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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/08/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 2 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 728/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. G.M. Scampoli giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. F. Acronzio giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 2546/2024, pubblicata il 2 marzo 2024 e notificata il 5 marzo 2024.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 645 cpc, proponeva opposizione, Controparte_1 chiedendone la revoca, al decreto n. 2943/2022, con cui il Tribunale del lavoro di Roma le aveva ingiunto di pagare alla la somma di € 13.001,33 a titolo di contributi non versati Parte_1 sulle posizioni di e di in relazione al periodo gennaio 2016 Persona_1 Persona_2
– giugno 2020, oltre alle relative sanzioni.
2. Nel contraddittorio con la , con la sentenza in oggetto il Tribunale accoglieva Parte_1
l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- il credito contributivo oggetto d'ingiunzione riguarda le posizioni dei lavoratori Persona_1
e , ma l'opposizione è limitata alla prima delle due;
[...] Persona_2
- la pretesa dell' a tal titolo scaturisce dal verbale di accertamento del 15 aprile 2021, Pt_1 che ha accertato la natura agenziale del rapporto di collaborazione intercorso tra il e Per_1 nel periodo oggetto di causa, escludendo altresì che fosse stato Controparte_1 dimostrato dalla mandante la riconducibilità del ruolo del a quello, allegato, del Per_1 buying office;
- tuttavia, l'escussione testimoniale del ha smentito l'ascrivibilità del predetto rapporto Per_1 di collaborazione alla fattispecie dell'agenzia, essendo piuttosto emerso che costui agiva come intermediario indipendente e forniva servizi di acquisito per conto dei propri clienti esteri, senza aver assunto alcun obbligo nei confronti di CP_1
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 25 marzo 2024, la chiedeva che, in riforma della sentenza, fossero accolte le seguenti Parte_1 conclusioni:
“Rigettare l'opposizione svolta e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
2943/2022 (RGN 14778/2022) emesso dal Tribunale di Roma 1° sez. Lavoro e consequenzialmente condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento della somma di Euro 13.001,33 (tredicimilauno/33) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dal 03.03.2022 e, dalla data di deposito del ricorso monitorio, agli interessi legali nella misura stabilità dall'art. 1284, c.
4, c.c. fino alla data dell'effettivo pagamento, ed oltre i compensi professionali e le spese liquidate nel decreto ingiuntivo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio e, stante l'avvenuto versamento, da parte della , delle spese liquidate nel Parte_1
2 primo grado di giudizio, condannare alla restituzione dell'importo di Controparte_1
Euro 3.588,00 in favore dell'odierna appellante”.
A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) omessa pronuncia sulla domanda di condanna di a pagare i contributi dovuti sulla CP_1 posizione di – contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo – Persona_2 violazione dell'art. 112 cpc;
b) violazione dell'art. 246 cpc relativamente all'incapacità del teste a rendere la Per_1 testimonianza nel giudizio – carenza assoluta di motivazione;
c) errata valutazione in fatto e in diritto circa il ruolo dell'agente di commercio – Per_1 violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e ss. cc e dell'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 - carenza e/o illogicità della motivazione;
d) erronea liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Controparte_1
5. All'udienza del 2 luglio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è fondato.
7. In specie, quanto al primo motivo di doglianza, osserva la Corte che, come rilevato anche nella sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo n. 2943/2022, oggetto di opposizione ex art. 645 cpc, concerne il credito dell'Enasarco per contributi e sanzioni dovute da sulla Controparte_1 posizione di e di ma è stato sottoposto a vaglio giudiziale Persona_2 Persona_1 con esclusivo riguardo alla posizione del Per_1
Pertanto, ai sensi dell'art. 653 cpc, l'ingiunzione di pagamento è divenuta definitiva in relazione al credito dell'ente riferito alla posizione del , sicché il Tribunale, una volta revocato il decreto Per_2 ingiuntivo, avrebbe dovuto pronunciare conforme condanna della debitrice regolando di CP_1 conseguenza anche le spese di lite (in questo senso, v. ex multis Cass. n. 4436/2014, n. 4860/2024).
8. Fondamente, quindi, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 cpc, in quanto il Tribunale ha omesso la pronuncia su tale parte del rapporto obbligatorio in cognizione.
Tale dictum va comunque pronunciato nel grado, perché il vizio di nullità della sentenza scaturente dalla rilevata violazione di legge non integra un motivo di rimessione della causa al primo grado (art. 354 cpc).
9. Con riguardo al secondo e al terzo motivo di doglianza, trattati in modo congiunto in quanto connessi, vale premettere che, stante l'autonomia giuridica del rapporto obbligatorio previdenziale rispetto a quello lavorativo, il nomen iuris utilizzato dalle parti private nei loro rapporti negoziali non è opponibile alla , né è vincolante nei confronti dell'ente. Parte_1
3 Pertanto, ai fini previdenziali la qualificazione di un rapporto di collaborazione tra privati come di agenzia può di certo prendere le mosse dal regolamento voluto dai contraenti nel suo momento genetico, ma va comunque operata verificando come quel rapporto si è effettivamente conformato in fase funzionale e, in particolare, se si è conformato giusta gli artt. 1742 ss. cc, così ricorrendo il fatto costitutivo dell'obbligazione previdenziale in favore dell'ente.
10. Ebbene, è noto che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzandosi in tal modo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a rischio del primo e con suo obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal secondo.
11. Nel caso di specie è pacifico in giudizio (in quanto ammesso a pag. 7 del ricorso ex art. 645 cpc) che aveva collaborato con già dal 2012 in relazione alla vendita della camiceria Persona_1 CP_1
e dei capi di abbigliamenti commercializzati dalla società, mentre emerge dai documenti prodotti da che per i cinque anni oggetto di causa (2016 – 2020) costui aveva emesso nei confronti di Pt_1 numerose fatture, con indicazione del compenso da pagargli in relazione a trimestri via via CP_1 successivi nell'anno di riferimento (ad esempio, per l'anno 2016: fatture n. 22, 32, 42, 46 per il primo trimestre;
n. 59 per il secondo trimestre;
n. 70, 26 per il terzo trimestre;
n. 90, 98, 10 per il quarto trimestre).
12. Di poi, dalle fatture in parola emerge che detti compensi, anche qualificati dal come Per_1
“provvigione” (v., in specie, le fatture n. 10/2017 e seguenti), sono d'importo non esiguo e sono maturati con riferimento non a specifici clienti o ad affari determinati, bensì con riferimento a indistinti servizi relativi a periodi temporali prefissati (appunto, i trimestri di ciascun anno solare) e senza menzione della percentuale di computo inerente al singolo affare così remunerato.
Né d'altro canto ha indicato alla Corte la prova del fatto che la percentuale per il computo della CP_1 provvigione spettante al era stata stabilita di volta in volta e, tanto meno, qual era il suo Per_1 ammontare (infatti, v. le generiche deduzioni a pag. 9 del ricorso in opposizione).
13. Ancora, dalle fatture in parola emerge che gli affari per i quali vi era richiesta di liquidazione del compenso erano stati trattati dal in Portogallo e in Grecia;
dunque, erano stati trattati in Per_1 relazione a una zona geografica di suo specifico interesse, agli effetti degli artt. 1742 e 1743 cc.
Peraltro, va tenuto a mente che l'art. 1742 cc non limita la nozione di zona -che, comunque, è un elemento naturale e non essenziale del contratto di agenzia- ad ambiti specifici di natura geografica, fermo restando che, giusta la direttiva CEE 653 del 1986, attuata nell'ordinamento nazionale con il
D.lgs. n. 303/1991, nel rapporto agenziale in alternativa alla zona può venire in rilievo un determinato
4 gruppo di soggetti o una categoria di potenziali clienti in riferimento ai quali l'agente presta la sua opera.
Pertanto, nel caso di specie, ai fini che interessano ben può darsi rilievo -anche, od oppure- al fatto che i clienti di erano quelli interessati ai tipici beni commercializzati dalla società ossia CP_1 CP_1 prevalentemente la camiceria (v. visura camerale, v. pag. 2 ricorso originario).
14. Da ultimo, ma con importanza non residuale nel ragionamento che si sta conducendo, va tenuto conto che, come risulta dagli atti, il è titolare della ditta Italian Trends Agency di UE EL ed Per_1
è iscritto alla Camera di Commercio quale agente e rappresentante di Commercio con REA PO-
467128 e presso la Fondazione con matricola 30338188 (v. visura camerale doc. n. 10 fascicolo primo grado . V. allegazioni dell'ente nella memoria originaria, incontestate anche nel grado). Pt_1
15. Osserva allora la Corte che questi riscontri probatori, già significativi di per sé, una volta valutati nella loro convergenza depongono nell'univoco senso che il rapporto contrattuale, in esame, si era configurato in fatto come prolungata collaborazione professionale tra le parti, collaborazione che prevedeva l'incarico al -perciò obbligato- di promuovere affari nell'interesse di a fronte Per_1 CP_1 di provvigioni predeterminate, e non certo un mero susseguirsi di episodiche ed estemporanee prestazioni d'opera concernenti gli affari di da compensare di volta in volta secondo gli accordi CP_1 del momento.
16. La conclusione, cui si è linearmente giunti, non è infirmata dalle eccezioni sollevate al fine dalla società appellata e fatte proprie dalla sentenza impugnata, eccezioni incentrate sul fatto che il rapporto di lavoro intercorso tra e il nel periodo oggetto di causa sarebbe piuttosto da ricondurre CP_1 Per_1
a un rapporto di buying office.
17. In particolare, sul punto il Tribunale ha ritenuto: “…I buying office infatti sono aziende che aiutano i rivenditori a gestire l'acquisto di prodotti per i loro negozi.
Si occupano di ricercare, selezionare e negoziare con i fornitori ( avendo una vasta rete di contatti nel settore e conoscenza del mercato) oltre a occuparsi dell'importazione, della logistica, del controllo della qualità garantendo il cliente che i prodotti acquistati siano conformi a determinati standard da lui richiesti.
Nel caso di esame risulta evidente che il agiva come intermediario indipendente e forniva Per_1 servizi di acquisto per conto dei propri clienti esteri, piuttosto che come un agente di commercio vincolato in modo esclusivo a CP_1
Le dichiarazioni del teste hanno evidenziato, tra l'altro, che egli: •offriva servizi di consulenza o di supporto ai rivenditori esteri;
•riceveva un compenso dai suoi clienti per la prestazione resa, che veniva inserito nel prezzo di acquisto dei capi di abbigliamento. Detto compenso era calcolato sul
5 servizio reso ai suoi clienti e non sulle vendite effettuate di confezione •lavorava anche con CP_1 concorrenti della •offriva anche ulteriori servizi ai clienti (fornitura di cartellini, etichette, CP_1 codici a barre, controllo qualità e verifiche sulle misure delle varie taglie); •non aveva un obiettivo di vendita da raggiungere con il fabbricante né un piano commerciale da questi stabilito;
•non aveva obblighi di promuovere i prodotti della né aveva il potere di concludere contratti in nome e per CP_1 conto della società…”.
18. Difatti, in primo luogo evidenzia la Corte che non vi è alcuna prova di formali contratti di buying office -asseritamente- stipulati dal con gli acquirenti dei prodotti commercializzati da Per_1 CP_1
[... e questa lacuna già lascia incerto l'oggetto di tale allegato rapporto negoziale, segnatamente in punto di compenso dovuto al buyer da parte dei predetti acquirenti.
Peraltro, si tratta di lacuna di non poco momento, se si considera che lo stesso escusso come Per_1 teste, ha riferito che gli acquirenti, suoi clienti, erano “… quasi tutti catene di negozi o grosse superfici…”; dunque, erano soggetti che -come deve dirsi secondo criteri di normalità causale- proprio per le loro dimensioni d'impresa non potevano che gestire i loro affari commerciali prestabilendo al riguardo patti e impegni di spesa concretamente documentabili.
19. Per di più, il documento n. 11, che a dire della società appellata riguarderebbe il rapporto di buying office tra il e tale non risulta versato in atti né in primo, né in secondo grado, il Per_1 CP_2 che rinvigorisce certamente l'osservazione appena formulata, neppure incisa dall'argomento secondo cui questa lacuna probatoria sarebbe stata colmabile a iniziativa dell'Ufficio, giacché le considerazioni svolte, unitamente a quelle che si svolgeranno in seguito, danno conto che si tratta di documento non decisivo per la composizione della controversia, ai negativi effetti dell'art. 437 cpc.
20. In secondo luogo, osserva la Corte che lo stesso escusso come teste, ha descritto come segue Per_1 la sua attività di buyer: “… Ho dei clienti esteri che mi incaricano di trovare in Italia (ma anche all'estero) capi di abbigliamento per collezioni e relativo acquisto. Io devo tutelare l'interesse e le richieste dei miei clienti che sono quasi tutti catene di negozi o grosse superfici. Sono loro che mi conferiscono l'incarico di ricercare la merce. I buying office hanno sempre funzionato in questo modo.
Il mio compenso viene inserito nel prezzo di acquisto. Il cliente lo sa, ma lo fa versare dal fabbricante.
Pertanto al momento dell'acquisto il cliente paga un sovrapprezzo sul prezzo di vendita che costituisce il mio compenso perché mi viene versato dal fabbricante.
In questo modo si evita che io possa chiedere un compenso al cliente e poi anche al fabbricante (ad esempio a . CP_1
6 Io non rispondo alla società e quindi le somme che questa mi versa sono il sovrapprezzo CP_1 ricevuto dei clienti per la mia prestazione. Preciso che io lavoro anche con concorrenti CP_1
Adr il mio compito cercare prodotti corrispondenti alle esigenze dei miei clienti al prezzo migliore per loro. Io mi reco dalle varie aziende produttrici con i clienti e seleziono campionari e poi loro organizzano un meeting nel corso del quale vengono fatti gli ordini.
A volte partecipo anche io a questi meeting (ad esempio aiuto nel caso di richieste di scontistica, aiuto ad esempio nelle trattative), ma sempre a favore dei miei clienti che effettuano gli ordini direttamente ai produttori .
Gli ordini passano attraverso il mio ufficio. Preciso che il mio ufficio offre anche ulteriori servizi ai clienti ad esempio: i cartellini, le etichette, i codici a barre, il controllo qualità, le verifiche circa le misure delle varie taglie che devono rispettare determinati parametri di misura.
Adr il mio compenso è calcolato sul servizio reso ai miei clienti e non sulle vendite effettuate confezione CP_1
Io non ho un obiettivo di vendita da raggiungere con il fabbricante nè un piano commerciale stabilito da loro.
Io non ho obblighi di promuovere i prodotti della né degli altri fabbricanti a cui mi rivolgo. CP_1
Non ho un contratto di agenzia. Io non mi occupo di piazzare tutto il campionario della Lavis…”.
21. Quindi, secondo quanto dichiarato dal costui aveva operato come intermediario tra gli Per_1 acquirenti e vari fornitori di capi di abbigliamento, ivi compresa la selezionando la merce CP_1 attraverso la scelta di campionari predisposti dai fornitori stessi e anche intervenendo, all'occorrenza, per facilitare le trattative tra le parti del contratto commerciale o per determinare il prezzo dei beni oggetto di vendita.
Inoltre, per suo stesso dire, il compenso che gli spettava era calcolato sul servizio da lui reso ai propri clienti, servizio che, oltre all'attività commerciale propriamente detta, includeva anche la ricerca di fornitori, il controllo di qualità e la verifica della conformità della merce alle misure dei capi confezionati, con evidente riferimento a una prestazione lavorativa composita che cumula in sé attività di mandato, di appalto e di contratto d'opera, mentre l'onere economico corrispettivo era sopportato da un solo soggetto secondo un meccanismo di “partita di giro”, in forza del quale l'acquirente pagava, oltre al prezzo delle merci, anche un sovrapprezzo al fornitore, sovraprezzo che il fornitore poi corrispondeva al buyer.
22. Osserva tuttavia la Corte che, nel mentre non emerge dagli atti -né è stato riferito dal quale Per_1 fosse il compenso per tale composita opera, è stata la stessa a riferire che al collaboratore veniva CP_1 pagata una percentuale calcolata sul prezzo della merce venduta (v. pag. 9 ricorso ex art. 645 cpc).
7 Se ne ricava che, a ben vedere, il detto compenso corrispondeva al solo aspetto strettamente commerciale dell'attività del ed era liquidato giusta gli affari da lui promossi e conclusi tra il Per_1 fornitore e il terzo acquirente, in piena coerenza con quanto accade per l'agenzia, in cui la CP_1 provvigione è dovuta all'agente quando l'operazione di vendita dei beni del preponente è stata perfezionata per effetto del suo intervento (art. 1748 cc).
23. La conclusione, che si è tratta, non è infirmata dall'evenienza che, in concreto, l'onere economico del detto compenso faceva carico all'acquirente dei prodotti commercializzati da CP_1
24. Invero, al fondo della complessiva attività negoziale dei plurimi attori che intervenivano nella fattispecie in esame, quale descritta, resta che l'obbligo di retribuire il buyer sorgeva a carico del fornitore in nesso con la stipulazione di una compravendita perfezionatasi per effetto dell'intervento del buyer stesso giusta quanto previsto dall'art. 1742 cc, il che relega al livello dei rapporti interni tra il fornitore e l'acquirente la pattuizione circa il ricarico di un quid pluris sul prezzo delle merci destinato a compensare, appunto, l'opera del buyer.
Non a caso, proprio il ha ammesso che la predetta “partita di giro” era destinata a evitare che Per_1 egli fosse compensato sia dal venditore, sia dal fornitore, mentre risulta in atti che egli presentava le fatture soltanto al fornitore per prestazioni che dichiarava di aver svolto per questo solo soggetto CP_1
(v. causale ivi riportata: “occasionale presentazione clienti”, ovvero “consulenza commerciale per il mercato greco”).
25. Osserva allora la Corte che si tratta di riscontri inidonei ex art. 2697 cc a far affermare che il Per_1 operava quale mediatore nell'interesse dei contraenti della vendita dei beni commercializzati da ovvero quale mandatario dell'acquirente di tali beni e nel suo solo interesse, dal momento che CP_1 si tratta di riscontri -all'evidenza- incongruenti con le fattispecie astratte di riferimento (art. 1754 cc, art. 1704 ss. cc).
26. Detti riscontri dimostrano, invece, che era il solo fornitore a beneficiare della predetta attività CP_1 del collaboratore il che ben consente di ascrivere la fattispecie concreta a quella disciplinata Per_1 dagli art. 1742 ss. cc.
Anzi, allo scopo rileva viepiù l'evenienza che le fatture prodotte in giudizio, documenti che hanno rilevanza qualificata in quanto impingono sull'assolvimento di obbligazioni di natura pubblica, depongono in modo inequivoco nel collegare, a pieni effetti giuridici, l'attività del alla sfera Per_1 di dominio di CP_1
Si tenga invero conto che l'art. 21 D.P.R. n. 633/1972, in tema di IVA, stabilisce:“1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità,
8 assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. …
2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui
è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
….”.
Ebbene, tanto è accaduto nel caso di specie, dal momento che le fatture sono state emesse dal Per_1
e presentate a per ottenere il compenso di servizi resi dal primo in favore della seconda. CP_1
27. Per completezza espositiva sul punto vale evidenziare che, al contrario di quanto eccepito dalla società appellata, le argomentazioni di incentrate sull'esaminata normativa non sono nuove ai sensi Pt_1 dell'art. 437 cpc, risultando già invocate nell'originaria memoria (v. pag. 7).
28. Né ha rilevanza decisoria contraria la circostanza che il nello svolgere la sua collaborazione, Per_1 non si interfacciava direttamente con CP_1
Infatti, l'art. 1742 cc individua, quale requisito costitutivo della fattispecie negoziale di riferimento, la promozione, da parte dell'agente, della conclusione di contratti in favore del preponente, senza escludere alcuna modalità di esecuzione dell'incarico.
Tanto consente di ricomprendere tra dette modalità operative anche quelle che, in quanto consone a nuove tipologie d'impresa (come nel caso in esame), sono comunque in nesso eziologico con la
9 conclusione dell'affare in favore del preponente, pur non presentando il tratto “classico” dell'attività dell'agente di commercio, ossia l'acquisizione di clienti a mezzo di contatti diretti e concreti tra le parti.
29. Neppure è utile alle ragioni dell'appellata la dichiarazione del secondo cui egli non concludeva Per_1 contratti per CP_1
Infatti, dal combinato disposto degli artt. 1745, 1749 e 1752 cc si evince in modo piano che il potere di rappresentanza a concludere negozi per conto del preponente non costituisce un requisito insopprimibile del contratto di agenzia, sicché la sua carenza nella fattispecie concreta non ne preclude la conforme qualificazione giuridica ove il rapporto di collaborazione presenti, invece, i caratteri costitutivi di cui si è sopra fatta menzione, caratteri per quanto esposto apprezzabili nel caso in esame.
30. Allo stesso modo, non rileva in favore dell'appellata l'evenienza che il svolgeva la sua attività Per_1 di buyer senza l'esclusiva per ma in favore di molteplici fornitori. CP_1
Difatti, l'art. 1743 cc vieta che l'agente tratti affari nella stessa zona per più imprese in concorrenza tra di loro, mentre nel caso di specie non vi è prova che gli altri clienti del buyer operassero nello stesso segmento di mercato occupato dalla società appellata, ossia prevalentemente la camiceria (v. sopra).
In ogni caso, e in via dirimente, va tenuto conto che un fatto del genere verrebbe in rilievo nel rapporto lavoristico, integrando un inadempimento dell'agente nei confronti del preponente, ma non ridonda comunque in un vizio di radicale nullità del rapporto contrattuale, dacché esso involge, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, un elemento naturale e non essenziale del contratto di agenzia (Cass. 9226/2014), con il corollario che tale fatto non precluderebbe la qualificazione del menzionato rapporto ex art. 1742 ss. cc ai fini dell'insorgenza dell'obbligazione contributiva tra la preponente e l' . Pt_1
31. È quindi confermata la conclusione, cui è giunta la Corte, della sussistenza dell'obbligazione contributiva di oggetto di causa, il che assorbe l'esame delle censure formulate dall'appellante CP_1 in punto di prova testimoniale espletata dal Tribunale.
32. Circa il quantum del credito contributivo dell' , accertato in giudizio con riferimento alla Pt_1 posizione di entrambi gli agenti sopra indicati ( e , rileva la Corte che non ha Tes_1 Per_1 CP_1 proposto neppure nel grado alcuna questione sul punto, il che cristallizza detto credito nei termini azionati dall'ente in via monitoria.
33. Occorre poi aggiungere che, al contrario di quanto sostenuto dall' nel grado (e nella memoria Pt_1 originaria), il regime delle sanzioni e degli interessi che maturano sui contributi non pagati da CP_1
10 va stabilito secondo il Regolamento della come peraltro rivendicato dallo stesso ente nel Parte_1 ricorso in monitorio.
34. L'esame del quarto motivo d'impugnazione è superato dalla regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, che la Corte deve eseguire secondo l'esito complessivo della lite in conseguenza della riforma della sentenza impugnata scaturente dalla rilevata fondatezza dell'appello (Cass. n.
9064/2018).
35. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza Co impugnata, va condannata a a pagare alla la somma complessiva di € CP_1 Parte_1
13.001,33 per i titoli di cui ricorso in monitorio, oltre alle ulteriori sanzioni e interessi maturati e maturandi secondo il Regolamento dell'ente fino al saldo effettivo.
36. Le spese del doppio grado di giudizio, compresa la fase monitoria, seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito attribuito);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (per il primo grado, va liquidata la fase istruttoria, che è stata svolta. Per i secondo grado, va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta;
al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Per entrambi i gradi, va inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
37. Infine, osserva la Corte che la domanda dell'appellante, di restituzione della somma pagata per spese di lite del giudizio di primo grado, non può essere conosciuta nel merito, in quanto afflitta da nullità per difetto di allegazione dei suoi fatti costitutivi, allegazione non assolta dal richiamo, operato al fine dall'ente, a uno scritto della di generico contenuto, prodotto nel fascicolo di secondo Parte_1 grado.
Resta fermo, ovviamente, il diritto dell'appellante di recuperare detto pagamento ex art. 336 cpc, se eseguito, o con spontaneo adempimento della parte debitrice, ovvero con la precostituzione di idoneo titolo a fronte della puntuale allegazione degli elementi costitutivi della pretesa, come tale idonea a consentire all'ente anche di assolvere il relativo onere probatorio ex art. 2697 cc.
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
11 Condanna a pagare alla la somma complessiva di € Controparte_1 Parte_1
13.001,33 per i titoli di cui ricorso in monitorio, oltre alle ulteriori sanzioni e interessi maturati e maturandi secondo il regolamento dell'ente fino al saldo effettivo.
Condanna a rifondere alla le spese del doppio grado di Controparte_1 Parte_1 giudizio, che liquida in € 3.000,00 per ciascun grado e in € 500,00 per la fase monitoria, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Roma, 2 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 2 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 728/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. G.M. Scampoli giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. F. Acronzio giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 2546/2024, pubblicata il 2 marzo 2024 e notificata il 5 marzo 2024.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 645 cpc, proponeva opposizione, Controparte_1 chiedendone la revoca, al decreto n. 2943/2022, con cui il Tribunale del lavoro di Roma le aveva ingiunto di pagare alla la somma di € 13.001,33 a titolo di contributi non versati Parte_1 sulle posizioni di e di in relazione al periodo gennaio 2016 Persona_1 Persona_2
– giugno 2020, oltre alle relative sanzioni.
2. Nel contraddittorio con la , con la sentenza in oggetto il Tribunale accoglieva Parte_1
l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- il credito contributivo oggetto d'ingiunzione riguarda le posizioni dei lavoratori Persona_1
e , ma l'opposizione è limitata alla prima delle due;
[...] Persona_2
- la pretesa dell' a tal titolo scaturisce dal verbale di accertamento del 15 aprile 2021, Pt_1 che ha accertato la natura agenziale del rapporto di collaborazione intercorso tra il e Per_1 nel periodo oggetto di causa, escludendo altresì che fosse stato Controparte_1 dimostrato dalla mandante la riconducibilità del ruolo del a quello, allegato, del Per_1 buying office;
- tuttavia, l'escussione testimoniale del ha smentito l'ascrivibilità del predetto rapporto Per_1 di collaborazione alla fattispecie dell'agenzia, essendo piuttosto emerso che costui agiva come intermediario indipendente e forniva servizi di acquisito per conto dei propri clienti esteri, senza aver assunto alcun obbligo nei confronti di CP_1
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 25 marzo 2024, la chiedeva che, in riforma della sentenza, fossero accolte le seguenti Parte_1 conclusioni:
“Rigettare l'opposizione svolta e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
2943/2022 (RGN 14778/2022) emesso dal Tribunale di Roma 1° sez. Lavoro e consequenzialmente condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento della somma di Euro 13.001,33 (tredicimilauno/33) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dal 03.03.2022 e, dalla data di deposito del ricorso monitorio, agli interessi legali nella misura stabilità dall'art. 1284, c.
4, c.c. fino alla data dell'effettivo pagamento, ed oltre i compensi professionali e le spese liquidate nel decreto ingiuntivo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio e, stante l'avvenuto versamento, da parte della , delle spese liquidate nel Parte_1
2 primo grado di giudizio, condannare alla restituzione dell'importo di Controparte_1
Euro 3.588,00 in favore dell'odierna appellante”.
A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) omessa pronuncia sulla domanda di condanna di a pagare i contributi dovuti sulla CP_1 posizione di – contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo – Persona_2 violazione dell'art. 112 cpc;
b) violazione dell'art. 246 cpc relativamente all'incapacità del teste a rendere la Per_1 testimonianza nel giudizio – carenza assoluta di motivazione;
c) errata valutazione in fatto e in diritto circa il ruolo dell'agente di commercio – Per_1 violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e ss. cc e dell'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 - carenza e/o illogicità della motivazione;
d) erronea liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Controparte_1
5. All'udienza del 2 luglio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è fondato.
7. In specie, quanto al primo motivo di doglianza, osserva la Corte che, come rilevato anche nella sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo n. 2943/2022, oggetto di opposizione ex art. 645 cpc, concerne il credito dell'Enasarco per contributi e sanzioni dovute da sulla Controparte_1 posizione di e di ma è stato sottoposto a vaglio giudiziale Persona_2 Persona_1 con esclusivo riguardo alla posizione del Per_1
Pertanto, ai sensi dell'art. 653 cpc, l'ingiunzione di pagamento è divenuta definitiva in relazione al credito dell'ente riferito alla posizione del , sicché il Tribunale, una volta revocato il decreto Per_2 ingiuntivo, avrebbe dovuto pronunciare conforme condanna della debitrice regolando di CP_1 conseguenza anche le spese di lite (in questo senso, v. ex multis Cass. n. 4436/2014, n. 4860/2024).
8. Fondamente, quindi, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 cpc, in quanto il Tribunale ha omesso la pronuncia su tale parte del rapporto obbligatorio in cognizione.
Tale dictum va comunque pronunciato nel grado, perché il vizio di nullità della sentenza scaturente dalla rilevata violazione di legge non integra un motivo di rimessione della causa al primo grado (art. 354 cpc).
9. Con riguardo al secondo e al terzo motivo di doglianza, trattati in modo congiunto in quanto connessi, vale premettere che, stante l'autonomia giuridica del rapporto obbligatorio previdenziale rispetto a quello lavorativo, il nomen iuris utilizzato dalle parti private nei loro rapporti negoziali non è opponibile alla , né è vincolante nei confronti dell'ente. Parte_1
3 Pertanto, ai fini previdenziali la qualificazione di un rapporto di collaborazione tra privati come di agenzia può di certo prendere le mosse dal regolamento voluto dai contraenti nel suo momento genetico, ma va comunque operata verificando come quel rapporto si è effettivamente conformato in fase funzionale e, in particolare, se si è conformato giusta gli artt. 1742 ss. cc, così ricorrendo il fatto costitutivo dell'obbligazione previdenziale in favore dell'ente.
10. Ebbene, è noto che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzandosi in tal modo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a rischio del primo e con suo obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal secondo.
11. Nel caso di specie è pacifico in giudizio (in quanto ammesso a pag. 7 del ricorso ex art. 645 cpc) che aveva collaborato con già dal 2012 in relazione alla vendita della camiceria Persona_1 CP_1
e dei capi di abbigliamenti commercializzati dalla società, mentre emerge dai documenti prodotti da che per i cinque anni oggetto di causa (2016 – 2020) costui aveva emesso nei confronti di Pt_1 numerose fatture, con indicazione del compenso da pagargli in relazione a trimestri via via CP_1 successivi nell'anno di riferimento (ad esempio, per l'anno 2016: fatture n. 22, 32, 42, 46 per il primo trimestre;
n. 59 per il secondo trimestre;
n. 70, 26 per il terzo trimestre;
n. 90, 98, 10 per il quarto trimestre).
12. Di poi, dalle fatture in parola emerge che detti compensi, anche qualificati dal come Per_1
“provvigione” (v., in specie, le fatture n. 10/2017 e seguenti), sono d'importo non esiguo e sono maturati con riferimento non a specifici clienti o ad affari determinati, bensì con riferimento a indistinti servizi relativi a periodi temporali prefissati (appunto, i trimestri di ciascun anno solare) e senza menzione della percentuale di computo inerente al singolo affare così remunerato.
Né d'altro canto ha indicato alla Corte la prova del fatto che la percentuale per il computo della CP_1 provvigione spettante al era stata stabilita di volta in volta e, tanto meno, qual era il suo Per_1 ammontare (infatti, v. le generiche deduzioni a pag. 9 del ricorso in opposizione).
13. Ancora, dalle fatture in parola emerge che gli affari per i quali vi era richiesta di liquidazione del compenso erano stati trattati dal in Portogallo e in Grecia;
dunque, erano stati trattati in Per_1 relazione a una zona geografica di suo specifico interesse, agli effetti degli artt. 1742 e 1743 cc.
Peraltro, va tenuto a mente che l'art. 1742 cc non limita la nozione di zona -che, comunque, è un elemento naturale e non essenziale del contratto di agenzia- ad ambiti specifici di natura geografica, fermo restando che, giusta la direttiva CEE 653 del 1986, attuata nell'ordinamento nazionale con il
D.lgs. n. 303/1991, nel rapporto agenziale in alternativa alla zona può venire in rilievo un determinato
4 gruppo di soggetti o una categoria di potenziali clienti in riferimento ai quali l'agente presta la sua opera.
Pertanto, nel caso di specie, ai fini che interessano ben può darsi rilievo -anche, od oppure- al fatto che i clienti di erano quelli interessati ai tipici beni commercializzati dalla società ossia CP_1 CP_1 prevalentemente la camiceria (v. visura camerale, v. pag. 2 ricorso originario).
14. Da ultimo, ma con importanza non residuale nel ragionamento che si sta conducendo, va tenuto conto che, come risulta dagli atti, il è titolare della ditta Italian Trends Agency di UE EL ed Per_1
è iscritto alla Camera di Commercio quale agente e rappresentante di Commercio con REA PO-
467128 e presso la Fondazione con matricola 30338188 (v. visura camerale doc. n. 10 fascicolo primo grado . V. allegazioni dell'ente nella memoria originaria, incontestate anche nel grado). Pt_1
15. Osserva allora la Corte che questi riscontri probatori, già significativi di per sé, una volta valutati nella loro convergenza depongono nell'univoco senso che il rapporto contrattuale, in esame, si era configurato in fatto come prolungata collaborazione professionale tra le parti, collaborazione che prevedeva l'incarico al -perciò obbligato- di promuovere affari nell'interesse di a fronte Per_1 CP_1 di provvigioni predeterminate, e non certo un mero susseguirsi di episodiche ed estemporanee prestazioni d'opera concernenti gli affari di da compensare di volta in volta secondo gli accordi CP_1 del momento.
16. La conclusione, cui si è linearmente giunti, non è infirmata dalle eccezioni sollevate al fine dalla società appellata e fatte proprie dalla sentenza impugnata, eccezioni incentrate sul fatto che il rapporto di lavoro intercorso tra e il nel periodo oggetto di causa sarebbe piuttosto da ricondurre CP_1 Per_1
a un rapporto di buying office.
17. In particolare, sul punto il Tribunale ha ritenuto: “…I buying office infatti sono aziende che aiutano i rivenditori a gestire l'acquisto di prodotti per i loro negozi.
Si occupano di ricercare, selezionare e negoziare con i fornitori ( avendo una vasta rete di contatti nel settore e conoscenza del mercato) oltre a occuparsi dell'importazione, della logistica, del controllo della qualità garantendo il cliente che i prodotti acquistati siano conformi a determinati standard da lui richiesti.
Nel caso di esame risulta evidente che il agiva come intermediario indipendente e forniva Per_1 servizi di acquisto per conto dei propri clienti esteri, piuttosto che come un agente di commercio vincolato in modo esclusivo a CP_1
Le dichiarazioni del teste hanno evidenziato, tra l'altro, che egli: •offriva servizi di consulenza o di supporto ai rivenditori esteri;
•riceveva un compenso dai suoi clienti per la prestazione resa, che veniva inserito nel prezzo di acquisto dei capi di abbigliamento. Detto compenso era calcolato sul
5 servizio reso ai suoi clienti e non sulle vendite effettuate di confezione •lavorava anche con CP_1 concorrenti della •offriva anche ulteriori servizi ai clienti (fornitura di cartellini, etichette, CP_1 codici a barre, controllo qualità e verifiche sulle misure delle varie taglie); •non aveva un obiettivo di vendita da raggiungere con il fabbricante né un piano commerciale da questi stabilito;
•non aveva obblighi di promuovere i prodotti della né aveva il potere di concludere contratti in nome e per CP_1 conto della società…”.
18. Difatti, in primo luogo evidenzia la Corte che non vi è alcuna prova di formali contratti di buying office -asseritamente- stipulati dal con gli acquirenti dei prodotti commercializzati da Per_1 CP_1
[... e questa lacuna già lascia incerto l'oggetto di tale allegato rapporto negoziale, segnatamente in punto di compenso dovuto al buyer da parte dei predetti acquirenti.
Peraltro, si tratta di lacuna di non poco momento, se si considera che lo stesso escusso come Per_1 teste, ha riferito che gli acquirenti, suoi clienti, erano “… quasi tutti catene di negozi o grosse superfici…”; dunque, erano soggetti che -come deve dirsi secondo criteri di normalità causale- proprio per le loro dimensioni d'impresa non potevano che gestire i loro affari commerciali prestabilendo al riguardo patti e impegni di spesa concretamente documentabili.
19. Per di più, il documento n. 11, che a dire della società appellata riguarderebbe il rapporto di buying office tra il e tale non risulta versato in atti né in primo, né in secondo grado, il Per_1 CP_2 che rinvigorisce certamente l'osservazione appena formulata, neppure incisa dall'argomento secondo cui questa lacuna probatoria sarebbe stata colmabile a iniziativa dell'Ufficio, giacché le considerazioni svolte, unitamente a quelle che si svolgeranno in seguito, danno conto che si tratta di documento non decisivo per la composizione della controversia, ai negativi effetti dell'art. 437 cpc.
20. In secondo luogo, osserva la Corte che lo stesso escusso come teste, ha descritto come segue Per_1 la sua attività di buyer: “… Ho dei clienti esteri che mi incaricano di trovare in Italia (ma anche all'estero) capi di abbigliamento per collezioni e relativo acquisto. Io devo tutelare l'interesse e le richieste dei miei clienti che sono quasi tutti catene di negozi o grosse superfici. Sono loro che mi conferiscono l'incarico di ricercare la merce. I buying office hanno sempre funzionato in questo modo.
Il mio compenso viene inserito nel prezzo di acquisto. Il cliente lo sa, ma lo fa versare dal fabbricante.
Pertanto al momento dell'acquisto il cliente paga un sovrapprezzo sul prezzo di vendita che costituisce il mio compenso perché mi viene versato dal fabbricante.
In questo modo si evita che io possa chiedere un compenso al cliente e poi anche al fabbricante (ad esempio a . CP_1
6 Io non rispondo alla società e quindi le somme che questa mi versa sono il sovrapprezzo CP_1 ricevuto dei clienti per la mia prestazione. Preciso che io lavoro anche con concorrenti CP_1
Adr il mio compito cercare prodotti corrispondenti alle esigenze dei miei clienti al prezzo migliore per loro. Io mi reco dalle varie aziende produttrici con i clienti e seleziono campionari e poi loro organizzano un meeting nel corso del quale vengono fatti gli ordini.
A volte partecipo anche io a questi meeting (ad esempio aiuto nel caso di richieste di scontistica, aiuto ad esempio nelle trattative), ma sempre a favore dei miei clienti che effettuano gli ordini direttamente ai produttori .
Gli ordini passano attraverso il mio ufficio. Preciso che il mio ufficio offre anche ulteriori servizi ai clienti ad esempio: i cartellini, le etichette, i codici a barre, il controllo qualità, le verifiche circa le misure delle varie taglie che devono rispettare determinati parametri di misura.
Adr il mio compenso è calcolato sul servizio reso ai miei clienti e non sulle vendite effettuate confezione CP_1
Io non ho un obiettivo di vendita da raggiungere con il fabbricante nè un piano commerciale stabilito da loro.
Io non ho obblighi di promuovere i prodotti della né degli altri fabbricanti a cui mi rivolgo. CP_1
Non ho un contratto di agenzia. Io non mi occupo di piazzare tutto il campionario della Lavis…”.
21. Quindi, secondo quanto dichiarato dal costui aveva operato come intermediario tra gli Per_1 acquirenti e vari fornitori di capi di abbigliamento, ivi compresa la selezionando la merce CP_1 attraverso la scelta di campionari predisposti dai fornitori stessi e anche intervenendo, all'occorrenza, per facilitare le trattative tra le parti del contratto commerciale o per determinare il prezzo dei beni oggetto di vendita.
Inoltre, per suo stesso dire, il compenso che gli spettava era calcolato sul servizio da lui reso ai propri clienti, servizio che, oltre all'attività commerciale propriamente detta, includeva anche la ricerca di fornitori, il controllo di qualità e la verifica della conformità della merce alle misure dei capi confezionati, con evidente riferimento a una prestazione lavorativa composita che cumula in sé attività di mandato, di appalto e di contratto d'opera, mentre l'onere economico corrispettivo era sopportato da un solo soggetto secondo un meccanismo di “partita di giro”, in forza del quale l'acquirente pagava, oltre al prezzo delle merci, anche un sovrapprezzo al fornitore, sovraprezzo che il fornitore poi corrispondeva al buyer.
22. Osserva tuttavia la Corte che, nel mentre non emerge dagli atti -né è stato riferito dal quale Per_1 fosse il compenso per tale composita opera, è stata la stessa a riferire che al collaboratore veniva CP_1 pagata una percentuale calcolata sul prezzo della merce venduta (v. pag. 9 ricorso ex art. 645 cpc).
7 Se ne ricava che, a ben vedere, il detto compenso corrispondeva al solo aspetto strettamente commerciale dell'attività del ed era liquidato giusta gli affari da lui promossi e conclusi tra il Per_1 fornitore e il terzo acquirente, in piena coerenza con quanto accade per l'agenzia, in cui la CP_1 provvigione è dovuta all'agente quando l'operazione di vendita dei beni del preponente è stata perfezionata per effetto del suo intervento (art. 1748 cc).
23. La conclusione, che si è tratta, non è infirmata dall'evenienza che, in concreto, l'onere economico del detto compenso faceva carico all'acquirente dei prodotti commercializzati da CP_1
24. Invero, al fondo della complessiva attività negoziale dei plurimi attori che intervenivano nella fattispecie in esame, quale descritta, resta che l'obbligo di retribuire il buyer sorgeva a carico del fornitore in nesso con la stipulazione di una compravendita perfezionatasi per effetto dell'intervento del buyer stesso giusta quanto previsto dall'art. 1742 cc, il che relega al livello dei rapporti interni tra il fornitore e l'acquirente la pattuizione circa il ricarico di un quid pluris sul prezzo delle merci destinato a compensare, appunto, l'opera del buyer.
Non a caso, proprio il ha ammesso che la predetta “partita di giro” era destinata a evitare che Per_1 egli fosse compensato sia dal venditore, sia dal fornitore, mentre risulta in atti che egli presentava le fatture soltanto al fornitore per prestazioni che dichiarava di aver svolto per questo solo soggetto CP_1
(v. causale ivi riportata: “occasionale presentazione clienti”, ovvero “consulenza commerciale per il mercato greco”).
25. Osserva allora la Corte che si tratta di riscontri inidonei ex art. 2697 cc a far affermare che il Per_1 operava quale mediatore nell'interesse dei contraenti della vendita dei beni commercializzati da ovvero quale mandatario dell'acquirente di tali beni e nel suo solo interesse, dal momento che CP_1 si tratta di riscontri -all'evidenza- incongruenti con le fattispecie astratte di riferimento (art. 1754 cc, art. 1704 ss. cc).
26. Detti riscontri dimostrano, invece, che era il solo fornitore a beneficiare della predetta attività CP_1 del collaboratore il che ben consente di ascrivere la fattispecie concreta a quella disciplinata Per_1 dagli art. 1742 ss. cc.
Anzi, allo scopo rileva viepiù l'evenienza che le fatture prodotte in giudizio, documenti che hanno rilevanza qualificata in quanto impingono sull'assolvimento di obbligazioni di natura pubblica, depongono in modo inequivoco nel collegare, a pieni effetti giuridici, l'attività del alla sfera Per_1 di dominio di CP_1
Si tenga invero conto che l'art. 21 D.P.R. n. 633/1972, in tema di IVA, stabilisce:“1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità,
8 assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. …
2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui
è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
….”.
Ebbene, tanto è accaduto nel caso di specie, dal momento che le fatture sono state emesse dal Per_1
e presentate a per ottenere il compenso di servizi resi dal primo in favore della seconda. CP_1
27. Per completezza espositiva sul punto vale evidenziare che, al contrario di quanto eccepito dalla società appellata, le argomentazioni di incentrate sull'esaminata normativa non sono nuove ai sensi Pt_1 dell'art. 437 cpc, risultando già invocate nell'originaria memoria (v. pag. 7).
28. Né ha rilevanza decisoria contraria la circostanza che il nello svolgere la sua collaborazione, Per_1 non si interfacciava direttamente con CP_1
Infatti, l'art. 1742 cc individua, quale requisito costitutivo della fattispecie negoziale di riferimento, la promozione, da parte dell'agente, della conclusione di contratti in favore del preponente, senza escludere alcuna modalità di esecuzione dell'incarico.
Tanto consente di ricomprendere tra dette modalità operative anche quelle che, in quanto consone a nuove tipologie d'impresa (come nel caso in esame), sono comunque in nesso eziologico con la
9 conclusione dell'affare in favore del preponente, pur non presentando il tratto “classico” dell'attività dell'agente di commercio, ossia l'acquisizione di clienti a mezzo di contatti diretti e concreti tra le parti.
29. Neppure è utile alle ragioni dell'appellata la dichiarazione del secondo cui egli non concludeva Per_1 contratti per CP_1
Infatti, dal combinato disposto degli artt. 1745, 1749 e 1752 cc si evince in modo piano che il potere di rappresentanza a concludere negozi per conto del preponente non costituisce un requisito insopprimibile del contratto di agenzia, sicché la sua carenza nella fattispecie concreta non ne preclude la conforme qualificazione giuridica ove il rapporto di collaborazione presenti, invece, i caratteri costitutivi di cui si è sopra fatta menzione, caratteri per quanto esposto apprezzabili nel caso in esame.
30. Allo stesso modo, non rileva in favore dell'appellata l'evenienza che il svolgeva la sua attività Per_1 di buyer senza l'esclusiva per ma in favore di molteplici fornitori. CP_1
Difatti, l'art. 1743 cc vieta che l'agente tratti affari nella stessa zona per più imprese in concorrenza tra di loro, mentre nel caso di specie non vi è prova che gli altri clienti del buyer operassero nello stesso segmento di mercato occupato dalla società appellata, ossia prevalentemente la camiceria (v. sopra).
In ogni caso, e in via dirimente, va tenuto conto che un fatto del genere verrebbe in rilievo nel rapporto lavoristico, integrando un inadempimento dell'agente nei confronti del preponente, ma non ridonda comunque in un vizio di radicale nullità del rapporto contrattuale, dacché esso involge, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, un elemento naturale e non essenziale del contratto di agenzia (Cass. 9226/2014), con il corollario che tale fatto non precluderebbe la qualificazione del menzionato rapporto ex art. 1742 ss. cc ai fini dell'insorgenza dell'obbligazione contributiva tra la preponente e l' . Pt_1
31. È quindi confermata la conclusione, cui è giunta la Corte, della sussistenza dell'obbligazione contributiva di oggetto di causa, il che assorbe l'esame delle censure formulate dall'appellante CP_1 in punto di prova testimoniale espletata dal Tribunale.
32. Circa il quantum del credito contributivo dell' , accertato in giudizio con riferimento alla Pt_1 posizione di entrambi gli agenti sopra indicati ( e , rileva la Corte che non ha Tes_1 Per_1 CP_1 proposto neppure nel grado alcuna questione sul punto, il che cristallizza detto credito nei termini azionati dall'ente in via monitoria.
33. Occorre poi aggiungere che, al contrario di quanto sostenuto dall' nel grado (e nella memoria Pt_1 originaria), il regime delle sanzioni e degli interessi che maturano sui contributi non pagati da CP_1
10 va stabilito secondo il Regolamento della come peraltro rivendicato dallo stesso ente nel Parte_1 ricorso in monitorio.
34. L'esame del quarto motivo d'impugnazione è superato dalla regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, che la Corte deve eseguire secondo l'esito complessivo della lite in conseguenza della riforma della sentenza impugnata scaturente dalla rilevata fondatezza dell'appello (Cass. n.
9064/2018).
35. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza Co impugnata, va condannata a a pagare alla la somma complessiva di € CP_1 Parte_1
13.001,33 per i titoli di cui ricorso in monitorio, oltre alle ulteriori sanzioni e interessi maturati e maturandi secondo il Regolamento dell'ente fino al saldo effettivo.
36. Le spese del doppio grado di giudizio, compresa la fase monitoria, seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito attribuito);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (per il primo grado, va liquidata la fase istruttoria, che è stata svolta. Per i secondo grado, va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta;
al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Per entrambi i gradi, va inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
37. Infine, osserva la Corte che la domanda dell'appellante, di restituzione della somma pagata per spese di lite del giudizio di primo grado, non può essere conosciuta nel merito, in quanto afflitta da nullità per difetto di allegazione dei suoi fatti costitutivi, allegazione non assolta dal richiamo, operato al fine dall'ente, a uno scritto della di generico contenuto, prodotto nel fascicolo di secondo Parte_1 grado.
Resta fermo, ovviamente, il diritto dell'appellante di recuperare detto pagamento ex art. 336 cpc, se eseguito, o con spontaneo adempimento della parte debitrice, ovvero con la precostituzione di idoneo titolo a fronte della puntuale allegazione degli elementi costitutivi della pretesa, come tale idonea a consentire all'ente anche di assolvere il relativo onere probatorio ex art. 2697 cc.
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
11 Condanna a pagare alla la somma complessiva di € Controparte_1 Parte_1
13.001,33 per i titoli di cui ricorso in monitorio, oltre alle ulteriori sanzioni e interessi maturati e maturandi secondo il regolamento dell'ente fino al saldo effettivo.
Condanna a rifondere alla le spese del doppio grado di Controparte_1 Parte_1 giudizio, che liquida in € 3.000,00 per ciascun grado e in € 500,00 per la fase monitoria, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Roma, 2 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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