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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 573/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 6 ottobre 2023, da
(C.F. ) con sede in Rovigo, via Angeli, Parte_1 P.IVA_1
47, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché
(CF.: ) in qualità di rappresentante, Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi in forza di procura in calce del presente atto dall'avv.
Katiuscia Carravieri (pec: , Email_1 appellanti contro
l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore Dott. , Controparte_2 rappresentato e difeso per delega depositata contestualmente alla memoria di costituzione in appello dai funzionari delegati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del
D.Lgs. n. 149/2015 (pec: t), Email_2 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia n. 243/2023 d.d. 05.04.2023, non notificata.-
In punto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981.-
1 CONCLUSIONI
APPELLANTI: nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 243/2023 del Tribunale di
Venezia e conseguentemente, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'
[...]
N. 263-0/2021-25/2021 E N. 263-1/2021 -25/2021 DEL CP_3 [...]
Controparte_4
in via subordinata dichiarare l'ordinanza infondata e conseguentemente
[...] revocarla. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA e sentenza provvisoriamente esecutiva!
APPELLATO:
“Respinta ogni contraria istanza, respingere l'appello proposto e confermare integralmente le ordinanze ingiunzioni opposte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia rigettava il Con ricorso e condannava gli opponenti a rifondere all' le spese di lite, per importo quantificato in € 1.120,00 (oltre accessori)
Rilevava il giudice in fatto che la ed il suo legale Parte_1 rappresentante proponevano opposizione avverso le Parte_2
Con ordinanze ingiunzioni con le quali l' di intimava il pagamento CP_1 dell'importo di € 4.190,00 in relazione agli illeciti amministrativi relativi all'omissione delle procedure per l'assunzione di due lavoratori subordinati avvenuta in data 02.10.2018 ed al mancato inserimento nel LUL. Con In particolare, l' di accertava, nel periodo compreso tra il 02.10.2018 CP_1
e il 31.10.2019, la natura subordinata del rapporto di lavoro alle dipendenze della laddove l'attività prestata da e Parte_1 Per_1 CP_6 era caratterizzata dagli elementi tipici dell'eterodirezione, con conseguente diffida a comunicare al Centri per l'Impiego competente l'assunzione nonché ad iscrivere nel LUL da ottobre 2018 a ottobre 2019 i suddetti lavoratori, con registrazione di tutte le ore lavorate.
Valorizzava, altresì, la loro mancata partecipazione ad assemblee e deliberazioni societarie. Con L' pertanto contestava la violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, 2 modificato da ultimo dall'art. 22, comma 5 del D.Lgs 14 settembre 2015 n. 151 –
Omesse registrazioni;
la violazione dell'art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.Lgs
n. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs 19 dicembre 2002,
n. 297 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 3, lettera a) e b) della
Legge n. 183/2010; violazione dell'art. 9 bis, comma 2, 2 bis e 2 ter del D.L. n.
510/96.
A sostegno della propria decisione, il giudice di prime cure rilevava che è pacifico che e , da ottobre 2018 a ottobre 2019 fossero soci e Per_1 CP_6 membri del consiglio di amministrazione della e altresì Parte_1 sottolineava che le suddette circostanze non sono incompatibili con l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Rimarcava, in particolare, che “Gli stessi, sentiti nell'ambito di un accesso ispettivo dagli
Ispettori del Lavoro che li avevano rinvenuti intenti a svolgere mansioni di muratore in un cantiere, hanno concordemente dichiarato di espletare attività lavorativa di media 8 ore al giorno oltre che per 4 ore in alcune occasioni al sabato, a fronte di regolare erogazione di compenso in busta paga riferito alle ore lavorative prestate ed ai chilometri percorsi, di riferirsi al per assentarsi dal lavoro per fruire di ferie o permessi e di essere Parte_1 rimborsati per le spese relative ai pasti;
era individuato, in dette Parte_2 dichiarazioni, quale soggetto cui i lavoratori si riferivano per l'individuazione dei cantieri ove recarsi, per comunicare le ore lavorate ed a cui riferirsi per ferie/permessi;
[...]
Con
lo definiva esplicitamente quale suo “capo” (si vedano i docc. 6 e 7 ). In sede Tes_1 giudiziale gli stessi hanno entrambi fornito deposizioni in contrasto con tali dichiarazioni in relazione alla maggior parte degli aspetti rilevanti per la controversia odierna……………. Non
è emersa peraltro in giudizio alcuna valida motivazione a base della difformità tra quanto dichiarato in sede ispettiva - l'aver reso le dichiarazioni in questione è da ritenersi provato fino a querela di falso, trattandosi di attività riferita da funzioni ispettivi - e quanto dichiarato in questa sede: la circostanza di essere stati intenti al lavoro e di non aver letto le dichiarazioni prima di firmarle non giustifica il diverso contenuto delle dichiarazioni in questa sede rispetto a quanto, in maniera uniforme, riferito al momento dell'accesso degli ispettori”.
Rilevava, altresì, che le buste paga acquisite in sede ispettiva mostravano la natura subordinata del rapporto di lavoro e che nessun elemento istruttorio era stato fornito a proposito dell'espletamento di attività amministrativa.
Concludeva così disponendo: “se i lavoratori in questione avessero reso la propria
3 attività lavorativa quali meri soci, non avrebbe dovuto essergli corrisposta una retribuzione
o un compenso mensile ma avrebbero dovuto concorrere unicamente alla ripartizione degli utili, il che è in chiaro contrasto con le buste paga in atti comprensive oltre che del cd. compenso quali amministratori anche di somme corrisposte a titolo di trasferta e del rimborso spese chilometriche
2. Impugnano la sentenza e per Parte_1 Parte_2 omessa valutazione delle prove documentali e per errata interpretazione delle risultanze istruttorie.
Evidenziano, in particolare, che e non Testimone_1 Persona_2 erano soggetti al potere direttivo del datore di lavoro e che gli stessi risultano essere membri del consiglio di amministrazione e partecipavano ad assemblee e riunioni societarie.
Valorizzano, altresì, che e sono titolari della Progetto Casa Per_1 CP_6
Costruzioni s.r.l.s..
3. Nel costituirsi tardivamente con il patrocinio dei propri funzionari delegati ex art. 9 comma 2° del Dlgs. n. 149/2015, l' Controparte_1
conclude per la reiezione del gravame e la conferma
[...] dell'impugnata sentenza.
4. La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo all'udienza del 20 febbraio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il Collegio dà atto che il gravame è tempestivo - perché sebbene depositato venerdì
6 ottobre 2023, laddove la sentenza impugnata era stata depositata contestualmente il giorno sabato 5 aprile 2023 e, quindi, apparentemente oltre lo spiare lungo del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (va infatti tenuto conto che il meccanismo di proroga di cui all'art. 155 comma 4° e 5° c.p.c. nello stabilire che
“se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga … si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato” si applica solo al dies ad quem e non anche al dies a quo) - in subiecta materia rileva la sospensione feriale dei termini non trattandosi di procedimenti di cui agli artt. 429 e 459 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 2145/2021)
6. L'appello è infondato. 4 7. Entrambi i lavoratori erano impiegati (invero svolgendo mansioni elementari) quali muratori.
e hanno dichiarato che: Testimone_1 Persona_2
a) erano tenuti a seguire le direttive impartite da;
Parte_2
b) l'orario di lavoro era prefissato dal lunedì al venerdì, per n. 8 (otto) ore giornaliere e talvolta il sabato;
c) non erano liberi di assentarsi o ritardare senza necessaria autorizzazione da parte del;
Parte_1
d) il compenso era commisurato all'orario di lavoro prestato piuttosto che parametrato in relazione a un risultato:
e) non partecipavano ad assemblee o riunioni societarie;
f) avevano ricevuto i DPI e gli abiti da lavoro dal . Parte_1
8. Sussistono poi i seguenti elementi di riscontro oggettivi:
a) le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti agli ispettori sono convergenti;
b) era stato assunto come lavoratore anche formalmente Persona_2 subordinato per un mese, antecedentemente alla sua iscrizione come socio lavoratore nel 2018.
c) la è integralmente composta da soci lavoratori Parte_1
(aventi quote capitali minime) e apprendisti laddove gli apprendisti non possono, di fatto, svolgere attività lavorativa “piena” al fine di consegnare le commesse in tempi prestabiliti;
non si spiega, allora, come l'azienda possa adempiere agli impegni lavorativi senza utilizzare i soggetti, solo nominalmente indicati come “soci lavoratori”, quali lavoratori subordinati, organizzati e diretti al fine di lavorare per chiudere tempestivamente i cantieri;
d) il capo della sentenza che ha evidenziato come “se i lavoratori in questione avessero reso la propria attività lavorativa quali meri soci, non avrebbe dovuto essergli corrisposta una retribuzione o un compenso mensile ma avrebbero dovuto concorrere unicamente alla ripartizione degli utili, il che è in chiaro contrasto con le buste paga in atti comprensive oltre che del cd. compenso quali amministratori anche di somme corrisposte a titolo di trasferta e del rimborso spese chilometriche”, non viene minimamente confutato con il gravame.
5 9. Non essendo state addotte dai testi nessuna valida ragione a giustificazione della divergenza in sede giudiziale ha dichiarato “ho firmato perché Testimone_1 ero di fretta”, mentre ha evidenziato che “le dichiarazioni non Persona_2 sono precise”) maggiore rilevanza ed attendibilità vanno attribuite alle dichiarazioni rese dagli ispettori- anche alla luce dei sopraindicati riscontri oggettivi
- perché rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati.
10. Osserva il Collegio per quanto riguarda, in particolare, il valore probatorio delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, in conformità a un consolidato orientamento giurisprudenziale, che la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 10437/2014
Cass. n. 15073/2008, Cass. n. 3525/2005 del 22/02/2005, C.d.A. VE n. 157/2018,
C.d.A. VE n. 180/2023) ha ritenuto che il convincimento del Giudice di merito può formarsi anche solo esclusivamente sulla base dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni rilasciate all'ispettore siccome “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali dell' lavoro fanno piena prova dei fatti che i Controparte_1 funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.
Invero, secondo un orientamento diffuso a partire dall'intervento di Cass. S.U. n.
916/1996 più volte ribadito (cfr. da ultimo Cass. n. 13362/2022) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese all'ispettore, i verbali delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva a differenza del vero e proprio verbale ispettivo di accertamento), pur non facendo piena prova fino a querela di falso per la loro natura di atto pubblico – dovendo essere in tal senso corretta la motivazione dell'impugnata sentenza – hanno comunque un'attendibilità che può essere invalidata solo da una specifica prova contraria, con la conseguente inversione dell'onere della prova in giudizio quanto alle dichiarazioni rese all'ispettore, ossia con l'onere della controprova a carico del datore di lavoro.
Anche la Corte di Appello di Venezia (cfr. s. n. 1616/2016 Seconda Sezione Civile) ha ribadito il medesimo orientamento “E' del tutto condivisibile la sentenza di prime cure, che in punto di responsabilità dell'opponente, ha deciso sulla base di quanto accertato dagli ispettori in prima persona, dalle circostanze emergenti dalle 6 dichiarazioni dei lavoratori…..Di fronte ad un quadro probatorio di questo tipo, non vi era per il Giudice alcun onere di assumere prove testimoniali, essendo quelle documentali già di per sé sufficienti e coerenti, nonché maggiormente attendibili, in quanto rese spontaneamente nell'immediatezza dell'accesso, senza che sulla sincerità
e dei lavoratori e dei dichiaranti in generale possano aver influito successive valutazioni di convenienza o pressioni esterne”.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza (valore di causa € 4.221,95) e vengono liquidate, come in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
55/2014 negli importi prossimi ai medi dello scaglione di riferimento, tenendo conto della riduzione (pari al 20%) di cui all'art. 9 comma 2° del Dlgs. n. 149/2015, attesa la costituzione dell' anche in questo grado del giudizio Controparte_1
a mezzo di propri funzionari.
13. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 13, comma 1 quater del Dpr. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 1.500,00 per spese, diritti e onorari di lite;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo TALAMO Paolo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 6 ottobre 2023, da
(C.F. ) con sede in Rovigo, via Angeli, Parte_1 P.IVA_1
47, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché
(CF.: ) in qualità di rappresentante, Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi in forza di procura in calce del presente atto dall'avv.
Katiuscia Carravieri (pec: , Email_1 appellanti contro
l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore Dott. , Controparte_2 rappresentato e difeso per delega depositata contestualmente alla memoria di costituzione in appello dai funzionari delegati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del
D.Lgs. n. 149/2015 (pec: t), Email_2 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia n. 243/2023 d.d. 05.04.2023, non notificata.-
In punto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981.-
1 CONCLUSIONI
APPELLANTI: nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 243/2023 del Tribunale di
Venezia e conseguentemente, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'
[...]
N. 263-0/2021-25/2021 E N. 263-1/2021 -25/2021 DEL CP_3 [...]
Controparte_4
in via subordinata dichiarare l'ordinanza infondata e conseguentemente
[...] revocarla. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA e sentenza provvisoriamente esecutiva!
APPELLATO:
“Respinta ogni contraria istanza, respingere l'appello proposto e confermare integralmente le ordinanze ingiunzioni opposte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia rigettava il Con ricorso e condannava gli opponenti a rifondere all' le spese di lite, per importo quantificato in € 1.120,00 (oltre accessori)
Rilevava il giudice in fatto che la ed il suo legale Parte_1 rappresentante proponevano opposizione avverso le Parte_2
Con ordinanze ingiunzioni con le quali l' di intimava il pagamento CP_1 dell'importo di € 4.190,00 in relazione agli illeciti amministrativi relativi all'omissione delle procedure per l'assunzione di due lavoratori subordinati avvenuta in data 02.10.2018 ed al mancato inserimento nel LUL. Con In particolare, l' di accertava, nel periodo compreso tra il 02.10.2018 CP_1
e il 31.10.2019, la natura subordinata del rapporto di lavoro alle dipendenze della laddove l'attività prestata da e Parte_1 Per_1 CP_6 era caratterizzata dagli elementi tipici dell'eterodirezione, con conseguente diffida a comunicare al Centri per l'Impiego competente l'assunzione nonché ad iscrivere nel LUL da ottobre 2018 a ottobre 2019 i suddetti lavoratori, con registrazione di tutte le ore lavorate.
Valorizzava, altresì, la loro mancata partecipazione ad assemblee e deliberazioni societarie. Con L' pertanto contestava la violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, 2 modificato da ultimo dall'art. 22, comma 5 del D.Lgs 14 settembre 2015 n. 151 –
Omesse registrazioni;
la violazione dell'art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.Lgs
n. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs 19 dicembre 2002,
n. 297 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 3, lettera a) e b) della
Legge n. 183/2010; violazione dell'art. 9 bis, comma 2, 2 bis e 2 ter del D.L. n.
510/96.
A sostegno della propria decisione, il giudice di prime cure rilevava che è pacifico che e , da ottobre 2018 a ottobre 2019 fossero soci e Per_1 CP_6 membri del consiglio di amministrazione della e altresì Parte_1 sottolineava che le suddette circostanze non sono incompatibili con l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Rimarcava, in particolare, che “Gli stessi, sentiti nell'ambito di un accesso ispettivo dagli
Ispettori del Lavoro che li avevano rinvenuti intenti a svolgere mansioni di muratore in un cantiere, hanno concordemente dichiarato di espletare attività lavorativa di media 8 ore al giorno oltre che per 4 ore in alcune occasioni al sabato, a fronte di regolare erogazione di compenso in busta paga riferito alle ore lavorative prestate ed ai chilometri percorsi, di riferirsi al per assentarsi dal lavoro per fruire di ferie o permessi e di essere Parte_1 rimborsati per le spese relative ai pasti;
era individuato, in dette Parte_2 dichiarazioni, quale soggetto cui i lavoratori si riferivano per l'individuazione dei cantieri ove recarsi, per comunicare le ore lavorate ed a cui riferirsi per ferie/permessi;
[...]
Con
lo definiva esplicitamente quale suo “capo” (si vedano i docc. 6 e 7 ). In sede Tes_1 giudiziale gli stessi hanno entrambi fornito deposizioni in contrasto con tali dichiarazioni in relazione alla maggior parte degli aspetti rilevanti per la controversia odierna……………. Non
è emersa peraltro in giudizio alcuna valida motivazione a base della difformità tra quanto dichiarato in sede ispettiva - l'aver reso le dichiarazioni in questione è da ritenersi provato fino a querela di falso, trattandosi di attività riferita da funzioni ispettivi - e quanto dichiarato in questa sede: la circostanza di essere stati intenti al lavoro e di non aver letto le dichiarazioni prima di firmarle non giustifica il diverso contenuto delle dichiarazioni in questa sede rispetto a quanto, in maniera uniforme, riferito al momento dell'accesso degli ispettori”.
Rilevava, altresì, che le buste paga acquisite in sede ispettiva mostravano la natura subordinata del rapporto di lavoro e che nessun elemento istruttorio era stato fornito a proposito dell'espletamento di attività amministrativa.
Concludeva così disponendo: “se i lavoratori in questione avessero reso la propria
3 attività lavorativa quali meri soci, non avrebbe dovuto essergli corrisposta una retribuzione
o un compenso mensile ma avrebbero dovuto concorrere unicamente alla ripartizione degli utili, il che è in chiaro contrasto con le buste paga in atti comprensive oltre che del cd. compenso quali amministratori anche di somme corrisposte a titolo di trasferta e del rimborso spese chilometriche
2. Impugnano la sentenza e per Parte_1 Parte_2 omessa valutazione delle prove documentali e per errata interpretazione delle risultanze istruttorie.
Evidenziano, in particolare, che e non Testimone_1 Persona_2 erano soggetti al potere direttivo del datore di lavoro e che gli stessi risultano essere membri del consiglio di amministrazione e partecipavano ad assemblee e riunioni societarie.
Valorizzano, altresì, che e sono titolari della Progetto Casa Per_1 CP_6
Costruzioni s.r.l.s..
3. Nel costituirsi tardivamente con il patrocinio dei propri funzionari delegati ex art. 9 comma 2° del Dlgs. n. 149/2015, l' Controparte_1
conclude per la reiezione del gravame e la conferma
[...] dell'impugnata sentenza.
4. La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo all'udienza del 20 febbraio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il Collegio dà atto che il gravame è tempestivo - perché sebbene depositato venerdì
6 ottobre 2023, laddove la sentenza impugnata era stata depositata contestualmente il giorno sabato 5 aprile 2023 e, quindi, apparentemente oltre lo spiare lungo del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (va infatti tenuto conto che il meccanismo di proroga di cui all'art. 155 comma 4° e 5° c.p.c. nello stabilire che
“se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga … si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato” si applica solo al dies ad quem e non anche al dies a quo) - in subiecta materia rileva la sospensione feriale dei termini non trattandosi di procedimenti di cui agli artt. 429 e 459 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 2145/2021)
6. L'appello è infondato. 4 7. Entrambi i lavoratori erano impiegati (invero svolgendo mansioni elementari) quali muratori.
e hanno dichiarato che: Testimone_1 Persona_2
a) erano tenuti a seguire le direttive impartite da;
Parte_2
b) l'orario di lavoro era prefissato dal lunedì al venerdì, per n. 8 (otto) ore giornaliere e talvolta il sabato;
c) non erano liberi di assentarsi o ritardare senza necessaria autorizzazione da parte del;
Parte_1
d) il compenso era commisurato all'orario di lavoro prestato piuttosto che parametrato in relazione a un risultato:
e) non partecipavano ad assemblee o riunioni societarie;
f) avevano ricevuto i DPI e gli abiti da lavoro dal . Parte_1
8. Sussistono poi i seguenti elementi di riscontro oggettivi:
a) le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti agli ispettori sono convergenti;
b) era stato assunto come lavoratore anche formalmente Persona_2 subordinato per un mese, antecedentemente alla sua iscrizione come socio lavoratore nel 2018.
c) la è integralmente composta da soci lavoratori Parte_1
(aventi quote capitali minime) e apprendisti laddove gli apprendisti non possono, di fatto, svolgere attività lavorativa “piena” al fine di consegnare le commesse in tempi prestabiliti;
non si spiega, allora, come l'azienda possa adempiere agli impegni lavorativi senza utilizzare i soggetti, solo nominalmente indicati come “soci lavoratori”, quali lavoratori subordinati, organizzati e diretti al fine di lavorare per chiudere tempestivamente i cantieri;
d) il capo della sentenza che ha evidenziato come “se i lavoratori in questione avessero reso la propria attività lavorativa quali meri soci, non avrebbe dovuto essergli corrisposta una retribuzione o un compenso mensile ma avrebbero dovuto concorrere unicamente alla ripartizione degli utili, il che è in chiaro contrasto con le buste paga in atti comprensive oltre che del cd. compenso quali amministratori anche di somme corrisposte a titolo di trasferta e del rimborso spese chilometriche”, non viene minimamente confutato con il gravame.
5 9. Non essendo state addotte dai testi nessuna valida ragione a giustificazione della divergenza in sede giudiziale ha dichiarato “ho firmato perché Testimone_1 ero di fretta”, mentre ha evidenziato che “le dichiarazioni non Persona_2 sono precise”) maggiore rilevanza ed attendibilità vanno attribuite alle dichiarazioni rese dagli ispettori- anche alla luce dei sopraindicati riscontri oggettivi
- perché rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati.
10. Osserva il Collegio per quanto riguarda, in particolare, il valore probatorio delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, in conformità a un consolidato orientamento giurisprudenziale, che la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 10437/2014
Cass. n. 15073/2008, Cass. n. 3525/2005 del 22/02/2005, C.d.A. VE n. 157/2018,
C.d.A. VE n. 180/2023) ha ritenuto che il convincimento del Giudice di merito può formarsi anche solo esclusivamente sulla base dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni rilasciate all'ispettore siccome “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali dell' lavoro fanno piena prova dei fatti che i Controparte_1 funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.
Invero, secondo un orientamento diffuso a partire dall'intervento di Cass. S.U. n.
916/1996 più volte ribadito (cfr. da ultimo Cass. n. 13362/2022) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese all'ispettore, i verbali delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva a differenza del vero e proprio verbale ispettivo di accertamento), pur non facendo piena prova fino a querela di falso per la loro natura di atto pubblico – dovendo essere in tal senso corretta la motivazione dell'impugnata sentenza – hanno comunque un'attendibilità che può essere invalidata solo da una specifica prova contraria, con la conseguente inversione dell'onere della prova in giudizio quanto alle dichiarazioni rese all'ispettore, ossia con l'onere della controprova a carico del datore di lavoro.
Anche la Corte di Appello di Venezia (cfr. s. n. 1616/2016 Seconda Sezione Civile) ha ribadito il medesimo orientamento “E' del tutto condivisibile la sentenza di prime cure, che in punto di responsabilità dell'opponente, ha deciso sulla base di quanto accertato dagli ispettori in prima persona, dalle circostanze emergenti dalle 6 dichiarazioni dei lavoratori…..Di fronte ad un quadro probatorio di questo tipo, non vi era per il Giudice alcun onere di assumere prove testimoniali, essendo quelle documentali già di per sé sufficienti e coerenti, nonché maggiormente attendibili, in quanto rese spontaneamente nell'immediatezza dell'accesso, senza che sulla sincerità
e dei lavoratori e dei dichiaranti in generale possano aver influito successive valutazioni di convenienza o pressioni esterne”.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza (valore di causa € 4.221,95) e vengono liquidate, come in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
55/2014 negli importi prossimi ai medi dello scaglione di riferimento, tenendo conto della riduzione (pari al 20%) di cui all'art. 9 comma 2° del Dlgs. n. 149/2015, attesa la costituzione dell' anche in questo grado del giudizio Controparte_1
a mezzo di propri funzionari.
13. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 13, comma 1 quater del Dpr. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 1.500,00 per spese, diritti e onorari di lite;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo TALAMO Paolo
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