CA
Decreto 27 marzo 2025
Decreto 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 118/25 V.G.
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato, Dott.ssa Annalisa Giusti visti gli atti del procedimento n.r.g. 118/25 V.G. proposto da
C.F. , nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 1° febbraio 1950 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco De Paola
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro p.t.; P.IVA_1
RESISTENTE ha emesso il seguente
DECRETO
Letto il ricorso ex art. 3 L. 24.03.2001, n. 89 (e succ. mod.), depositato il 26.2.2025;
RILEVATO
- che il ricorrente ha lamentato l'eccessivo protrarsi del procedimento promosso innanzi al T.A.R. Marche (RG 792/2001) con ricorso notificato in data 12.10.2001 e depositato il 24.10.2001 nei confronti del CP_2
per l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale 18.7.2001, n.
[...]
228, recante ingiunzione di demolizione, nonché di ogni atto comunque collegato, presupposto o connesso, tra cui i verbali della Polizia municipale n. 2963/01 del 15.6.2001 e del Corpo forestale dello stato n. 1008 dell'11.7.2001 e, con i motivi aggiunti del 30.3.2002, anche dell'ordinanza dirigenziale n. 4137/02 del 21.1.2002, con cui è stata respinta la domanda di autorizzazione in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/85, presentata in relazione agli interventi oggetto dell'ordinanza di demolizione suddetta e di ogni atto comunque collegato, presupposto o connesso, ivi compreso il verbale della C.E.C.
17.1.2002 e il cd. “piano particolareggiato Spiaggia”, approvato con deliberazioni di C.C. n. 20 del 24.1.2001, n. 21 del 25.1.2001 e n. 51 del 26.2.2001 ex art. 16, l. 17.8.1942 n. 1150 nonché l'avviso del
15.2.2002 ex art. 7, comma 4, l. n 47/85.
- che, con ordinanza n. 520 del 22.11.2001, il T.A.R. ha respinto l'istanza di sospensione cautelare;
- che in data 30.3.2002, 10.2.2010 e in data 3.3.2011, sono state depositate dalla società ricorrente istanze di prelievo e, in data
11.3.2015 istanza per la prosecuzione del giudizio, al fine di sollecitare la fissazione dell'udienza di discussione;
- che, in data 3.3.2011 è stato dichiarato dal ricorrente l'interesse alla decisione del ricorso (cfr pag. 3 sentenza TAR Marche sub DOC. 15-A, allegata al ricorso), che, infine, è stato definito in primo grado con sentenza di rigetto n.707 del 14/10/2020, depositata in data
27.11.2020;
che in data 27.5.2021 il ricorrente notificava al ricorso CP_2 al Consiglio di Stato, depositando, in data 23.6.2021, istanza di fissazione di udienza;
che, con sentenza n. 01046/25, depositata in data 10.02.2025, il
Consiglio di Stato respingeva il ricorso. CONSIDERATO
- che il ricorso risulta ammissibile e tempestivo;
- che, nella fattispecie in esame, non risulta applicabile la previsione di cui all'art. 2 commi 1 e 1-ter e comma 3, della legge n. 89/2001, come novellato dalla legge n. 208/2015, posto che il processo presupposto - alla data dell'1.1.2016 - aveva già superato i termini di durata ragionevole, in quanto introdotto con ricorso notificato in data
12.10.2001 e depositato il 24.10.2001;
- che, secondo quanto previsto dall'art. 2, L. 24.3.2001 n. 89, si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1, se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità e che, ai fini del computo della durata, il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero con la notificazione dell'atto di citazione;
- che, ai fini del computo, non si tiene conto del tempo in cui il processo
è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa;
- che, nella fattispecie in esame, il procedimento si è protratto complessivamente per anni 23, mesi 3 e giorni 17, determinati dalla data di introduzione del giudizio alla sua definizione in secondo grado;
-che, per disposizione di legge, dalla durata complessiva vanno detratti il periodo in cui il processo rimane sospeso e il periodo intercorso tra la pubblicazione della sentenza e la proposizione dell'impugnazione; che, nel caso di specie, va, pertanto, detratto il periodo di di mesi uno e giorni 4 (dal 27.11.2020- pubblicazione sentenza di primo grado al
27.5.2021,- data di notifica del ricorso al Consiglio di Stato) e, quindi, un periodo totale di mesi sei;
- che, quindi, il procedimento presupposto ha avuto una durata di anni
22, mesi nove e giorni 17;
- che, detratto il periodo di durata ragionevole - determinato in cinque anni - il processo ha ecceduto la soglia ragionevole di 17 anni, 9 mesi e 17 giorni;
- che deve ritenersi sussistente un danno non patrimoniale per l'eccessiva durata del giudizio, costituente conseguenza normale, ancorché non automatica, dell'irragionevole durata dei processi non ricorrendo, nel caso in esame, circostanze particolari che ne inducono ad escluderne l'esistenza (Cassazione civile sez. III, 11/11/2024,
n.29050);
- che l'art. 2 bis, L. 24.3.2001 n. 89, nell'indicare i parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo stabilisce: “Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo (…) tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'art. 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte
(…)” e, comunque, in misura che “anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore,
a quello del diritto accertato dal giudice”;
- che, tenuto conto degli elementi sopra indicati e, in particolare, della natura degli interessi coinvolti e all'esito del procedimento presupposto, secondo i criteri di cui all'art. 2 L. 89/2001 (come emendato dalla legge n. 208/2015), appare congruo liquidare in favore del ricorrente l'importo di €.400,00 per ogni anno - o frazione di anno superiore a sei mesi - oltre interessi dalla domanda al saldo, con riduzione di 1/3 ai sensi dell'art 2 bis comma 1 ter, in conseguenza dell'esito del procedimento presupposto;
- che va, pertanto, liquidato in favore del ricorrente un importo di
€.4.800,00 (€.400,00x18=7.200,00-2.400,00), con interessi di legge dalla domanda al saldo, senza rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell'obbligazione (Cass. 18150/2011);
- che non risultano sussistenti le ipotesi di cui all'art. 2, commi 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies, L. 89/2001;
- che, infine, le spese di giudizio vanno liquidate in favore del ricorrente come da dispositivo, sulla base dei parametri riguardanti il decreto monitorio (attese le analogie esistenti fra i due - pur diversi - procedimenti) delle quali va disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
INGIUNGE al di pagare- a titolo Controparte_1 di equa riparazione, senza dilazione - autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione - in favore del ricorrente l'importo di
€.4.800,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché le spese di lite, che liquida in favore dell'Avv Francesco De Paola, dichiaratosi anticipatario, in €. 473,00 per compensi professionali,
€.27,00 per diritti di cancelleria, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A.,
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 5, legge n.
89/2001 e le comunicazioni di rito.
Ancona, 20.3.2025 Il Consigliere designato
Dr. Annalisa Giusti
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato, Dott.ssa Annalisa Giusti visti gli atti del procedimento n.r.g. 118/25 V.G. proposto da
C.F. , nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 1° febbraio 1950 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco De Paola
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro p.t.; P.IVA_1
RESISTENTE ha emesso il seguente
DECRETO
Letto il ricorso ex art. 3 L. 24.03.2001, n. 89 (e succ. mod.), depositato il 26.2.2025;
RILEVATO
- che il ricorrente ha lamentato l'eccessivo protrarsi del procedimento promosso innanzi al T.A.R. Marche (RG 792/2001) con ricorso notificato in data 12.10.2001 e depositato il 24.10.2001 nei confronti del CP_2
per l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale 18.7.2001, n.
[...]
228, recante ingiunzione di demolizione, nonché di ogni atto comunque collegato, presupposto o connesso, tra cui i verbali della Polizia municipale n. 2963/01 del 15.6.2001 e del Corpo forestale dello stato n. 1008 dell'11.7.2001 e, con i motivi aggiunti del 30.3.2002, anche dell'ordinanza dirigenziale n. 4137/02 del 21.1.2002, con cui è stata respinta la domanda di autorizzazione in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/85, presentata in relazione agli interventi oggetto dell'ordinanza di demolizione suddetta e di ogni atto comunque collegato, presupposto o connesso, ivi compreso il verbale della C.E.C.
17.1.2002 e il cd. “piano particolareggiato Spiaggia”, approvato con deliberazioni di C.C. n. 20 del 24.1.2001, n. 21 del 25.1.2001 e n. 51 del 26.2.2001 ex art. 16, l. 17.8.1942 n. 1150 nonché l'avviso del
15.2.2002 ex art. 7, comma 4, l. n 47/85.
- che, con ordinanza n. 520 del 22.11.2001, il T.A.R. ha respinto l'istanza di sospensione cautelare;
- che in data 30.3.2002, 10.2.2010 e in data 3.3.2011, sono state depositate dalla società ricorrente istanze di prelievo e, in data
11.3.2015 istanza per la prosecuzione del giudizio, al fine di sollecitare la fissazione dell'udienza di discussione;
- che, in data 3.3.2011 è stato dichiarato dal ricorrente l'interesse alla decisione del ricorso (cfr pag. 3 sentenza TAR Marche sub DOC. 15-A, allegata al ricorso), che, infine, è stato definito in primo grado con sentenza di rigetto n.707 del 14/10/2020, depositata in data
27.11.2020;
che in data 27.5.2021 il ricorrente notificava al ricorso CP_2 al Consiglio di Stato, depositando, in data 23.6.2021, istanza di fissazione di udienza;
che, con sentenza n. 01046/25, depositata in data 10.02.2025, il
Consiglio di Stato respingeva il ricorso. CONSIDERATO
- che il ricorso risulta ammissibile e tempestivo;
- che, nella fattispecie in esame, non risulta applicabile la previsione di cui all'art. 2 commi 1 e 1-ter e comma 3, della legge n. 89/2001, come novellato dalla legge n. 208/2015, posto che il processo presupposto - alla data dell'1.1.2016 - aveva già superato i termini di durata ragionevole, in quanto introdotto con ricorso notificato in data
12.10.2001 e depositato il 24.10.2001;
- che, secondo quanto previsto dall'art. 2, L. 24.3.2001 n. 89, si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1, se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità e che, ai fini del computo della durata, il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero con la notificazione dell'atto di citazione;
- che, ai fini del computo, non si tiene conto del tempo in cui il processo
è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa;
- che, nella fattispecie in esame, il procedimento si è protratto complessivamente per anni 23, mesi 3 e giorni 17, determinati dalla data di introduzione del giudizio alla sua definizione in secondo grado;
-che, per disposizione di legge, dalla durata complessiva vanno detratti il periodo in cui il processo rimane sospeso e il periodo intercorso tra la pubblicazione della sentenza e la proposizione dell'impugnazione; che, nel caso di specie, va, pertanto, detratto il periodo di di mesi uno e giorni 4 (dal 27.11.2020- pubblicazione sentenza di primo grado al
27.5.2021,- data di notifica del ricorso al Consiglio di Stato) e, quindi, un periodo totale di mesi sei;
- che, quindi, il procedimento presupposto ha avuto una durata di anni
22, mesi nove e giorni 17;
- che, detratto il periodo di durata ragionevole - determinato in cinque anni - il processo ha ecceduto la soglia ragionevole di 17 anni, 9 mesi e 17 giorni;
- che deve ritenersi sussistente un danno non patrimoniale per l'eccessiva durata del giudizio, costituente conseguenza normale, ancorché non automatica, dell'irragionevole durata dei processi non ricorrendo, nel caso in esame, circostanze particolari che ne inducono ad escluderne l'esistenza (Cassazione civile sez. III, 11/11/2024,
n.29050);
- che l'art. 2 bis, L. 24.3.2001 n. 89, nell'indicare i parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo stabilisce: “Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo (…) tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'art. 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte
(…)” e, comunque, in misura che “anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore,
a quello del diritto accertato dal giudice”;
- che, tenuto conto degli elementi sopra indicati e, in particolare, della natura degli interessi coinvolti e all'esito del procedimento presupposto, secondo i criteri di cui all'art. 2 L. 89/2001 (come emendato dalla legge n. 208/2015), appare congruo liquidare in favore del ricorrente l'importo di €.400,00 per ogni anno - o frazione di anno superiore a sei mesi - oltre interessi dalla domanda al saldo, con riduzione di 1/3 ai sensi dell'art 2 bis comma 1 ter, in conseguenza dell'esito del procedimento presupposto;
- che va, pertanto, liquidato in favore del ricorrente un importo di
€.4.800,00 (€.400,00x18=7.200,00-2.400,00), con interessi di legge dalla domanda al saldo, senza rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell'obbligazione (Cass. 18150/2011);
- che non risultano sussistenti le ipotesi di cui all'art. 2, commi 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies, L. 89/2001;
- che, infine, le spese di giudizio vanno liquidate in favore del ricorrente come da dispositivo, sulla base dei parametri riguardanti il decreto monitorio (attese le analogie esistenti fra i due - pur diversi - procedimenti) delle quali va disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
INGIUNGE al di pagare- a titolo Controparte_1 di equa riparazione, senza dilazione - autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione - in favore del ricorrente l'importo di
€.4.800,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché le spese di lite, che liquida in favore dell'Avv Francesco De Paola, dichiaratosi anticipatario, in €. 473,00 per compensi professionali,
€.27,00 per diritti di cancelleria, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A.,
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 5, legge n.
89/2001 e le comunicazioni di rito.
Ancona, 20.3.2025 Il Consigliere designato
Dr. Annalisa Giusti