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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/12/2024, n. 4078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 4078 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Donatella De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11702 dell'anno 2022 trattata ex art 127 ter cpc in data 10/12/2024
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. RINALDI G., CP_1 CP_2 CP_3
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_4
Rappresentato e difeso dall'avv. TANZARELLA ROSA
Resistente
Oggetto: diritto alla Carta docente
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 2/11/2022 la parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere docente nella scuola primaria e dell'infanzia, con contratto a tempo indeterminato dal 1.9.2022; di aver prestato servizio in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, con incarico sino al 30 Giugno sia negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022; lamentava la mancata corresponsione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art.1, comma 121, L.107/2015 istitutiva della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, deducendo illegittimità della normativa attuativa della predetta legge per discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, giacchè in violazione dei principi di diritto comunitario che degli artt. 3 e 35 Cost. e degli gli artt. 63
e 64 del CCNL di categoria. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare il suo diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni di servizio non di ruolo prestati con conseguente condanna del al pagamento del dovuto oltre accessori di legge. CP_4
Si costituiva il convenuto sostenendo la correttezza del proprio operato, eccependo la CP_4
prescrizione quinquennale e concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa, di natura documentale, è stata decisa con la presente sentenza all'esito del deposito di note sostitutive di udienza ex art 127 ter cpc
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Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione non essendo decorso il termine quinquennale tra la data di conferimento del primo incarico di supplenza (10.10.2019), per cui viene chiesto il presente beneficio, e l'introduzione del giudizio.
Nel merito, tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per i motivi che seguono.
Giova richiamare l'art.1, comma 121, della Legge 107/2015 che così prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_5 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I decreti attuativi - previsti dal comma 122 dell'art.1 sopra citato per definire i criteri e le modalità di assegnazione della Carta - DPCM del 23/9/2015 e DPCM del 28/11/2016, citati nella memoria di costituzione del e dei quali il ricorrente chiede la disapplicazione, hanno considerato tra i CP_4 destinatari dell'emolumento esclusivamente i docenti assunti a tempo indeterminato.
Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
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, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio Controparte_4 CP_4 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (cfr. CGUE, sezione VI, ord. 18 maggio 2022, c-450/21).
Da ultimo, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 resa ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., la Corte di
Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_4
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
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Nel caso di specie e tenuto conto dei prefati principi di diritto, dagli atti di causa risulta che negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022 la ricorrente ha ricevuto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) con orario completo in termini utili a conseguire l'emolumento qui rivendicato.
Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere alla ricorrente il diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” considerato che dallo stato matricolare allegato alla memoria di parte resistente risulta che la parte ricorrente ha prestato servizio presso scuole statali quale docente con incarico sino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022.
Non è poi contestata dal resistente la circostanza che la ricorrente sia ancora interna al CP_4
sistema delle docenze scolastiche, perché transitata in ruolo dal 1.9.2022.
Pertanto si deve ritenere che ella abbia diritto a percepire la somma di € 500,00 a titolo di Carta
Docente per ogni anno di servizio prestato a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche e cioè fino al 30 Giugno o fino al 31 Agosto dell'anno successivo a quello di assunzione, per l'importo complessivo di € 1.500,00, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della Legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Considerato che la sentenza della Cassazione n 10072/23, che ha fissato i principi nei termini suesposti, è stata pronunciata in data successiva al deposito del ricorso (precisamente il 27.10.2023) le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE visto l'art. 429 c.p.c.,
a) accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” per gli a.a.s.s. dal 2019/2020 e 2021/22 e, per l'effetto, condanna il convenuto a garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta CP_4 docente” dell'importo complessivo di € 1.500 oltre accessori di legge;
b) Compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, lì 18/12/2024
Il Giudice del Lavoro
dott Donatella De Giorgi