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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.760 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2021 e vertente
Tra
, con l'avv.BRUNO GIOVANNI, Parte_1
appellante
E
, con l'avv.GIANNICCO GIOVANNI, CP_1
appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di VI , giudice del lavoro,
n. 2130/2020, pubblicata in data 16/12/2020; differenze retributive.
Conclusioni delle parti come in atti.
FATTO.
1
1.Il Giudice del Lavoro di VI, in parziale accoglimento della domanda proposta da dipendente della dal 02.11.2009 al Parte_1 CP_1
07/10.05.2014, data del licenziamento, a tempo pieno con mansioni di autista di mezzi- ha condannato la società datoriale al pagamento della “ complessiva somma di €
16.208,72, a titolo di emolumenti retributivi e Tfr differenziali maturati per il lavoro straordinario.
In particolare, il Tribunale:
-ha ritenuto ampiamente provato quanto dedotto nell'atto introduttivo in merito alla durata del rapporto lavorativo, l'inquadramento e le mansioni, l'operatività della contrattazione collettiva nazionale;
-ha tenuto conto soltanto dei dischi cronotachigrafi che il ricorrente aveva allegato per provare lo straordinario effettuato nell'ultimo anno del rapporto, omettendo del tutto di valutare gli esiti della prova testimoniale che lo stesso aveva articolato Pt_1
per dimostrare lo svolgimento del lavoro straordinario nei pregressi anni in relazione ai quali non era riuscito ad ottenere i dischi.
2. ha appellato tale decisione lamentando l'omessa valutazione Parte_1
della prova testimoniale e ha chiesto, previo rinnovo della CTU, l'accoglimento della domanda di pagamento del lavoro straordinario espletato per l'intera durata del rapporto di lavoro intrattenuto con la e conseguenti differenze di TFR. CP_1
3. si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità del CP_1
gravame per genericità dei motivi e insistendo nel suo rigetto poiché infondato.
4. Disposta la rinnovazione della consulenza tecnico contabile, l'udienza già fissata per la discussione è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter cpc.
All'esito, il Collegio ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
5. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla società.
2 Emerge, infatti, dal tenore delle censure come sopra sinteticamente riportate, che esse, in quanto riferite a precisi passaggi motivazionali, prospettano una critica puntuale all'impianto argomentativo della sentenza impugnata e soddisfano il requisito di specificità, che per giurisprudenza consolidata può prescindere da qualsiasi rigore di forme purchè restino esattamente precisate le ragioni di fatto e di diritto su cui è fondata l'impugnazione.
6. L'appello è fondato e va accolto.
7.Va premesso che non è stata impugnata la statuizione del primo giudice circa la sussistenza un rapporto di lavoro tra le parti per la durata e con le modalità dedotte dal lavoratore nel ricorso introduttivo.
Deve dunque ritenersi accertato in modo incontestabile che egli:
-ha prestato attività alle dipendenze della dal 02.11.2009 (dapprima a CP_1
tempo determinato con scadenze al 31.1.2010, prorogata al 31.8.2010 e trasformata in data 1.9.2010) (all.2) e fino al 07/10.05.2014, giorno in cui veniva ingiustamente ed illegittimamente licenziato perle motivazioni di cui alle comunicazioni datate
24.03.2014 e del 10.05 .2014>;
- < ha svolto ininterrottamente attività di autista dei mezzi della (in CP_1
particolare l' IVECO 65 tg. EG 522 DC od altri mezzi in caso di supplenza di altri colleghi) provvedendo a svolgere, altresì, operazioni di carico della merce da veicolare ai venditori finali in tutta la provincia di Cosenza oye da solo conduceva il mezzo provvedendo anche allo scarico ed alla consegna della medesima merce>>;
- la regolamentazione contrattuale del suddetto rapporto di lavoro prevedeva un orario settimanale di 40 ore, per come indicato dall'art.3O CCNL e segg..>.
8. Ciò premesso, reputa la Corte che le testimonianze raccolte in primo grado e non valutate – immotivatamente- dal Tribunale, siano sufficienti a dimostrare che negli anni del rapporto per i quali non è stato possibile rinvenire i dischi cronotachigrafi, ossia dal
2009 al 2013, il ricorrente ha espletato lavoro straordinario, osservando un orario giornaliero dalle 2.30 alle 16 il lunedì mercoledì e venerdì nonché un orario giornaliero dalle 2.30 alle14 e dalle14.30 alle 20 il martedì e il giovedì.
3 8.1-Il collega del ricorrente con le stesse mansioni, ha riferito che la giornata Tes_1
di lavoro iniziava alle 2.30; che dopo avere caricato il mezzo, impiegando due/tre ore, si cominciava il giro;
che si faceva rientro al capannone alle 14 e si provvedeva a scaricare e lavare il mezzo, concludendo le operazioni alle 16 circa;
che il martedì e il giovedì
e si lavorava dalle 14.30 alle 20 per consegna merce. La sua attendibilità non appare in alcun modo revocabile in dubbio, essendo lineari e coerenti le dichiarazioni che rende e non mostrando alcun interesse all'esito della lite o motivi di acredine con la parte datoriale, nei confronti della quale non risulta che abbia proposto azioni giudiziali.
8.2-Sostanzialmente sovrapponibili quanto all'orario iniziale della giornata lavorativa e agli orari pomeridiani per due volte a settimana sono le altre deposizioni, sinanche quelle dei testi della parte datoriale ( e . Tes_2 Tes_3
Occorre solo precisare che il diverso orario di inizio delle 4.30 riferito da alcuni testi non rileva giacchè è pacifico che esso riguardava solo gli autisti che effettuavano il e vi è prova che tra questi non vi fosse il Pt_1
considerato che il teste , addetto stabilmente a tale giro, ha affermato di non Tes_4 averlo mai visto a quell'orario in azienda.
8.3-La stessa conformità non si registra, invece, relativamente all'orario di fine giornata che il colloca alle 16 per tre giorni e alle 20 per due giorni, mentre il teste Tes_1
alle 12.30, il teste alle 14 con due turni pomeridiani alla settimana, Tes_4 Tes_5
il teste alle 17/18 con prolungamento fino alle 20 nei giorni di martedì e Tes_6
giovedì, i testi e alle 13 con possibilità di prolungamento al Tes_3 Tes_7
pomeriggio.
Ritiene la Corte prevalente la versione del Pedace per due ordini di ragioni:
-sia perché, per come preannunciato, è un teste completamente disinteressato ( non avendo cause in corso con la resistente a differenza del teste;
Tes_6
-sia perché essa non è smentita né dai testi (della resistente) e i Tes_3 Tes_2
quali indicano sì come orario di fine giornata le 13 ma aggiungono entrambi che tale orario di rientro era variabile;
né dal teste che si è limitato a dire che il suo Tes_5
turno finiva sempre alle 13/14 e che qualche volta al ritorno in azienda gli è capitato
4 di vedere anche il ricorrente essere tornato dal “giro”>, ma tutto ciò non è per nulla incompatibile con quanto dichiarato dal ossia che il rientrava al Tes_1 Pt_1
capannone alle 14 e si fermava fino alle 16 per completare le altre operazioni di scarico e lavaggio del mezzo.
9.Questo Collegio ha dato incarico al ctu di quantificare le spettanze maturate dal in relazione all'orario di lavoro per come sopra ritenuto accertato, per il Pt_1
periodo ancora in contestazione non coperto dai dischi cronotachicagrafi.
Il nominato ausiliare, facendo applicazione dei parametri stabiliti dal contratto collettivo “per dipendenti delle aziende alimentari-industrie”, con inquadramento professionale corrispondente ad un 5° livello, ha così determinato le differenze retributive, anche a titolo di TFR, ancora dovute per lavoro straordinario, ( decurtando la somma di somma di € 16.208,72 già riconosciuta nella gravata sentenza):
<..limitatamente al periodo da maggio 2013 a gennaio 2014 con orario di lavoro risultante dai dischi cronotachigrafi (per i soli mesi di novembre e dicembre 2013 poiché mancanti in atti di causa è stato inserito l' importo indicato nelle buste paghe);
e per il periodo dal 2.11.2009 ad aprile 2013 e da febbraio 2014 a maggio 2014 con orario dalle 2.30 alle 16 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e dalle 2.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 20 nei giorni di martedì e giovedì, …. la somma complessiva al lordo è pari ad € 66.671,92>>.
10.Condividendosi pienamente le conclusioni peritali in quanto basate su corretti criteri tecnico-contabili e argomentazioni persuasive e peraltro non contestate dalle parti, la società appellata va condannata al pagamento della somma predetta, maggiorata di interessi e rivalutazione dal di della maturazione al soddisfo.
In tal senso va quindi parzialmente riformata l'impugnata sentenza.
11.Atteso il complessivo esito della lite ( che vede parzialmente soccombente il lavoratore, rispetto all'originaria pretesa di pagamento di somme per mancata fruizione di riposi e ferie), le spese del giudizio si compensano per un terzo;
i restanti due terzi vanno posti a carico della società datoriale e, distratte in favore del difensore antistatario, si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei compensi
5 previsti nelle vigenti tariffe forensi per le fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione in relazione allo scaglione di valore da euro 52.001 a 260.000.
12.Anche le spese di ctu vanno poste a carico dell'appellata, nell'ammontare già liquidato dal Tribunale per la consulenza espletata in primo grado, e nell'ammontare liquidato da questa Corte con separato decreto per la consulenza espletata nel presente grado.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 26/05/2021, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
VI , giudice del lavoro, n. 2130/2020, pubblicata in data 16/12/2020 , così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata condanna l'appellata al pagamento dell'ulteriore somma di € 66.671,92 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo;
-compensa le spese del doppio grado in ragione di un terzo;
condanna l'appellata al pagamento dei restanti due terzi liquidati in euro 4.690,00 per il primo grado e in euro
5.000,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, da distrarre;
-pone a carico della società appellata le spese di entrambe le consulenze tecniche d'ufficio nell'ammontare liquidato con separati decreti del Tribunale e di questa Corte.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.12.2024.
La Presidente est.
Gabriella Portale
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