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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/11/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2134/2024
RE BBLICA TALINA PU
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
del giorno 20/11/2025
Giudice: dott. LU PR
La causa è chiamata alle ore 11:50
Compaiono: Parte 1 l'avv. BOZZI SILVIA, oggi sostituito dall'avv. Per
IN RI
Per CP 1 nessuno.
Il Giudice invita il difensore a concludere e a discutere la causa.
L'avv. RI conclude come da atto di citazione e si riporta agli atti ai fini della discussione.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. N. R.G. 2134/2024
REPYBR BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LU PR, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2134/2024 R.G. degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto "Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc."
Vertente tra
(C.F. C.F. 1 ), rappresentata e difesa Parte 1 dall'Avv. Silvia Bozzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
- ATTORE OPPONENTE
e
Controparte 2 (C.F.: P.IVA 1 ) quale procuratore di Controparte_1
(C.F.: P.IVA 2 ), in persona di Persona 1
CONVENUTA
Conclusioni
Attore:
"Voglia L'Ill.mo Tribunale di Pisa, disattesa ogni istanza deduzione ex adverso propugnata previa più utile declaratoria del caso e di legge,
IN VIA PRELIMINARE
CP 1 in persona del1)Dichiarare il difetto di legittimazione attiva della legale rappresentante relativamente al diritto sostanziale vantato dalla Stessa con il procedimento monitorio NRG 3100/2021 stante la carenza di elementi probanti le singole cessioni di credito intervenute, nonché della prova che ne sia stato reso edotto il contraente -ceduto;
2)Dichiarare l'inefficacia, per carenza della notifica nei termini stabiliti ex lege, del
Decreto Ingiuntivo n. 1577/2021 emesso dal Tribunale di Pisa nel procedimento rubricato al n. 3100/2021 NRG ai sensi e per gli effetti dell'art. 644 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE
1)Per tutti i motivi esposti in narrativa dichiarare illegittimo e pertanto revocare il
Decreto Ingiuntivo N. 1577-2021 emesso dal Tribunale di Pisa nel procedimento rubricato al n. 3100/2021 NRG;
2)In ogni caso con vittoria di spese e competenze altre alle spese generali, IVA e CPA." Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione del 27.06.2024, Parte 1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1577/2021 rilasciato nel procedimento con n. R.G. 3100/2021 emesso dal Tribunale di Pisa in data 14.10.2021, reso esecutivo in data 25.09.2023, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma pari ad € 24.631,06 oltre agli interessi, alle spese e d onorari liquidate in €540,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, in favore di Controparte_3 quale cessionaria di un di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U.B.
A sostegno dell'opposizione, ha allegato:
l'inefficacia del decreto ingiuntivo perché notificato in data 28.1.2022 oltre il
-
termine previsto dall'art. 644 c.p.c.; che difetta la legittimazione attiva dell'ingiungente per non avere la stessa assolto agli adempimenti prescritti dall'art. 58 TUB, comma II;
che disconosce l'autenticità del contratto di cessione del credito tra banca Monte dei
Paschi di Siena e Controparte 1 per mancanza di sottoscrizione delle parti;
che i passaggi delle cessioni dei crediti tra Consum.it, Controparte_4
[...] e Controparte 1 risultano incerti stante la mancanza di elementi probatori idonei a comprovare i singoli passaggi della cartolarizzazione del credito;
che la semplice allegazione dell'estratto Gazzetta Ufficiale e la produzione di un contratto di cessione non sottoscritto non sono elementi idonei a provare il trasferimento de credito di cui oggi la Controparte 1 richiede il pagamento;
che per giurisprudenza consolidata la legittimazione ad agire del cessionario sussiste solo se è stata fornita prova adeguata dell'esistenza della cessione del credito,
l'onere probatorio gravando sul cessionario;
che per giurisprudenza anche di legittimità colui che affermi essere successore (a titolo universale o particolare) nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs.
n. 385 del 1998 deve fornire prova documentale della propria legittimazione, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta;
che la mera produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario solo se gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione;
che, all'opposto, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha una funzione di mera
-
pubblicità notizia quando la dichiarazione unilaterale di avvenuta cessione di blocco di crediti è estremamente sintetica e, in quanto tale, irrilevante sotto il profilo probatorio in sede processuale;
- che Controparte_1 non ha fornito adeguata prova dell'incorporazione della Consum.it nella e della successiva cessione tra CP_5 e CP 1 CP 5
[...] che le ragioni di credito si fondano solo su affermazioni apodittiche di un presunto credito, senza alcun sostrato cartaceo;
che le lettere di cui ai documenti 5 e 7 allegati all'atto di opposizioni non hanno alcuna valenza probatoria circa l'effettiva conoscenza di Parte_1 dell'avvenuta cessione del credito perché prive di sottoscrizione e prive delle cartoline di ricevimento che avrebbero fornito prova certa ed inequivocabile dell'avvenuta notifica di cessione;
che non è chiaro sulla base di quale titolo Controparte 1 richiede nell'azione esecutiva la riscossione del proprio credito, posto che nell'ottobre 2023 il pagamento è stata ingiunto da Società Controparte_2 che il difetto di titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione è
-
rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo;
che il credito per il quale si agisce è estinto per intervenuta prescrizione dato che il contratto di finanziamento, fonte del credito, è stato sottoscritto in data 21.11.2011 e l'ingiunzione di pagamento è di ottobre 2021 e non essendo intercorsi atti sospensivi o interruttivi della prescrizione.
Con decreto dell'11.11.2024, il Giudice ha confermato l'udienza fissata in citazione per il 9.1.2025 e ha assegnato i termini per le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.
All'udienza del 9.1.2025 il Giudice, attestata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di parte opposta e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.11.2025
All'udienza del 20.11.2025, precisate le conclusioni il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
*****
L'opposizione tardiva è stata veicolata a seguito di fissazione di termine da parte del
Giudice dell'Esecuzione, sul presupposto della natura del contratto di credito al consumo posto a fondamento del titolo giudiziale azionato in tal sede.
Pacifica la natura consumeristica del rapporto e, va da sé, la qualità soggettiva della persona fisica che lo ha sottoscritto, si tratta di sindacare, in adesione alle coordinate di cui alla Cass. Sez. Un. sentenza n. 9479/2023, è altresì un dato incontrovertibile l'omessa valutazione, in sede monitoria, delle clausole potenzialmente vessatorie ai sensi del codice del consumo e l'omessa informativa sulle conseguenze della mancata opposizione in relazione agli aspetti predetti.
Ciò chiarito, occorre precisare che questo Giudice della cognizione è chiamato a sindacare esclusivamente sulle questioni consumeristiche, mentre tutte le altre difese ed eccezioni sono soggette alla barriera preclusiva scattata con la decorrenza degli ordinari termini per proporre opposizione.
Orbene, tutte le censure in questa sede veicolate dall'opponente investono profili diversi (violazione termine ex art. 644 c.p.c., difetto di legittimazione attiva, notifica cessione ecc., prescrizione) rispetto alle questioni di natura consumeristica, e in quanto tali non possono più essere valutate, siccome coperte dal giudicato. Rispetto alle nullità consumeristiche, l'opponente non solleva alcun rilievo, mancando di indicare, anche in via generica, quali clausole del negozio concluso dal consumatore abbiano violato la disciplina di settore, o abbiano, in concreto, determinato un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi in danno di quest'ultimo, incidendo sul credito oggetto di pretesa.
Anche a voler superare il difetto assoluto di censure sul piano consumeristico e quindi, ricorrendo alle massime potenzialità del rilievo officioso sul punto in ogni caso si
-
rammenta che le nullità devono risultare ex actis per essere rilevate d'ufficio si osserva che nel caso specifico non vi sono elementi per sostenere la natura vessatoria delle clausole del contratto di credito al consumo, prodotto integralmente, con ogni sottoscrizione anche mirata ex art. 1341 c.c. II comma.
Non si pone, innanzitutto, questione di competenza territoriale del giudice adito, essendo stato adito a suo tempo il foro esclusivo del consumatore.
Il titolo alla base del credito è completo, chiaro ed esaustivo circa le condizioni applicate.
Non sussiste, in particolare, omissione dell'indicazione dei tassi di interesse corrispettivi e moratori, tali da determinare nullità suscettibile di rilievo anche in questa sede, mentre la misura degli stessi non oggetto di censura da parte dell'opponente - è insindacabile dal giudice in difetto del D.M. di riferimento ratione temporis vigente rispetto alla natura del finanziamento.
In definitiva, l'opposizione dispiegata è in parte inammissibile e in parte infondata. Ne consegue il suo rigetto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nulla sulle spese, vista la mancata costituzione della convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia della convenuta opposta;
2) Rigetta l'opposizione;
3) Nulla sulle spese.
Pisa, 20 novembre 2025.
Il Giudice
LU PR
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
RE BBLICA TALINA PU
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
del giorno 20/11/2025
Giudice: dott. LU PR
La causa è chiamata alle ore 11:50
Compaiono: Parte 1 l'avv. BOZZI SILVIA, oggi sostituito dall'avv. Per
IN RI
Per CP 1 nessuno.
Il Giudice invita il difensore a concludere e a discutere la causa.
L'avv. RI conclude come da atto di citazione e si riporta agli atti ai fini della discussione.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. N. R.G. 2134/2024
REPYBR BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LU PR, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2134/2024 R.G. degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto "Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc."
Vertente tra
(C.F. C.F. 1 ), rappresentata e difesa Parte 1 dall'Avv. Silvia Bozzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
- ATTORE OPPONENTE
e
Controparte 2 (C.F.: P.IVA 1 ) quale procuratore di Controparte_1
(C.F.: P.IVA 2 ), in persona di Persona 1
CONVENUTA
Conclusioni
Attore:
"Voglia L'Ill.mo Tribunale di Pisa, disattesa ogni istanza deduzione ex adverso propugnata previa più utile declaratoria del caso e di legge,
IN VIA PRELIMINARE
CP 1 in persona del1)Dichiarare il difetto di legittimazione attiva della legale rappresentante relativamente al diritto sostanziale vantato dalla Stessa con il procedimento monitorio NRG 3100/2021 stante la carenza di elementi probanti le singole cessioni di credito intervenute, nonché della prova che ne sia stato reso edotto il contraente -ceduto;
2)Dichiarare l'inefficacia, per carenza della notifica nei termini stabiliti ex lege, del
Decreto Ingiuntivo n. 1577/2021 emesso dal Tribunale di Pisa nel procedimento rubricato al n. 3100/2021 NRG ai sensi e per gli effetti dell'art. 644 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE
1)Per tutti i motivi esposti in narrativa dichiarare illegittimo e pertanto revocare il
Decreto Ingiuntivo N. 1577-2021 emesso dal Tribunale di Pisa nel procedimento rubricato al n. 3100/2021 NRG;
2)In ogni caso con vittoria di spese e competenze altre alle spese generali, IVA e CPA." Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione del 27.06.2024, Parte 1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1577/2021 rilasciato nel procedimento con n. R.G. 3100/2021 emesso dal Tribunale di Pisa in data 14.10.2021, reso esecutivo in data 25.09.2023, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma pari ad € 24.631,06 oltre agli interessi, alle spese e d onorari liquidate in €540,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, in favore di Controparte_3 quale cessionaria di un di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U.B.
A sostegno dell'opposizione, ha allegato:
l'inefficacia del decreto ingiuntivo perché notificato in data 28.1.2022 oltre il
-
termine previsto dall'art. 644 c.p.c.; che difetta la legittimazione attiva dell'ingiungente per non avere la stessa assolto agli adempimenti prescritti dall'art. 58 TUB, comma II;
che disconosce l'autenticità del contratto di cessione del credito tra banca Monte dei
Paschi di Siena e Controparte 1 per mancanza di sottoscrizione delle parti;
che i passaggi delle cessioni dei crediti tra Consum.it, Controparte_4
[...] e Controparte 1 risultano incerti stante la mancanza di elementi probatori idonei a comprovare i singoli passaggi della cartolarizzazione del credito;
che la semplice allegazione dell'estratto Gazzetta Ufficiale e la produzione di un contratto di cessione non sottoscritto non sono elementi idonei a provare il trasferimento de credito di cui oggi la Controparte 1 richiede il pagamento;
che per giurisprudenza consolidata la legittimazione ad agire del cessionario sussiste solo se è stata fornita prova adeguata dell'esistenza della cessione del credito,
l'onere probatorio gravando sul cessionario;
che per giurisprudenza anche di legittimità colui che affermi essere successore (a titolo universale o particolare) nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs.
n. 385 del 1998 deve fornire prova documentale della propria legittimazione, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta;
che la mera produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario solo se gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione;
che, all'opposto, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha una funzione di mera
-
pubblicità notizia quando la dichiarazione unilaterale di avvenuta cessione di blocco di crediti è estremamente sintetica e, in quanto tale, irrilevante sotto il profilo probatorio in sede processuale;
- che Controparte_1 non ha fornito adeguata prova dell'incorporazione della Consum.it nella e della successiva cessione tra CP_5 e CP 1 CP 5
[...] che le ragioni di credito si fondano solo su affermazioni apodittiche di un presunto credito, senza alcun sostrato cartaceo;
che le lettere di cui ai documenti 5 e 7 allegati all'atto di opposizioni non hanno alcuna valenza probatoria circa l'effettiva conoscenza di Parte_1 dell'avvenuta cessione del credito perché prive di sottoscrizione e prive delle cartoline di ricevimento che avrebbero fornito prova certa ed inequivocabile dell'avvenuta notifica di cessione;
che non è chiaro sulla base di quale titolo Controparte 1 richiede nell'azione esecutiva la riscossione del proprio credito, posto che nell'ottobre 2023 il pagamento è stata ingiunto da Società Controparte_2 che il difetto di titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione è
-
rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo;
che il credito per il quale si agisce è estinto per intervenuta prescrizione dato che il contratto di finanziamento, fonte del credito, è stato sottoscritto in data 21.11.2011 e l'ingiunzione di pagamento è di ottobre 2021 e non essendo intercorsi atti sospensivi o interruttivi della prescrizione.
Con decreto dell'11.11.2024, il Giudice ha confermato l'udienza fissata in citazione per il 9.1.2025 e ha assegnato i termini per le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.
All'udienza del 9.1.2025 il Giudice, attestata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di parte opposta e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.11.2025
All'udienza del 20.11.2025, precisate le conclusioni il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
*****
L'opposizione tardiva è stata veicolata a seguito di fissazione di termine da parte del
Giudice dell'Esecuzione, sul presupposto della natura del contratto di credito al consumo posto a fondamento del titolo giudiziale azionato in tal sede.
Pacifica la natura consumeristica del rapporto e, va da sé, la qualità soggettiva della persona fisica che lo ha sottoscritto, si tratta di sindacare, in adesione alle coordinate di cui alla Cass. Sez. Un. sentenza n. 9479/2023, è altresì un dato incontrovertibile l'omessa valutazione, in sede monitoria, delle clausole potenzialmente vessatorie ai sensi del codice del consumo e l'omessa informativa sulle conseguenze della mancata opposizione in relazione agli aspetti predetti.
Ciò chiarito, occorre precisare che questo Giudice della cognizione è chiamato a sindacare esclusivamente sulle questioni consumeristiche, mentre tutte le altre difese ed eccezioni sono soggette alla barriera preclusiva scattata con la decorrenza degli ordinari termini per proporre opposizione.
Orbene, tutte le censure in questa sede veicolate dall'opponente investono profili diversi (violazione termine ex art. 644 c.p.c., difetto di legittimazione attiva, notifica cessione ecc., prescrizione) rispetto alle questioni di natura consumeristica, e in quanto tali non possono più essere valutate, siccome coperte dal giudicato. Rispetto alle nullità consumeristiche, l'opponente non solleva alcun rilievo, mancando di indicare, anche in via generica, quali clausole del negozio concluso dal consumatore abbiano violato la disciplina di settore, o abbiano, in concreto, determinato un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi in danno di quest'ultimo, incidendo sul credito oggetto di pretesa.
Anche a voler superare il difetto assoluto di censure sul piano consumeristico e quindi, ricorrendo alle massime potenzialità del rilievo officioso sul punto in ogni caso si
-
rammenta che le nullità devono risultare ex actis per essere rilevate d'ufficio si osserva che nel caso specifico non vi sono elementi per sostenere la natura vessatoria delle clausole del contratto di credito al consumo, prodotto integralmente, con ogni sottoscrizione anche mirata ex art. 1341 c.c. II comma.
Non si pone, innanzitutto, questione di competenza territoriale del giudice adito, essendo stato adito a suo tempo il foro esclusivo del consumatore.
Il titolo alla base del credito è completo, chiaro ed esaustivo circa le condizioni applicate.
Non sussiste, in particolare, omissione dell'indicazione dei tassi di interesse corrispettivi e moratori, tali da determinare nullità suscettibile di rilievo anche in questa sede, mentre la misura degli stessi non oggetto di censura da parte dell'opponente - è insindacabile dal giudice in difetto del D.M. di riferimento ratione temporis vigente rispetto alla natura del finanziamento.
In definitiva, l'opposizione dispiegata è in parte inammissibile e in parte infondata. Ne consegue il suo rigetto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nulla sulle spese, vista la mancata costituzione della convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia della convenuta opposta;
2) Rigetta l'opposizione;
3) Nulla sulle spese.
Pisa, 20 novembre 2025.
Il Giudice
LU PR
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni