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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/03/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 27.03.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3838 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Domenica Riello ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Itala De Benedictis giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISION
Con ricorso depositato il 27.05.2024 il ricorrente in epigrafe ha adito questo Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità ex l. n. 222/1984, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
Cancelleria il 16.05.2024 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 27.05.2024, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.). 1 Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo al ricorrente le condizioni sanitarie richieste per ottenere l'assegno ordinario d'inabilità.
Invero, dalla lettura della consulenza integrativa disposta nella presente fase di opposizione, anche sulla base della documentazione medica aggiornata valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., è emerso che “… La valutazione espressa nella perizia , in merito alle infermità già presenti come l'emicrania e gli esiti ischemici da vasculopatia cerebrale acuta restano invariati (…)
Per quato riguarda le patologie ortopediche è possibile prendere, come mero riferimento, le voci tabellari “RIGIDITÀ DI ANCA SUPERIORE AL 50%” cod 7217 che viene indicata con un valore fisso del 35%, e la voce “A CH MB cod 6447 che viene indicata con un range dal 31% al 40%, Nel caso specifico, considerando il buon compenso farmacologico, appare congruo applicare il tasso di valutazione del
60%(sessanta per cento).
Tenendo conto dell'accentuarsi della patologia ortopedica, meno presente al momento dell'esame obbiettivo, con conseguente progressiva limitazione del tempo alla guida e in stazone eretta, appare congruo indicare che: risultano infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art.1 della legge 12 giugno 1984, n 222) a partire dal febbraio 2023 …” (cfr. conclusioni ctu).
Rileva il giudicante che il quadro patologico in questi termini diagnosticato è d'indubbia gravità ed impone, in relazione all'accertata epoca della sua insorgenza – successiva, secondo quanto attestato dal ctu, all'esaurirsi del procedimento amministrativo – di ritenere l'assicurato invalido ai sensi di legge, condividendo le conclusioni dell'elaborato peritale, logicamente e sufficientemente argomentate, né altrimenti contestate.
Anche la valutazione riguardo alla decorrenza, espressa dal consulente in termini probabilistici, merita di essere condivisa perché risulta conforme al consolidato insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui: “in materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante – che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale – non coincide con quello degli accertamenti tecnici, dato che è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale.
2 Tale momento va quindi acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore.
Peraltro, in via d'eccezione, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al memento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino gli elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso” (Cass. 1.3.2001, n. 2955; cfr. anche Cass. n.
3047/1996; Cass. n. 7191/1995; Cass. n. 6884/1994).
Deve quindi concludersi che solo dal mese di febbraio del 2023 è invalso il requisito sanitario che, ai sensi dell'art. 1 l. n. 222/'84, giustifica l'accesso dell'odierno ricorrente al beneficio assistenziale che rivendica.
L'insorgere del diritto dopo l'esaurirsi dell'iter amministrativo, ma prima della proposizione del ricorso giudiziale, induce a compensare le spese di lite nella misura della metà, mentre
CP_ la restante metà, in base alla soccombenza, è posta a carico dell' insieme alle spese di consulenza.
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che
[...]
è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. 222/'84 con Parte_1
decorrenza dal mese di febbraio del 2023.
CP_ a) Compensa tra le parti metà delle spese del giudizio e pone a carico dell' l'altra metà che, distratta a favore del procuratore attoreo, liquida in € 850,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
CP_ b) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza.
S.M.C.V., 28.03.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
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