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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 23/05/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1054/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1054 R.G. dell'anno 2023 tra
), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. ARDITI MICHELE
(C.F. , giusta procura in atti;
C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. SERIO LUDOVICA
(C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE APPELLATA
avente ad oggetto: ASicurazione contro i danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO N. R.G. 2 / 9
Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1
conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Polla
[...] [...]
ed esponeva di essere società in house Parte_1 della preposta al servizio di manutenzione delle Controparte_2 strade e ripulitura delle strade ove ciò necessitasse in conseguenza di sinistro stradale;
che in data 08/11/2021 ha provveduto ad effettuare un intervento di ripulitura della SP 442 in dipendenza di un sinistro verificatosi 1'08/11/2021 alle ore 13,00 circa e che aveva visto coinvolto il veicolo tg.DE 357 NK la cui circolazione è garantita da;
che il corrispettivo a cui Parte_1 avrebbe avuto diritto per l'attività svolta era pari ad € 976,00 -e ciò secondo il suo listino prezzi- e di avere ricevuto da DI AS.ni la minor somma di € 628,00; concludeva chiedendo ottenere la differenza sulla somma pretesa dell'importo di E 348,00, vinte le spese.
La convenuta si costituiva Controparte_1 contestando la domanda attorea;
in particolare, rappresentando come il litisconsorzio doveva essere integrato convenendo in giudizio il responsabile civile, la carenza di legittimazione di
[...]
e contestando la pretesa anche in relazione al quantum Parte_2 debeatur;
concludeva per il rigetto della domanda, vinte le spese.
Il Giudice di Pace, evidenziato che “dall'esame della documentazione prodotta da parte istante è emerso che quanto lamentato dall'istante nella premessa dell'atto di citazione corrisponde al vero”, con sentenza n. 178/2023 del 31.03.2023, ha accolto la domanda condannando DI AS.ni al pagamento di €
300,00 oltre spese. Detta sentenza è stata successivamente N. R.G. 3 / 9
oggetto di correzione onde la condanna è stata elevata ad €
348,00.
Avverso tale sentenza, non notificata, Parte_1 proponeva appello e conveniva Controparte_1 dinanzi al Tribunale Ordinario di Lagonegro Con atto di citazione in appello notificato in data 9 ottobre 2023; a fondamento dell'appello sosteneva che Il giudizio di primo grado è stato celebrato in un contraddittorio difettoso;
2) Carenza di legittimazione attiva 3) La somma rimessa da DI AS.ni SP doveva ritenersi compensativa di ogni diritto o ragione comunque reclamabile.
Per tutte queste ragioni, così Parte_1 concludeva: “annullare la sentenza in epigrafe indicata, considerando il disposto dell'art. 354 c.p.c. a fronte della violazione del litisconsorzio per non essere stato convenuto in giudizio il responsabile civile da identificarsi nel proprietario del veicolo tg.
DE357NK. Nel merito, respingere la domanda proposta da
[...]
. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”. Controparte_1
L'appellata si costituiva il 30/1/24 in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 e 350 c.p.c. del 26/2/24; lamentando l''inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.. per mancanza di argomentazioni nuove rispetto al primo grado e ex art. 113 c.p. poiché il valore della controversia è inferiore a euro
1.100,00, contestando per il resto l'appello, anche in punto di legittimazione e contraddittorio integro.
Per tutte queste ragioni, l'appellato Controparte_1 così concludeva: “1) dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Hdi AS.ni s.p.a., in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza ex art. 342 c.p.c.; 2) dichiarare l'inammissibilità N. R.G. 4 / 9
dell'appello per violazione dell'art. 113 c.p.c. in quanto la somma in contestazione è di € 348,00 dunque di valore notevolmente inferiore a €1.100,00; Nel merito a) rigettare l'appello proposto dalla perché infondato in fatto e in diritto per le CP_3 motivazioni suesposte e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. b) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi.”.
Espletati gli incombenti preliminari ed acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente.
All'udienza del 18/2/25, le parti precisavano le conclusioni ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte inammissibile per le motivazioni che seguono e per il resto infondato.
Tanto premesso, occorre verificare se l'appello sia o meno ammissibile per violazione del disposto contenuto nell'art. 339
c.p.c. Rilevanti, per la decisione della controversia, sono i principi, consolidati, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema d'impugnazione delle sentenze del giudice di pace, non appellabili, ma ricorribili per Cassazione, in base al combinato disposto dall'art. 339 c.p.c., comma 3, e art. 113 c.p.c., comma 2, per le cause il cui valore non eccede millecento euro. In generale, la Corte ha affermato, che “sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze N. R.G. 5 / 9
pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore previsto (dall'art. 113 c.p.c.), a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, solamente, il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e segg. c.p.c. in tema di competenza" (cfr. Cass. 18 gennaio 2005, n. 899). Si è ancora sostenuto che ai fini della determinazione della regola di giudizio - di diritto o equitativa - da seguirsi dal giudice di pace ex art. 113, secondo comma, c.p.c., il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell'art. 10, secondo comma, c.p.c., sommando, pertanto, al capitale unicamente gli interessi scaduti e non pure quelli maturati dalla data della domanda (Cass. sez. 3,
Sentenza n. 2966 del 07/02/2013; Cass., nn. 18942/03, 14513/05,
17430/06, 14060/07, 9432/12). Ancora, si è statuito che per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tenere conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c.p.c.: pertanto, nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10626 del
26/06/2012).
Nella specie, il valore della causa è inferiore al limite, posto che la sentenza appellata ha ad oggetto condanna al pagamento di euro
348,00.
Ciò detto, va aggiunto che alla stregua del citato art. 339, comma N. R.G. 6 / 9
3°, del c.p.c., come modificato dal D.L. n. 40 del 2006, art. 1, “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie o per violazione dei principi regolatori della materia”.
La Suprema Corte, con orientamento recente, ha stabilito che “in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto”
(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3005 del 11/02/2014).
Ancora, la Suprema Corte, seppure con riferimento al ricorso per
Cassazione nel sistema anteriore alla riforma del 2006, ma con riferimento alla formulazione del motivo di impugnazione e, quindi, con principi applicabili anche ai motivi di appello, ha affermato che in tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia.
Peraltro, si è affermato che non occorre che dall'appello risultino espressamente enunciati i motivi di impugnazione previsti dall'art. 339 comma 3 c.p.c., essendo invece sufficiente che dal contesto dell'atto emerga la norma procedimentale, la norma costituzionale o N. R.G. 7 / 9
comunitaria o il principio regolatore della materia violato, con l'aggiunta dei motivi per cui la regola equitativa seguita in concreto dal Giudice di Pace si pone in contrasto col principio o il precetto violato.
Nel caso di specie, i motivi di appello esplicitati dall'appellante sono motivi che concernono la violazione di norme sostanziali (sub 2. legittimazione a seguito di cessione e sub 3. prova della congruità della pretesa) e non procedimentali, non aventi rango costituzionale o comunitario, né di principio regolatore della materia, salvo quanto a dirsi per il motivo sub 1.
Considerata anche la specificità dei motivi di appello, va osservato che nel caso in esame, da un lato, non vengono specificate le norme sul procedimento che si intendono violate e dei principi informatori della materia (cfr. Cass. 4282 del 2011, a pena di inammissibilità).
Quanto al motivo dell'integrazione del contraddittorio sub 1., trattandosi di principio avente valenza generale, va solo chiarito che l'appellante assume erroneamente l'applicabilità della disciplina speciale per la circolazione stradale da responsabilità extracontrattuale e conseguentemente chiede l'integrazione contraddittorio verso il responsabile civile, mentre il rapporto è da ricondursi a quello da inadempimento rispetto ad un'obbligazione pecuniaria specifica derivante da concessione amministrativa.
Gli ulteriori motivi sono, come anticipato, inammissibili, in particolare laddove, come nel caso, venga in rilievo non la legittimatio ad causam ma la titolarità del rapporto litigioso per il motivo sub 2, trattandosi di motivo di merito (Cfr. Cass. 21087/07 esplicita su tale inammissibilità) e l'ultimo, peraltro generico, N. R.G. 8 / 9
inerente il quantum dovuto (cfr. in ogni caso Cass. 3005/2014 per cui va indicato, sempre a pena di inammissibilità del motivo, “come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto”).
L'appello, pertanto, va dichiarato in parte inammissibile e per il resto infondato.
L'appellante deve dunque essere condannato a rimborsare all'appellata le spese di lite, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M.
147/2022.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al
30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), l'appellante deve essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando,
- rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
- condanna altresì l'appellante a Parte_1 rimborsare all'appellata le spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 662,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con attribuzione;
N. R.G. 9 / 9
- dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1quater,
D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante -in via incidentale- di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, data
Il Giudice
Riccardo Sabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1054 R.G. dell'anno 2023 tra
), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. ARDITI MICHELE
(C.F. , giusta procura in atti;
C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. SERIO LUDOVICA
(C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE APPELLATA
avente ad oggetto: ASicurazione contro i danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO N. R.G. 2 / 9
Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1
conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Polla
[...] [...]
ed esponeva di essere società in house Parte_1 della preposta al servizio di manutenzione delle Controparte_2 strade e ripulitura delle strade ove ciò necessitasse in conseguenza di sinistro stradale;
che in data 08/11/2021 ha provveduto ad effettuare un intervento di ripulitura della SP 442 in dipendenza di un sinistro verificatosi 1'08/11/2021 alle ore 13,00 circa e che aveva visto coinvolto il veicolo tg.DE 357 NK la cui circolazione è garantita da;
che il corrispettivo a cui Parte_1 avrebbe avuto diritto per l'attività svolta era pari ad € 976,00 -e ciò secondo il suo listino prezzi- e di avere ricevuto da DI AS.ni la minor somma di € 628,00; concludeva chiedendo ottenere la differenza sulla somma pretesa dell'importo di E 348,00, vinte le spese.
La convenuta si costituiva Controparte_1 contestando la domanda attorea;
in particolare, rappresentando come il litisconsorzio doveva essere integrato convenendo in giudizio il responsabile civile, la carenza di legittimazione di
[...]
e contestando la pretesa anche in relazione al quantum Parte_2 debeatur;
concludeva per il rigetto della domanda, vinte le spese.
Il Giudice di Pace, evidenziato che “dall'esame della documentazione prodotta da parte istante è emerso che quanto lamentato dall'istante nella premessa dell'atto di citazione corrisponde al vero”, con sentenza n. 178/2023 del 31.03.2023, ha accolto la domanda condannando DI AS.ni al pagamento di €
300,00 oltre spese. Detta sentenza è stata successivamente N. R.G. 3 / 9
oggetto di correzione onde la condanna è stata elevata ad €
348,00.
Avverso tale sentenza, non notificata, Parte_1 proponeva appello e conveniva Controparte_1 dinanzi al Tribunale Ordinario di Lagonegro Con atto di citazione in appello notificato in data 9 ottobre 2023; a fondamento dell'appello sosteneva che Il giudizio di primo grado è stato celebrato in un contraddittorio difettoso;
2) Carenza di legittimazione attiva 3) La somma rimessa da DI AS.ni SP doveva ritenersi compensativa di ogni diritto o ragione comunque reclamabile.
Per tutte queste ragioni, così Parte_1 concludeva: “annullare la sentenza in epigrafe indicata, considerando il disposto dell'art. 354 c.p.c. a fronte della violazione del litisconsorzio per non essere stato convenuto in giudizio il responsabile civile da identificarsi nel proprietario del veicolo tg.
DE357NK. Nel merito, respingere la domanda proposta da
[...]
. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”. Controparte_1
L'appellata si costituiva il 30/1/24 in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 e 350 c.p.c. del 26/2/24; lamentando l''inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.. per mancanza di argomentazioni nuove rispetto al primo grado e ex art. 113 c.p. poiché il valore della controversia è inferiore a euro
1.100,00, contestando per il resto l'appello, anche in punto di legittimazione e contraddittorio integro.
Per tutte queste ragioni, l'appellato Controparte_1 così concludeva: “1) dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Hdi AS.ni s.p.a., in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza ex art. 342 c.p.c.; 2) dichiarare l'inammissibilità N. R.G. 4 / 9
dell'appello per violazione dell'art. 113 c.p.c. in quanto la somma in contestazione è di € 348,00 dunque di valore notevolmente inferiore a €1.100,00; Nel merito a) rigettare l'appello proposto dalla perché infondato in fatto e in diritto per le CP_3 motivazioni suesposte e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. b) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi.”.
Espletati gli incombenti preliminari ed acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente.
All'udienza del 18/2/25, le parti precisavano le conclusioni ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte inammissibile per le motivazioni che seguono e per il resto infondato.
Tanto premesso, occorre verificare se l'appello sia o meno ammissibile per violazione del disposto contenuto nell'art. 339
c.p.c. Rilevanti, per la decisione della controversia, sono i principi, consolidati, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema d'impugnazione delle sentenze del giudice di pace, non appellabili, ma ricorribili per Cassazione, in base al combinato disposto dall'art. 339 c.p.c., comma 3, e art. 113 c.p.c., comma 2, per le cause il cui valore non eccede millecento euro. In generale, la Corte ha affermato, che “sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze N. R.G. 5 / 9
pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore previsto (dall'art. 113 c.p.c.), a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, solamente, il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e segg. c.p.c. in tema di competenza" (cfr. Cass. 18 gennaio 2005, n. 899). Si è ancora sostenuto che ai fini della determinazione della regola di giudizio - di diritto o equitativa - da seguirsi dal giudice di pace ex art. 113, secondo comma, c.p.c., il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell'art. 10, secondo comma, c.p.c., sommando, pertanto, al capitale unicamente gli interessi scaduti e non pure quelli maturati dalla data della domanda (Cass. sez. 3,
Sentenza n. 2966 del 07/02/2013; Cass., nn. 18942/03, 14513/05,
17430/06, 14060/07, 9432/12). Ancora, si è statuito che per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tenere conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c.p.c.: pertanto, nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10626 del
26/06/2012).
Nella specie, il valore della causa è inferiore al limite, posto che la sentenza appellata ha ad oggetto condanna al pagamento di euro
348,00.
Ciò detto, va aggiunto che alla stregua del citato art. 339, comma N. R.G. 6 / 9
3°, del c.p.c., come modificato dal D.L. n. 40 del 2006, art. 1, “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie o per violazione dei principi regolatori della materia”.
La Suprema Corte, con orientamento recente, ha stabilito che “in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto”
(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3005 del 11/02/2014).
Ancora, la Suprema Corte, seppure con riferimento al ricorso per
Cassazione nel sistema anteriore alla riforma del 2006, ma con riferimento alla formulazione del motivo di impugnazione e, quindi, con principi applicabili anche ai motivi di appello, ha affermato che in tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia.
Peraltro, si è affermato che non occorre che dall'appello risultino espressamente enunciati i motivi di impugnazione previsti dall'art. 339 comma 3 c.p.c., essendo invece sufficiente che dal contesto dell'atto emerga la norma procedimentale, la norma costituzionale o N. R.G. 7 / 9
comunitaria o il principio regolatore della materia violato, con l'aggiunta dei motivi per cui la regola equitativa seguita in concreto dal Giudice di Pace si pone in contrasto col principio o il precetto violato.
Nel caso di specie, i motivi di appello esplicitati dall'appellante sono motivi che concernono la violazione di norme sostanziali (sub 2. legittimazione a seguito di cessione e sub 3. prova della congruità della pretesa) e non procedimentali, non aventi rango costituzionale o comunitario, né di principio regolatore della materia, salvo quanto a dirsi per il motivo sub 1.
Considerata anche la specificità dei motivi di appello, va osservato che nel caso in esame, da un lato, non vengono specificate le norme sul procedimento che si intendono violate e dei principi informatori della materia (cfr. Cass. 4282 del 2011, a pena di inammissibilità).
Quanto al motivo dell'integrazione del contraddittorio sub 1., trattandosi di principio avente valenza generale, va solo chiarito che l'appellante assume erroneamente l'applicabilità della disciplina speciale per la circolazione stradale da responsabilità extracontrattuale e conseguentemente chiede l'integrazione contraddittorio verso il responsabile civile, mentre il rapporto è da ricondursi a quello da inadempimento rispetto ad un'obbligazione pecuniaria specifica derivante da concessione amministrativa.
Gli ulteriori motivi sono, come anticipato, inammissibili, in particolare laddove, come nel caso, venga in rilievo non la legittimatio ad causam ma la titolarità del rapporto litigioso per il motivo sub 2, trattandosi di motivo di merito (Cfr. Cass. 21087/07 esplicita su tale inammissibilità) e l'ultimo, peraltro generico, N. R.G. 8 / 9
inerente il quantum dovuto (cfr. in ogni caso Cass. 3005/2014 per cui va indicato, sempre a pena di inammissibilità del motivo, “come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto”).
L'appello, pertanto, va dichiarato in parte inammissibile e per il resto infondato.
L'appellante deve dunque essere condannato a rimborsare all'appellata le spese di lite, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M.
147/2022.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al
30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), l'appellante deve essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando,
- rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
- condanna altresì l'appellante a Parte_1 rimborsare all'appellata le spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 662,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con attribuzione;
N. R.G. 9 / 9
- dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1quater,
D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante -in via incidentale- di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, data
Il Giudice
Riccardo Sabato