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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 19/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1699/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 19 marzo 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1699/2021 R.G.
TRA
elettivamente domiciliato in Enna, via Libertà n.38, presso lo Parte 1
studio dell'avv.to Orazio Marazzotta, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente -
CONTRO
CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori della parte ricorrente la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 29.11.2021 il ricorrente esponeva che in data 31 ottobre 2021 riceveva comunicazione CP 1 con cui veniva richiesta la restituzione della somma pari ad Euro 12.095,16 per asserita indebita percezione del Reddito di Cittadinanza (di seguito RDC) stante la seguente motivazione: "accertamento falese dichiarazioni rese nell'istanza RDC...". Eccepiva la inammissibilita' e illegittimita' della comunicazione impugnata per il difetto di motivazione e nel merito la infondatezza della pretesa azionata.
Si costituiva l'CP 1 che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
******
La domanda non può trovare accoglimento.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione del provvedimento avversato, si osserva come nella fattispecie l'opponente ha prontamente individuato le ragioni dell'opposto rigetto, avendo disposto tempestivamente articolate difese. Ne discende che nessun vizio di motivazione può ritenersi sussistere.
A ciò aggiungasi che in seno all'atto avversato, risultano chiaramente individuate le ragioni sottese al preteso credito, laddove è dato leggere che viene richiesta la restituzione della somma pari ad Euro
12.095,16 per asserita indebita percezione del Reddito di Cittadinanza (di seguito RDC) stante la seguente motivazione: “accertamento falese dichiarazioni rese nell'istanza RDC 0 non
comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo. L'importo pari a euro da lei ricevuto da aprile 2019 a giugno 2020, non era dovuto e deve essere restituito da lei o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare....".
Ciò posto, il ricorso non può trovare accoglimento.
La restituzione ha ad oggetto le maggiori somme percepite (pari ad 12.095,16) a titolo di reddito di cittadinanza, in realtà asseritamente non spettanti per superamento dei limiti reddituali, come accertato dalla Guardia di Finanza di Enna.
Invero, con l'unico motivo di ricorso il Pt 1 che non contesta la percezione di contributi AGEA
da parte della moglie Parte 2 , sostiene che tali contributi non andrebbero assoggettati a tassazione e pertanto neppure inseriti nell'ISEE ai fini della percezione del reddito di cittadinanza. A tal fine, il ricorrente produce la risposta a un “interpello”, resa dall'Agenzia delle Entrate, nella quale si legge "...si ritiene che i contributi erogati dall'Agea non siano imponibili ai fini delle imposte sui redditi e, pertanto, si condivide la soluzione prospettata dall'istante."
Il dato non è in alcun modo dirimente.
Ed invero, i contributi erogati nell'ambito della P.A.C. di cui si tratta, sono definiti come aiuti finalizzati tra l'altro, ad integrare il reddito dei beneficiari.
Infatti l'art 39 del TFUE stabilisce tra gli obiettivi specifici della PAC quello di assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricolture (lett. B)
Tali redditi essendo pacificamente esenti da imposta, devono trovare indicazione nello specifico quadro della DSU alla voce redditi esenti da imposta.
Ora come osservato dalla Guardia di Finanza nel rapporto in atti, il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE fornisce l'elenco di tutte le componenti che sommate formano reddito del singolo soggetto all'interno del nucleo familiare. In particolare i contributi erogati nell'ambito della PAC appaiono certamente compresi tra le componenti indicate nella lett. C dell'art 4 comma 2 D.P.C.M. 159/2013 che ai fini dei redditi
ISEE prevede testualmente ogni altra componente reddituale esente da imposta.
Nel caso di specie, il termine reddito utile ai fini dell'ISEE non va inteso da un punto di vista squisitamente fiscale ma nel senso più ampio del termine ovvero come incremento patrimoniale.
A tal fine va ribadito che il fine dell'ISEE è proprio quello di stabilire la situazione economica del nucleo familiare richiedente l'accesso a prestazioni sociali agevolate esenzioni ecce.
Dunque in conclusione accertata la natura di reddito ( in senso lato) di tali erogazioni e pacifica la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ne discende che tali componenti reddituali andavano comunque dichiarate nelle DSU (dichiarazione sostitutiva unica) per il calcolo dell'ISEE alla voce ogni altra componente reddituale esente da imposta che pur concorre a formare il patrimonio mobiliare. Nessun pregio ai fini di causa, ha dunque il parere dell'agenzia delle entrate che si esprime sulla non imponibilità di tali erogazioni ma non sulla necessità o meno che siano dichiarate ai fini ISEE e che dunque possano concorrere a formare il reddito complessivo da valutare ai fini della concessione del reddito di cittadinanza.
Accertato pertanto che tali somme andavano dichiarate nelle DSU e che avrebbero dovuto essere computate ai fini del calcolo del redito familiare costituente la base per la concessione del reddito di cittadinanza, in assenza di contestazione dei calcoli effettuati dalla guardia di finanza, deve ritenersi legittima la richiesta di ripetizione in relazione alle maggiori quote di reddito di cittadinanza percepite rispetto a quelle spettanti in relazione al maggior reddito indebitamente non dichiarato.
Il ricorso merita pertanto il rigetto.
L'obiettiva complessità della questione ed il fatto che il parere reso dall'agenzia delle entrate sull'interpello sollevato, abbia potuto fuorviare l'odierno ricorrente costituisce giusto motivo per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Enna, 19 marzo 2025.