Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - rel. Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI ZZ, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GINO AMATUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IA ES;
- intimato -
avverso la sentenza n, 22/01 del Giudice di pace di MONTECORVINO ROVELLA, depositata il 27/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 25/09/03 dal Presidente Dott. VELLA Antonio;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni con le quali chiede che la Corte di Cassazione con ordinanza in Camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso in epigrafe specificato, con ogni consequenziale statuizione di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di pace di Montecorvino Rovella, con sentenza del 27 gennaio 2001, ha rigettato, per intervenuta prescrizione, la domanda con la quale il perito agrario ZZ IO aveva chiesto la condanna di NE TA a pagargli la somma di 1.990.000 lire per prestazioni professionali, che avrebbe svolto nel suo interesse (pratiche di finanziamenti agevolati).
Il IO ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo. Il TA non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso si censura la sentenza impugnata per avere il Giudice di pace immotivatamente respinto la domanda, violato il principio generale, secondo cui ogni prestazione deve essere sempre pagata al lavoratore, e applicato la prescrizione breve triennale (art. 2956 cod. civ.), mentre avrebbe dovuto ritenere operante quella ordinaria decennale, "perché tra le parti vi era accordo che il corrispettivo sarebbe stato pagato alla fine e il ricorrente, non avendo avuto informazione dal resistente, è stato costretto a rivolgersi agli enti preposti, con risultati non lusinghieri".
Il ricorso è manifestamente infondato.
Le cause, come quella tra il IO e il TA, di valore non eccedenti i due milioni di lire, sono decise sempre con criteri equitativi, anche se il Giudice di pace abbia applicato una norma di legge senza espressamente rilevare la sua rispondenza all'equità. E in tale ipotesi l'unico rimedio esperibile contro la sentenza è il ricorso per Cassazione, che può essere proposto sia per errori procedimentali o in iudicando - questi ultimi, limitatamente a violazioni di norme costituzionali e comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie - sia per inesistenza o apparenza della motivazione (sent. nn. 8074 e 10568 del 2002). Nella specie, il Giudice di pace, decidendo secondo equità, ha motivato adeguata ente la sua pronuncia, avendo affermato che l'eccezione di prescrizione breve, sollevata dal TA, ai sensi dell'art. 2956 del codice civile, era fondata, essendo pacifico e risultante anche dagli atti, che la domanda era stata proposta dal IO quando erano già decorsi oltre tre anni dalla sua prestazione professionale eseguita nell'anno 1981 (subito dopo il terremoto dell'anno 1980). Tale motivazione non contrasta, poi, ne' con norme costituzionali ne' con i principi generali dell'ordinamento, principi che, comunque, a seguito della nuova formulazione dell'art. 113 cod. proc. civ. non vi era l'obbligo di rispettare (sent. Sez. unm. nn. 716 del 1999, 9799 del 2000, 10486 del 2001).
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato per la sua manifesta infondatezza.
Non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese del giudizio di legittimità non avendo l'intimato svolto alcuna attività difensiva.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004