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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/06/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1601/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1601/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione, promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Mazzini n. 110 (C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante C.F._1
p.t. della con sede a Pozzallo, Via Della Sila n. 3 (P.I.V.A.: CP_1
) - sino al 28.12.2022 - e la in persona del legale P.IVA_1 CP_1
rappresentante pro tempore sig.ra nata a [...] il 7 Parte_2
Novembre 1983 ( ), con sede legale a Pozzallo (RG), nella CodiceFiscale_2
Via della Sila n.43/A, ( )- dal 28.12.2022 -, elettivamente domiciliati in P.IVA_1
Modica, in Piazza Paolo Balsamo, s.n., presso lo studio dell'Avv. Giorgio Terranova, che li rappresenta e difende, per procure alle liti allegate alla busta telematica contenente il ricorso OPPONENTI
nei confronti di
Controparte_2
, C.F. , impersonato dal Dirigente, dott. il
[...] P.IVA_2 Controparte_3
quale interviene con facoltà di agire, e dichiara di eleggere domicilio in via CP_2
Empedocle n. 28, presso la sede dell' medesimo CP_2
OPPOSTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della (sino al 28.12.2022), e la in persona CP_1 CP_1
del legale rappresentante pro tempore (dal 28.12.2022), Parte_2
proponevano opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 24/0055, protocollo n.
4006 dell'8.4.2024, con la quale il Dirigente dell' Controparte_4
aveva ingiunto agli odierni ricorrenti, in solido fra loro, il
[...]
pagamento di € 4.238, 64, di cui € 4.195,00 quale sanzione amministrativa per aver violato, a parere del Dirigente, “l'art. 3, comma 3 del D.L. n. 463/1983, convertito nella Legge n. 638/1983, per avere impedito ai funzionari dell Controparte_2
l'esercizio dei poteri di vigilanza”. Chiedeva la parte opponente “- ritenuta l'illegittimità/nullità/inesistenza della notifica, annullare l'ordinanza ingiunzione n.
24/0055, protocollo n. 4006 dell'8.4.2024, emessa in danno della sig.ra
[...]
quale obbligata principale e la medesima ordinanza ingiunzione n. 24/0055, Pt_1
con protocollo n. 4006 dell'8.4.2024, notificata alla il 13 maggio 2024, CP_1
in qualità di obbligata in solido, nonché tutti gli atti prodromici e consequenziali ad esse connessi o funzionali;
- in via subordinata, per i motivi meglio espressi ai punti sub 2) Sub 3) e sub 4) del presente ricorso, dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. 24/0055, con protocollo n. 4006 dell'8.4.2024; - in via ulteriormente gravata, ritenuta l'insussistenza delle circostanze aggravanti, ridurre la sanzione amministrativa nel minimo edittale, ovvero in quell'altra somma minore ben visa all'Ill.mo Decidente;
- in via ancor più gravata, disporre la riduzione al minimo edittale dell'ammontare della sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 6, comma dodici, del d.lgs. 150/2011 ovvero in quell'altra somma minore ben visa all'Ill.mo
Decidente; Con vittoria di spese, compensi ed onorari difensivi del presente giudizio”.
Si costituiva il Controparte_2
, il quale chiedeva “rigettare, nel merito, l'opposizione
[...]
proposta dagli attori identificati in premessa;
confermare, sotto ogni aspetto (forma e merito) il provvedimento impugnato e, ove sia necessario, ogni altro atto del procedimento, presente e futuro (presupposto o susseguente, connesso o collegato) finanche a comprendere la fondamentale correttezza giuridica dell'azione tutoria/sanzionatoria dell'ordinanza ingiunzione”.
Ciò premesso, l'opposizione proposta è da intendersi fondata nei confronti di
[...]
in proprio, mentre andrà rigettata nei riguardi della per le Pt_1 CP_1
ragioni di seguito illustrate. Ed invero, nel caso di specie, è emerso pacificamente come la parte opponente, con la sua condotta, abbia impedito ai funzionari dell'ente resistente, o quanto meno ostacolato, l'esercizio dei poteri di vigilanza, non avendo esibito la documentazione di lavoro richiesta, né avendo tempestivamente comunicato alcun motivo giustificativo ostativo alla consegna di detta documentazione, non essendovi prova alcuna di risposta alla relativa diffida.
In particolare, è emerso come, a seguito del verbale di primo accesso ispettivo del
29.10.2020, in seno al quale era stata formulata una prima richiesta di esibizione della documentazione ivi indicata, entro il 16.11.2020, presso l'Ispettorato competente, nonché all'esito di una successiva nota Prot. 1479 del 15.02.2021, in cui era stata reiterata la richiesta di esibizione documentale entro il giorno 01.03.2021, presso l'ITL di la parte opponente fosse rimasta silente, rendendosi del tutto CP_2
inottemperante all'ordine impostole di esibire la documentazione necessaria, al fine di accertare l'eventuale irregolarità di rapporti lavorativi.
Non sussiste alcun dubbio sull'integrazione degli estremi della dedotta violazione amministrativa, richiedendosi, ai fini della configurabilità della stessa, la mera omessa esibizione formale della documentazione richiesta, a prescindere dall'accertamento o meno della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato eventualmente irregolare.
Quello che si contesta in questa sede all'opponente, infatti, è l'ostacolo frapposto, con la propria condotta, al legittimo e regolare esercizio del potere di vigilanza e di controllo da parte degli Ispettori del Lavoro, che avevano effettuato l'accesso presso la sede operativa della società in questione.
Ciò posto, infondata appare la contestazione relativa all'omessa motivazione dell'ordinanza -ingiunzione impugnata dell' 08.04.2024, essendo ammissibile anche una motivazione per relationem, a mezzo del rinvio all'atto presupposto, nel caso di specie il verbale unico di accertamento e notificazione.
In ogni caso, nel corpo dell'ordinanza stessa è riscontrabile una motivazione, seppure succinta, facendosi in essa riferimento ad un reiterato comportamento omissivo da parte della GU, la quale, per le modalità del fatto e la condotta tenuta dal trasgressore, il quale ha impedito l'esercizio dei poteri di vigilanza, non esibendo la documentazione richiesta con il verbale di primo accesso ispettivo del 29.10.2020, e con nota n. 1479 del 15.02.2021, per cui l'infrazione è emersa dal reiterato comportamento omissivo della , la quale non ha ottemperato ad alcuno degli Pt_1
ordini rivoltile.
Appare con evidenza la motivazione del provvedimento, la quale dà contezza delle ragioni dell'emissione di esso, consentendo alla parte interessata un compiuto esercizio dei propri diritti di difesa.
Altrettanto infondata deve intendersi la contestazione relativa all'entità della sanzione amministrativa irrogata, facendo l'opponente riferimento alla pretesa applicazione di circostanze aggravanti, da intendersi prevalenti su quelle attenuanti, senza alcuna indicazione né specificazione di quali aggravanti si tratti, e con conseguente ingiustificata irrogazione di una sanzione per un ammontare eccessivo e non adeguatamente giustificato.
Di contro, dalla lettura del tenore del provvedimento impugnato emerge con evidenza come non sia stata applicata alcuna aggravante, anzi evincendoci chiaramente le ragioni dell'applicazione della sanzione al di sopra dei minimi edittali, seppure entro il limite della metà del massimo edittale, in ragione della condotta reiteratamente omissiva tenuta dalla , la quale è risultate inottemperante agli Pt_1
inviti rivoltile sia in sede di primo accesso ispettivo che in seno alla nota successiva del febbraio del 2021, dentando in tal modo la sua condotta una certa gravità, e giustificando l'irrogazione di una sanzione in misura superiore al minimo edittale, ragion per cui si ritiene congruo l'importo stabilito dall'Ispettorato competente.
Fondata di contro deve ritenersi la proposta opposizione sotto il profilo dell'omessa notifica dell'ordinanza - ingiunzione nei confronti di in proprio, Parte_1
quale trasgressore principale, essendo avvenuta la relativa notifica nei confronti della medesima in via esclusiva in qualità di Amministratore Unico, all'epoca dei fatti, della società obbligata in solido CP_1
Ne consegue che l'ordinanza - ingiunzione andrà confermata nei confronti della citata società, mentre deve essere annullata nei confronti della in proprio per difetto Pt_1
di notifica nei confronti della stessa.
Del tutto inconferente appare l'argomentazione di parte opponente secondo cui la
GU avrebbe cessato nel 2022 la sua qualità di rappresentante legale della società opponente, rivestendo di contro tale veste all'epoca di commissione dell'illecito amministrativo.
Quanto alle spese processuali, va ricordato che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs.
149/2015, “in caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal CP_2
giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”.
Pertanto, in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali
(liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta, e già ridotte del 20% ai sensi della disposizione appena richiamata) devono essere poste a carico dell'opponente, mentre dovranno gravare sull'opposto nei Parte_3
rapporti con , stante il tenore della presente decisione. Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
1601/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Accoglie l'opposizione proposta da in proprio avverso l'ordinanza – Parte_1
ingiunzione n. 24/0055, protocollo n. 4006, dell'8.4.2024, emessa dal
[...]
di e per l'effetto annulla l'atto citato nei Controparte_2 CP_2
confronti della medesima;
rigetta l'opposizione proposta da avverso la predetta ordinanza, e per CP_1
l'effetto conferma il suddetto provvedimento nei riguardi della società predetta;
condanna la al pagamento, in favore dell' CP_1 Controparte_2
di delle spese processuali, che si liquidano in € 720,00 per compensi
[...] CP_2
professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
condanna l'ITL di Ragusa a rifondere le spese di lite sostenute da in Parte_1
proprio, da determinarsi in euro 900,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Ragusa, 12.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1601/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione, promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Mazzini n. 110 (C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante C.F._1
p.t. della con sede a Pozzallo, Via Della Sila n. 3 (P.I.V.A.: CP_1
) - sino al 28.12.2022 - e la in persona del legale P.IVA_1 CP_1
rappresentante pro tempore sig.ra nata a [...] il 7 Parte_2
Novembre 1983 ( ), con sede legale a Pozzallo (RG), nella CodiceFiscale_2
Via della Sila n.43/A, ( )- dal 28.12.2022 -, elettivamente domiciliati in P.IVA_1
Modica, in Piazza Paolo Balsamo, s.n., presso lo studio dell'Avv. Giorgio Terranova, che li rappresenta e difende, per procure alle liti allegate alla busta telematica contenente il ricorso OPPONENTI
nei confronti di
Controparte_2
, C.F. , impersonato dal Dirigente, dott. il
[...] P.IVA_2 Controparte_3
quale interviene con facoltà di agire, e dichiara di eleggere domicilio in via CP_2
Empedocle n. 28, presso la sede dell' medesimo CP_2
OPPOSTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della (sino al 28.12.2022), e la in persona CP_1 CP_1
del legale rappresentante pro tempore (dal 28.12.2022), Parte_2
proponevano opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 24/0055, protocollo n.
4006 dell'8.4.2024, con la quale il Dirigente dell' Controparte_4
aveva ingiunto agli odierni ricorrenti, in solido fra loro, il
[...]
pagamento di € 4.238, 64, di cui € 4.195,00 quale sanzione amministrativa per aver violato, a parere del Dirigente, “l'art. 3, comma 3 del D.L. n. 463/1983, convertito nella Legge n. 638/1983, per avere impedito ai funzionari dell Controparte_2
l'esercizio dei poteri di vigilanza”. Chiedeva la parte opponente “- ritenuta l'illegittimità/nullità/inesistenza della notifica, annullare l'ordinanza ingiunzione n.
24/0055, protocollo n. 4006 dell'8.4.2024, emessa in danno della sig.ra
[...]
quale obbligata principale e la medesima ordinanza ingiunzione n. 24/0055, Pt_1
con protocollo n. 4006 dell'8.4.2024, notificata alla il 13 maggio 2024, CP_1
in qualità di obbligata in solido, nonché tutti gli atti prodromici e consequenziali ad esse connessi o funzionali;
- in via subordinata, per i motivi meglio espressi ai punti sub 2) Sub 3) e sub 4) del presente ricorso, dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. 24/0055, con protocollo n. 4006 dell'8.4.2024; - in via ulteriormente gravata, ritenuta l'insussistenza delle circostanze aggravanti, ridurre la sanzione amministrativa nel minimo edittale, ovvero in quell'altra somma minore ben visa all'Ill.mo Decidente;
- in via ancor più gravata, disporre la riduzione al minimo edittale dell'ammontare della sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 6, comma dodici, del d.lgs. 150/2011 ovvero in quell'altra somma minore ben visa all'Ill.mo
Decidente; Con vittoria di spese, compensi ed onorari difensivi del presente giudizio”.
Si costituiva il Controparte_2
, il quale chiedeva “rigettare, nel merito, l'opposizione
[...]
proposta dagli attori identificati in premessa;
confermare, sotto ogni aspetto (forma e merito) il provvedimento impugnato e, ove sia necessario, ogni altro atto del procedimento, presente e futuro (presupposto o susseguente, connesso o collegato) finanche a comprendere la fondamentale correttezza giuridica dell'azione tutoria/sanzionatoria dell'ordinanza ingiunzione”.
Ciò premesso, l'opposizione proposta è da intendersi fondata nei confronti di
[...]
in proprio, mentre andrà rigettata nei riguardi della per le Pt_1 CP_1
ragioni di seguito illustrate. Ed invero, nel caso di specie, è emerso pacificamente come la parte opponente, con la sua condotta, abbia impedito ai funzionari dell'ente resistente, o quanto meno ostacolato, l'esercizio dei poteri di vigilanza, non avendo esibito la documentazione di lavoro richiesta, né avendo tempestivamente comunicato alcun motivo giustificativo ostativo alla consegna di detta documentazione, non essendovi prova alcuna di risposta alla relativa diffida.
In particolare, è emerso come, a seguito del verbale di primo accesso ispettivo del
29.10.2020, in seno al quale era stata formulata una prima richiesta di esibizione della documentazione ivi indicata, entro il 16.11.2020, presso l'Ispettorato competente, nonché all'esito di una successiva nota Prot. 1479 del 15.02.2021, in cui era stata reiterata la richiesta di esibizione documentale entro il giorno 01.03.2021, presso l'ITL di la parte opponente fosse rimasta silente, rendendosi del tutto CP_2
inottemperante all'ordine impostole di esibire la documentazione necessaria, al fine di accertare l'eventuale irregolarità di rapporti lavorativi.
Non sussiste alcun dubbio sull'integrazione degli estremi della dedotta violazione amministrativa, richiedendosi, ai fini della configurabilità della stessa, la mera omessa esibizione formale della documentazione richiesta, a prescindere dall'accertamento o meno della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato eventualmente irregolare.
Quello che si contesta in questa sede all'opponente, infatti, è l'ostacolo frapposto, con la propria condotta, al legittimo e regolare esercizio del potere di vigilanza e di controllo da parte degli Ispettori del Lavoro, che avevano effettuato l'accesso presso la sede operativa della società in questione.
Ciò posto, infondata appare la contestazione relativa all'omessa motivazione dell'ordinanza -ingiunzione impugnata dell' 08.04.2024, essendo ammissibile anche una motivazione per relationem, a mezzo del rinvio all'atto presupposto, nel caso di specie il verbale unico di accertamento e notificazione.
In ogni caso, nel corpo dell'ordinanza stessa è riscontrabile una motivazione, seppure succinta, facendosi in essa riferimento ad un reiterato comportamento omissivo da parte della GU, la quale, per le modalità del fatto e la condotta tenuta dal trasgressore, il quale ha impedito l'esercizio dei poteri di vigilanza, non esibendo la documentazione richiesta con il verbale di primo accesso ispettivo del 29.10.2020, e con nota n. 1479 del 15.02.2021, per cui l'infrazione è emersa dal reiterato comportamento omissivo della , la quale non ha ottemperato ad alcuno degli Pt_1
ordini rivoltile.
Appare con evidenza la motivazione del provvedimento, la quale dà contezza delle ragioni dell'emissione di esso, consentendo alla parte interessata un compiuto esercizio dei propri diritti di difesa.
Altrettanto infondata deve intendersi la contestazione relativa all'entità della sanzione amministrativa irrogata, facendo l'opponente riferimento alla pretesa applicazione di circostanze aggravanti, da intendersi prevalenti su quelle attenuanti, senza alcuna indicazione né specificazione di quali aggravanti si tratti, e con conseguente ingiustificata irrogazione di una sanzione per un ammontare eccessivo e non adeguatamente giustificato.
Di contro, dalla lettura del tenore del provvedimento impugnato emerge con evidenza come non sia stata applicata alcuna aggravante, anzi evincendoci chiaramente le ragioni dell'applicazione della sanzione al di sopra dei minimi edittali, seppure entro il limite della metà del massimo edittale, in ragione della condotta reiteratamente omissiva tenuta dalla , la quale è risultate inottemperante agli Pt_1
inviti rivoltile sia in sede di primo accesso ispettivo che in seno alla nota successiva del febbraio del 2021, dentando in tal modo la sua condotta una certa gravità, e giustificando l'irrogazione di una sanzione in misura superiore al minimo edittale, ragion per cui si ritiene congruo l'importo stabilito dall'Ispettorato competente.
Fondata di contro deve ritenersi la proposta opposizione sotto il profilo dell'omessa notifica dell'ordinanza - ingiunzione nei confronti di in proprio, Parte_1
quale trasgressore principale, essendo avvenuta la relativa notifica nei confronti della medesima in via esclusiva in qualità di Amministratore Unico, all'epoca dei fatti, della società obbligata in solido CP_1
Ne consegue che l'ordinanza - ingiunzione andrà confermata nei confronti della citata società, mentre deve essere annullata nei confronti della in proprio per difetto Pt_1
di notifica nei confronti della stessa.
Del tutto inconferente appare l'argomentazione di parte opponente secondo cui la
GU avrebbe cessato nel 2022 la sua qualità di rappresentante legale della società opponente, rivestendo di contro tale veste all'epoca di commissione dell'illecito amministrativo.
Quanto alle spese processuali, va ricordato che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs.
149/2015, “in caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal CP_2
giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”.
Pertanto, in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali
(liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta, e già ridotte del 20% ai sensi della disposizione appena richiamata) devono essere poste a carico dell'opponente, mentre dovranno gravare sull'opposto nei Parte_3
rapporti con , stante il tenore della presente decisione. Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
1601/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Accoglie l'opposizione proposta da in proprio avverso l'ordinanza – Parte_1
ingiunzione n. 24/0055, protocollo n. 4006, dell'8.4.2024, emessa dal
[...]
di e per l'effetto annulla l'atto citato nei Controparte_2 CP_2
confronti della medesima;
rigetta l'opposizione proposta da avverso la predetta ordinanza, e per CP_1
l'effetto conferma il suddetto provvedimento nei riguardi della società predetta;
condanna la al pagamento, in favore dell' CP_1 Controparte_2
di delle spese processuali, che si liquidano in € 720,00 per compensi
[...] CP_2
professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
condanna l'ITL di Ragusa a rifondere le spese di lite sostenute da in Parte_1
proprio, da determinarsi in euro 900,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Ragusa, 12.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo