TRIB
Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/11/2024, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2271/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa
Elisabetta Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2271/2021 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Sassari, via Cavour, n. Parte_1 C.F._1
65, presso e nello studio dell'avv. Liliana Pintus (C.F.: ), la quale la rappresenta C.F._2
e difende, come da procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE contro in persona del Sindaco pro tempore, C.F.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Sassari, viale Umberto, n. 42, presso e nello studio dell'avv. P.IVA_1
Gianmario Dettori (C.F.: ), che la rappresenta e difende in forza di procura C.F._3
speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO
OGGETTO: art. 2051 c.c., risarcimento danni
Conclusioni delle parti: per parte attrice: «A. Contrariis reiectis;
B. Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità e colpa del e, per l'effetto, condannare Controparte_2 quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dalla IG
, fra i quali il danno biologico in misura non inferiore al 15%, ITT 60 gg., ITP al 75%: 30 Parte_1
GG, ITP al 50%: 30 gg, ITP al 25%: 30 GG, oltre al risarcimento del danno morale, con la massima personalizzazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata a decorrere dal giorno del sinistro al saldo;
C. Con vittoria di spese e dei compensi dovuti a questa difesa»;
pagina 1 di 7 per parte convenuta: «In via principale:
1. rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto e diritto e per l'effetto mandare assolta l' di Sassari, in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore, da ogni avversa pretesa;
In subordine:
2. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 1227 cc, escludere o ridurre, in misura maggioritaria, l'eventuale risarcimento dovuto all'attore, in ragione del suo concorso nella causazione dell'evento; In ogni caso
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio»
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. stesso codice prevedono che la sentenza deve contenere «la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione», che
«consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».
Da ciò deriva che deve ritenersi confacente al modello normativo richiamato (ove la sinteticità della motivazione è prevista quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 13202/2012), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ciò premesso nel merito della decisione si osserva quanto segue.
Evocando in giudizio dinanzi a questo Tribunale il ha allegato che il Controparte_2 Parte_1
25.5.2014, alle ore 16.40 all'incirca, uscendo dalla propria abitazione, sita in Sassari, viale Caprera, n.
11 e proprio nei pressi di quest'ultima, era rovinata a terra a causa delle condizioni in cui versava il marciapiede, reso scivoloso dalla pioggia e da sostanze vischiose prodotte dagli alberi.
Ha lamentato che, per effetto e quale conseguenza della caduta, aveva riportato le lesioni meglio descritte in citazione e, segnatamente, la frattura scomposta del femore sinistro (con conseguente degenza ospedaliera e necessità di affrontare un percorso riabilitativo) da cui era anche residuata una permanente riduzione della sua complessiva integrità fisica.
Ritenuto che la responsabilità del fatto occorso fosse da ascrivere in via esclusiva al CP_2
convenuto, che -in quanto custode del bene di cui si discorre- avrebbe dovuto curare la potatura degli alberi ed assicurare la pulizia degli spazi destinati al transito dei pedoni, e rilevato, altresì, che alcun difetto di diligenza era lecito riscontrare nel contegno da lei assunto, ha concluso come in epigrafe.
pagina 2 di 7 Costituitasi in giudizio l' ha contestato la fondatezza delle domande ex Controparte_1
adverso formulate, evidenziando che il fatto storico sarebbe stato determinato da un comportamento imperito della stessa attrice, la quale doveva senz'altro avere contezza della viscosità del marciapiede, atteso che, risiedendo nella stessa via ove è avvenuto il sinistro, ben poteva e doveva sapere che il tratto di strada in parola presentava periodicamente le caratteristiche sopra descritte.
Rilevata, dunque, l'insussistenza del nesso eziologico tra la res ed il danno, poiché eliso dal fatto del danneggiato stesso, ha dedotto che non sussistevano i presupposti applicativi della richiamata fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., deducendo altresì -in via di mero subordine- il concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento ex art. 1227 c.c., e concludendo, quindi, in conformità.
Il processo è stato istruito mediante la produzione di referente documentale ed escussione dei testimoni indicati dalle parti.
All'esito dell'istruttoria, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 28.5.2024 ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per i motivi in appresso illustrati.
Non può difatti ritenersi provata la responsabilità del convenuto né ex art. 2051 c.c. né ex art. CP_2
2043 c.c.
Quanto all'art. 2051 c.c. si rileva che effettivamente la fattispecie dedotta in giudizio riguarda la responsabilità per i danni derivanti dalla omessa manutenzione o custodia delle strade.
In simili ipotesi è la pubblica amministrazione ad assumere il ruolo di custode-responsabile, atteso che dei beni in parola (strade e relative pertinenze) la stessa, per espressa previsione legislativa, è titolare esclusiva.
Per il vero nella giurisprudenza più risalente si era affermato il principio secondo cui, relativamente ai beni custoditi dalla P.A., la possibilità di un effettivo esercizio del potere di fatto sulla res -e perciò la capacità di impedire che questa possa arrecare danni ai consociati- poteva essere preclusa in concreto dall'estensione del bene e dell'elevata fruizione di questo da parte dei terzi.
Secondo tale impostazione, l'amministrazione pubblica avrebbe risposto del danno cagionato dalla cosa non già in base all'art. 2051 c.c., ma ex art. 2043 c.c., criterio di imputazione della responsabilità che opera in termini soggettivi, con onere in capo al danneggiato di dimostrare l'esistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità dell'insidia e quello soggettivo della non prevedibilità dell'evento.
Tuttavia, di recente, tale orientamento è stato sottoposto ad una sensibile revisione critica, divenendo di sicura acquisizione nel nostro ordinamento la ricostruzione della responsabilità di cui si tratta in chiave pagina 3 di 7 prettamente oggettiva e perciò fondata non sulla colpa del custode, ma sul rapporto che questi ha con la cosa, con la conseguenza che il danno non può essere ricondotto ad un comportamento umano del custode, ma al legame che quest'ultimo ha con la res.
In ossequio a tali princìpi, dunque, incombeva all'attrice la prova del nesso di derivazione causale tra la cosa in custodia e il danno patito, ovvero l'onere di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della res, mentre era a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione (e trattasi di presunzione iuris tantum) della sua responsabilità, attraverso la dimostrazione positiva del fortuito, inteso quale fattore che, sulla base dei princìpi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra la cosa ed il danno (v.
Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 30775/2017).
In simile prospettiva, giova segnalare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, se è vero che sussiste una responsabilità della pubblica amministrazione verso i terzi per la custodia e la manutenzione delle strade, non è altresì dubitabile che -in ossequio al principio di autoresponsabilità- debba considerarsi immanente al nostro sistema il dovere in capo ai terzi di usare correttamente ed in modo responsabile i manufatti in custodia, specialmente allorquando si tratti dei rischi creati da situazioni contingenti e suscettibili di appalesarsi chiaramente all'utente del bene pubblico.
In particolare la Suprema Corte è intervenuta più volte per chiarire che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o di prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e che nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo causale, sino a finanche interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (v. Cass. civ., Sez. VI, Sent. n. 34886/2021; Cass. civ., Sez. VI, Sent. n. 17873/2020; Cass. civ., Sez. VI, Sent. n. 1064/2018).
Quanto alla rilevanza della condotta del danneggiato la Suprema Corte ha, con orientamento ormai consolidato, ha stabilito che «la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili
pagina 4 di 7 in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (così, Cass. civ., Sez. III, Sent. n.
17443/2019).
In sostanza quando faccia difetto l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano agevolmente percepibili, deve -quindi- ritenersi che la situazione ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento cauto da parte dello stesso danneggiato, con la conseguenza dell'esclusione dell'invocata responsabilità quando la cosa venga ridotta al rango di mera occasione.
Resta invece a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Solo laddove il caso fortuito (elemento esterno imprevedibile ed eccezionale che non attiene alla cosa in custodia), la forza maggiore (fatto del terzo autonomo, non prevedibile e inevitabile) e la colpa
(esclusiva del danneggiato) siano state l'unico fattore causale produttivo dell'evento il custode andrà esente da responsabilità per il danno prodottosi.
Tutto ciò premesso facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati al caso sub iudice, incombeva all'attrice la dimostrazione del rapporto di consequenzialità tra la cosa in custodia ed Pt_1
il danno, mentre l'amministrazione convenuta -onde liberarsi dalla responsabilità- era onerata della prova circa la sussistenza del fortuito o della forza maggiore, ovvero ancora dell'esclusiva colpa in capo alla danneggiata.
Orbene, all'esito della prova orali ammessa è risultato che nell'orario e nel giorno indicati negli atti difensivi (25.5.2014, ore 16.40) la , uscendo dalla propria abitazione e nelle immediate vicinanze Pt_1
di questa, mentre percorreva il marciapiede di viale Caprera, era effettivamente caduta e che la parte del marciapiedi interessata dal sinistro era scivolosa.
Ha difatti assistito al sinistro il teste , all'epoca dei fatti fidanzato dell'attrice, il quale ha Tes_1 dichiarato: “avevo parcheggiato l'auto a qualche metro dal civico 11, poco più giù, quasi davanti al portone e attendevo che lei uscisse dal portone della sua abitazione posta al n. 11 di Viale Caprera;
la vidi cadere perché stavo guardando nella direzione del portone” precisando che “il tratto di marciapiedi di cui al capo 1) che precede, il giorno 25.05.2014 si presentava bagnato dalla pioggia, scivoloso e ricoperto dalla sostanza (melata) rilasciata dalle foglie degli alberi (tigli) presenti sull'intero viale”.
pagina 5 di 7 Ritiene tuttavia questo Giudice che l'espletata istruttoria non consenta di ritenere dimostrato il nesso causale tra il fatto ascrivibile al convenuto e la caduta dell'attrice.
Nel corso dell'istruzione probatoria è stato appurato, difatti che la descritta situazione del marciapiede si ripeteva ciclicamente e che era quindi conosciuta, almeno dalle persone che erano solite frequentare tale via. Tes_ Il testimone ha così affermato: «il marciapiedi lo conoscevo bene, eravamo fidanzati da 16 anni e conoscevo lo stato dei luoghi e il marciapiedi e di solito nel periodo compreso nel mese di maggio si creava sempre una melassa che rendeva viscido il marciapiedi soprattutto quando si “ mescolava” e quel giorno stava piovigginando o aveva appena smesso;
[…] era un fenomeno ricorrente in quel periodo dell'anno, infatti il Comune di solito faceva pulizie dei marciapiedi, pero ricordo che quell'anno non era ancora stato fatto» (cfr. verbale di udienza del 14.11.2023).
La medesima circostanza è stata altresì confermata dal teste (“non ricordo se quel Testimone_2
giorno ci fosse la sostanza melata ma posso dire con certezza che i tigli del Viale quando sono malati rilasciano una sostanza appiccicosa che copriva tutte le macchine ed i marciapiedi, era un episodio frequente fino alla bonifica che non ricordo in che anno è stata effettuata”) e dal teste
[...]
accorsa per soccorrere l'attrice, la quale ha dichiarato di aver constatato Testimone_3
personalmente che quel giorno il tratto di marciapiede che qui interessa si presentava bagnato dalla pioggia, scivoloso e ricoperto dalla sostanza (melata) rilasciata dalle foglie degli alberi (tigli) presenti sull'intero viale (cfr. verbale di udienza del 23.05.23).
L'istruttoria ha quindi confermato che l'incidente si è verificato in pieno giorno (e quindi in condizioni di piena visibilità) e che parte attrice -risiedendo proprio nella via Caprera, n. 11- era o doveva essere pienamente consapevole dello stato dei luoghi e, segnatamente, della presenza sulla pubblica via della melata, che poteva, almeno in potenza, provocare una caduta.
La stessa , in sede di interrogatorio formale, ha riferito che il punto ove è avvenuta la caduta, in Pt_1
data 01 giungo 2014, era prospicente il civico n. 11 del locale Viale Caprera, ove ella risiedeva e che, all'epoca del sinistro e prima di esso, proprio in ragione di ciò, percorreva quotidianamente il Viale
Caprera in corrispondenza del civico n. 11
Ritiene pertanto il Tribunale adito che l'attrice era perciò in grado di poter percepire, prevedere e quindi prevenire il pericolo con l'ordinaria diligenza, in ossequio al principio di autoresponsabilità (v., in questo senso, Cass. civ., Sez. VI, Sent. n. 11526/2017, ove la seguente considerazione: «Questa
Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore
pagina 6 di 7 di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza») e che non abbia adottato tutte le cautele rispettose delle norme di comune prudenza, che avrebbero suggerito di evitare le parti del marciapiede interessate dalla sostanza scivolosa, ovvero di porre in essere quelle manovre, possibili, secondo le regole di prudenza e di perizia, che avrebbero consentito di evitare il danno.
Da ciò consegue che il sinistro per cui è causa sia da ascrivere esclusivamente alla condotta dell'attrice che incidendo causalmente sull'evento, ha eliso totalmente il nesso causale tra cosa ed evento dannoso.
Per le stesse ragioni deve altresì escludersi che il pavimento per cui è causa avesse i requisiti dell'insidia che legittimano il risarcimento dei danni ex art. 2043 cc, non ravvisandosi in essa quella situazione di pericolo non visibile e che l'utente medio non è in grado di prevedere facendo uso della normale diligenza (cfr. ex multis Cass. civ. sent. n. 366/00, n. 1571/04).
Per tali ragioni deve confermarsi l'ordinanza riservata in data 11.12.23 con cui non è stata ammessa la
Ctu medico legale dedotta dall'attrice in quanto irrilevante ai fini del decidere.
La domanda attorea deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore fino ad € 26.000,00 ed il valore medio per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. – Rigetta la domanda attorea.
2. – Condanna l'attrice al pagamento in favore del in persona del Sindaco pro Controparte_2 tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese vive e accessori di legge.
Sassari, 27 novembre 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa
Elisabetta Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2271/2021 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Sassari, via Cavour, n. Parte_1 C.F._1
65, presso e nello studio dell'avv. Liliana Pintus (C.F.: ), la quale la rappresenta C.F._2
e difende, come da procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE contro in persona del Sindaco pro tempore, C.F.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Sassari, viale Umberto, n. 42, presso e nello studio dell'avv. P.IVA_1
Gianmario Dettori (C.F.: ), che la rappresenta e difende in forza di procura C.F._3
speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO
OGGETTO: art. 2051 c.c., risarcimento danni
Conclusioni delle parti: per parte attrice: «A. Contrariis reiectis;
B. Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità e colpa del e, per l'effetto, condannare Controparte_2 quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dalla IG
, fra i quali il danno biologico in misura non inferiore al 15%, ITT 60 gg., ITP al 75%: 30 Parte_1
GG, ITP al 50%: 30 gg, ITP al 25%: 30 GG, oltre al risarcimento del danno morale, con la massima personalizzazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata a decorrere dal giorno del sinistro al saldo;
C. Con vittoria di spese e dei compensi dovuti a questa difesa»;
pagina 1 di 7 per parte convenuta: «In via principale:
1. rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto e diritto e per l'effetto mandare assolta l' di Sassari, in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore, da ogni avversa pretesa;
In subordine:
2. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 1227 cc, escludere o ridurre, in misura maggioritaria, l'eventuale risarcimento dovuto all'attore, in ragione del suo concorso nella causazione dell'evento; In ogni caso
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio»
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. stesso codice prevedono che la sentenza deve contenere «la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione», che
«consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».
Da ciò deriva che deve ritenersi confacente al modello normativo richiamato (ove la sinteticità della motivazione è prevista quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 13202/2012), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ciò premesso nel merito della decisione si osserva quanto segue.
Evocando in giudizio dinanzi a questo Tribunale il ha allegato che il Controparte_2 Parte_1
25.5.2014, alle ore 16.40 all'incirca, uscendo dalla propria abitazione, sita in Sassari, viale Caprera, n.
11 e proprio nei pressi di quest'ultima, era rovinata a terra a causa delle condizioni in cui versava il marciapiede, reso scivoloso dalla pioggia e da sostanze vischiose prodotte dagli alberi.
Ha lamentato che, per effetto e quale conseguenza della caduta, aveva riportato le lesioni meglio descritte in citazione e, segnatamente, la frattura scomposta del femore sinistro (con conseguente degenza ospedaliera e necessità di affrontare un percorso riabilitativo) da cui era anche residuata una permanente riduzione della sua complessiva integrità fisica.
Ritenuto che la responsabilità del fatto occorso fosse da ascrivere in via esclusiva al CP_2
convenuto, che -in quanto custode del bene di cui si discorre- avrebbe dovuto curare la potatura degli alberi ed assicurare la pulizia degli spazi destinati al transito dei pedoni, e rilevato, altresì, che alcun difetto di diligenza era lecito riscontrare nel contegno da lei assunto, ha concluso come in epigrafe.
pagina 2 di 7 Costituitasi in giudizio l' ha contestato la fondatezza delle domande ex Controparte_1
adverso formulate, evidenziando che il fatto storico sarebbe stato determinato da un comportamento imperito della stessa attrice, la quale doveva senz'altro avere contezza della viscosità del marciapiede, atteso che, risiedendo nella stessa via ove è avvenuto il sinistro, ben poteva e doveva sapere che il tratto di strada in parola presentava periodicamente le caratteristiche sopra descritte.
Rilevata, dunque, l'insussistenza del nesso eziologico tra la res ed il danno, poiché eliso dal fatto del danneggiato stesso, ha dedotto che non sussistevano i presupposti applicativi della richiamata fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., deducendo altresì -in via di mero subordine- il concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento ex art. 1227 c.c., e concludendo, quindi, in conformità.
Il processo è stato istruito mediante la produzione di referente documentale ed escussione dei testimoni indicati dalle parti.
All'esito dell'istruttoria, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 28.5.2024 ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per i motivi in appresso illustrati.
Non può difatti ritenersi provata la responsabilità del convenuto né ex art. 2051 c.c. né ex art. CP_2
2043 c.c.
Quanto all'art. 2051 c.c. si rileva che effettivamente la fattispecie dedotta in giudizio riguarda la responsabilità per i danni derivanti dalla omessa manutenzione o custodia delle strade.
In simili ipotesi è la pubblica amministrazione ad assumere il ruolo di custode-responsabile, atteso che dei beni in parola (strade e relative pertinenze) la stessa, per espressa previsione legislativa, è titolare esclusiva.
Per il vero nella giurisprudenza più risalente si era affermato il principio secondo cui, relativamente ai beni custoditi dalla P.A., la possibilità di un effettivo esercizio del potere di fatto sulla res -e perciò la capacità di impedire che questa possa arrecare danni ai consociati- poteva essere preclusa in concreto dall'estensione del bene e dell'elevata fruizione di questo da parte dei terzi.
Secondo tale impostazione, l'amministrazione pubblica avrebbe risposto del danno cagionato dalla cosa non già in base all'art. 2051 c.c., ma ex art. 2043 c.c., criterio di imputazione della responsabilità che opera in termini soggettivi, con onere in capo al danneggiato di dimostrare l'esistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità dell'insidia e quello soggettivo della non prevedibilità dell'evento.
Tuttavia, di recente, tale orientamento è stato sottoposto ad una sensibile revisione critica, divenendo di sicura acquisizione nel nostro ordinamento la ricostruzione della responsabilità di cui si tratta in chiave pagina 3 di 7 prettamente oggettiva e perciò fondata non sulla colpa del custode, ma sul rapporto che questi ha con la cosa, con la conseguenza che il danno non può essere ricondotto ad un comportamento umano del custode, ma al legame che quest'ultimo ha con la res.
In ossequio a tali princìpi, dunque, incombeva all'attrice la prova del nesso di derivazione causale tra la cosa in custodia e il danno patito, ovvero l'onere di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della res, mentre era a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione (e trattasi di presunzione iuris tantum) della sua responsabilità, attraverso la dimostrazione positiva del fortuito, inteso quale fattore che, sulla base dei princìpi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra la cosa ed il danno (v.
Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 30775/2017).
In simile prospettiva, giova segnalare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, se è vero che sussiste una responsabilità della pubblica amministrazione verso i terzi per la custodia e la manutenzione delle strade, non è altresì dubitabile che -in ossequio al principio di autoresponsabilità- debba considerarsi immanente al nostro sistema il dovere in capo ai terzi di usare correttamente ed in modo responsabile i manufatti in custodia, specialmente allorquando si tratti dei rischi creati da situazioni contingenti e suscettibili di appalesarsi chiaramente all'utente del bene pubblico.
In particolare la Suprema Corte è intervenuta più volte per chiarire che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o di prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e che nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo causale, sino a finanche interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (v. Cass. civ., Sez. VI, Sent. n. 34886/2021; Cass. civ., Sez. VI, Sent. n. 17873/2020; Cass. civ., Sez. VI, Sent. n. 1064/2018).
Quanto alla rilevanza della condotta del danneggiato la Suprema Corte ha, con orientamento ormai consolidato, ha stabilito che «la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili
pagina 4 di 7 in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (così, Cass. civ., Sez. III, Sent. n.
17443/2019).
In sostanza quando faccia difetto l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano agevolmente percepibili, deve -quindi- ritenersi che la situazione ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento cauto da parte dello stesso danneggiato, con la conseguenza dell'esclusione dell'invocata responsabilità quando la cosa venga ridotta al rango di mera occasione.
Resta invece a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Solo laddove il caso fortuito (elemento esterno imprevedibile ed eccezionale che non attiene alla cosa in custodia), la forza maggiore (fatto del terzo autonomo, non prevedibile e inevitabile) e la colpa
(esclusiva del danneggiato) siano state l'unico fattore causale produttivo dell'evento il custode andrà esente da responsabilità per il danno prodottosi.
Tutto ciò premesso facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati al caso sub iudice, incombeva all'attrice la dimostrazione del rapporto di consequenzialità tra la cosa in custodia ed Pt_1
il danno, mentre l'amministrazione convenuta -onde liberarsi dalla responsabilità- era onerata della prova circa la sussistenza del fortuito o della forza maggiore, ovvero ancora dell'esclusiva colpa in capo alla danneggiata.
Orbene, all'esito della prova orali ammessa è risultato che nell'orario e nel giorno indicati negli atti difensivi (25.5.2014, ore 16.40) la , uscendo dalla propria abitazione e nelle immediate vicinanze Pt_1
di questa, mentre percorreva il marciapiede di viale Caprera, era effettivamente caduta e che la parte del marciapiedi interessata dal sinistro era scivolosa.
Ha difatti assistito al sinistro il teste , all'epoca dei fatti fidanzato dell'attrice, il quale ha Tes_1 dichiarato: “avevo parcheggiato l'auto a qualche metro dal civico 11, poco più giù, quasi davanti al portone e attendevo che lei uscisse dal portone della sua abitazione posta al n. 11 di Viale Caprera;
la vidi cadere perché stavo guardando nella direzione del portone” precisando che “il tratto di marciapiedi di cui al capo 1) che precede, il giorno 25.05.2014 si presentava bagnato dalla pioggia, scivoloso e ricoperto dalla sostanza (melata) rilasciata dalle foglie degli alberi (tigli) presenti sull'intero viale”.
pagina 5 di 7 Ritiene tuttavia questo Giudice che l'espletata istruttoria non consenta di ritenere dimostrato il nesso causale tra il fatto ascrivibile al convenuto e la caduta dell'attrice.
Nel corso dell'istruzione probatoria è stato appurato, difatti che la descritta situazione del marciapiede si ripeteva ciclicamente e che era quindi conosciuta, almeno dalle persone che erano solite frequentare tale via. Tes_ Il testimone ha così affermato: «il marciapiedi lo conoscevo bene, eravamo fidanzati da 16 anni e conoscevo lo stato dei luoghi e il marciapiedi e di solito nel periodo compreso nel mese di maggio si creava sempre una melassa che rendeva viscido il marciapiedi soprattutto quando si “ mescolava” e quel giorno stava piovigginando o aveva appena smesso;
[…] era un fenomeno ricorrente in quel periodo dell'anno, infatti il Comune di solito faceva pulizie dei marciapiedi, pero ricordo che quell'anno non era ancora stato fatto» (cfr. verbale di udienza del 14.11.2023).
La medesima circostanza è stata altresì confermata dal teste (“non ricordo se quel Testimone_2
giorno ci fosse la sostanza melata ma posso dire con certezza che i tigli del Viale quando sono malati rilasciano una sostanza appiccicosa che copriva tutte le macchine ed i marciapiedi, era un episodio frequente fino alla bonifica che non ricordo in che anno è stata effettuata”) e dal teste
[...]
accorsa per soccorrere l'attrice, la quale ha dichiarato di aver constatato Testimone_3
personalmente che quel giorno il tratto di marciapiede che qui interessa si presentava bagnato dalla pioggia, scivoloso e ricoperto dalla sostanza (melata) rilasciata dalle foglie degli alberi (tigli) presenti sull'intero viale (cfr. verbale di udienza del 23.05.23).
L'istruttoria ha quindi confermato che l'incidente si è verificato in pieno giorno (e quindi in condizioni di piena visibilità) e che parte attrice -risiedendo proprio nella via Caprera, n. 11- era o doveva essere pienamente consapevole dello stato dei luoghi e, segnatamente, della presenza sulla pubblica via della melata, che poteva, almeno in potenza, provocare una caduta.
La stessa , in sede di interrogatorio formale, ha riferito che il punto ove è avvenuta la caduta, in Pt_1
data 01 giungo 2014, era prospicente il civico n. 11 del locale Viale Caprera, ove ella risiedeva e che, all'epoca del sinistro e prima di esso, proprio in ragione di ciò, percorreva quotidianamente il Viale
Caprera in corrispondenza del civico n. 11
Ritiene pertanto il Tribunale adito che l'attrice era perciò in grado di poter percepire, prevedere e quindi prevenire il pericolo con l'ordinaria diligenza, in ossequio al principio di autoresponsabilità (v., in questo senso, Cass. civ., Sez. VI, Sent. n. 11526/2017, ove la seguente considerazione: «Questa
Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore
pagina 6 di 7 di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza») e che non abbia adottato tutte le cautele rispettose delle norme di comune prudenza, che avrebbero suggerito di evitare le parti del marciapiede interessate dalla sostanza scivolosa, ovvero di porre in essere quelle manovre, possibili, secondo le regole di prudenza e di perizia, che avrebbero consentito di evitare il danno.
Da ciò consegue che il sinistro per cui è causa sia da ascrivere esclusivamente alla condotta dell'attrice che incidendo causalmente sull'evento, ha eliso totalmente il nesso causale tra cosa ed evento dannoso.
Per le stesse ragioni deve altresì escludersi che il pavimento per cui è causa avesse i requisiti dell'insidia che legittimano il risarcimento dei danni ex art. 2043 cc, non ravvisandosi in essa quella situazione di pericolo non visibile e che l'utente medio non è in grado di prevedere facendo uso della normale diligenza (cfr. ex multis Cass. civ. sent. n. 366/00, n. 1571/04).
Per tali ragioni deve confermarsi l'ordinanza riservata in data 11.12.23 con cui non è stata ammessa la
Ctu medico legale dedotta dall'attrice in quanto irrilevante ai fini del decidere.
La domanda attorea deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore fino ad € 26.000,00 ed il valore medio per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. – Rigetta la domanda attorea.
2. – Condanna l'attrice al pagamento in favore del in persona del Sindaco pro Controparte_2 tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese vive e accessori di legge.
Sassari, 27 novembre 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 7 di 7