Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/01/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12220/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.GOFFREDO LEONARDO Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
OGGETTO: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 il ricorrente chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma lorda di € 18.430,11 a titolo di tfr.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice -alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost.- di assegnare all' appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., sicchè, nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del
(cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite, Sent. n. 20604 del 30-07-2008).
In proposito appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga -come è avvenuto nella fattispecie in esame- si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass. S.U. n.
20604/2008, cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
Stante la mancata costituzione in giudizio dell'opposta, non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto AD , nei Parte_1 confronti , così provvede: Controparte_2
1. Dichiara improcedibile il ricorso
2. Nulla per le spese
Bari,27/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi