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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/10/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7438/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa TO CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7438/2021 promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
ON LL, giusta procura in atti;
opponenti contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO PESENTI, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
20.10.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 32.400,27, oltre accessori e spese, vantato da
[...]
in qualità di cessionaria del credito, nei confronti di Controparte_1 Parte_1
in qualità di debitore principale, e in qualità di garante, in forza del Parte_2
contratto di finanziamento n. 20195234615011 rimasto inadempiuto.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 1914 del
8.10.2021), e debitori ingiunti, hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) la nullità della fideiussione stipulata da per violazione della normativa antitrust e, in ogni caso, la Parte_2 vessatorietà della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c.; 2) il difetto di prova del credito;
3) l'illegittima applicazione di interessi usurari.
Hanno dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (ord. 12.7.2022) e formulata senza successo alle parti una proposta conciliativa (ord. 24.4.2023), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del
20.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico – giuridico.
Va anzitutto esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dagli opponenti, basata sull'assunto sia dell'invalidità del procedimento di mediazione pagina 2 di 8 siccome incardinato dinanzi a un organismo territorialmente incompetente sia dell'irritualità della comunicazione dell'invito, siccome effettuato nei confronti del procuratore costituito e non della parte personalmente.
L'eccezione è infondata.
Premesso che l'eccezione, nella sua duplice articolazione, è stata sollevata dagli opponenti solo nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., e dunque ben oltre la prima difesa utile successiva all'ordinanza del 12.7.2022 con cui, adottati i provvedimenti di cui all'art. 648 c.p.c., sono stati assegnati i termini per avviare il procedimento di mediazione, mette conto osservare, quanto all'eccepita incompetenza per territorio dell'organismo di mediazione adito, che la mancata contestazione della parte invitata presso un organismo territorialmente incompetente comporta la tacita accettazione della deroga della competenza territoriale (cfr. Trib. Sulmona, 28.2.2025): nel caso di specie, parte opponente ha partecipato all'incontro fissato dinanzi all'organismo di mediazione senza muovere alcuna contestazione al riguardo (cfr. verbale in atti).
Quanto poi all'invalidità della mediazione, essendo l'invito stato comunicato al procuratore costituito e non alla parte personalmente, giova richiamare quanto condivisibilmente affermato dalla Corte d'Appello di Napoli nella recente pronuncia n. 586 del 2024, secondo cui “la comunicazione dell'invito in mediazione, infatti, non può non fondarsi sul concetto dell'effettiva conoscibilità, non essendo predicabile che questa possa avere sempre una conoscenza concreta. Infatti, le garanzie di conoscibilità da parte del destinatario devono essere ispirate al principio generale di effettività, dovendo risultare assicurata anche una tutela concreta ed effettiva del contraddittorio, indispensabile per garantire la regolare instaurazione ed il corretto svolgimento della procedura. Peraltro, sovente nella prassi quando il processo è pendente le comunicazioni relative alla procedura di mediazione vengono destinate dagli organismi di mediazione alle p.e.c. degli avvocati costituiti nel processo e ciò al fine di velocizzare e rendere più economico il servizio prestato (…). In conclusione, appare ragionevole ritenere che la comunicazione dell'invito presso il procuratore costituito nel processo durante il quale viene disposta la mediazione sia sufficiente pagina 3 di 8 alla effettiva conoscibilità della stessa per la parte rappresentata (che poi potrà anche valutare se farsi assistere in mediazione da un diverso avvocato - esperto in negoziazione - rispetto a quello che la rappresenta in sede contenziosa)”.
Nel caso di specie, l'opponente ha eccepito la irritualità dell'invito alla mediazione, in quanto l'invito non è stato comunicato alla parte personalmente ma tale eccezione
è infondata, atteso che la comunicazione al difensore costituito integra un mezzo idoneo a garantire agli interessati la piena ed effettiva conoscenza della procedura, posto che il giudizio era già stato avviato.
Venendo al merito, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore – opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato (cfr., ex multis, Cass. n. 24815/2005).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass.
SS.UU. n. 13533/2001).
Applicando tali coordinate al caso di specie, deve ritenersi che parte opposta abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante mediante la produzione, sin dalla fase monitoria, del titolo, ovvero il contratto di finanziamento stipulato da Parte_1
e la garanzia prestata da contenente le condizioni economiche Parte_2
pattuite (cfr. doc. 3 fasc. monitorio).
A fronte della prova del titolo fornita dall'opposta e dell'allegato inadempimento
(rimasto del tutto incontestato), spettava dunque agli opponenti, in base ai principi pagina 4 di 8 giurisprudenziali innanzi richiamati, dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo.
Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
Va anzitutto esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius, di titolarità dal lato attivo del rapporto) sollevata dagli opponenti nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c.
L'eccezione, per quanto ammissibile potendo essere eccepita in ogni stato e grado del processo e rilevata anche d'ufficio dal Giudice (cfr. ex multis Cass. n. 2951/2016), è infondata.
Risultano infatti documentati in atti il contratto di cessione del credito, stipulato tra
Findomestic Banca S.p.A. e (successivamente denominata Controparte_1 [...]
(cfr. doc. 4 fasc. monitorio) e la dichiarazione di cessione del Controparte_1
credito da parte della cedente (cfr. doc. 5 fasc. monitorio: sul valore probatorio della dichiarazione della cedente, cfr. Cass. n. 10200/2021).
Alla luce della documentazione in atti, deve dunque ritenersi che parte opposta abbia fornito idonea prova della titolarità del credito azionato in via monitoria.
Va poi rigettata, in quanto priva di adeguato supporto probatorio, l'eccepita nullità
Par della fideiussione rilasciata da per violazione della normativa Parte_2
antitrust in quanto costituente la sottoscrizione di moduli redatti in modo conforme allo schema ABI, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del
2.5.2005.
Va osservato, infatti, che, come recentemente sostenuto da Cass. n. 16289/2024 (cfr. pag. 13-14 della motivazione), “al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del
2005,..., reso da quest'ultima in qualità di Autorità Antitrust, nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi in tema di onere probatorio, dall'altro, la corte di appello... non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di pagina 5 di 8 questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia. Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (cfr. Cass. n. 1742 del 1976; Cass. n. 6933 del 1999; Cass. n. 34158 del 2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del “diritto”, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo
(come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso”.
Nel caso di specie, parte opponente, a sostegno della suddetta eccezione, non ha prodotto il provvedimento in questione: trattandosi di provvedimento amministrativo, sottratto perciò al principio iura novit curia, il predetto provvedimento non è valutabile dal Giudice se non (tempestivamente) prodotto.
Ne deriva l'infondatezza della eccezione sollevata per carenza di prova.
È altresì infondata l'eccepita vessatorietà della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c.
La doglianza sulla mancata specifica approvazione della rinuncia alla decadenza, oltre che essere smentita dalla documentazione in atti, essendo stata specificamente approvata la clausola n. 14) relativa alla garanzia fideiussoria, non considera infatti che la clausola in esame non è considerata vessatoria (cfr. Cass. n. 2034/1974;
9245/2007) e inoltre che, in caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto (come nella specie avvenuto) ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (cfr. Cass. n. 4126/2024 e precedenti conformi). pagina 6 di 8 È infine infondata l'eccepita applicazione di interessi usurari.
Se è certamente vero che l'usura costituisce un profilo di illegittimità rilevabile d'ufficio, esso tuttavia non può dirsi del tutto svincolato dall'allegazione di parte che, nel caso di specie, è ampiamente generica, non risultando neppure specificato in che misura si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia di usura.
In particolare, va osservato che gli odierni opponenti si sono limitati, in termini del tutto astratti, ad allegare la violazione dei precetti della L. n. 108 del 1996 senza tuttavia fornire, sul piano assertivo oltre che probatorio, alcuna specifica deduzione
(come era loro preciso onere) in ordine alla misura del superamento dei cd. tassi soglia. Manca, infatti, negli atti difensivi qualunque indicazione in ordine ai tassi applicati e ai limiti superati.
In proposito, va evidenziato che costituisce principio generale quello per cui, nel caso specifico dei contratti bancari, devono essere precisate le operazioni e le clausole contrattuali ritenute illegittime nonché gli addebiti ritenuti non dovuti, così assolvendo ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Proprio con riferimento ai contratti bancari, si è affermato infatti che, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso – il tasso soglia nel periodo in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura;
infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari
(cfr. Cass. SS.UU. n. 19597/2020: “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare pagina 7 di 8 i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”, in termini Trib. Roma, n. 3869/2019;
Trib. Cuneo 541/2020).
Allegazioni che difettano in toto nel caso di specie.
Né a tale carenza asseriva avrebbe potuto supplire la ctu invocata dagli opponenti posto che, come è noto, tale strumento ha la funzione di valutare elementi ed allegazioni già acquisite al giudizio, ma non di sollevare la parte dall'onere di allegazione e prova (cfr. ex multis Cass. n. 12990/2013).
In conclusione, l'opposizione dev'essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
L'infondatezza dell'opposizione comporta ex se il rigetto della domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dagli opponenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome di fatto non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1914 del
8.10.2021;
2) CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 5.810,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 21.10.2025
IL GIUDICE
TO CE
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa TO CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7438/2021 promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
ON LL, giusta procura in atti;
opponenti contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO PESENTI, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
20.10.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 32.400,27, oltre accessori e spese, vantato da
[...]
in qualità di cessionaria del credito, nei confronti di Controparte_1 Parte_1
in qualità di debitore principale, e in qualità di garante, in forza del Parte_2
contratto di finanziamento n. 20195234615011 rimasto inadempiuto.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 1914 del
8.10.2021), e debitori ingiunti, hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) la nullità della fideiussione stipulata da per violazione della normativa antitrust e, in ogni caso, la Parte_2 vessatorietà della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c.; 2) il difetto di prova del credito;
3) l'illegittima applicazione di interessi usurari.
Hanno dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (ord. 12.7.2022) e formulata senza successo alle parti una proposta conciliativa (ord. 24.4.2023), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del
20.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico – giuridico.
Va anzitutto esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dagli opponenti, basata sull'assunto sia dell'invalidità del procedimento di mediazione pagina 2 di 8 siccome incardinato dinanzi a un organismo territorialmente incompetente sia dell'irritualità della comunicazione dell'invito, siccome effettuato nei confronti del procuratore costituito e non della parte personalmente.
L'eccezione è infondata.
Premesso che l'eccezione, nella sua duplice articolazione, è stata sollevata dagli opponenti solo nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., e dunque ben oltre la prima difesa utile successiva all'ordinanza del 12.7.2022 con cui, adottati i provvedimenti di cui all'art. 648 c.p.c., sono stati assegnati i termini per avviare il procedimento di mediazione, mette conto osservare, quanto all'eccepita incompetenza per territorio dell'organismo di mediazione adito, che la mancata contestazione della parte invitata presso un organismo territorialmente incompetente comporta la tacita accettazione della deroga della competenza territoriale (cfr. Trib. Sulmona, 28.2.2025): nel caso di specie, parte opponente ha partecipato all'incontro fissato dinanzi all'organismo di mediazione senza muovere alcuna contestazione al riguardo (cfr. verbale in atti).
Quanto poi all'invalidità della mediazione, essendo l'invito stato comunicato al procuratore costituito e non alla parte personalmente, giova richiamare quanto condivisibilmente affermato dalla Corte d'Appello di Napoli nella recente pronuncia n. 586 del 2024, secondo cui “la comunicazione dell'invito in mediazione, infatti, non può non fondarsi sul concetto dell'effettiva conoscibilità, non essendo predicabile che questa possa avere sempre una conoscenza concreta. Infatti, le garanzie di conoscibilità da parte del destinatario devono essere ispirate al principio generale di effettività, dovendo risultare assicurata anche una tutela concreta ed effettiva del contraddittorio, indispensabile per garantire la regolare instaurazione ed il corretto svolgimento della procedura. Peraltro, sovente nella prassi quando il processo è pendente le comunicazioni relative alla procedura di mediazione vengono destinate dagli organismi di mediazione alle p.e.c. degli avvocati costituiti nel processo e ciò al fine di velocizzare e rendere più economico il servizio prestato (…). In conclusione, appare ragionevole ritenere che la comunicazione dell'invito presso il procuratore costituito nel processo durante il quale viene disposta la mediazione sia sufficiente pagina 3 di 8 alla effettiva conoscibilità della stessa per la parte rappresentata (che poi potrà anche valutare se farsi assistere in mediazione da un diverso avvocato - esperto in negoziazione - rispetto a quello che la rappresenta in sede contenziosa)”.
Nel caso di specie, l'opponente ha eccepito la irritualità dell'invito alla mediazione, in quanto l'invito non è stato comunicato alla parte personalmente ma tale eccezione
è infondata, atteso che la comunicazione al difensore costituito integra un mezzo idoneo a garantire agli interessati la piena ed effettiva conoscenza della procedura, posto che il giudizio era già stato avviato.
Venendo al merito, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore – opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato (cfr., ex multis, Cass. n. 24815/2005).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass.
SS.UU. n. 13533/2001).
Applicando tali coordinate al caso di specie, deve ritenersi che parte opposta abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante mediante la produzione, sin dalla fase monitoria, del titolo, ovvero il contratto di finanziamento stipulato da Parte_1
e la garanzia prestata da contenente le condizioni economiche Parte_2
pattuite (cfr. doc. 3 fasc. monitorio).
A fronte della prova del titolo fornita dall'opposta e dell'allegato inadempimento
(rimasto del tutto incontestato), spettava dunque agli opponenti, in base ai principi pagina 4 di 8 giurisprudenziali innanzi richiamati, dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo.
Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
Va anzitutto esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius, di titolarità dal lato attivo del rapporto) sollevata dagli opponenti nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c.
L'eccezione, per quanto ammissibile potendo essere eccepita in ogni stato e grado del processo e rilevata anche d'ufficio dal Giudice (cfr. ex multis Cass. n. 2951/2016), è infondata.
Risultano infatti documentati in atti il contratto di cessione del credito, stipulato tra
Findomestic Banca S.p.A. e (successivamente denominata Controparte_1 [...]
(cfr. doc. 4 fasc. monitorio) e la dichiarazione di cessione del Controparte_1
credito da parte della cedente (cfr. doc. 5 fasc. monitorio: sul valore probatorio della dichiarazione della cedente, cfr. Cass. n. 10200/2021).
Alla luce della documentazione in atti, deve dunque ritenersi che parte opposta abbia fornito idonea prova della titolarità del credito azionato in via monitoria.
Va poi rigettata, in quanto priva di adeguato supporto probatorio, l'eccepita nullità
Par della fideiussione rilasciata da per violazione della normativa Parte_2
antitrust in quanto costituente la sottoscrizione di moduli redatti in modo conforme allo schema ABI, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del
2.5.2005.
Va osservato, infatti, che, come recentemente sostenuto da Cass. n. 16289/2024 (cfr. pag. 13-14 della motivazione), “al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del
2005,..., reso da quest'ultima in qualità di Autorità Antitrust, nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi in tema di onere probatorio, dall'altro, la corte di appello... non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di pagina 5 di 8 questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia. Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (cfr. Cass. n. 1742 del 1976; Cass. n. 6933 del 1999; Cass. n. 34158 del 2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del “diritto”, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo
(come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso”.
Nel caso di specie, parte opponente, a sostegno della suddetta eccezione, non ha prodotto il provvedimento in questione: trattandosi di provvedimento amministrativo, sottratto perciò al principio iura novit curia, il predetto provvedimento non è valutabile dal Giudice se non (tempestivamente) prodotto.
Ne deriva l'infondatezza della eccezione sollevata per carenza di prova.
È altresì infondata l'eccepita vessatorietà della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c.
La doglianza sulla mancata specifica approvazione della rinuncia alla decadenza, oltre che essere smentita dalla documentazione in atti, essendo stata specificamente approvata la clausola n. 14) relativa alla garanzia fideiussoria, non considera infatti che la clausola in esame non è considerata vessatoria (cfr. Cass. n. 2034/1974;
9245/2007) e inoltre che, in caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto (come nella specie avvenuto) ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (cfr. Cass. n. 4126/2024 e precedenti conformi). pagina 6 di 8 È infine infondata l'eccepita applicazione di interessi usurari.
Se è certamente vero che l'usura costituisce un profilo di illegittimità rilevabile d'ufficio, esso tuttavia non può dirsi del tutto svincolato dall'allegazione di parte che, nel caso di specie, è ampiamente generica, non risultando neppure specificato in che misura si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia di usura.
In particolare, va osservato che gli odierni opponenti si sono limitati, in termini del tutto astratti, ad allegare la violazione dei precetti della L. n. 108 del 1996 senza tuttavia fornire, sul piano assertivo oltre che probatorio, alcuna specifica deduzione
(come era loro preciso onere) in ordine alla misura del superamento dei cd. tassi soglia. Manca, infatti, negli atti difensivi qualunque indicazione in ordine ai tassi applicati e ai limiti superati.
In proposito, va evidenziato che costituisce principio generale quello per cui, nel caso specifico dei contratti bancari, devono essere precisate le operazioni e le clausole contrattuali ritenute illegittime nonché gli addebiti ritenuti non dovuti, così assolvendo ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Proprio con riferimento ai contratti bancari, si è affermato infatti che, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso – il tasso soglia nel periodo in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura;
infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari
(cfr. Cass. SS.UU. n. 19597/2020: “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare pagina 7 di 8 i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”, in termini Trib. Roma, n. 3869/2019;
Trib. Cuneo 541/2020).
Allegazioni che difettano in toto nel caso di specie.
Né a tale carenza asseriva avrebbe potuto supplire la ctu invocata dagli opponenti posto che, come è noto, tale strumento ha la funzione di valutare elementi ed allegazioni già acquisite al giudizio, ma non di sollevare la parte dall'onere di allegazione e prova (cfr. ex multis Cass. n. 12990/2013).
In conclusione, l'opposizione dev'essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
L'infondatezza dell'opposizione comporta ex se il rigetto della domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dagli opponenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome di fatto non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1914 del
8.10.2021;
2) CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 5.810,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 21.10.2025
IL GIUDICE
TO CE
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