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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/07/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 465/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a Parte_1 C.F._1
LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 03/06/1981, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RUBERTO
VINCENZO – CF – che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e sig.ra C.F._2
- CF - nata a [...] ed in data 15/08/1983, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MASCARO CINZIA – CF – che la C.F._4 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria, ma entrambe in data 3 luglio
2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 13/06/2025: - che, in data 01.05.2011, i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario, ritualmente trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Feroleto Antico al N. 3
P. 2S. Anno 2011; - che dalla predetta unione sono nati tre figli, in data 08/08/2012 in Lamezia Persona_1
Terme , in data 08/08/2012 in Lamezia Terme, e , in data 01/06/2015 in Lamezia Persona_2 Persona_3
Terme; -il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
- che, tuttavia, negli ultimi mesi la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile per incomprensioni e incompatibilità caratteriali;
- che entrambi i coniugi sono, quindi, addivenuti alla determinazione congiunta di chiedere la separazione personale, raggiungendo un accordo sulle condizioni della separazione inerenti alla prole e ai loro rapporti economici;
- 2
che il sig. svolge la libera professione di geometra e perito agrario con studio tecnico in Parte_1
Feroleto Antico;
- che la sig.ra non ha mai svolto né svolge alcuna attività lavorativa, essendo, CP_1 quindi, disoccupata;
per completezza si evidenzia che i coniugi avevano avviato una azienda agricola formalmente intestata a nome della sig.ra e che, tuttavia, stante l'assenza di redditi e profitti, CP_1
i medesimi coniugi hanno deciso di cessare e chiudere tale azienda entro la fine dell'anno corrente;
- entrambi i coniugi - genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori (vedi testualemente, in tal senso, il ricorso congiunto in atti).
Tutto ciò premesso, i coniugi - come sopra rappresentati e generalizzati - chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale dei coniugi alle seguenti e concordate condizioni:
1. la casa familiare, sita in Feroleto Antico, Via Chiusa Principe 33, di proprietà esclusiva del sig.
[...]
, resterà nella disponibilità della sig.ra che continuerà ad abitarvi unitamente ai tre Parte_1 CP_1 figli minori;
mentre i due locali - magazzini retrostanti l'abitazione resteranno nella disponibilità del sig. Pt_1 che già di fatto li utilizza per la propria attività professionale;
le spese relative alle utenze domestiche sono a carico della sig.ra mentre le imposte relative all'immobile rimangono a carico del proprietario sig. CP_1
. I genitori si impegnano reciprocamente a non avviare convivenze all'interno delle rispettive case Pt_1 familiari fintanto che i figli non avranno raggiunto la maggiore età;
2. l'affidamento dei figli minori sarà congiunto con collocazione presso la madre e con ogni più ampio diritto di visita del padre, sempre e comunque previo accordo con la madre e tenuto in primo piano il benessere e le esigenze dei minori;
3. in ogni caso, i coniugi si impegnano, sin d'ora, a rispettare le seguenti modalità di visita: a) il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli minori il lunedì e il venerdì, dall'uscita di scuola e sino alle ore 21.30, in ogni caso sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei minori e salvo diversi migliori accordi tra i coniugi;
b) a settimane alterne, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli minori dal sabato, dall'uscita di scuola, sino alle ore 22.00 della domenica;
c) per le ferie estive, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli minori 15 giorni consecutivi durante il mese di luglio e 15 giorni consecutivi durante il mese agosto, da concordare e comunicare all'altro coniuge entro il 30 maggio di ogni anno;
in ogni caso, fermo restando il periodo di ferie estive concordato, ad anni alterni, i figli trascorreranno il giorno di ferragosto con l'uno o l'altro genitore;
d) per le festività natalizie, ad anni alterni, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli minori il 24 dicembre così da trascorrere insieme la Vigilia di Natale o il 25 dicembre così da trascorrere insieme il giorno di Natale, nonché il 31 dicembre così da trascorrere insieme la vigilia di Capodanno o il 1 gennaio così da trascorrere insieme il giorno di Capodanno;
per le festività del 26 dicembre Santo Stefano e del 6 gennaio NI si seguirà, di anno in anno, il criterio dell'alternanza; e) per le vacanze pasquali, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli minori, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; per tutte le altre festività si seguirà sempre, di anno in anno, il criterio dell'alternanza; f) ad anni alterni, i bambini trascorreranno il giorno del loro compleanno a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro genitore;
i bambini, inoltre, trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno e la festa del papà, mentre trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno e la festa della mamma;
in quest'ultimo caso, se il giorno del compleanno della mamma dovesse coincidere con i giorni di visita settimanale del padre, quest'ultimo potrà recuperare il giorno di visita il giorno immediatamente successivo o altro giorno da 3
concordare con la madre;
il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti secondo le esigenze del minore e dei genitori medesimi;
4. i genitori si impegnano alla massima collaborazione e condivisione nella gestione ed educazione dei figli minori, nonché a supportarsi vicendevolmente in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e personali;
ogni decisione relativa all'educazione, lo sviluppo e la salute dei figli, deve essere concordata preventivamente da entrambi;
5. il sig. corrisponderà mensilmente quale contributo di mantenimento per i figli minori la Parte_1 somma complessiva di € 750,00 in ragione di € 250,00 per ciascun figlio minore, rivalutabile anno per anno in base all'indice dei prezzi al consumo (indice ISTAT), da versare a mezzo bonifico bancario entro il 15 di ogni mese;
le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purchè preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. Relativamente all'individuazione delle spese straordinarie si richiama espressamente quanto statuito dalle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di famiglia approvate dal CNF in data 29.11.2017, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. al fine di garantire ai figli e alla madre la più ampia possibilità di movimento per le esigenze familiari e lavorative, il sig ha già provveduto alla cessione a titolo gratuito alla sig.ra Parte_1 CP_1 la proprietà dell'autovettura, di sua proprietà esclusiva, modello Renault Captur, di cui quest'ultima ha già provveduto al passaggio di proprietà in suo favore;
7. le parti dichiarano sin d'ora che l'assegno unico dei minori sarà percepito nella quota del 100% esclusivamente dalla sig.ra CP_1
8. entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale, con la conseguenza che non vi è necessità di disporre la corresponsione ad oggi di alcun assegno di mantenimento a carico del sig. ed in favore della sig.ra Pt_1
che provvederà a cercare una occupazione lavorativa. CP_1
In rito, i coniugi dichiaravano, altresì, di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano - di aver letto le condizioni della separazione personale e di condividerle appieno e senza riserve;
- di voler rinunciare entrambi a comparire personalmente all'udienza di comparizione e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai loro procuratori costituiti;
- di non essere intenzionati a conciliarsi (vedi ricorso congiunto in atti).
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 465 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig.
[...]
- CF - elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RUBERTO Parte_1 C.F._1
VINCENZO – CF – che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e sig.ra C.F._2
- CF - elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_1 C.F._3
MASCARO CINZIA – CF – che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, il C.F._4
Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 16 giugno 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter 4
c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del
08/07/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando separatamente in cancelleria, anche se entrambe in data 3 luglio 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 19 giugno 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, ormai risalente nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora tutti minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante il carattere consensuale nativo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 465 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai 5
coniugi sig. - CF - nato a [...] ed in data Parte_1 C.F._1
03/06/1981, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RUBERTO VINCENZO – CF
– che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e sig.ra C.F._2 CP_1
- CF - nata a [...] ed in data 15/08/1983, elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'avv. MASCARO CINZIA – CF – che la rappresenta e C.F._4 difende giusta procura alle liti in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. - CF Parte_1
- nato a [...] ed in data 03/06/1981, elettivamente domiciliato C.F._1 presso lo studio dell'avv. RUBERTO VINCENZO – CF – che lo rappresenta e difende C.F._2 giusta procura alle liti in atti, e sig.ra - CF - nata a [...] CP_1 C.F._3
TERME (CZ) ed in data 15/08/1983, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MASCARO CINZIA –
CF – che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, alle seguenti e concordate C.F._4 condizioni:
1. la casa familiare, sita in Feroleto Antico, Via Chiusa Principe 33, di proprietà esclusiva del sig.
[...]
, resterà nella disponibilità della sig.ra che continuerà ad abitarvi unitamente ai tre Parte_1 CP_1 figli minori;
mentre i due locali - magazzini retrostanti l'abitazione resteranno nella disponibilità del sig. Pt_1 che già di fatto li utilizza per la propria attività professionale;
le spese relative alle utenze domestiche sono a carico della sig.ra mentre le imposte relative all'immobile rimangono a carico del proprietario sig. CP_1
. I genitori si impegnano reciprocamente a non avviare convivenze all'interno delle rispettive case Pt_1 familiari fintanto che i figli non avranno raggiunto la maggiore età;
2. l'affidamento dei figli minori sarà congiunto con collocazione presso la madre e con ogni più ampio diritto di visita del padre, sempre e comunque previo accordo con la madre e tenuto in primo piano il benessere e le esigenze dei minori;
3. in ogni caso, i coniugi si impegnano, sin d'ora, a rispettare le seguenti modalità di visita: a) il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli minori il lunedì e il venerdì, dall'uscita di scuola e sino alle ore 21.30, in ogni caso sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei minori e salvo diversi migliori accordi tra i coniugi;
b) a settimane alterne, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli minori dal sabato, dall'uscita di scuola, sino alle ore 22.00 della domenica;
c) per le ferie estive, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli minori 15 giorni consecutivi durante il mese di luglio e 15 giorni consecutivi durante il mese agosto, da concordare e comunicare all'altro coniuge entro il 30 maggio di ogni anno;
in ogni caso, fermo restando il periodo di ferie estive concordato, ad anni alterni, i figli trascorreranno il giorno di ferragosto con l'uno o l'altro genitore;
d) per le festività natalizie, ad anni alterni, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli minori il 24 dicembre così da trascorrere insieme la Vigilia di Natale o il 25 dicembre così da trascorrere 6
insieme il giorno di Natale, nonché il 31 dicembre così da trascorrere insieme la vigilia di Capodanno o il 1 gennaio così da trascorrere insieme il giorno di Capodanno;
per le festività del 26 dicembre Santo Stefano e del 6 gennaio NI si seguirà, di anno in anno, il criterio dell'alternanza; e) per le vacanze pasquali, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli minori, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; per tutte le altre festività si seguirà sempre, di anno in anno, il criterio dell'alternanza; f) ad anni alterni, i bambini trascorreranno il giorno del loro compleanno a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro genitore;
i bambini, inoltre, trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno e la festa del papà, mentre trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno e la festa della mamma;
in quest'ultimo caso, se il giorno del compleanno della mamma dovesse coincidere con i giorni di visita settimanale del padre, quest'ultimo potrà recuperare il giorno di visita il giorno immediatamente successivo o altro giorno da concordare con la madre;
il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti secondo le esigenze del minore e dei genitori medesimi;
4. i genitori si impegnano alla massima collaborazione e condivisione nella gestione ed educazione dei figli minori, nonché a supportarsi vicendevolmente in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e personali;
ogni decisione relativa all'educazione, lo sviluppo e la salute dei figli, deve essere concordata preventivamente da entrambi;
5. il sig. corrisponderà mensilmente quale contributo di mantenimento per i figli minori la Parte_1 somma complessiva di € 750,00 in ragione di € 250,00 per ciascun figlio minore, rivalutabile anno per anno in base all'indice dei prezzi al consumo (indice ISTAT), da versare a mezzo bonifico bancario entro il 15 di ogni mese;
le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purchè preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. Relativamente all'individuazione delle spese straordinarie si richiama espressamente quanto statuito dalle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di famiglia approvate dal CNF in data 29.11.2017, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. al fine di garantire ai figli e alla madre la più ampia possibilità di movimento per le esigenze familiari e lavorative, il sig ha già provveduto alla cessione a titolo gratuito alla sig.ra Parte_1 CP_1 la proprietà dell'autovettura, di sua proprietà esclusiva, modello Renault Captur, di cui quest'ultima ha già provveduto al passaggio di proprietà in suo favore;
7. le parti dichiarano sin d'ora che l'assegno unico dei minori sarà percepito nella quota del 100% esclusivamente dalla sig.ra CP_1
8. entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale, con la conseguenza che non vi è necessità di disporre la corresponsione ad oggi di alcun assegno di mantenimento a carico del sig. ed in favore della sig.ra Pt_1
che provvederà a cercare una occupazione lavorativa. CP_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente – atto n. 3, parte II, serie A, anno 2011, comune di Feroleto Antico - per la 7
trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 465/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a Parte_1 C.F._1
LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 03/06/1981, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RUBERTO
VINCENZO – CF – che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e sig.ra C.F._2
- CF - nata a [...] ed in data 15/08/1983, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MASCARO CINZIA – CF – che la C.F._4 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria, ma entrambe in data 3 luglio
2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 13/06/2025: - che, in data 01.05.2011, i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario, ritualmente trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Feroleto Antico al N. 3
P. 2S. Anno 2011; - che dalla predetta unione sono nati tre figli, in data 08/08/2012 in Lamezia Persona_1
Terme , in data 08/08/2012 in Lamezia Terme, e , in data 01/06/2015 in Lamezia Persona_2 Persona_3
Terme; -il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
- che, tuttavia, negli ultimi mesi la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile per incomprensioni e incompatibilità caratteriali;
- che entrambi i coniugi sono, quindi, addivenuti alla determinazione congiunta di chiedere la separazione personale, raggiungendo un accordo sulle condizioni della separazione inerenti alla prole e ai loro rapporti economici;
- 2
che il sig. svolge la libera professione di geometra e perito agrario con studio tecnico in Parte_1
Feroleto Antico;
- che la sig.ra non ha mai svolto né svolge alcuna attività lavorativa, essendo, CP_1 quindi, disoccupata;
per completezza si evidenzia che i coniugi avevano avviato una azienda agricola formalmente intestata a nome della sig.ra e che, tuttavia, stante l'assenza di redditi e profitti, CP_1
i medesimi coniugi hanno deciso di cessare e chiudere tale azienda entro la fine dell'anno corrente;
- entrambi i coniugi - genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori (vedi testualemente, in tal senso, il ricorso congiunto in atti).
Tutto ciò premesso, i coniugi - come sopra rappresentati e generalizzati - chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale dei coniugi alle seguenti e concordate condizioni:
1. la casa familiare, sita in Feroleto Antico, Via Chiusa Principe 33, di proprietà esclusiva del sig.
[...]
, resterà nella disponibilità della sig.ra che continuerà ad abitarvi unitamente ai tre Parte_1 CP_1 figli minori;
mentre i due locali - magazzini retrostanti l'abitazione resteranno nella disponibilità del sig. Pt_1 che già di fatto li utilizza per la propria attività professionale;
le spese relative alle utenze domestiche sono a carico della sig.ra mentre le imposte relative all'immobile rimangono a carico del proprietario sig. CP_1
. I genitori si impegnano reciprocamente a non avviare convivenze all'interno delle rispettive case Pt_1 familiari fintanto che i figli non avranno raggiunto la maggiore età;
2. l'affidamento dei figli minori sarà congiunto con collocazione presso la madre e con ogni più ampio diritto di visita del padre, sempre e comunque previo accordo con la madre e tenuto in primo piano il benessere e le esigenze dei minori;
3. in ogni caso, i coniugi si impegnano, sin d'ora, a rispettare le seguenti modalità di visita: a) il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli minori il lunedì e il venerdì, dall'uscita di scuola e sino alle ore 21.30, in ogni caso sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei minori e salvo diversi migliori accordi tra i coniugi;
b) a settimane alterne, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli minori dal sabato, dall'uscita di scuola, sino alle ore 22.00 della domenica;
c) per le ferie estive, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli minori 15 giorni consecutivi durante il mese di luglio e 15 giorni consecutivi durante il mese agosto, da concordare e comunicare all'altro coniuge entro il 30 maggio di ogni anno;
in ogni caso, fermo restando il periodo di ferie estive concordato, ad anni alterni, i figli trascorreranno il giorno di ferragosto con l'uno o l'altro genitore;
d) per le festività natalizie, ad anni alterni, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli minori il 24 dicembre così da trascorrere insieme la Vigilia di Natale o il 25 dicembre così da trascorrere insieme il giorno di Natale, nonché il 31 dicembre così da trascorrere insieme la vigilia di Capodanno o il 1 gennaio così da trascorrere insieme il giorno di Capodanno;
per le festività del 26 dicembre Santo Stefano e del 6 gennaio NI si seguirà, di anno in anno, il criterio dell'alternanza; e) per le vacanze pasquali, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli minori, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; per tutte le altre festività si seguirà sempre, di anno in anno, il criterio dell'alternanza; f) ad anni alterni, i bambini trascorreranno il giorno del loro compleanno a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro genitore;
i bambini, inoltre, trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno e la festa del papà, mentre trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno e la festa della mamma;
in quest'ultimo caso, se il giorno del compleanno della mamma dovesse coincidere con i giorni di visita settimanale del padre, quest'ultimo potrà recuperare il giorno di visita il giorno immediatamente successivo o altro giorno da 3
concordare con la madre;
il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti secondo le esigenze del minore e dei genitori medesimi;
4. i genitori si impegnano alla massima collaborazione e condivisione nella gestione ed educazione dei figli minori, nonché a supportarsi vicendevolmente in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e personali;
ogni decisione relativa all'educazione, lo sviluppo e la salute dei figli, deve essere concordata preventivamente da entrambi;
5. il sig. corrisponderà mensilmente quale contributo di mantenimento per i figli minori la Parte_1 somma complessiva di € 750,00 in ragione di € 250,00 per ciascun figlio minore, rivalutabile anno per anno in base all'indice dei prezzi al consumo (indice ISTAT), da versare a mezzo bonifico bancario entro il 15 di ogni mese;
le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purchè preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. Relativamente all'individuazione delle spese straordinarie si richiama espressamente quanto statuito dalle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di famiglia approvate dal CNF in data 29.11.2017, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. al fine di garantire ai figli e alla madre la più ampia possibilità di movimento per le esigenze familiari e lavorative, il sig ha già provveduto alla cessione a titolo gratuito alla sig.ra Parte_1 CP_1 la proprietà dell'autovettura, di sua proprietà esclusiva, modello Renault Captur, di cui quest'ultima ha già provveduto al passaggio di proprietà in suo favore;
7. le parti dichiarano sin d'ora che l'assegno unico dei minori sarà percepito nella quota del 100% esclusivamente dalla sig.ra CP_1
8. entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale, con la conseguenza che non vi è necessità di disporre la corresponsione ad oggi di alcun assegno di mantenimento a carico del sig. ed in favore della sig.ra Pt_1
che provvederà a cercare una occupazione lavorativa. CP_1
In rito, i coniugi dichiaravano, altresì, di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano - di aver letto le condizioni della separazione personale e di condividerle appieno e senza riserve;
- di voler rinunciare entrambi a comparire personalmente all'udienza di comparizione e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai loro procuratori costituiti;
- di non essere intenzionati a conciliarsi (vedi ricorso congiunto in atti).
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 465 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig.
[...]
- CF - elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RUBERTO Parte_1 C.F._1
VINCENZO – CF – che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e sig.ra C.F._2
- CF - elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_1 C.F._3
MASCARO CINZIA – CF – che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, il C.F._4
Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 16 giugno 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter 4
c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del
08/07/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando separatamente in cancelleria, anche se entrambe in data 3 luglio 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 19 giugno 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, ormai risalente nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora tutti minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante il carattere consensuale nativo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 465 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai 5
coniugi sig. - CF - nato a [...] ed in data Parte_1 C.F._1
03/06/1981, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RUBERTO VINCENZO – CF
– che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e sig.ra C.F._2 CP_1
- CF - nata a [...] ed in data 15/08/1983, elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'avv. MASCARO CINZIA – CF – che la rappresenta e C.F._4 difende giusta procura alle liti in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. - CF Parte_1
- nato a [...] ed in data 03/06/1981, elettivamente domiciliato C.F._1 presso lo studio dell'avv. RUBERTO VINCENZO – CF – che lo rappresenta e difende C.F._2 giusta procura alle liti in atti, e sig.ra - CF - nata a [...] CP_1 C.F._3
TERME (CZ) ed in data 15/08/1983, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MASCARO CINZIA –
CF – che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, alle seguenti e concordate C.F._4 condizioni:
1. la casa familiare, sita in Feroleto Antico, Via Chiusa Principe 33, di proprietà esclusiva del sig.
[...]
, resterà nella disponibilità della sig.ra che continuerà ad abitarvi unitamente ai tre Parte_1 CP_1 figli minori;
mentre i due locali - magazzini retrostanti l'abitazione resteranno nella disponibilità del sig. Pt_1 che già di fatto li utilizza per la propria attività professionale;
le spese relative alle utenze domestiche sono a carico della sig.ra mentre le imposte relative all'immobile rimangono a carico del proprietario sig. CP_1
. I genitori si impegnano reciprocamente a non avviare convivenze all'interno delle rispettive case Pt_1 familiari fintanto che i figli non avranno raggiunto la maggiore età;
2. l'affidamento dei figli minori sarà congiunto con collocazione presso la madre e con ogni più ampio diritto di visita del padre, sempre e comunque previo accordo con la madre e tenuto in primo piano il benessere e le esigenze dei minori;
3. in ogni caso, i coniugi si impegnano, sin d'ora, a rispettare le seguenti modalità di visita: a) il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli minori il lunedì e il venerdì, dall'uscita di scuola e sino alle ore 21.30, in ogni caso sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei minori e salvo diversi migliori accordi tra i coniugi;
b) a settimane alterne, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli minori dal sabato, dall'uscita di scuola, sino alle ore 22.00 della domenica;
c) per le ferie estive, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli minori 15 giorni consecutivi durante il mese di luglio e 15 giorni consecutivi durante il mese agosto, da concordare e comunicare all'altro coniuge entro il 30 maggio di ogni anno;
in ogni caso, fermo restando il periodo di ferie estive concordato, ad anni alterni, i figli trascorreranno il giorno di ferragosto con l'uno o l'altro genitore;
d) per le festività natalizie, ad anni alterni, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli minori il 24 dicembre così da trascorrere insieme la Vigilia di Natale o il 25 dicembre così da trascorrere 6
insieme il giorno di Natale, nonché il 31 dicembre così da trascorrere insieme la vigilia di Capodanno o il 1 gennaio così da trascorrere insieme il giorno di Capodanno;
per le festività del 26 dicembre Santo Stefano e del 6 gennaio NI si seguirà, di anno in anno, il criterio dell'alternanza; e) per le vacanze pasquali, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli minori, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; per tutte le altre festività si seguirà sempre, di anno in anno, il criterio dell'alternanza; f) ad anni alterni, i bambini trascorreranno il giorno del loro compleanno a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro genitore;
i bambini, inoltre, trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno e la festa del papà, mentre trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno e la festa della mamma;
in quest'ultimo caso, se il giorno del compleanno della mamma dovesse coincidere con i giorni di visita settimanale del padre, quest'ultimo potrà recuperare il giorno di visita il giorno immediatamente successivo o altro giorno da concordare con la madre;
il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti secondo le esigenze del minore e dei genitori medesimi;
4. i genitori si impegnano alla massima collaborazione e condivisione nella gestione ed educazione dei figli minori, nonché a supportarsi vicendevolmente in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e personali;
ogni decisione relativa all'educazione, lo sviluppo e la salute dei figli, deve essere concordata preventivamente da entrambi;
5. il sig. corrisponderà mensilmente quale contributo di mantenimento per i figli minori la Parte_1 somma complessiva di € 750,00 in ragione di € 250,00 per ciascun figlio minore, rivalutabile anno per anno in base all'indice dei prezzi al consumo (indice ISTAT), da versare a mezzo bonifico bancario entro il 15 di ogni mese;
le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purchè preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. Relativamente all'individuazione delle spese straordinarie si richiama espressamente quanto statuito dalle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di famiglia approvate dal CNF in data 29.11.2017, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. al fine di garantire ai figli e alla madre la più ampia possibilità di movimento per le esigenze familiari e lavorative, il sig ha già provveduto alla cessione a titolo gratuito alla sig.ra Parte_1 CP_1 la proprietà dell'autovettura, di sua proprietà esclusiva, modello Renault Captur, di cui quest'ultima ha già provveduto al passaggio di proprietà in suo favore;
7. le parti dichiarano sin d'ora che l'assegno unico dei minori sarà percepito nella quota del 100% esclusivamente dalla sig.ra CP_1
8. entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale, con la conseguenza che non vi è necessità di disporre la corresponsione ad oggi di alcun assegno di mantenimento a carico del sig. ed in favore della sig.ra Pt_1
che provvederà a cercare una occupazione lavorativa. CP_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente – atto n. 3, parte II, serie A, anno 2011, comune di Feroleto Antico - per la 7
trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)