Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 340/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Giordano Simona;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. Fiorentino Maria;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: si veda ricorso.
Conclusioni del P.M.: “esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 23/01/2025 le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni del divorzio pronunciato con sentenza n.
615/2009 emessa da questo Tribunale il 12/11/2009 nei seguenti termini:
“- accogliere il presente ricorso congiunto di revisione dell'obbligo posto a carico del sig. di contribuire al mantenimento indiretto del figlio Pt_1 Per_1 con il versamento di una somma mensile in favore della SI.ra , a CP_1
1
- revocare totalmente e completamente l'obbligo di mantenimento del figlio sia in relazione al contributo indiretto che in relazione alle Persona_2 spese di carattere straordinario, dichiarandolo cessato per intervenuta indipendenza economica dello stesso;
- disporre l'integrale compensazione delle spese legali, trattandosi di ricorso congiunto”
2. Le superiori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite, atteso che non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge.
3. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale come sopra composto, acquisito il parere del Pubblico
Ministero, definitivamente pronunciando così provvede:
1) prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra e - Parte_1 Controparte_1 delle condizioni del divorzio pronunziato dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 615/2009 del 12/11/2009;
2) nulla sulle spese.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 20/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
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