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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 783/2022 R.G.
promosso da p.i. ) e Parte_1 P.IVA_1 [...]
p.i. ), in persona dei rispettivi Parte_2 P.IVA_2
legali rappresentanti p. t ., rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Villa ed elettivamente domiciliate in Fermo, via Gaetano Donizetti 20, presso lo studio del medesimo
APPELLANTI
Contro
(c.f. ), in qualità di coerede di , CP_1 C.F._1 Persona_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Chiarini e Giampaolo Antonelli ed elettivamente domiciliata in B.go Castellano 36 , presso e nello studio Pt_1
professionale del primo
APPELLATA
(c.f. ) e (c.f. Controparte_2 C.F._2 CP_3
), in qualità di eredi di rappresentati e difesi C.F._3 Persona_2
dall'Avv. Ombretta Palloni ( ) ed elettivamente domiciliati C.F._4
presso lo studio della stessa, in Viale della Repubblica 93/a, Pedaso (FM)
APPELLATI/appellanti incidentali
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti ha concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
22 novembre 2023
Oggetto: impugnazione avverso sentenza n. 32/2021, pubblicata dal Tribunale di
Fermo il 18/01/2021 (rg 31/2016).
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 32/2021, pubblicata il 18/01/2021 (rg 31/2016), il Tribunale di
Fermo accoglieva la domanda attrice e per l'effetto condannava
[...]
in forza di conferimento del ramo Controparte_4
d'azienda relativo all'attività edilizia, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore di parte attrice, della somma di € 3.589,44, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento fino al saldo effettivo, sulla somma devalutata alla data del sinistro
(ottobre 2014), compensando interamente tra le parti le spese di lite e ponendo a carico delle società convenute le spese di Ctu.
Avverso l'impugnata sentenza propongono appello le società
[...]
e deducendo i motivi di Parte_1 Parte_2
seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere che, in riforma della gravata pronuncia, accertata l'insussistenza della responsabilità civile a carico delle società convenute, la domanda attrice sia respinta, con vittoria delle spese di lite del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 13/01/2022, si sono costituiti in giudizio e eredi di contestando le Controparte_2 CP_3 Persona_2
motivazioni del gravame ed interponendo appello incidentale in merito alla compensazione delle spese di lite del primo grado, per chiedere che, attesa la loro completa estraneità all'accaduto e la loro totale mancanza di responsabilità in ordine al sinistro, su cui è sceso il giudicato in quanto l'appello principale non chiede la riforma della sentenza in ordine a questa parte della statuizione, la sentenza impugnata sia riformata nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti e per l'effetto siano condannate le altri parti alle spese del primo grado di giudizio, secondo le loro rispettive soccombenze. Con vittoria di competenze del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata il 12/12/2022, si è costituita in giudizio
[...]
, quale erede di , deceduto il 29/10/2020, per chiedere sia il CP_1 Persona_1
rigetto della spiegata impugnazione principale, siccome inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, che il rigetto dell'appello incidentale proposto dagli eredi con conseguente conferma della sentenza impugnata e con vittoria di Per_2
spese e competenze di causa.
Nessuno si è costituito per e quali Controparte_5 Controparte_6
coeredi di . La Corte, verificata la regolarità della notifica dell'atto di Persona_1
riassunzione del presente grado, dichiara la loro contumacia.
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
22/11/2023, all'esito della quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 co. 1 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 342 cpc perché infondata, atteso che, secondo la Suprema Corte, gli articoli 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.
2020/3293; conformi 2020/13268; 2020/8521). Facendo buon governo della giurisprudenza richiamata la lettura dell'atto d' appello consente di ritenere che le manifestazioni volitive dell'appellante siano state formulate in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, attraverso l'indicazione di ragioni concrete per le quali l'appellante richiede il riesame della decisione, con un supporto argomentativo idoneo a contrapporsi dialetticamente al tessuto motivazionale della pronuncia impugnata.
I^. NULLITA' DELLA SENTENZA PER CARENZA ASSOLUTA DI
MOTIVAZIONE.
GENERICITA' . APODITTICITA' . ILLOGICITA' . PERPLESSITA' .
Censura la gravata pronuncia nella parte in cui si legge: Preliminarmente va rilevato che vengono presi in considerazioni solo fatti dedotti prima dello spirare dei termini di cui alle preclusioni assertive e probatorie previste dal codice di rito;
tutto quanto dedotto e prodotto dalle parti, in violazione del richiamato regimen preclusivo delle deduzioni, allegazioni, produzioni, precisazioni delle domande non può trovare ingresso nel presente giudizio. Deduce, a tal fine, che tale affermazione è generica, sommaria e apodittica tanto che non se ne comprende il senso né l 'utilità per cui non è dato sapere quali documenti, allegazioni, produzioni e\o precisazioni sarebbero state escluse dalla valutazione del giudice nella decisione della causa, in quanto tardive.
Censura altresì la prima pronuncia laddove recita: Vanno altresì preliminarmente disattese varie questioni che non hanno trovato sufficiente validità argomentativa dal punto di vista fattuale e\o giuridico.
Deduce, a tal fine, che l'art 132 c.p.c. prescrive, nella sua “nuova” formulazione, che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione [di sp. att . 118] ; che il legislatore, con le modifiche introdotte dalla
Legge 18 giugno 2009, n. 69, ha inteso sancire l 'obbligo della motivazione, consistente nell' insieme delle ragioni che giustificano la statuizione del giudice, pena la nullità della sentenza (art. 161 I comma); che pertanto la motivazione deve essere sufficiente, nel senso che deve contenere ragioni oggettivamente idonee a giustificare la decisione;
deve essere logica, ossia coerente nelle diverse osservazioni in cui essa si articola, anche in relazione al dispositivo;
deve essere ordinata, in quanto la legge prescrive che nella motivazione devono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio e indicate le norme di legge e i principi di diritto applicati;
che, nel caso di specie, è sottratta alle parti la possibilità di comprendere a cosa si riferisca il Giudice, anche il minimo essenziale per comprendere quali domande siano state respinte (varie questioni) e quali prove siano state effettivamente prese in considerazione.
Il motivo è infondato e va respinto.
Premesso che la doglianza è fine a se stessa in ragione del fatto che è onere della parte indicare documenti, allegazioni, produzioni e\o precisazioni eventualmente esclusi dalla valutazione del giudice nella decisione della causa, il cui esame avrebbe portato il giudicante ad una differente pronuncia, va osservato che la motivazione della sentenza non può ritenersi carente in quanto contiene una pur concisa ricognizione dei fatti rilevanti in ordine alla questione di diritto controversa, individua gli elementi probatori dimostrativi dei fatti, selezionando quelli ritenuti prevalenti e decisivi (cfr
Cass. 2017/113; 2014/11511), ed indica le ragioni di diritto, supportate da copiosa giurisprudenza, applicate al caso concreto, consentendo così al lettore di comprendere il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento.
Varrà aggiungere che dopo la riforma del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. del 2012 il vizio è integrato da un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", ovvero da una
"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", certamente non presenti nella sentenza impugnata, mentre va esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014,
Rv. 629830 - 01; e innumerevoli conformi successive) (cfr Cassazione civile sez. III, dep. 02/04/2024, n.8699).
I I^ TRAVISAMENTO DEL FATTO. ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI . CONTRADDITTORIETA' . VIOLAZIONE DEGLI ART 115 e 116 CPC.
Nel corso dell'istruttoria è stato accertato che l 'attore si trasferiva presso la sua nuova abitazione nel 2012, quando il complesso residenziale nel quale l 'immobile era inserito era ancora un cantiere aperto e tale si conservava anche all'epoca del sinistro per cui è causa;
che lo stesso tombino sul quale il sostiene di essere inciampato era da Per_1
allora presente e ben visibile in loco e la sua disposizione, almeno dal 2011 e sino alla data del sinistro, non è mai cambiata, giacché la ditta edile non aveva ancora provveduto alla sistemazione del marciapiede sul quale il manufatto in questione era presente, sebbene indicato con apposita segnaletica;
che, nella responsabilità da cose in custodia, il danneggiato è onerato di provare non solo di essere caduto in corrispondenza di un'anomalia ma anche il nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che, in assenza di una simile caratteristica della cosa, il nesso causale non può per definizione essere predicato;
che detta prova costituisce un prius logico rispetto alla prova liberatoria di cui sarà poi onerato il custode;
che la presenza di un tombino sopraelevato rispetto al piano di calpestio del marciapiede, non ancora ultimato, è situazione che, in un cantiere aperto, è prevedibile ed evitabile prestando una diligenza anche minima, riguardo alla conoscenza del posto;
che non può quindi essere definito come un'insidia e trabocchetto, così come non può ritenersi imprevedibile ed inevitabile che un piano di calpestio, costituito da pietrisco, brecciolino e\o sabbia, possa subire, a causa del passaggio di pedoni, operai e macchinari vari, ma anche per le stesse eventuali precipitazioni atmosferiche, modifiche del suo assetto, soprattutto trattandosi di un cantiere pienamente in opera, come affermato dalla stessa sentenza a pag. 5; che, pertanto, per il Tribunale il certamente conosceva l 'esistenza del tombino e Per_1
la sua collocazione, ma non ne poteva percepire la pericolosità a causa della variabilità del dislivello tra esso e il piano di calpestio, determinata da eventuali fattori esterni, come il cadere di piccole precipitazioni che potevano modificare lo stato della strada, diminuendo o aumentando in relazione all'opera di accumulo o dispersione di materiale (pietrisco o breccino) trasportato dalle precipitazioni;
che, posto che tutti i marciapiedi, per lamentela stessa dell'attore, dalla data del suo trasferimento a quella del sinistro per cui è causa, erano ancora realizzati in terra battuta e brecciato, è facile immaginare che dal 2011 al 2014 fosse già capitato che la pioggia o il calpestio degli abitanti o degli stessi operai avessero smosso, più volte, il livello del piano del marciapiede, rendendo praticamente usuale anche tale circostanza che, di per sé, all' interno di un cantiere e per chi vi abita e\o opera stabilmente, non può essere né imprevedibile né inevitabile!!, come affermato dallo stesso giudice a pag. 8 della sentenza;
che il si era voluto trasferire nel suo appartamento prima Per_1
dell'ultimazione dei lavori di urbanizzazione (sede stradale, marciapiedi etc…), diffidando la società appaltatrice alla consegna dell' immobile nonostante l' incompletezza del cantiere e ottenendo addirittura una riduzione del prezzo a causa del ritardato adempimento (al l .2 al la comparsa di ri sposta); che lo stato dei luoghi era oggettivamente prevedibile, usando la normale diligenza, soprattutto perché si trattava di una strada percorsa dall'attore ogni giorno, diverse volte, da almeno tre anni, tenuto anche conto del fatto che i tombini si trovano sul marciapiede che conduce al cancelletto d'ingresso alla sua abitazione, come del resto risulta dalle dichiarazioni rese dallo stesso Per_1
Censura, quindi, la gravata pronuncia nella parte in cui recita: le deduzioni ed allegazioni di parte convenuta circa la prevedibilità dell'evento da parte di esso attore, quale soggetto che pur conoscendo lo stato dei luoghi, non applicava l'uso dell'ordinaria diligenza, che avrebbe dovuto indurre alla massima cautela, e dunque sul comportamento imprudente dell'attore non sono state fornite di riscontro probatorio (pag. 12 sentenza) …. (Il comportamento dell'attore) non ha assunto i caratteri della rilevanza causale nella determinazione dell'evento, in quanto la situazione di rischio diverso ed aggravato rispetto alle condizioni generali del bene non poteva ritenersi percepibile con certezza e prevedibile, tanto più se si considera
l'età avanzata del danneggiato … (lo stato dei luoghi) tanto più incidente sulla deambulazione rispetto ad un soggetto giovane e al meglio delle proprie condizioni fi siche.
Deduce, a tal fine, che con molta probabilità l'occorso si è verificato non per un pericolo imprevedibile ed inevitabile, posto che le condizioni della strada per il contesto in cui si trovava e per la conoscenza dei luoghi da parte dell' attore erano tutt'altro che tali, bensì per le difficoltà deambulatorie dell'attore, che alla CTU è risultato essere affetto da un processo degenerativo artrosico di grado avanzato alla colonna e alle ginocchia, da considerarsi parafisiologico in soggetto ottantenne, portatore, altresì, di protesi di anche;
che i testimoni e Testimone_1 Tes_2
hanno confermato la presenza della segnaletica di pericolo sia all' ingresso del
[...]
cantiere che nei pressi di diversi tombini dislocati sull'area, senza poter escludere che, con riferimento a quelli collocati presso il luogo del sinistro, gli stessi potessero essere stati spostati da soggetti terzi ( … i tombini erano segnalati ma a volte le segnalazioni venivano tolte, non so da chi … ), ma ciò comunque, considerato lo stato generale dei luoghi, non poteva far abbassare la soglia di pericolo, e dunque di attenzione, da parte dell'utente della strada;
che la situazione di pericolo era talmente evidente e nota a tutti che l' ulteriore costante segnaletica non avrebbe aggiunto alcunché alla conoscenza di uno stato dei luoghi praticamente immutato da oltre tre anni e percorso non s i sa quante volte al giorno nello stesso arco temporale dall' appellato, senza che, fino al
04.10.2014, né egli né nessun altro siano mai caduti, nonostante presso i luoghi di causa
…. il dislivello di pochi centimetri poteva aumentare o diminuire nel giro di pochi minuti, anche a causa del passaggio di altri pedoni, rendendo imprevedibile da parte utente il tipo di cautela da adoperare per evitare cadute (pag. 8 sentenza).
Il motivo è in parte fondato e va accolto nei termini che seguono.
La rivalutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, siccome evidenziato e valorizzato dal primo giudice, consente di confermare l'assenza di segnaletica dei tombini rialzati incriminati nel giorno del sinistro, segnaletica della quale era onerato il costruttore che non poteva ritenersi esonerato confidando nel fatto che il cantiere aperto si protraesse da anni e che pertanto lo stato dei luoghi dovesse essere noto ai residenti delle unità immobiliari, potendo piuttosto avvedersi agevolmente –stante l'irregolarità dei luoghi- della sussistenza di una situazione di pericolo quantomeno potenziale.
Ciò detto, però, non può essere ignorato il fatto che il risiedesse lì da tempo e Per_1
che pertanto avesse presente i noti tombini ma, come rilevato dal primo giudice con motivazione condivisa da questo Collegio, l'aumento o la diminuzione di pochi centimetri del piano di calpestio (pietrisco o breccino) a causa di altri fattori rendevano lo stato dei luoghi mutevole per cui l'utente avrebbe dovuto prevedere ogni volta il tipo di cautela da adottare per evitare cadute, usando una diligenza superiore a quella ordinaria, differente peraltro da soggetto a soggetto in relazione sia all'età che alle capacità motorie.
Deriva da quanto precede, a giudizio di questo Collegio, che, pur potendosi ravvisare il fatto colposo del danneggiato, questo non ha avuto un'incidenza causale esclusiva ed assorbente nella produzione del sinistro ma soltanto concorrente con quella del danneggiante, in misura paritaria, nel dinamismo causale del danno.
L'appello principale va, in definitiva, accolto parzialmente e le spese del doppio grado, considerato l'esito complessivo della lite e la controvertibilità delle questioni trattate, vanno interamente compensate tra tutte le parti, con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
Deve darsi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
[...] Parte_2
nei confronti di , e avverso la sentenza CP_1 Controparte_2 CP_3
n. 32/2021, pubblicata dal Tribunale di Fermo il 18/01/2021, nonché sull'appello incidentale proposto da e avverso la medesima Controparte_2 CP_3
pronuncia, accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della gravata pronuncia, accertata e dichiarata la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro del danneggiato nella misura del 50%, ridetermina in €
1794,72= la somma oggetto di condanna, oltre accessori come disposti dal primo giudice e non sottoposti a censura. Rigetta l'appello incidentale.
Spese interamente compensate.
Conferma nel resto la gravata pronuncia.
Deve darsi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Ancona, così deciso li 11 settembre 2024 Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott. Guido Federico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 783/2022 R.G.
promosso da p.i. ) e Parte_1 P.IVA_1 [...]
p.i. ), in persona dei rispettivi Parte_2 P.IVA_2
legali rappresentanti p. t ., rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Villa ed elettivamente domiciliate in Fermo, via Gaetano Donizetti 20, presso lo studio del medesimo
APPELLANTI
Contro
(c.f. ), in qualità di coerede di , CP_1 C.F._1 Persona_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Chiarini e Giampaolo Antonelli ed elettivamente domiciliata in B.go Castellano 36 , presso e nello studio Pt_1
professionale del primo
APPELLATA
(c.f. ) e (c.f. Controparte_2 C.F._2 CP_3
), in qualità di eredi di rappresentati e difesi C.F._3 Persona_2
dall'Avv. Ombretta Palloni ( ) ed elettivamente domiciliati C.F._4
presso lo studio della stessa, in Viale della Repubblica 93/a, Pedaso (FM)
APPELLATI/appellanti incidentali
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti ha concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
22 novembre 2023
Oggetto: impugnazione avverso sentenza n. 32/2021, pubblicata dal Tribunale di
Fermo il 18/01/2021 (rg 31/2016).
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 32/2021, pubblicata il 18/01/2021 (rg 31/2016), il Tribunale di
Fermo accoglieva la domanda attrice e per l'effetto condannava
[...]
in forza di conferimento del ramo Controparte_4
d'azienda relativo all'attività edilizia, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore di parte attrice, della somma di € 3.589,44, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento fino al saldo effettivo, sulla somma devalutata alla data del sinistro
(ottobre 2014), compensando interamente tra le parti le spese di lite e ponendo a carico delle società convenute le spese di Ctu.
Avverso l'impugnata sentenza propongono appello le società
[...]
e deducendo i motivi di Parte_1 Parte_2
seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere che, in riforma della gravata pronuncia, accertata l'insussistenza della responsabilità civile a carico delle società convenute, la domanda attrice sia respinta, con vittoria delle spese di lite del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 13/01/2022, si sono costituiti in giudizio e eredi di contestando le Controparte_2 CP_3 Persona_2
motivazioni del gravame ed interponendo appello incidentale in merito alla compensazione delle spese di lite del primo grado, per chiedere che, attesa la loro completa estraneità all'accaduto e la loro totale mancanza di responsabilità in ordine al sinistro, su cui è sceso il giudicato in quanto l'appello principale non chiede la riforma della sentenza in ordine a questa parte della statuizione, la sentenza impugnata sia riformata nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti e per l'effetto siano condannate le altri parti alle spese del primo grado di giudizio, secondo le loro rispettive soccombenze. Con vittoria di competenze del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata il 12/12/2022, si è costituita in giudizio
[...]
, quale erede di , deceduto il 29/10/2020, per chiedere sia il CP_1 Persona_1
rigetto della spiegata impugnazione principale, siccome inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, che il rigetto dell'appello incidentale proposto dagli eredi con conseguente conferma della sentenza impugnata e con vittoria di Per_2
spese e competenze di causa.
Nessuno si è costituito per e quali Controparte_5 Controparte_6
coeredi di . La Corte, verificata la regolarità della notifica dell'atto di Persona_1
riassunzione del presente grado, dichiara la loro contumacia.
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
22/11/2023, all'esito della quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 co. 1 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 342 cpc perché infondata, atteso che, secondo la Suprema Corte, gli articoli 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.
2020/3293; conformi 2020/13268; 2020/8521). Facendo buon governo della giurisprudenza richiamata la lettura dell'atto d' appello consente di ritenere che le manifestazioni volitive dell'appellante siano state formulate in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, attraverso l'indicazione di ragioni concrete per le quali l'appellante richiede il riesame della decisione, con un supporto argomentativo idoneo a contrapporsi dialetticamente al tessuto motivazionale della pronuncia impugnata.
I^. NULLITA' DELLA SENTENZA PER CARENZA ASSOLUTA DI
MOTIVAZIONE.
GENERICITA' . APODITTICITA' . ILLOGICITA' . PERPLESSITA' .
Censura la gravata pronuncia nella parte in cui si legge: Preliminarmente va rilevato che vengono presi in considerazioni solo fatti dedotti prima dello spirare dei termini di cui alle preclusioni assertive e probatorie previste dal codice di rito;
tutto quanto dedotto e prodotto dalle parti, in violazione del richiamato regimen preclusivo delle deduzioni, allegazioni, produzioni, precisazioni delle domande non può trovare ingresso nel presente giudizio. Deduce, a tal fine, che tale affermazione è generica, sommaria e apodittica tanto che non se ne comprende il senso né l 'utilità per cui non è dato sapere quali documenti, allegazioni, produzioni e\o precisazioni sarebbero state escluse dalla valutazione del giudice nella decisione della causa, in quanto tardive.
Censura altresì la prima pronuncia laddove recita: Vanno altresì preliminarmente disattese varie questioni che non hanno trovato sufficiente validità argomentativa dal punto di vista fattuale e\o giuridico.
Deduce, a tal fine, che l'art 132 c.p.c. prescrive, nella sua “nuova” formulazione, che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione [di sp. att . 118] ; che il legislatore, con le modifiche introdotte dalla
Legge 18 giugno 2009, n. 69, ha inteso sancire l 'obbligo della motivazione, consistente nell' insieme delle ragioni che giustificano la statuizione del giudice, pena la nullità della sentenza (art. 161 I comma); che pertanto la motivazione deve essere sufficiente, nel senso che deve contenere ragioni oggettivamente idonee a giustificare la decisione;
deve essere logica, ossia coerente nelle diverse osservazioni in cui essa si articola, anche in relazione al dispositivo;
deve essere ordinata, in quanto la legge prescrive che nella motivazione devono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio e indicate le norme di legge e i principi di diritto applicati;
che, nel caso di specie, è sottratta alle parti la possibilità di comprendere a cosa si riferisca il Giudice, anche il minimo essenziale per comprendere quali domande siano state respinte (varie questioni) e quali prove siano state effettivamente prese in considerazione.
Il motivo è infondato e va respinto.
Premesso che la doglianza è fine a se stessa in ragione del fatto che è onere della parte indicare documenti, allegazioni, produzioni e\o precisazioni eventualmente esclusi dalla valutazione del giudice nella decisione della causa, il cui esame avrebbe portato il giudicante ad una differente pronuncia, va osservato che la motivazione della sentenza non può ritenersi carente in quanto contiene una pur concisa ricognizione dei fatti rilevanti in ordine alla questione di diritto controversa, individua gli elementi probatori dimostrativi dei fatti, selezionando quelli ritenuti prevalenti e decisivi (cfr
Cass. 2017/113; 2014/11511), ed indica le ragioni di diritto, supportate da copiosa giurisprudenza, applicate al caso concreto, consentendo così al lettore di comprendere il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento.
Varrà aggiungere che dopo la riforma del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. del 2012 il vizio è integrato da un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", ovvero da una
"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", certamente non presenti nella sentenza impugnata, mentre va esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014,
Rv. 629830 - 01; e innumerevoli conformi successive) (cfr Cassazione civile sez. III, dep. 02/04/2024, n.8699).
I I^ TRAVISAMENTO DEL FATTO. ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI . CONTRADDITTORIETA' . VIOLAZIONE DEGLI ART 115 e 116 CPC.
Nel corso dell'istruttoria è stato accertato che l 'attore si trasferiva presso la sua nuova abitazione nel 2012, quando il complesso residenziale nel quale l 'immobile era inserito era ancora un cantiere aperto e tale si conservava anche all'epoca del sinistro per cui è causa;
che lo stesso tombino sul quale il sostiene di essere inciampato era da Per_1
allora presente e ben visibile in loco e la sua disposizione, almeno dal 2011 e sino alla data del sinistro, non è mai cambiata, giacché la ditta edile non aveva ancora provveduto alla sistemazione del marciapiede sul quale il manufatto in questione era presente, sebbene indicato con apposita segnaletica;
che, nella responsabilità da cose in custodia, il danneggiato è onerato di provare non solo di essere caduto in corrispondenza di un'anomalia ma anche il nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che, in assenza di una simile caratteristica della cosa, il nesso causale non può per definizione essere predicato;
che detta prova costituisce un prius logico rispetto alla prova liberatoria di cui sarà poi onerato il custode;
che la presenza di un tombino sopraelevato rispetto al piano di calpestio del marciapiede, non ancora ultimato, è situazione che, in un cantiere aperto, è prevedibile ed evitabile prestando una diligenza anche minima, riguardo alla conoscenza del posto;
che non può quindi essere definito come un'insidia e trabocchetto, così come non può ritenersi imprevedibile ed inevitabile che un piano di calpestio, costituito da pietrisco, brecciolino e\o sabbia, possa subire, a causa del passaggio di pedoni, operai e macchinari vari, ma anche per le stesse eventuali precipitazioni atmosferiche, modifiche del suo assetto, soprattutto trattandosi di un cantiere pienamente in opera, come affermato dalla stessa sentenza a pag. 5; che, pertanto, per il Tribunale il certamente conosceva l 'esistenza del tombino e Per_1
la sua collocazione, ma non ne poteva percepire la pericolosità a causa della variabilità del dislivello tra esso e il piano di calpestio, determinata da eventuali fattori esterni, come il cadere di piccole precipitazioni che potevano modificare lo stato della strada, diminuendo o aumentando in relazione all'opera di accumulo o dispersione di materiale (pietrisco o breccino) trasportato dalle precipitazioni;
che, posto che tutti i marciapiedi, per lamentela stessa dell'attore, dalla data del suo trasferimento a quella del sinistro per cui è causa, erano ancora realizzati in terra battuta e brecciato, è facile immaginare che dal 2011 al 2014 fosse già capitato che la pioggia o il calpestio degli abitanti o degli stessi operai avessero smosso, più volte, il livello del piano del marciapiede, rendendo praticamente usuale anche tale circostanza che, di per sé, all' interno di un cantiere e per chi vi abita e\o opera stabilmente, non può essere né imprevedibile né inevitabile!!, come affermato dallo stesso giudice a pag. 8 della sentenza;
che il si era voluto trasferire nel suo appartamento prima Per_1
dell'ultimazione dei lavori di urbanizzazione (sede stradale, marciapiedi etc…), diffidando la società appaltatrice alla consegna dell' immobile nonostante l' incompletezza del cantiere e ottenendo addirittura una riduzione del prezzo a causa del ritardato adempimento (al l .2 al la comparsa di ri sposta); che lo stato dei luoghi era oggettivamente prevedibile, usando la normale diligenza, soprattutto perché si trattava di una strada percorsa dall'attore ogni giorno, diverse volte, da almeno tre anni, tenuto anche conto del fatto che i tombini si trovano sul marciapiede che conduce al cancelletto d'ingresso alla sua abitazione, come del resto risulta dalle dichiarazioni rese dallo stesso Per_1
Censura, quindi, la gravata pronuncia nella parte in cui recita: le deduzioni ed allegazioni di parte convenuta circa la prevedibilità dell'evento da parte di esso attore, quale soggetto che pur conoscendo lo stato dei luoghi, non applicava l'uso dell'ordinaria diligenza, che avrebbe dovuto indurre alla massima cautela, e dunque sul comportamento imprudente dell'attore non sono state fornite di riscontro probatorio (pag. 12 sentenza) …. (Il comportamento dell'attore) non ha assunto i caratteri della rilevanza causale nella determinazione dell'evento, in quanto la situazione di rischio diverso ed aggravato rispetto alle condizioni generali del bene non poteva ritenersi percepibile con certezza e prevedibile, tanto più se si considera
l'età avanzata del danneggiato … (lo stato dei luoghi) tanto più incidente sulla deambulazione rispetto ad un soggetto giovane e al meglio delle proprie condizioni fi siche.
Deduce, a tal fine, che con molta probabilità l'occorso si è verificato non per un pericolo imprevedibile ed inevitabile, posto che le condizioni della strada per il contesto in cui si trovava e per la conoscenza dei luoghi da parte dell' attore erano tutt'altro che tali, bensì per le difficoltà deambulatorie dell'attore, che alla CTU è risultato essere affetto da un processo degenerativo artrosico di grado avanzato alla colonna e alle ginocchia, da considerarsi parafisiologico in soggetto ottantenne, portatore, altresì, di protesi di anche;
che i testimoni e Testimone_1 Tes_2
hanno confermato la presenza della segnaletica di pericolo sia all' ingresso del
[...]
cantiere che nei pressi di diversi tombini dislocati sull'area, senza poter escludere che, con riferimento a quelli collocati presso il luogo del sinistro, gli stessi potessero essere stati spostati da soggetti terzi ( … i tombini erano segnalati ma a volte le segnalazioni venivano tolte, non so da chi … ), ma ciò comunque, considerato lo stato generale dei luoghi, non poteva far abbassare la soglia di pericolo, e dunque di attenzione, da parte dell'utente della strada;
che la situazione di pericolo era talmente evidente e nota a tutti che l' ulteriore costante segnaletica non avrebbe aggiunto alcunché alla conoscenza di uno stato dei luoghi praticamente immutato da oltre tre anni e percorso non s i sa quante volte al giorno nello stesso arco temporale dall' appellato, senza che, fino al
04.10.2014, né egli né nessun altro siano mai caduti, nonostante presso i luoghi di causa
…. il dislivello di pochi centimetri poteva aumentare o diminuire nel giro di pochi minuti, anche a causa del passaggio di altri pedoni, rendendo imprevedibile da parte utente il tipo di cautela da adoperare per evitare cadute (pag. 8 sentenza).
Il motivo è in parte fondato e va accolto nei termini che seguono.
La rivalutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, siccome evidenziato e valorizzato dal primo giudice, consente di confermare l'assenza di segnaletica dei tombini rialzati incriminati nel giorno del sinistro, segnaletica della quale era onerato il costruttore che non poteva ritenersi esonerato confidando nel fatto che il cantiere aperto si protraesse da anni e che pertanto lo stato dei luoghi dovesse essere noto ai residenti delle unità immobiliari, potendo piuttosto avvedersi agevolmente –stante l'irregolarità dei luoghi- della sussistenza di una situazione di pericolo quantomeno potenziale.
Ciò detto, però, non può essere ignorato il fatto che il risiedesse lì da tempo e Per_1
che pertanto avesse presente i noti tombini ma, come rilevato dal primo giudice con motivazione condivisa da questo Collegio, l'aumento o la diminuzione di pochi centimetri del piano di calpestio (pietrisco o breccino) a causa di altri fattori rendevano lo stato dei luoghi mutevole per cui l'utente avrebbe dovuto prevedere ogni volta il tipo di cautela da adottare per evitare cadute, usando una diligenza superiore a quella ordinaria, differente peraltro da soggetto a soggetto in relazione sia all'età che alle capacità motorie.
Deriva da quanto precede, a giudizio di questo Collegio, che, pur potendosi ravvisare il fatto colposo del danneggiato, questo non ha avuto un'incidenza causale esclusiva ed assorbente nella produzione del sinistro ma soltanto concorrente con quella del danneggiante, in misura paritaria, nel dinamismo causale del danno.
L'appello principale va, in definitiva, accolto parzialmente e le spese del doppio grado, considerato l'esito complessivo della lite e la controvertibilità delle questioni trattate, vanno interamente compensate tra tutte le parti, con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
Deve darsi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
[...] Parte_2
nei confronti di , e avverso la sentenza CP_1 Controparte_2 CP_3
n. 32/2021, pubblicata dal Tribunale di Fermo il 18/01/2021, nonché sull'appello incidentale proposto da e avverso la medesima Controparte_2 CP_3
pronuncia, accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della gravata pronuncia, accertata e dichiarata la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro del danneggiato nella misura del 50%, ridetermina in €
1794,72= la somma oggetto di condanna, oltre accessori come disposti dal primo giudice e non sottoposti a censura. Rigetta l'appello incidentale.
Spese interamente compensate.
Conferma nel resto la gravata pronuncia.
Deve darsi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Ancona, così deciso li 11 settembre 2024 Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott. Guido Federico