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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/05/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 195/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 195/2025, promossa da
(C.F.: ), nata a [...] - 41012), il 4 agosto 1987 e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Annalaura Panichi del foro di Modena ed elettivamente domiciliata presso e nello studio della medesima, in Modena (MO – 41100), corso Canalgrande n. 90/A
e
(C.F.: , nato a [...] (21100 – VA), il 13 marzo 1983 Parte_2 C.F._2
e residente in Zurigo (Svizzera), Billrothweg n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Nobili del foro di Modena, ed elettivamente domiciliato nello studio e presso la persona del medesimo, in
Modena, Piazza Mazzini n. 15.
RICORRENTI
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE , il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda
IN PUNTO A: delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità di matrimonio concordatario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 1- Con ricorso depositato in data 04 marzo 2025, e congiuntamente, Parte_1 Parte_2
hanno richiesto che sia dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva del Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Emiliano di Modena pronunciata in data 07/02/2024 e pubblicata in data
06/05/2024, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto dagli stessi in data 14 settembre 2019 presso la Parrocchia di da Padova, comune di RO TE (42020 – CP_1
RE) e che sia ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune anzidetto di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
Il richiamato provvedimento ha constatato la nullità del matrimonio tra i due ricorrenti a motivo della riserva procreativa, attuata da entrambe le parti, a norma del can. 1101 § 2 CJC.
Tale sentenza è successivamente divenuta esecutiva, non essendo stata impugnata da nessuno, come risulta dal decreto di esecutività in atti.
2- Preliminarmente va affermata la competenza territoriale di questa Corte, dal momento che il provvedimento da eseguire deve avere attuazione mediante trascrizione nei registri dello Stato Civile del Comune di RO TE (42020 – RE), sito nel distretto di questa Corte.
In termini generali si osserva che, a mente dell'art. 8 co. 2 L. 121/1985, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici e munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella
Repubblica italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici é stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere, ossia le condizioni previste dall'art. 797 c.p.c., norma vigente all'epoca dell'entrata in vigore della l. n. 121 del 1985, e in particolare,
l'assenza di disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano (art. 797 n. 7 c.p.c.).1
Esaminando le circostanze soggette all'accertamento della Corte di Appello, si osserva quanto segue:
a) in primo luogo, il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa, trattandosi di pagina 2 di 5 matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico.
Dai documenti prodotti (sentenza datata 7 febbraio 2024 del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Emiliano di Bologna, resa esecutiva con decreto del 14 gennaio 2025 dal Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica) risulta che è intervenuta pronuncia definitiva della nullità del matrimonio.
Si deve peraltro rilevare che, a seguito del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, promulgato da
Papa Francesco ed entrato in vigore in data 8/12/2015, ex can. 1679: “La sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva”;
b) quanto all'effettivo rispetto dei diritti di difesa, va considerato che dalla stessa sentenza ecclesiastica si evince che nel predetto processo la convenuta affermava di concordare con Parte_1 quanto esposto nel libello introduttivo dell'attore e di non voler prendere parte alla causa;
oltre a ciò, ella allegava un ulteriore scritto, all'interno del quale illustrava la propria posizione. Se anche poi non si ritenessero sufficienti tali elementi, ogni dubbio in proposito è superato dalla circostanza che il presente ricorso, innanzi alla Corte di Appello, è stato presentato congiuntamente dagli istanti e Pt_1
appunto; Pt_2
c) venendo ora al requisito della compatibilità con i principi di ordine pubblico interno, si osserva che la sentenza della quale si richiede l'esecuzione consiste in una pronuncia definitiva di nullità del matrimonio a motivo della riserva procreativa, attuata da entrambe le parti.
Va intanto premesso che in sede di delibazione della sentenza emessa dal giudice ecclesiastico, al giudice italiano non è consentito il riesame nel merito, non potendo quest'ultimo rigettare la domanda di exequatur della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio fornendo una nuova e diversa interpretazione delle risultanze processuali (Cassazione civile sez. I, 06/11/2013, n.24967).
Ciò posto, in ordine alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica Italiana, di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso per esclusione da parte dei coniugi di uno dei bona matrimonii, quale quello relativo alla prole, e cioè per una ragione diversa da quelle di nullità previste per il matrimonio civile dal nostro ordinamento, risulta necessario accertare che tale esclusione sia stata portata a conoscenza dell'altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio o, comunque, che questi ne abbia preso atto, ovvero che vi siano elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico non percepiti dall'altro coniuge solo per sua colpa grave (in senso adesivo: Cass. Civ. n. 4517/2019 e Cass.
Civ. n. 11226/2014).
Il requisito necessario per la delibazione del provvedimento, infatti, alla stregua del limite derivante dal rispetto dell'ordine pubblico in termini di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, è che tale intento sia stato manifestato, il che postula un'esternazione della volontà di non avere figli.
pagina 3 di 5 Ciò detto, la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Emiliano di Modena ha evidenziato come gli esiti istruttori confermino, in effetti, che gli odierni ricorrenti abbiano inteso instaurare di comune accordo, già prima del matrimonio, un rapporto privo di progettualità genitoriale. Il passo nuziale, infatti, non è maturato in un contesto di serenità relazionale e ciò ha inciso negativamente sul proposito procreativo, che entrambi rinviavano sine die alla verifica della stabilità dell'unione e a una maggiore maturazione per fare fronte a questo ruolo.
È utile precisare che è da negare che tale motivo non fosse conosciuto o conoscibile da ambedue le parti, essendo peraltro comune a entrambi.
Tali circostanze, sono sufficienti ad escludere un concreto contrasto fra la sentenza ecclesiastica e l'ordine pubblico italiano sotto il profilo della lesione della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
Tutto ciò premesso, si deve concludere per la sussistenza di tutti i requisiti necessari per la delibazione della sentenza in oggetto, dovendosi accogliere la domanda dei ricorrenti con conseguente declaratoria di efficacia, nel territorio dello Stato, della sentenza definitiva del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Emiliano di Modena, pronunciata in data 7/02/2024 e pubblicata in data 06/05/2024, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto in data 14/01/2025, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato in data 14 settembre 2019 nella
Parrocchia di da Padova, comune di RO TE (42020 – RE) tra e CP_1 Parte_1
Parte_2
Le spese del giudizio restano a carico delle parti che hanno proposto congiuntamente la domanda.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna dichiara l'efficacia in Italia della sentenza definitiva del Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Emiliano di Modena, pronunciata in data 07/02/2024, pubblicata in data
06/05/2024, munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data
14/01/2025, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato nella Parrocchia di S.
da Padova, comune di RO TE (42020 – RE), in data 14 settembre 2019 tra CP_1 Pt_1
(C.F.: ), nata a [...] - 41012), il 4 agosto 1987 e residente in
[...] CodiceFiscale_1
Ravarino (MO - 41017) alla via Montegrappa n. 20, e (C.F.: Parte_2
, nato a [...] (21100 – VA), il 13 marzo 1983 e residente in [...]C.F._2
(Svizzera), Billrothweg n. 5, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RO TE nell'anno 2019, al n. 14, parte II, serie A;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di provvedere alla trascrizione e alle annotazioni previste dalla legge;
nulla sulle spese.
pagina 4 di 5 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale rinvio, avendo natura di rinvio materiale e non formale, va riferito al testo dell'art. 797 c.p.c. vigente all'epoca dell'entrata in vigore della l. n. 121 del 1985 e non all'art. 64 l. n. 218 del 1995, successivamente entrato in vigore. L'abrogazione dell'art. 797 c.p.c. sancita dall'art. 73 l. n. 218 del 1995, infatti, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del concordato lateranense firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con la l. n. 121 del 1985
(Cassazione civile sez. I, 05 marzo 2009, n. 5292). La sentenza ecclesiastica non deve dunque contenere disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano (art. 797 n. 7 c.p.c.).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 195/2025, promossa da
(C.F.: ), nata a [...] - 41012), il 4 agosto 1987 e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Annalaura Panichi del foro di Modena ed elettivamente domiciliata presso e nello studio della medesima, in Modena (MO – 41100), corso Canalgrande n. 90/A
e
(C.F.: , nato a [...] (21100 – VA), il 13 marzo 1983 Parte_2 C.F._2
e residente in Zurigo (Svizzera), Billrothweg n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Nobili del foro di Modena, ed elettivamente domiciliato nello studio e presso la persona del medesimo, in
Modena, Piazza Mazzini n. 15.
RICORRENTI
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE , il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda
IN PUNTO A: delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità di matrimonio concordatario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 1- Con ricorso depositato in data 04 marzo 2025, e congiuntamente, Parte_1 Parte_2
hanno richiesto che sia dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva del Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Emiliano di Modena pronunciata in data 07/02/2024 e pubblicata in data
06/05/2024, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto dagli stessi in data 14 settembre 2019 presso la Parrocchia di da Padova, comune di RO TE (42020 – CP_1
RE) e che sia ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune anzidetto di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
Il richiamato provvedimento ha constatato la nullità del matrimonio tra i due ricorrenti a motivo della riserva procreativa, attuata da entrambe le parti, a norma del can. 1101 § 2 CJC.
Tale sentenza è successivamente divenuta esecutiva, non essendo stata impugnata da nessuno, come risulta dal decreto di esecutività in atti.
2- Preliminarmente va affermata la competenza territoriale di questa Corte, dal momento che il provvedimento da eseguire deve avere attuazione mediante trascrizione nei registri dello Stato Civile del Comune di RO TE (42020 – RE), sito nel distretto di questa Corte.
In termini generali si osserva che, a mente dell'art. 8 co. 2 L. 121/1985, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici e munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella
Repubblica italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici é stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere, ossia le condizioni previste dall'art. 797 c.p.c., norma vigente all'epoca dell'entrata in vigore della l. n. 121 del 1985, e in particolare,
l'assenza di disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano (art. 797 n. 7 c.p.c.).1
Esaminando le circostanze soggette all'accertamento della Corte di Appello, si osserva quanto segue:
a) in primo luogo, il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa, trattandosi di pagina 2 di 5 matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico.
Dai documenti prodotti (sentenza datata 7 febbraio 2024 del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Emiliano di Bologna, resa esecutiva con decreto del 14 gennaio 2025 dal Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica) risulta che è intervenuta pronuncia definitiva della nullità del matrimonio.
Si deve peraltro rilevare che, a seguito del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, promulgato da
Papa Francesco ed entrato in vigore in data 8/12/2015, ex can. 1679: “La sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva”;
b) quanto all'effettivo rispetto dei diritti di difesa, va considerato che dalla stessa sentenza ecclesiastica si evince che nel predetto processo la convenuta affermava di concordare con Parte_1 quanto esposto nel libello introduttivo dell'attore e di non voler prendere parte alla causa;
oltre a ciò, ella allegava un ulteriore scritto, all'interno del quale illustrava la propria posizione. Se anche poi non si ritenessero sufficienti tali elementi, ogni dubbio in proposito è superato dalla circostanza che il presente ricorso, innanzi alla Corte di Appello, è stato presentato congiuntamente dagli istanti e Pt_1
appunto; Pt_2
c) venendo ora al requisito della compatibilità con i principi di ordine pubblico interno, si osserva che la sentenza della quale si richiede l'esecuzione consiste in una pronuncia definitiva di nullità del matrimonio a motivo della riserva procreativa, attuata da entrambe le parti.
Va intanto premesso che in sede di delibazione della sentenza emessa dal giudice ecclesiastico, al giudice italiano non è consentito il riesame nel merito, non potendo quest'ultimo rigettare la domanda di exequatur della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio fornendo una nuova e diversa interpretazione delle risultanze processuali (Cassazione civile sez. I, 06/11/2013, n.24967).
Ciò posto, in ordine alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica Italiana, di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso per esclusione da parte dei coniugi di uno dei bona matrimonii, quale quello relativo alla prole, e cioè per una ragione diversa da quelle di nullità previste per il matrimonio civile dal nostro ordinamento, risulta necessario accertare che tale esclusione sia stata portata a conoscenza dell'altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio o, comunque, che questi ne abbia preso atto, ovvero che vi siano elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico non percepiti dall'altro coniuge solo per sua colpa grave (in senso adesivo: Cass. Civ. n. 4517/2019 e Cass.
Civ. n. 11226/2014).
Il requisito necessario per la delibazione del provvedimento, infatti, alla stregua del limite derivante dal rispetto dell'ordine pubblico in termini di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, è che tale intento sia stato manifestato, il che postula un'esternazione della volontà di non avere figli.
pagina 3 di 5 Ciò detto, la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Emiliano di Modena ha evidenziato come gli esiti istruttori confermino, in effetti, che gli odierni ricorrenti abbiano inteso instaurare di comune accordo, già prima del matrimonio, un rapporto privo di progettualità genitoriale. Il passo nuziale, infatti, non è maturato in un contesto di serenità relazionale e ciò ha inciso negativamente sul proposito procreativo, che entrambi rinviavano sine die alla verifica della stabilità dell'unione e a una maggiore maturazione per fare fronte a questo ruolo.
È utile precisare che è da negare che tale motivo non fosse conosciuto o conoscibile da ambedue le parti, essendo peraltro comune a entrambi.
Tali circostanze, sono sufficienti ad escludere un concreto contrasto fra la sentenza ecclesiastica e l'ordine pubblico italiano sotto il profilo della lesione della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
Tutto ciò premesso, si deve concludere per la sussistenza di tutti i requisiti necessari per la delibazione della sentenza in oggetto, dovendosi accogliere la domanda dei ricorrenti con conseguente declaratoria di efficacia, nel territorio dello Stato, della sentenza definitiva del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Emiliano di Modena, pronunciata in data 7/02/2024 e pubblicata in data 06/05/2024, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto in data 14/01/2025, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato in data 14 settembre 2019 nella
Parrocchia di da Padova, comune di RO TE (42020 – RE) tra e CP_1 Parte_1
Parte_2
Le spese del giudizio restano a carico delle parti che hanno proposto congiuntamente la domanda.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna dichiara l'efficacia in Italia della sentenza definitiva del Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Emiliano di Modena, pronunciata in data 07/02/2024, pubblicata in data
06/05/2024, munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data
14/01/2025, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato nella Parrocchia di S.
da Padova, comune di RO TE (42020 – RE), in data 14 settembre 2019 tra CP_1 Pt_1
(C.F.: ), nata a [...] - 41012), il 4 agosto 1987 e residente in
[...] CodiceFiscale_1
Ravarino (MO - 41017) alla via Montegrappa n. 20, e (C.F.: Parte_2
, nato a [...] (21100 – VA), il 13 marzo 1983 e residente in [...]C.F._2
(Svizzera), Billrothweg n. 5, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RO TE nell'anno 2019, al n. 14, parte II, serie A;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di provvedere alla trascrizione e alle annotazioni previste dalla legge;
nulla sulle spese.
pagina 4 di 5 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale rinvio, avendo natura di rinvio materiale e non formale, va riferito al testo dell'art. 797 c.p.c. vigente all'epoca dell'entrata in vigore della l. n. 121 del 1985 e non all'art. 64 l. n. 218 del 1995, successivamente entrato in vigore. L'abrogazione dell'art. 797 c.p.c. sancita dall'art. 73 l. n. 218 del 1995, infatti, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del concordato lateranense firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con la l. n. 121 del 1985
(Cassazione civile sez. I, 05 marzo 2009, n. 5292). La sentenza ecclesiastica non deve dunque contenere disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano (art. 797 n. 7 c.p.c.).