provare) che Parte_1
tali atti di gestione siano stati compiuti su incarico del possessore (i.e. della odierna attrice) e quindi in esecuzione delle indicazioni impartite dalla stessa.
Per tali motivi non avrebbe avuto alcuna rilevanza, ai fini della decisione, ammettere i capitoli di cui alla II memoria di parte attrice.
Infatti, essi, oltre ad essere formulati in modo eccessivamente generico (dunque inammissibile), quanto a riferimenti spazio-temporali e soggettivi, comunque non avrebbero consentito in alcun modo di provare ciò che, come detto, non è mai stato neppure allegato dalla difesa attorea e che, invece, avrebbe avuto rilevanza ai fini dell'accoglimento della domanda, e cioè:
1) che la sig.ra avesse personalmente incaricato il padre e quindi l'architetto Parte_1 di realizzare nel 1997 l'impianto di irrigazione esteso anche sulla porzione di giardino oggetto di causa (circostanza non solo inverosimile, tenuto conto che l'attrice all'epoca avrebbe avuto appena dieci anni, ma comunque smentita dall'analisi del doc. 13 att, riferibile chiaramente ai genitori dell'attrice), nonché che la stessa avesse, in seguito, personalmente incaricato soggetti terzi di eseguire la manutenzione di tale impianto
(capp. da 7 e 9 II memoria istruttoria) e anche dell'impianto di illuminazione sulla porzione condominiale (cap. 14): tutti questi capitoli contengono, piuttosto, un generico riferimento ad incarichi provenienti dalla “famiglia , mai specificamente, Pt_1
5 esclusivamente ed univocamente dalla sig.ra Le fatture prodotte sub Parte_1
doc. 20 da parte attrice, invece, nulla dimostrano circa l'avvenuta manutenzione dell'impianto di irrigazione anche sul lastrico solare su incarico dell'attrice: si badi che il doc. 20 neppure è tra quelli cui si riferiscono i capitoli nn. da 6 a 9 della II memoria attorea (comunque, come già rilevato, generici e dunque inammissibili per assenza di indicazioni temporali e per mancata individuazione specifica dei soggetti da cui provenivano gli incarichi);
2) che il taglio dell'erba e la cura del verde, di cui si sarebbe occupato “almeno dal 2000” il sig. (fratello dell'odierna attrice), fosse avvenuto su specifico incarico del Persona_2 soggetto unico possessore dell'area, ossia della sorella (capp. da 12); Parte_1
3) che la chiave di accesso dal alla porzione di giardino oggetto di Controparte_11 causa sia, da oltre vent'anni, nel possesso esclusivo della sig.ra al Parte_1
riguardo, il cap. 13) della II memoria istruttoria attorea (“Vero che la famiglia era Pt_1
l'unica ad avere la chiave della porta di accesso al alla porzione Controparte_11 di giardino che Le si rammostra?”), oltre ad essere del tutto generico (e dunque inammissibile, non contenendo alcun riferimento temporale: da quanto e per quanto tempo?), si riferisce, ancora una volta, ad un soggetto del tutto indefinito, quale la
“famiglia e non all'attrice. Pt_1
Ancora.
Anche il cap. 11) della II memoria attorea (“Vero che la porzione di terreno identificato quale sub 23, foglio 28, particella 399 che Le si rammostra, dall'anno 1989 veniva utilizzato, in via esclusiva, quale porzione di giardino dell'abitazione oggi di proprietà della sig.ra ”), è stato formulato in termini eccessivamente generici, Parte_1 non essendo neppure stato indicato il soggetto o i soggetti che avrebbero utilizzato “in via esclusiva” il giardino e in che modo, ossia tramite quali specifici atti di dominio, tale utilizzo si sia esplicato negli anni al fine di giustificarne l'acquisto per usucapione in favore della odierna attrice.
Appare, inoltre, del tutto irrilevante il fatto che la sig.ra abbia risieduto Parte_1 dal 1990, insieme ai suoi genitori, nell'abitazione adiacente alla porzione di edificio condominiale controversa, non potendosi da tale mera circostanza trarsi in alcun modo la prova dell'effettivo godimento ed utilizzo “pieno ed esclusivo”, uti domina, da parte dell'attrice del bene oggetto di causa, pretesa “pertinenza” dell'abitazione stessa.
6 Da ultimo, va affermata l'assenza dei presupposti giuridici per l'invocazione – peraltro promossa dall'attrice per la prima volta solo in comparsa conclusionale – dell'istituto della c.d. accessione del possesso ex art. 1146 comma 2 c.c.
Sul punto si osserva che tutti gli atti di gestione e godimento del mappale n. 23 sono sempre stati ricondotti dalla difesa attorea alla “famiglia (si vedano i capitoli di Pt_1
prova di cui alla II memoria istruttoria), soggetto che, pur essendo indefinito di per sé e tale essendo rimasto in tutti gli scritti difensivi attorei, è comunque certamente diverso e non sovrapponibile alla dante causa Società Magnolia S.r.l. (di cui il padre dell'attrice è stato amministratore unico fino al 2008 e di cui sono ancora oggi soci l'odierna attrice e il fratello Aldo), dalla quale ha acquistato nel 2019 l'abitazione di cui Parte_1 al mappale n. 934, asseritamente subentrando, ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c., anche nel possesso della pertinenza costituita dal lastrico solare oggetto di causa (possesso che, in tesi, la Società Magnolia S.r.l. avrebbe esercitato dal 1988, anno nel quale essa aveva acquistato dal nonno dell'odierna attrice il fabbricato adiacente, oggi di proprietà dell'attrice, censito al foglio 28 mappale 934).
In verità ed in conclusione, non può non evidenziarsi l'incoerenza della linea difensiva attorea: se nell'atto di citazione l'attrice ha sostenuto di aver provveduto “da sé” (pag. 6), fin dal 1988, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'appezzamento di terreno oggetto di causa (installando anche il sistema di irrigazione di cui si è detto), nella II memoria istruttoria tutti i capitoli di prova hanno ricondotto, invece, gli atti di gestione e di godimento esclusivo del mappale n. 23 (installazione impianto irrigazione, illuminazione, cura del verde, possesso chiave di accesso al giardino dal condominio) alla
“famiglia ; infine, solo nella comparsa conclusionale, parte attrice ha, per la prima Pt_1
volta, ricondotto esplicitamente alla Società Magnolia S.r.l. (forse, con l'intento di chiarire l'utilizzo dell'espressione “famiglia , ma sulla base di presupposti Pt_1
giuridici errati, non potendo essa identificarsi nella Società Magnolia S.r.l., come già detto), le spese sostenute per l'impianto di irrigazione e di illuminazione (cfr. pag. 6-7-10 comparsa conclusionale).
Per tutti i motivi esposti, l'azione va rigettata.
IV) Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale, nel rapporto tra l'attrice e i convenuti che, costituendosi, si sono opposti all'accoglimento delle pretese attoree ( , , Controparte_3 CP_1 Controparte_5 Controparte_2
e ): esse vengono liquidate come da CP_4 Parte_3 Parte_2
dispositivo, secondo i valori medi previsti, dallo scaglione di riferimento della causa (da
7 1.101,00 a 5.200,00), per tutte le fasi processuali dal DM n. 55/2014 come aggiornato dal
DM n. 147/2022.
Avendo i procuratori dei convenuti vittoriosi difeso più soggetti aventi la medesima posizione processuale, senza che vi sia stata la necessità di esaminare particolari questioni di fatto o di diritto specifiche o distinte per i vari soggetti patrocinati, si ritiene di operare previamente la riduzione del 30% del compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto (art. 4 comma 4 DM 55/2024) e successivamente l'aumento previsto dal comma
2 dell'art. 4 del medesimo decreto (30% per ogni soggetto oltre il primo): cfr. sul punto
Cassazione civile sez. II – 06.06.2022 n. 18047.
Anche le spese di mediazione, ritualmente richieste, vanno poste a carico dell'attrice soccombente: esse sono liquidate tenendo conto dei valori medi previsti per il medesimo scaglione di valore della causa, per le sole fasi di attivazione e di negoziazione.
Si ritiene, infine, di dover compensare le spese tra l'attrice e la convenuta Controparte_6 essendosi quest'ultima sempre rimessa alla decisione del Tribunale in ordine alle domande attoree (omettendo, dunque, qualsiasi attività difensiva nel merito), e anche tra l'attrice e l'avv. terzo intervenuto volontariamente nel giudizio (art. 111 CP_7
c.p.c.), in proprio, solo nella fase decisionale, mediante il deposito di atti difensivi che, sostanzialmente, si sono limitati a riprodurre le difese dei convenuti già costituitisi in causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) rigetta tutte le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti Parte_1 [...]
, , CP_3 CP_1 Controparte_5 Controparte_2 CP_4 [...]
e , delle spese di mediazione e delle spese del presente giudizio, Parte_3 Parte_2 liquidate in complessivi € 5.852,92 per competenze professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, ed oltre ad IVA e C.P. come per legge;
3) compensa le spese di lite tra l'attrice e la convenuta Parte_1 Controparte_6 nonché quelle tra l'attrice e il terzo intervenuto avv. Parte_1 CP_7
Così deciso in Udine il 23.05.2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
8
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 537/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data
08.02.2023
DA
con l'avv. Fulvia Francavilla Parte_1
-attrice-
CONTRO
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] Controparte_5 Parte_2 Parte_3
con gli avv.ti Paolo Scalettaris e Aldo Scalettaris
-convenuti-
e CONTRO
con l'avv. Stefano Petronio Controparte_6
-convenuta-
e CONTRO
in proprio CP_7
-convenuto-
e CONTRO
, , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
[...]
-convenuti contumaci- avente ad oggetto: usucapione.
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del
10.02.2025:
Conclusioni dell'attrice:
“In via principale di merito
1 Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., previo frazionamento che individui l'area urbana di cui al lastrico al piano terra, l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione, della proprietà del terreno sito in 33010-Tavagnacco, frazione
Feletto Umberto, Piazza Unità d'Italia, censito al N.C.E.U. al mappale sub. 23 della particella 399 foglio 28, per aver la sig.ra mantenuto il possesso di detto Parte_1 terreno in modo continuato, pacifico e non interrotto da oltre vent'anni e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore dell'istante.
In via subordinata di merito
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda in via principale, accertare
e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., previo frazionamento che individui l'area urbana di cui al lastrico al piano terra identificato nella sola porzione dell'area adibita a giardino, l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione, della proprietà del terreno sito in 33010-Tavagnacco, frazione Feletto Umberto, Piazza Unità
d'Italia, censito al N.C.E.U. al mappale sub. 23 della particella 399 foglio 28, per aver la sig.ra mantenuto il possesso di detto terreno in modo continuato, pacifico Parte_1
e non interrotto da oltre vent'anni e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore dell'istante.
In via Istruttoria: con ogni ulteriore riserva, si chiede che siano accolte le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 6 comma c.p.c. n. 2 depositata in data
13.05.2024 e n. 3 di data 03.06.2024.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa
Conclusioni dei convenuti , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, : CP_4 Controparte_5 Parte_2 Parte_3
“Nel merito: respingersi le domande attoree;
spese rifuse.
In via istruttoria: ogni ulteriore istanza riservata, si chiede che siano accolte le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, 6°, c.p.c. redatte da parte dei convenuti”
Conclusioni della convenuta Controparte_6
“Nel merito
⎯ Si rimette a giustizia.
⎯ Spese di lite integralmente compensate”
2 Conclusioni del convenuto CP_7
“In via principale
• respingersi tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto
In via istruttoria
• respingersi le istanze istruttorie di parte attrice in quanto inammissibili ed irrilevanti;
• respingersi la richiesta di C.T.U. in quanto esplorativa, inammissibile ed irrilevante.
In ogni caso
• con condanna al pagamento delle spese di lite come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, i Parte_1 condòmini del - con sede in 33010 Tavagnacco (UD) in Piazza Controparte_11
Unità d'Italia n. 12, identificato al catasto N.C.E.U., comune di Tavagnacco, frazione
Feletto Umberto, foglio 28 particella 399 -, al fine di ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione di una porzione del predetto CP_11
identificata al mappale 23 f. 28 p. 399, costituita da un lastrico solare sovrastante i garage dei condomini e confinante con il fondo di cui alla particella n. 934 di proprietà attorea.
In particolare, la difesa attorea ha dedotto, in sintesi:
- che la Società Magnolia S.r.l., di cui sono soci l'odierna attrice e i suoi fratelli e Pt_4
Aldo, aveva acquistato, in data 18.02.1988, dal sig. (nonno Persona_1 dell'attrice), un fabbricato sito nel comune di Tavagnacco, frazione Feletto Umberto, piazza Unità d'Italia n. 8, attualmente identificato al catasto N.C.E.U., comune di
Tavagnacco, frazione Feletto Umberto, particelle 393, 934, 931, 395, 163 e 923 del foglio
28;
- che in data 19.04.2019 l'attrice aveva quindi acquistato dalla anzidetta Società Magnolia
S.r.l. l'immobile di cui al punto precedente;
- che il fondo di cui alla particella n. 934, di proprietà della sig.ra confina Parte_1
con il mappale sub. 23 particella 399 foglio 28 di proprietà del convenuto: CP_11 quest'ultimo mappale, secondo la prospettazione attorea, è collegato all'edificio condominiale mediante una porta chiusa, la cui chiave è da sempre stata nel possesso della di lei famiglia;
- che dal 1990 la aveva sempre risieduto nell'immobile adiacente al terreno oggetto Pt_1 di causa, esercitando sull'anzidetta porzione di edificio condominiale il possesso uti domina, utilizzandolo, in particolare, quale pertinenza della propria abitazione.
3 I convenuti , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e (questi ultimi a seguito Controparte_5 Parte_2 Parte_3 dell'integrazione del contraddittorio ordinata dal giudice, essendo divenuti proprietari di unità immobiliari site all'interno del condominio in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione) si sono regolarmente costituiti in giudizio, contestando tutto quanto ex adverso dedotto dalla sig.ra e chiedendo il rigetto della domanda attorea. Parte_1
Si è costituita in giudizio anche la sig.ra rimettendosi alle determinazioni CP_12
del Tribunale, dichiarando di non avere interesse a resistere alle pretese della sig.ra Pt_1
[...]
Rimanevano, invece, contumaci i convenuti Controparte_8 Controparte_13
.
[...] Controparte_9
Interveniva, infine, in causa l'avv. in proprio, rappresentando e CP_7 documentando di aver acquistato in data 17.12.2024 un'unità immobiliare all'interno del condominio (f. 28 mappale 399 sub 5) da Jarrv S.r.l, società la quale aveva a sua volta acquistato il bene dalla condomina Unicredit Leased Asset Managment S.p.a., inizialmente citata in giudizio e rimasta contumace.
II) Alla prima udienza dd. 16.05.2023, il giudice, dopo aver dichiarato la contumacia di di e di Controparte_8 Controparte_10 Controparte_9
concedeva alle parti termini per il deposito di memorie interlocutorie al fine di accertare la corretta individuazione di tutti i condomini litisconsorti necessari e di decidere in ordine all'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione nei riguardi di tutti i singoli condomini;
all'esito, assegnava termine per l'integrazione del contraddittorio verso e e per l'avvio della procedura Parte_2 Parte_3 di mediazione (originariamente espletata solo nei riguardi dell'amministratore del condominio). All'udienza dd. 12.03.2024, il giudice, preso atto del fallimento della mediazione e verificata la regolarità del contraddittorio, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. In seguito, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al giorno 10.02.2025, non ravvisandosi la necessità di approfondimenti istruttori. La causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, allo spirare dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
III) La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento.
Come noto, l'acquisto della proprietà per usucapione di un bene immobile si verifica allorché sia provato un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto per oltre
4 venti anni, corrispondente all'esercizio esclusivo del diritto di proprietà sul bene stesso.
L'utilizzo di una porzione immobiliare, come quella oggetto di causa, come pertinenza esclusiva della propria abitazione per un periodo superiore al ventennio, con le caratteristiche sopra indicate, integra i requisiti previsti dall'art. 1158 c.c. per l'usucapione.
Nella fattispecie in esame, l'attrice non è riuscita a dimostrare di avere lei, personalmente, da oltre vent'anni esercitato un potere pieno ed esclusivo, uti domina, sulla porzione di edificio condominiale identificata al mappale n. 23, particella 399 foglio n. 28 del
Comune di Tavagnacco, di proprietà dei convenuti.
Gli atti di gestione dedotti in atti (nello specifico: progettazione impianto irrigazione nel
1997, possesso della chiave di accesso alla porta che collegherebbe il condominio al fondo, taglio dell'erba e manutenzione giardino, installazione impianto di illuminazione) sono tutti riconducibili a soggetti diversi dalla sig.ra e peraltro, nella maggior Parte_1
parte dei casi, identificati del tutto genericamente (il fratello per quanto Persona_2
riguarda la asserita manutenzione del verde e, con riferimento a tutti gli atti di gestione, la “famiglia ): né la difesa attorea ha mai dedotto (o chiesto di provare) che Parte_1
tali atti di gestione siano stati compiuti su incarico del possessore (i.e. della odierna attrice) e quindi in esecuzione delle indicazioni impartite dalla stessa.
Per tali motivi non avrebbe avuto alcuna rilevanza, ai fini della decisione, ammettere i capitoli di cui alla II memoria di parte attrice.
Infatti, essi, oltre ad essere formulati in modo eccessivamente generico (dunque inammissibile), quanto a riferimenti spazio-temporali e soggettivi, comunque non avrebbero consentito in alcun modo di provare ciò che, come detto, non è mai stato neppure allegato dalla difesa attorea e che, invece, avrebbe avuto rilevanza ai fini dell'accoglimento della domanda, e cioè:
1) che la sig.ra avesse personalmente incaricato il padre e quindi l'architetto Parte_1 di realizzare nel 1997 l'impianto di irrigazione esteso anche sulla porzione di giardino oggetto di causa (circostanza non solo inverosimile, tenuto conto che l'attrice all'epoca avrebbe avuto appena dieci anni, ma comunque smentita dall'analisi del doc. 13 att, riferibile chiaramente ai genitori dell'attrice), nonché che la stessa avesse, in seguito, personalmente incaricato soggetti terzi di eseguire la manutenzione di tale impianto
(capp. da 7 e 9 II memoria istruttoria) e anche dell'impianto di illuminazione sulla porzione condominiale (cap. 14): tutti questi capitoli contengono, piuttosto, un generico riferimento ad incarichi provenienti dalla “famiglia , mai specificamente, Pt_1
5 esclusivamente ed univocamente dalla sig.ra Le fatture prodotte sub Parte_1
doc. 20 da parte attrice, invece, nulla dimostrano circa l'avvenuta manutenzione dell'impianto di irrigazione anche sul lastrico solare su incarico dell'attrice: si badi che il doc. 20 neppure è tra quelli cui si riferiscono i capitoli nn. da 6 a 9 della II memoria attorea (comunque, come già rilevato, generici e dunque inammissibili per assenza di indicazioni temporali e per mancata individuazione specifica dei soggetti da cui provenivano gli incarichi);
2) che il taglio dell'erba e la cura del verde, di cui si sarebbe occupato “almeno dal 2000” il sig. (fratello dell'odierna attrice), fosse avvenuto su specifico incarico del Persona_2 soggetto unico possessore dell'area, ossia della sorella (capp. da 12); Parte_1
3) che la chiave di accesso dal alla porzione di giardino oggetto di Controparte_11 causa sia, da oltre vent'anni, nel possesso esclusivo della sig.ra al Parte_1
riguardo, il cap. 13) della II memoria istruttoria attorea (“Vero che la famiglia era Pt_1
l'unica ad avere la chiave della porta di accesso al alla porzione Controparte_11 di giardino che Le si rammostra?”), oltre ad essere del tutto generico (e dunque inammissibile, non contenendo alcun riferimento temporale: da quanto e per quanto tempo?), si riferisce, ancora una volta, ad un soggetto del tutto indefinito, quale la
“famiglia e non all'attrice. Pt_1
Ancora.
Anche il cap. 11) della II memoria attorea (“Vero che la porzione di terreno identificato quale sub 23, foglio 28, particella 399 che Le si rammostra, dall'anno 1989 veniva utilizzato, in via esclusiva, quale porzione di giardino dell'abitazione oggi di proprietà della sig.ra ”), è stato formulato in termini eccessivamente generici, Parte_1 non essendo neppure stato indicato il soggetto o i soggetti che avrebbero utilizzato “in via esclusiva” il giardino e in che modo, ossia tramite quali specifici atti di dominio, tale utilizzo si sia esplicato negli anni al fine di giustificarne l'acquisto per usucapione in favore della odierna attrice.
Appare, inoltre, del tutto irrilevante il fatto che la sig.ra abbia risieduto Parte_1 dal 1990, insieme ai suoi genitori, nell'abitazione adiacente alla porzione di edificio condominiale controversa, non potendosi da tale mera circostanza trarsi in alcun modo la prova dell'effettivo godimento ed utilizzo “pieno ed esclusivo”, uti domina, da parte dell'attrice del bene oggetto di causa, pretesa “pertinenza” dell'abitazione stessa.
6 Da ultimo, va affermata l'assenza dei presupposti giuridici per l'invocazione – peraltro promossa dall'attrice per la prima volta solo in comparsa conclusionale – dell'istituto della c.d. accessione del possesso ex art. 1146 comma 2 c.c.
Sul punto si osserva che tutti gli atti di gestione e godimento del mappale n. 23 sono sempre stati ricondotti dalla difesa attorea alla “famiglia (si vedano i capitoli di Pt_1
prova di cui alla II memoria istruttoria), soggetto che, pur essendo indefinito di per sé e tale essendo rimasto in tutti gli scritti difensivi attorei, è comunque certamente diverso e non sovrapponibile alla dante causa Società Magnolia S.r.l. (di cui il padre dell'attrice è stato amministratore unico fino al 2008 e di cui sono ancora oggi soci l'odierna attrice e il fratello Aldo), dalla quale ha acquistato nel 2019 l'abitazione di cui Parte_1 al mappale n. 934, asseritamente subentrando, ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c., anche nel possesso della pertinenza costituita dal lastrico solare oggetto di causa (possesso che, in tesi, la Società Magnolia S.r.l. avrebbe esercitato dal 1988, anno nel quale essa aveva acquistato dal nonno dell'odierna attrice il fabbricato adiacente, oggi di proprietà dell'attrice, censito al foglio 28 mappale 934).
In verità ed in conclusione, non può non evidenziarsi l'incoerenza della linea difensiva attorea: se nell'atto di citazione l'attrice ha sostenuto di aver provveduto “da sé” (pag. 6), fin dal 1988, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'appezzamento di terreno oggetto di causa (installando anche il sistema di irrigazione di cui si è detto), nella II memoria istruttoria tutti i capitoli di prova hanno ricondotto, invece, gli atti di gestione e di godimento esclusivo del mappale n. 23 (installazione impianto irrigazione, illuminazione, cura del verde, possesso chiave di accesso al giardino dal condominio) alla
“famiglia ; infine, solo nella comparsa conclusionale, parte attrice ha, per la prima Pt_1
volta, ricondotto esplicitamente alla Società Magnolia S.r.l. (forse, con l'intento di chiarire l'utilizzo dell'espressione “famiglia , ma sulla base di presupposti Pt_1
giuridici errati, non potendo essa identificarsi nella Società Magnolia S.r.l., come già detto), le spese sostenute per l'impianto di irrigazione e di illuminazione (cfr. pag. 6-7-10 comparsa conclusionale).
Per tutti i motivi esposti, l'azione va rigettata.
IV) Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale, nel rapporto tra l'attrice e i convenuti che, costituendosi, si sono opposti all'accoglimento delle pretese attoree ( , , Controparte_3 CP_1 Controparte_5 Controparte_2
e ): esse vengono liquidate come da CP_4 Parte_3 Parte_2
dispositivo, secondo i valori medi previsti, dallo scaglione di riferimento della causa (da
7 1.101,00 a 5.200,00), per tutte le fasi processuali dal DM n. 55/2014 come aggiornato dal
DM n. 147/2022.
Avendo i procuratori dei convenuti vittoriosi difeso più soggetti aventi la medesima posizione processuale, senza che vi sia stata la necessità di esaminare particolari questioni di fatto o di diritto specifiche o distinte per i vari soggetti patrocinati, si ritiene di operare previamente la riduzione del 30% del compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto (art. 4 comma 4 DM 55/2024) e successivamente l'aumento previsto dal comma
2 dell'art. 4 del medesimo decreto (30% per ogni soggetto oltre il primo): cfr. sul punto
Cassazione civile sez. II – 06.06.2022 n. 18047.
Anche le spese di mediazione, ritualmente richieste, vanno poste a carico dell'attrice soccombente: esse sono liquidate tenendo conto dei valori medi previsti per il medesimo scaglione di valore della causa, per le sole fasi di attivazione e di negoziazione.
Si ritiene, infine, di dover compensare le spese tra l'attrice e la convenuta Controparte_6 essendosi quest'ultima sempre rimessa alla decisione del Tribunale in ordine alle domande attoree (omettendo, dunque, qualsiasi attività difensiva nel merito), e anche tra l'attrice e l'avv. terzo intervenuto volontariamente nel giudizio (art. 111 CP_7
c.p.c.), in proprio, solo nella fase decisionale, mediante il deposito di atti difensivi che, sostanzialmente, si sono limitati a riprodurre le difese dei convenuti già costituitisi in causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) rigetta tutte le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti Parte_1 [...]
, , CP_3 CP_1 Controparte_5 Controparte_2 CP_4 [...]
e , delle spese di mediazione e delle spese del presente giudizio, Parte_3 Parte_2 liquidate in complessivi € 5.852,92 per competenze professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, ed oltre ad IVA e C.P. come per legge;
3) compensa le spese di lite tra l'attrice e la convenuta Parte_1 Controparte_6 nonché quelle tra l'attrice e il terzo intervenuto avv. Parte_1 CP_7
Così deciso in Udine il 23.05.2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
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