CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 488/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza,21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo, 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile 1 91100 Trapani TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500002048000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500002048000 TASI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500002048000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500002048000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500002048000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500002048000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500002048000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500002048000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920180010342002000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200007827829000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29920210012962321000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210032415287000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210040249632000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920220009512105000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920220018868208000 TASSA SERV. IND 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.04.2025, RGR n. 488/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29980202500002048000, fascicolo n. 2024/000034859, notificata il 12.03.2025, con la quale l'Agente della Riscossione, sede di Trapani, intimava il pagamento della somma di Euro 7.137,48, da effettuarsi entro
30 giorni dal ricevimento dell'atto, informando che, decorso in fruttuosamente tale termine, avrebbe iscritto il fermo amministrativo sul motociclo targato Targa_1,
in riferimento ai crediti riportati dalle seguenti cartelle di pagamento:
-Cartella n. 29920180010342002000, presuntivamente notificata il 26.02.2019, emessa da Dir. Prov.le di
Trapani-uff. territoriale di Marsala, per omesso versamento della Tassa automobilistica dell'anno 2014, oltre sanzioni ed interessi per un totale di Euro 588,89;
-Cartella n. 29920200007827829000, presuntivamente notificata il 23.09.2022, emessa da Reg. Siciliana-
Ass.Econ. Dip. Fin. e cred. Serv. 2 Tasse Auto, per omesso versamento della Tassa automobilistica dell'anno
2017, oltre sanzioni ed interessi per un totale di Euro 493,67;
- Cartella n. 29920210012962321000, presuntivamente notificata il 17.04.2023, emessa da Dir. Prov.le di
Trapani-uff. territoriale di Marsala, per omesso versamento della Tassa automobilistica dell'anno 2015, oltre sanzioni ed interessi per un totale di Euro 576,49;
-Cartella n. 29920210032415287000, presuntivamente notificata il 12.02.2024, emessa da Reg. Siciliana-
Ass.Econ. Dip. Fin. e cred. Serv. 2 Tasse Auto, per omesso versamento della Tassa automobilistica dell'anno
2016, oltre sanzioni ed interessi per un totale di Euro 494,45
- Cartella n. 29920210040249632000, presuntivamente notificata il 12.02.2024, emessa da Reg. Siciliana-
Ass.Econ. Dip. Fin. e cred. Serv. 2 Tasse Auto, per omesso versamento della Tassa automobilistica dell'anno
2018, oltre sanzioni ed interessi per un totale di Euro 1224,77;
-Cartella n. 29920220009512105000, presuntivamente notificata il 12.02.2024, emessa da Reg. Siciliana-
Ass.Econ. Dip. Fin. e cred. Serv. 2 Tasse Auto. per omesso versamento della Tassa automobilistica dell'anno 2019, oltre sanzioni ed interessi per un totale di Euro 1.155,77;
- Cartella n. 29920220018868208000, presuntivamente notificata il 17.04.2023, emessa da Comune di
Partanna- Ufficio Tributi, per omesso versamento della Tassa sui servizi indivisibili dell'anno 2015, oltre sanzioni, interessi e spese per un totale di Euro 59,90;
per un totale oggetto di impugnazione pari ad euro 4.683,91, comprese spese esecutive pari a Euro 92,97, sostenendone la illegittimità.
Lamentava il ricorrente la decadenza e/o prescrizione dei crediti vantati.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'atto impugnato, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trapani, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 27.06.2025, avanzava preliminarmente richiesta di estromissione dal giudizio relativamente alle iscrizioni a ruolo contenute nelle cartelle di pagamento di competenza della Regione Sicilia, nello specifico le cartelle n.299 2020 00078278 29/000, n.299 2021 00324152 87/000, n.299 2021 00402496 32/000, n.299
2022 00095121 05/000 e n.299 2022 00188682 08/000.
Sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso ex artt. 19, comma 3 e 21 D.lgs n. 546/92, attesa la regolare notifica delle cartelle di pagamento n.299 2018 00103420 02/000 e n.299 2021 00129623
21/000.
Nel merito, confutava le argomentazioni di parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite.
Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sollevando il difetto di legittimazione passiva relativamente a tutte le contestazioni mosse agli Enti Impositori (Regione Sicilia, Assessorato Economia -
Dipartimento Finanze e Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Trapani).
Nel merito, eccepiva che le cartelle sottostanti l'atto impugnato erano state ritualmente e regolarmente notificate, e contestava il decorso dei termini prescrizionali.
Si costituiva, infine, la Regione Sicilia, sollevando il difetto di legittimazione passiva in ordine alle cartelle di pagamento relative alle tasse automobilistiche 2014 e 2015, il difetto di legittimazione passiva in ordine alla cartella anno 2019, notificata il 12.02.2024 (anno 2019 ruolo n. 2022/831, consegnato il 25 marzo 2022), ed insistendo nel proprio operato
Le parti depositavano memorie.
Rigettata l'istanza di sospensione con ordinanza del 22.09.2025, all'udienza del 19.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. Dall'esame degli atti depositati si rileva che non tutti i crediti riportati nelle cartelle di pagamento opposte risultano prescritti.
In particolare si rileva che non risultano prescritti i crediti relativi alla cartella n. 29920200007827829000, notificata il 23.09.2022 e relativa alla tassa auto anno 2017, e ciò tenuto conto della normativa emergenziale
Covid 19, potendo la stessa essere notificata entro il 31.12.2022.
Infatti, in riferimento al bollo anno 2017, fermo restando che rispetto a tale annualità la cartella di pagamento assolve alla duplice funzione di atto di accertamento del tributo e di strumento di riscossione (art. 19 L.R.
n. 24/2016), il termine di prescrizione decorrente dall'annualità successiva è maturato durante il periodo di sospensione, quindi ha fruito della proroga biennale (termine ultimo di prescrizione 31.12.2022).
Tutti gli altri crediti, invece, devono ritenersi prescritti.
Pertanto, il preavviso di fermo opposto, pur relativamente al solo debito di cui alla citata cartella, può considerarsi legittimo.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Trapani, addì 19.01.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 488/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza,21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo, 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile 1 91100 Trapani TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500002048000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500002048000 TASI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500002048000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500002048000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500002048000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500002048000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500002048000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500002048000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920180010342002000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200007827829000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29920210012962321000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210032415287000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210040249632000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920220009512105000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920220018868208000 TASSA SERV. IND 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.04.2025, RGR n. 488/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29980202500002048000, fascicolo n. 2024/000034859, notificata il 12.03.2025, con la quale l'Agente della Riscossione, sede di Trapani, intimava il pagamento della somma di Euro 7.137,48, da effettuarsi entro
30 giorni dal ricevimento dell'atto, informando che, decorso in fruttuosamente tale termine, avrebbe iscritto il fermo amministrativo sul motociclo targato Targa_1,
in riferimento ai crediti riportati dalle seguenti cartelle di pagamento:
-Cartella n. 29920180010342002000, presuntivamente notificata il 26.02.2019, emessa da Dir. Prov.le di
Trapani-uff. territoriale di Marsala, per omesso versamento della Tassa automobilistica dell'anno 2014, oltre sanzioni ed interessi per un totale di Euro 588,89;
-Cartella n. 29920200007827829000, presuntivamente notificata il 23.09.2022, emessa da Reg. Siciliana-
Ass.Econ. Dip. Fin. e cred. Serv. 2 Tasse Auto, per omesso versamento della Tassa automobilistica dell'anno
2017, oltre sanzioni ed interessi per un totale di Euro 493,67;
- Cartella n. 29920210012962321000, presuntivamente notificata il 17.04.2023, emessa da Dir. Prov.le di
Trapani-uff. territoriale di Marsala, per omesso versamento della Tassa automobilistica dell'anno 2015, oltre sanzioni ed interessi per un totale di Euro 576,49;
-Cartella n. 29920210032415287000, presuntivamente notificata il 12.02.2024, emessa da Reg. Siciliana-
Ass.Econ. Dip. Fin. e cred. Serv. 2 Tasse Auto, per omesso versamento della Tassa automobilistica dell'anno
2016, oltre sanzioni ed interessi per un totale di Euro 494,45
- Cartella n. 29920210040249632000, presuntivamente notificata il 12.02.2024, emessa da Reg. Siciliana-
Ass.Econ. Dip. Fin. e cred. Serv. 2 Tasse Auto, per omesso versamento della Tassa automobilistica dell'anno
2018, oltre sanzioni ed interessi per un totale di Euro 1224,77;
-Cartella n. 29920220009512105000, presuntivamente notificata il 12.02.2024, emessa da Reg. Siciliana-
Ass.Econ. Dip. Fin. e cred. Serv. 2 Tasse Auto. per omesso versamento della Tassa automobilistica dell'anno 2019, oltre sanzioni ed interessi per un totale di Euro 1.155,77;
- Cartella n. 29920220018868208000, presuntivamente notificata il 17.04.2023, emessa da Comune di
Partanna- Ufficio Tributi, per omesso versamento della Tassa sui servizi indivisibili dell'anno 2015, oltre sanzioni, interessi e spese per un totale di Euro 59,90;
per un totale oggetto di impugnazione pari ad euro 4.683,91, comprese spese esecutive pari a Euro 92,97, sostenendone la illegittimità.
Lamentava il ricorrente la decadenza e/o prescrizione dei crediti vantati.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'atto impugnato, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trapani, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 27.06.2025, avanzava preliminarmente richiesta di estromissione dal giudizio relativamente alle iscrizioni a ruolo contenute nelle cartelle di pagamento di competenza della Regione Sicilia, nello specifico le cartelle n.299 2020 00078278 29/000, n.299 2021 00324152 87/000, n.299 2021 00402496 32/000, n.299
2022 00095121 05/000 e n.299 2022 00188682 08/000.
Sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso ex artt. 19, comma 3 e 21 D.lgs n. 546/92, attesa la regolare notifica delle cartelle di pagamento n.299 2018 00103420 02/000 e n.299 2021 00129623
21/000.
Nel merito, confutava le argomentazioni di parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite.
Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sollevando il difetto di legittimazione passiva relativamente a tutte le contestazioni mosse agli Enti Impositori (Regione Sicilia, Assessorato Economia -
Dipartimento Finanze e Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Trapani).
Nel merito, eccepiva che le cartelle sottostanti l'atto impugnato erano state ritualmente e regolarmente notificate, e contestava il decorso dei termini prescrizionali.
Si costituiva, infine, la Regione Sicilia, sollevando il difetto di legittimazione passiva in ordine alle cartelle di pagamento relative alle tasse automobilistiche 2014 e 2015, il difetto di legittimazione passiva in ordine alla cartella anno 2019, notificata il 12.02.2024 (anno 2019 ruolo n. 2022/831, consegnato il 25 marzo 2022), ed insistendo nel proprio operato
Le parti depositavano memorie.
Rigettata l'istanza di sospensione con ordinanza del 22.09.2025, all'udienza del 19.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. Dall'esame degli atti depositati si rileva che non tutti i crediti riportati nelle cartelle di pagamento opposte risultano prescritti.
In particolare si rileva che non risultano prescritti i crediti relativi alla cartella n. 29920200007827829000, notificata il 23.09.2022 e relativa alla tassa auto anno 2017, e ciò tenuto conto della normativa emergenziale
Covid 19, potendo la stessa essere notificata entro il 31.12.2022.
Infatti, in riferimento al bollo anno 2017, fermo restando che rispetto a tale annualità la cartella di pagamento assolve alla duplice funzione di atto di accertamento del tributo e di strumento di riscossione (art. 19 L.R.
n. 24/2016), il termine di prescrizione decorrente dall'annualità successiva è maturato durante il periodo di sospensione, quindi ha fruito della proroga biennale (termine ultimo di prescrizione 31.12.2022).
Tutti gli altri crediti, invece, devono ritenersi prescritti.
Pertanto, il preavviso di fermo opposto, pur relativamente al solo debito di cui alla citata cartella, può considerarsi legittimo.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Trapani, addì 19.01.2026
Il Giudice Monocratico