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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 05/12/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 641/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa IA NI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 641/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
10.04.2025 da
, nato a [...] in data [...] e residente in [...]
Vaone n. 10;
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 22; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Annalisa Vitaloni ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Spoleto, in Spello (PG) Via dell'Industria n. 8, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.04.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la parziale modifica della sentenza di pagina 1 di 3 divorzio del Tribunale di Spoleto n. 327/2019, pubblicata in data 7.05.2019, all'esito del procedimento rg n. 2837/2018.
Le parti hanno rappresentato che:
- Il figlio è divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- La figlia , seppur maggiorenne, non è economicamente autosufficiente in quanto Per_2 studentessa universitaria.
Per tali ragioni, le parti hanno concordemente chiesto la parziale modifica della senza di divorzio sopra citata alle seguenti
Condizioni
“1) Confermare l'assegno di mantenimento da parte del Signor che corrisponderà Parte_1
a titolo di contributo in favore della figlia , con la madre convivente, la somma di € 200,00 Per_2 mensili da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT.
2) Il sig. continuerà a versare, quale contributo al mantenimento della moglie, la Parte_1 somma mensile di euro 200,00 entro il giorno 15 ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
3) Le spese straordinarie verranno suddivisione al 70% a carico dell'ex marito ed al 30% a carico della sig.ra . CP_1
4) L'interruzione dell'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio poiché Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente”.
All'udienza del 12.11.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le parti hanno chiesto che il Tribunale in accoglimento della congiunta domanda, provvedesse alla modifica delle condizioni di divorzio rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero in sede che ha espresso parere favorevole in data
5.05.2025.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che l'intervenuto accordo risponda alle mutate esigenze rispetto alle condizioni che avevano determinato il precedente in sede di divorzio, per come allegate e valutate dalle parti.
In particolare, gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appaiono adeguati agli interessi delle parti per come dalle stesse valutati. pagina 2 di 3 Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e di modifica delle condizioni di Parte_1 CP_1 divorzio, così provvede:
- DISPONE a modifica delle condizioni di divorzio indicate nella sentenza n. 327/2019 del
Tribunale di Spoleto pubblicata in data 7.05.2019, quanto indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto 5.12.2025
Il Presidente est.
IA NI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa IA NI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 641/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
10.04.2025 da
, nato a [...] in data [...] e residente in [...]
Vaone n. 10;
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 22; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Annalisa Vitaloni ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Spoleto, in Spello (PG) Via dell'Industria n. 8, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.04.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la parziale modifica della sentenza di pagina 1 di 3 divorzio del Tribunale di Spoleto n. 327/2019, pubblicata in data 7.05.2019, all'esito del procedimento rg n. 2837/2018.
Le parti hanno rappresentato che:
- Il figlio è divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- La figlia , seppur maggiorenne, non è economicamente autosufficiente in quanto Per_2 studentessa universitaria.
Per tali ragioni, le parti hanno concordemente chiesto la parziale modifica della senza di divorzio sopra citata alle seguenti
Condizioni
“1) Confermare l'assegno di mantenimento da parte del Signor che corrisponderà Parte_1
a titolo di contributo in favore della figlia , con la madre convivente, la somma di € 200,00 Per_2 mensili da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT.
2) Il sig. continuerà a versare, quale contributo al mantenimento della moglie, la Parte_1 somma mensile di euro 200,00 entro il giorno 15 ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
3) Le spese straordinarie verranno suddivisione al 70% a carico dell'ex marito ed al 30% a carico della sig.ra . CP_1
4) L'interruzione dell'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio poiché Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente”.
All'udienza del 12.11.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le parti hanno chiesto che il Tribunale in accoglimento della congiunta domanda, provvedesse alla modifica delle condizioni di divorzio rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero in sede che ha espresso parere favorevole in data
5.05.2025.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che l'intervenuto accordo risponda alle mutate esigenze rispetto alle condizioni che avevano determinato il precedente in sede di divorzio, per come allegate e valutate dalle parti.
In particolare, gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appaiono adeguati agli interessi delle parti per come dalle stesse valutati. pagina 2 di 3 Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e di modifica delle condizioni di Parte_1 CP_1 divorzio, così provvede:
- DISPONE a modifica delle condizioni di divorzio indicate nella sentenza n. 327/2019 del
Tribunale di Spoleto pubblicata in data 7.05.2019, quanto indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto 5.12.2025
Il Presidente est.
IA NI
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