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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19396/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19396/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
P_
CONVENUTO
Oggi 26 marzo 2025 innanzi al dott. Marco Ciccarelli, sono comparsi:
Per l'avv. MARCHETTI ROBERTO e l'avv. MONDELLI Parte_1
Per nessuno è presente P_
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice conclude come da memoria integrativa, precisando che la morosità a tutto il mese di marzo 2025 ammonta a € 7.200. Chiedono pertanto la condanna del convenuto al pagamento di detta somma.
Il procuratore di parte attrice chiede di essere autorizzato a non presenziare alla lettura del provvedimento.
Il giudice autorizza e si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice dà lettura della sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 1 di 5 N. R.G. 19396/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 26.03.2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19396/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata dagli Avv.ti MARCHETTI Parte_1 C.F._1
ROBERTO e MONDELLI MATTEO FRANCESCO in forza di procura allegata all'atto di intimazione di sfratto per morosità
ATTORE contro
(C.F. P_ C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a sfratto per morosità dall'immobile sito in Parte_1 P_
Torino, via Gassino n. 11, in considerazione del mancato pagamento dei canoni a far data dal mese di aprile 2024.
Il giudice, verificato che la notifica dell'intimazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 143
c.p.c., rilevata l'incompatibilità fra tale forma di notifica e il procedimento di convalida di sfratto (che pagina 2 di 5 impone di verificare la reale ed effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario), ha ordinato il mutamento del rito.
Il convenuto (che non è comparso neppure all'incontro del 27.01.2025 davanti al mediatore) non si è costituito in giudizio.
L'attrice ha depositato memoria integrativa nella quale ha precisato la morosità in € 6.000,00 a tutto gennaio 2025.
All'udienza del 26.02.2025, il Giudice ha sottoposto alle parti la questione relativa alla natura transitoria del contratto azionato da parte locatrice. L'attrice, con note scritte del 14.3.25, ha dedotto che non sussistono i presupposti stabiliti dalla legge per la transitorietà. Afferma che nei casi in cui non sussistono le specifiche condizioni richieste dalla legge, il rapporto locativo non può avere durata inferiore a quella ordinaria (4+4) ex art. 2 co. 1 l. 431/98. L'attrice dichiara dunque che alla data della notifica dell'intimazione di sfratto, il contratto non era ancora scaduto.
*
1. L'attrice chiede che sia dichiarato risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Torino, via Gassino n. 11. La sig.ra ha assolto Parte_1
all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda la sua domanda, costituito dal contratto di locazione abitativo stipulato in data 8.11.2022, registrato in pari data (doc. 1 – fascicolo intimazione).
Si rileva che, pur essendo il contratto stipulato per uso transitorio (per la durata di 18 mesi - art. 4 del contratto), tuttavia mancano i presupposti richiesti dalla legge per la transitorietà, poiché il contratto nulla specifica in merito alle concrete esigenze transitorie;
con la conseguenza che la clausola relativa alla durata è inficiata di nullità ed è automaticamente sostituita dalla corrispondente previsione normativa che prevede la durata minima contrattuale di 4 anni (rinnovabile automaticamente). Pertanto, in applicazione dell'art. 2 co. 1 l. 431/98 (“le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni”), deve ritenersi che il contratto stipulato fra le parti ha durata originaria di quattro anni a decorrere dall'1.11.2022, ed era pertanto valido ed efficace alla data di proposizione della domanda di sfratto.
pagina 3 di 5 2. La domanda di risoluzione va accolta, poiché il conduttore – onerato di provare l'adempimento all'obbligazione di periodico pagamento dei canoni – è rimasto contumace e non ha così provato di aver pagato i canoni contestati.
In termini generali si osserva che, in tema di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore, senza effettuare alcuna contestazione sul quantum, abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento non possa esser rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma debba considerarsi predeterminata legalmente come già detto ai sensi degli artt. 5 e 55 della legge n. 392 del 27.07.1978 (vedi ex multis Trib. Torino, Sez VIII Sent. n. 627 del 11.02.2019, Trib.
Torino, Sez VIII, Sent. n. 244 del 18.01.2019, Trib. Torino, Sez VIII, Sent. n. 6048 del 24.12.2018, Trib.
Roma, Sez. VI, Sent. 22.11.2018, Trib. Roma, Sez. VI, Sent. 09.10.2018; e ancora Trib. Roma, Sez. VI,
Sent. 05.09.2018, il quale specifica che in tema di locazione ad uso abitativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto è ancorata dal legislatore ad un parametro - quantitativo e temporale - predefinito, che esclude ogni discrezionale considerazione ad opera del Giudice, tenuto unicamente a verificare il presupposto dell'inadempimento; e ancora, secondo Cass. Civ. 920/2013 e Cass. Civ. 6636/2006, la sanatoria della morosità del conduttore prevista dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 è subordinata al pagamento integrale dei canoni, degli interessi e delle spese, senza che l'inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità).
Il mancato pagamento dei canoni (nel caso di specie a far data dal mese di aprile 2024) costituisce di per sé inadempimento di indubbia gravità, tale da giustificare la risoluzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 1453 e 1455 c.c. La domanda proposta da va dunque Parte_1
accolta e parte convenuta va condannata all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in favore dell'attore.
3. Va parimenti accolta la domanda di condanna al pagamento dei canoni insoluti nella misura contrattualmente prevista (€ 600,00 comprensivi delle spese condominiali); e dunque € 7.200,00 a tutto il mese di marzo 2025 (12 mensilità).
pagina 4 di 5 4. Va infine accolta la domanda con cui il locatore chiede la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione per i mesi successivi a gennaio 2025 e fino al rilascio. Infatti, ai sensi dell'art. 1591 c.c. il conduttore è tenuto al pagamento dei canoni fino alla riconsegna dell'immobile.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di P_
[..
. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M.
Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificato con D.M. 147/2022), tenendo conto della limitata complessità della controversia, della contumacia del convenuto e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio (procedimento di sfratto) € 400
• fase introduttiva (procedimento di sfratto) € 494
• fase decisoria (giudizio di merito) € 450
E dunque in totale € 1.344, oltre € 100 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato fra le parti e registrato in data 8.11.2022, relativo all'immobile sito in Torino, via Gassino n. 11 e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in favore di P_
; Parte_1
condanna al pagamento in favore di della somma di € 7.200 P_ Parte_1
oltre a € 600,00 per ciascun mese di occupazione dell'immobile a far data dal 1° aprile 2025 fino al rilascio;
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di P_ Parte_1
, liquidandole in € 1.344, oltre € 100 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
[...]
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19396/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
P_
CONVENUTO
Oggi 26 marzo 2025 innanzi al dott. Marco Ciccarelli, sono comparsi:
Per l'avv. MARCHETTI ROBERTO e l'avv. MONDELLI Parte_1
Per nessuno è presente P_
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice conclude come da memoria integrativa, precisando che la morosità a tutto il mese di marzo 2025 ammonta a € 7.200. Chiedono pertanto la condanna del convenuto al pagamento di detta somma.
Il procuratore di parte attrice chiede di essere autorizzato a non presenziare alla lettura del provvedimento.
Il giudice autorizza e si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice dà lettura della sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 1 di 5 N. R.G. 19396/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 26.03.2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19396/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata dagli Avv.ti MARCHETTI Parte_1 C.F._1
ROBERTO e MONDELLI MATTEO FRANCESCO in forza di procura allegata all'atto di intimazione di sfratto per morosità
ATTORE contro
(C.F. P_ C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a sfratto per morosità dall'immobile sito in Parte_1 P_
Torino, via Gassino n. 11, in considerazione del mancato pagamento dei canoni a far data dal mese di aprile 2024.
Il giudice, verificato che la notifica dell'intimazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 143
c.p.c., rilevata l'incompatibilità fra tale forma di notifica e il procedimento di convalida di sfratto (che pagina 2 di 5 impone di verificare la reale ed effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario), ha ordinato il mutamento del rito.
Il convenuto (che non è comparso neppure all'incontro del 27.01.2025 davanti al mediatore) non si è costituito in giudizio.
L'attrice ha depositato memoria integrativa nella quale ha precisato la morosità in € 6.000,00 a tutto gennaio 2025.
All'udienza del 26.02.2025, il Giudice ha sottoposto alle parti la questione relativa alla natura transitoria del contratto azionato da parte locatrice. L'attrice, con note scritte del 14.3.25, ha dedotto che non sussistono i presupposti stabiliti dalla legge per la transitorietà. Afferma che nei casi in cui non sussistono le specifiche condizioni richieste dalla legge, il rapporto locativo non può avere durata inferiore a quella ordinaria (4+4) ex art. 2 co. 1 l. 431/98. L'attrice dichiara dunque che alla data della notifica dell'intimazione di sfratto, il contratto non era ancora scaduto.
*
1. L'attrice chiede che sia dichiarato risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Torino, via Gassino n. 11. La sig.ra ha assolto Parte_1
all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda la sua domanda, costituito dal contratto di locazione abitativo stipulato in data 8.11.2022, registrato in pari data (doc. 1 – fascicolo intimazione).
Si rileva che, pur essendo il contratto stipulato per uso transitorio (per la durata di 18 mesi - art. 4 del contratto), tuttavia mancano i presupposti richiesti dalla legge per la transitorietà, poiché il contratto nulla specifica in merito alle concrete esigenze transitorie;
con la conseguenza che la clausola relativa alla durata è inficiata di nullità ed è automaticamente sostituita dalla corrispondente previsione normativa che prevede la durata minima contrattuale di 4 anni (rinnovabile automaticamente). Pertanto, in applicazione dell'art. 2 co. 1 l. 431/98 (“le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni”), deve ritenersi che il contratto stipulato fra le parti ha durata originaria di quattro anni a decorrere dall'1.11.2022, ed era pertanto valido ed efficace alla data di proposizione della domanda di sfratto.
pagina 3 di 5 2. La domanda di risoluzione va accolta, poiché il conduttore – onerato di provare l'adempimento all'obbligazione di periodico pagamento dei canoni – è rimasto contumace e non ha così provato di aver pagato i canoni contestati.
In termini generali si osserva che, in tema di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore, senza effettuare alcuna contestazione sul quantum, abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento non possa esser rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma debba considerarsi predeterminata legalmente come già detto ai sensi degli artt. 5 e 55 della legge n. 392 del 27.07.1978 (vedi ex multis Trib. Torino, Sez VIII Sent. n. 627 del 11.02.2019, Trib.
Torino, Sez VIII, Sent. n. 244 del 18.01.2019, Trib. Torino, Sez VIII, Sent. n. 6048 del 24.12.2018, Trib.
Roma, Sez. VI, Sent. 22.11.2018, Trib. Roma, Sez. VI, Sent. 09.10.2018; e ancora Trib. Roma, Sez. VI,
Sent. 05.09.2018, il quale specifica che in tema di locazione ad uso abitativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto è ancorata dal legislatore ad un parametro - quantitativo e temporale - predefinito, che esclude ogni discrezionale considerazione ad opera del Giudice, tenuto unicamente a verificare il presupposto dell'inadempimento; e ancora, secondo Cass. Civ. 920/2013 e Cass. Civ. 6636/2006, la sanatoria della morosità del conduttore prevista dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 è subordinata al pagamento integrale dei canoni, degli interessi e delle spese, senza che l'inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità).
Il mancato pagamento dei canoni (nel caso di specie a far data dal mese di aprile 2024) costituisce di per sé inadempimento di indubbia gravità, tale da giustificare la risoluzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 1453 e 1455 c.c. La domanda proposta da va dunque Parte_1
accolta e parte convenuta va condannata all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in favore dell'attore.
3. Va parimenti accolta la domanda di condanna al pagamento dei canoni insoluti nella misura contrattualmente prevista (€ 600,00 comprensivi delle spese condominiali); e dunque € 7.200,00 a tutto il mese di marzo 2025 (12 mensilità).
pagina 4 di 5 4. Va infine accolta la domanda con cui il locatore chiede la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione per i mesi successivi a gennaio 2025 e fino al rilascio. Infatti, ai sensi dell'art. 1591 c.c. il conduttore è tenuto al pagamento dei canoni fino alla riconsegna dell'immobile.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di P_
[..
. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M.
Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificato con D.M. 147/2022), tenendo conto della limitata complessità della controversia, della contumacia del convenuto e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio (procedimento di sfratto) € 400
• fase introduttiva (procedimento di sfratto) € 494
• fase decisoria (giudizio di merito) € 450
E dunque in totale € 1.344, oltre € 100 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato fra le parti e registrato in data 8.11.2022, relativo all'immobile sito in Torino, via Gassino n. 11 e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in favore di P_
; Parte_1
condanna al pagamento in favore di della somma di € 7.200 P_ Parte_1
oltre a € 600,00 per ciascun mese di occupazione dell'immobile a far data dal 1° aprile 2025 fino al rilascio;
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di P_ Parte_1
, liquidandole in € 1.344, oltre € 100 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
[...]
Il Giudice
Marco Ciccarelli
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