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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2976 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Pia Di Stefano Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1511/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 30/09/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. TESTA ALESSANDRO Parte_1
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dagli avv. MADONIA GINO e MORELLI CP_1
IMILIANO
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 1123 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1.Con ricorso al Tribunale di Roma, sezione lavoro, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
-dichiarare la nullità della pretesa di ripetizione di indebito comunicata con la lettera 7/06/2023 in quanto generica, erronea, contraddittoria, e illegittima, e comunque applicandosi le norme di sanatoria in materia per la buona fede del ricorrente;
-in via del tutto gradata ridurre la somma ritenuta indebitamente erogata dalla data dell'accertamento del 1/12/2022 fino alla data di erogazione dell'ultima prestazione e non facendola retroagire alla data della domanda;
-per l'effetto condannare l' in persona del legale rapp.te pro-tempore, alla CP_1 restituzione in favore del ricorrente delle somme eventualmente trattenute o trattenende, con gli interessi legali.
1.1 Ha dedotto a fondamento della domanda di essere stato riconosciuto invalido civile con diritto alla indennità di accompagnamento dal 12.4.2017 e revisione a 24 mesi;
che al fine di sollecitare la commissione ad effettuare la visita di revisione aveva presentato il 13.2.2020 una nuova domanda e che successivamente, il 6.12.2022, gli era stato inviato il verbale relativo all'accertamento suddetto (del 16.11.2022 – v. doc. 2 fascicolo di primo grado di parte ricorrente) con il quale era stato riconosciuto invalido al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento;
che il 7.6.2023 l' gli aveva CP_2 notificato un provvedimento di ricalcolo (fino al 30.6.2023 – v. doc. 1 fascicolo di parte ricorrente) secondo il quale lo stesso sarebbe debitore della somma di
€ 20.920,98, ricalcolo relativo alle somme che sarebbero state indebitamente percepite dalla data della domanda (erroneamente proposta) e non da quella dell'accertamento; che la ripetizione di indebito era assolutamente illegittima richiedendosi la restituzione di somme illegittimamente percepite non dalla data di accertamento della mancata sussistenza dei requisiti sanitari
(16.11.2022), bensì dalla data della domanda del 13.2.2020; che ai sensi dell'art. 37 della L. n. 448 del 1998 nei procedimenti di verifica, nel caso in cui l'interessato si sottoponga a visita e venga accertata l'insussistenza dei requisiti sanitari, l' dispone l'immediata sospensione CP_1
2 dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i 90 giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche, a decorrere dalla data della visita di verifica;
che nel caso de quo nessuna comunicazione di revoca era pervenuta al pensionato, che aveva continuato a percepire l'indennità di accompagnamento fino al 2023 in buona fede.
2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso ritenendo non sussistere, nel caso di specie, un legittimo affidamento dell'accipiens quanto ai ratei liquidati quantomeno fino al 16.11.2022, in quanto il ricorrente era consapevole della necessità di revisione dopo 24 mesi per l'accertamento della persistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'erogazione delle prestazioni, con la conseguenza che la continuazione della suddetta erogazione in attesa della visita di revisione da parte dell' non CP_1 era circostanza idonea a configurare la buona fede dell'assicurato; ha, poi, condannato il ricorrente ala pagamento delle spese di lite, in applicazione delle regole della soccombenza.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello lamentandone Parte_1
l'erroneità per falsa interpretazione della normativa in tema di indebito previdenziale e di buona fede, evidenziando di non avere alcun onere di richiedere la visita di revisione e che, stante l'avvenuto riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 12.4.2017 e revisione a 24 mesi, lo stesso avrebbe dovuto allo scadere dei 24 mesi essere sottoposto a visita di revisione;
che la data di decorrenza dell'indebito non può, in ogni caso, partire dalla data della domanda amministrativa, in quanto tale domanda non avrebbe mai dovuto essere presentata e che l' , CP_1 eventualmente, può richiedere la restituzione delle somme erogate solo dalla data della visita del 16.11.2022.
3.1 Ha, poi, censurato la sentenza nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle spese di lite, tenuto conto che in primo grado era stato prodotto (doc. 6) la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. di att. al cpc.
3 4. Si è costituito l' chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con CP_1 conferma del diritto dell'Istituto alla ripetizione della somma di € 20.920,98 o, in subordine, della somma di € 3.687,12 per il solo periodo da dicembre 2022
a giugno 2023.
5. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
6. L'appello merita accoglimento nei limiti e per le considerazioni che seguono.
7. Premette il Collegio che sulla specifica questione della ripetizione dell'indebito assistenziale dovuto alla mancanza del requisito sanitario la
Suprema Corte, ribadendo il proprio precedente orientamento, con la pronuncia n. 24180/2022, ha statuito che: «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte»
(cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020;
Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che
l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
4 7.1 La giurisprudenza di legittimità ha, in particolare, affermato che “poichè il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento
- e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n.448 del 2000)” (in tal senso Cass. n. 6610 del
29/03/2005.
7.2 Si richiama, altresì, la pronuncia n. 34013 del 2019 nella quale la Suprema
Corte ha affermato che “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma
3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della
l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del
1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento
5 amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art.
38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”).
7.3 E', quindi, pacifica la giurisprudenza di legittimità, in tema di revoca delle prestazioni assistenziali per motivi sanitari, nel ritenere che la revoca dei benefici assistenziali produce i suoi effetti dalla data della visita di verifica (“In tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma
1, cod. proc. civ.” Cass. Ord. n. 26096 del 2010; anche Cass. sent. n. 26162 del 2016).
7.4 Anche nella più recente pronuncia n. 24180 del 2022 richiamata dall'appellante nell'atto di gravame il giudice di legittimità ha ribadito che
“l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (in motivazione).
6 9. Applicando tali principi al caso di specie, in cui al signor , Parte_1 già titolare di indennità di accompagnamento a far tempo dal 12.4.2017 e con revisione a due anni (circostanza pacifica in giudizio), è stata revocata dall' la prestazione a seguito di nuova visita effettuata in data CP_2
16.11.2022 (al cui esito è stata accertata l'insussistenza in capo allo stesso dei requisiti sanitari per il godimento della suddetta prestazione – v. doc. 2 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), consegue che l'indebito che ne è derivato abilita l' alla restituzione solo a far tempo dalla data della visita CP_1
(16.11.2022) che ha accertato il venir meno dei requisiti sanitari.
9.1 Né può ritenersi – per come sostenuto dal primo giudice – esclusa la sussistenza di un legittimo affidamento dell'accipies quanto ai ratei precedentemente percepiti dalla circostanza che la prestazione era stata allo stesso riconosciuta dal 12.4.2017 con revisione a 24 mesi e che, quindi, il medesimo era a conoscenza della necessità della revisione, tenuto conto che in tale ipotesi l' avrebbe dovuto, alla scadenza dei 24 mesi, chiamare CP_1
l'assicurato a visita (senza alcuna necessità da parte di quest'ultimo di presentare – come erroneamente fatto – una nuova domanda) e che, in mancanza di tale adempimento, quest'ultimo in buona fede ha fatto affidamento circa la legittima percezione della prestazione allo stesso corrisposta.
9.2 Tale legittimo affidamento non può essere, invece, invocato quanto al periodo successivo alla data dell'accertamento sanitario, quale conseguenza della mancata comunicazione da parte dell'Istituto - per un lungo lasso di tempo - della revoca della prestazione, in considerazione della circostanza che l'odierno appellante era ben a conoscenza dell'esito della visita di revisione del 16.11.2022, essendogli stato tempestivamente comunicato (il
6.12.2022, come riconosciuto nell'atto introduttivo) il relativo verbale
(avverso il quale, peraltro, neanche risulta essere stato proposto ricorso nel termine di sei mesi dalla comunicazione).
9.3 Il primo motivo di gravame deve essere, quindi, in tali termini accolto, dovendo ridursi la somma che l'odierno appellante è tenuto a restituire
7 all' all'importo di € 3.687,12, quale somma indebitamente erogata CP_2 per il periodo dal dicembre 2022 al giugno 2023, secondo quanto quantificato dall' nella comparsa di costituzione di primo grado con CP_2 determinazione fatta propria dall'appellante nelle conclusioni dell'atto di appello.
10. Conclusivamente, assorbito il secondo motivo di censura, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi non dovuta la pretesa di ripetizione di indebito comunicata dall' con lettera del 7.6.2023 quanto alle somme erogate a decorrere CP_1 dalla data dell'accertamento del 16.11.2022, con riduzione della somma da restituire da parte dell'odierno appellante quantificata nel minor importo di €
3.687,12, oltre accessori di legge.
11. Le spese di lite del doppio grado – in considerazione dell'esito complessivo del giudizio - debbono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
-In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovuta la pretesa di ripetizione di indebito comunicata dall' con lettera del 7.6.2023 quanto alle somme erogate a CP_1 decorrere dalla data dell'accertamento del 16.11.2022, con riduzione della somma da restituire da parte dell'odierno appellante quantificata nel minor importo di € 3.687,12, oltre accessori di legge;
-Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Roma, 30/09/2025
La consigliere estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valente La Presidente
Dott.ssa Maria Pia Di Stefano
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