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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 18/12/2024, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 772/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di NE, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 772/2024, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Ritorto Bruzzese;
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Michele Novello;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 23.09.1995 ha contratto matrimonio concordatario Parte_1
con in NE (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Controparte_1
Comune al n. 73, parte II, serie B, anno 1995), dalla cui unione sono nate le figlie Per_1
e oggi entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che è venuta Per_2 meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso.
1 Il convenuto ha aderito alla domanda di separazione.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
All'udienza del 03.10.2024 le parti hanno chiesto concordemente pronunciarsi sentenza di separazione, senz'altra statuizione, con compensazione delle spese processuali.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Spese di lite compensate, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
unitisi in matrimonio in data 23.09.1995 in NE (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 73, parte II, serie B, anno 1995);
- compensa le spese.
Così deciso in NE, nella camera di consiglio del 12.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di NE, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 772/2024, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Ritorto Bruzzese;
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Michele Novello;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 23.09.1995 ha contratto matrimonio concordatario Parte_1
con in NE (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Controparte_1
Comune al n. 73, parte II, serie B, anno 1995), dalla cui unione sono nate le figlie Per_1
e oggi entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che è venuta Per_2 meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso.
1 Il convenuto ha aderito alla domanda di separazione.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
All'udienza del 03.10.2024 le parti hanno chiesto concordemente pronunciarsi sentenza di separazione, senz'altra statuizione, con compensazione delle spese processuali.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Spese di lite compensate, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
unitisi in matrimonio in data 23.09.1995 in NE (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 73, parte II, serie B, anno 1995);
- compensa le spese.
Così deciso in NE, nella camera di consiglio del 12.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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