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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/12/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 711/2023 R.G.
Tra
Parte_1
E
CP_1
All'udienza del 17/12/2025 alle ore 9:00 e ss avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna
Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. MO Marinella e per l'avv. CP_1 in sostituzione dell'avv. Marcedone Ivano.
Le parti discutono la causa e, tenuto conto che l' ha disposto l'annullamento dei crediti CP_1 oggetto del giudizio, come da documentazione depositata il 9.12.2025, chiedono congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere. Con riguardo alle spese di lite l'avv. MO Marinella chiede a condanna di per il principio della soccombenza CP_1 virtuale, l'avv. Cardile si oppone e chiede la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 17;00 rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate. Il Giudice Onorario Dott.ssa Giovanna Pedalino REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile -Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario del Tribunale di Siracusa dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 17/12/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n.711/2023 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MO Marinella, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
(codice fiscale ), in persona presidente e legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marcedone Ivano, per procura generale alle liti in atti,
- resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07/03/2023 proponeva Opposizione all'avviso Parte_1
CP_ di addebito n. 59820220002526370000 emesso dall' e ricevuto il 27 gennaio 2023 dell'importo di euro 3.190,25 con il quale venivano richiesti contributi dovuti alla gestione commercianti relativamente al periodo 1/2021 al 12/2021 in conseguenza della sua iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti. A sostegno del ricorso il signor deduceva di non Pt_1 essere mai stato socio lavoratore bensì esclusivamente socio di capitale e amministratore della società senza compenso e che nel periodo cui si riferiscono i contributi richiesti con l'avviso dal debito opposto non era amministratore della società , stante l'insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge 662 del 1996 articolo 1 comma 203 dello svolgimento di un'attività commerciale con partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza chiedeva la l'annullamento dell'avviso di addebito.
Istauratosi il contradditorio si costituiva ritualmente l' con memoria difensiva, CP_1 deduceva che il ricorrente era stato iscritto, in forza di accertamento d'ufficio, alla gestione commercianti con inizio imposizione 08/2020 quale socio e amministratore della società Camelot Island S.r.l. P.IVA , che essendosi tuttavia successivamente appurato P.IVA_2 che la società era dotata di numerosi dipendenti, fino alla data di sua liquidazione del
23.09.2021, e successiva cessazione del 15.10.2021, e che il ricorrente è iscritto alla gestione separata per l'attività svolta quale amministratore nella società TECSAM s.r.l. di natura industriale, si è ritenuto che non sussistano le condizioni per il mantenimento della iscrizione alla relativa gestione previdenziale, talché l' stava provvedendo alla cancellazione CP_2 dell'intera posizione contributiva. Chiedeva pertanto dichiarare cessata la materia del contendere all'esito dell'intervenuta cancellazione dell'iscrizione alla gestione autonomi. CP_ La causa subiva alcuni rinvii su richiesta dell' in attesa del deposito della prova dello sgravio delle somme richieste con l'avviso di addebito opposto. CP_ Con le note del 9.12.2025 l' rappresentava che il contribuente è stato cancellato il
13/06/2025 ab origine. Il provvedimento di sgravio è stato effettuato in pari data, il
13/06/2025.
All'udienza odierna, prima udienza di discussione, le parti discutevano la causa e, atteso l'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto, chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere. L'opponente chiedeva la condanna alle spese dell' per il CP_1 principio della soccombenza virtuale.
La causa all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Alla luce della richiesta delle parti e della documentazione depositata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere come concordemente richiesto dalle parti e va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio.
Venuta meno la materia del contendere – in quanto la cessazione incide sul diritto sostanziale, elimina ogni contestazione sul punto e rende superflua ogni ulteriore decisione del giudice decisione del giudice – ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della c.d. “soccombenza virtuale”
(v. Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2001, n. 4442).
Esaminati i motivi di ricorso alla luce delle difese della resistente il ricorso è fondato. Infatti,
l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto emerge dagli atti e dai documenti della causa ed è stato ammesso dallo stresso che - appurato che la società era dotata di numerosi CP_2 dipendenti, fino alla data di sua liquidazione del 23.09.2021, e successiva cessazione del
15.10.2021, e che il ricorrente è iscritto alla gestione separata per l'attività svolta quale amministratore nella società TECSAM s.r.l. di natura industriale - ha ritenuto che non sussistevano le condizioni per la iscrizione alla gestione previdenziale cui era stato iscritto d'ufficio e per questo ha cancellato la posizione contributiva del ricorrente e ha sgravato l'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite vengono compensate per la metà in considerazione del comportamento processuale della opposta che non ha contrastato il diritto della parte ricorrente e nel corso del giudizio, se pur successivamente alla notifica del ricorso, ha emesso provvedimento di sgravio (cfr. Corte Cost. sent. n. 77 /2018 della Consulta), e vanno poste a carico dell' , CP_1 per il principio della soccombenza virtuale, per la restante metà e liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della causa, e nella misura dei parametri minimi previsti dal
DM 55/2014 in ragione della limitata attività difensiva svolta e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1 spese processuali sostenute da parte opponente, che liquida in complessivi euro 656,00 per compensi di avvocato, oltre e spese generali (15%), CPA e IVA se dovuta per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 16/12/2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Giovanna Pedalino