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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Marielda Montefusco Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi 1866/2022, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 551/2022 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il
16 marzo 2022, vertente
TRA la (partita iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Rosita Leone (codice fiscale ), in virtù della C.F._1
procura in atti
APPELLANTE
E
- 1 - (codice fiscale ), Controparte_1 C.F._2
(codice fiscale e Controparte_2 C.F._3
(codice fiscale Controparte_3 C.F._4
rappresentati e difesi dall' avv. Gianluca Chierchia (codice fiscale
), in virtù della procura in atti C.F._5
APPELLATI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.1 Con atto di citazione per l'udienza del 1° giugno 2021, notificato ritualmente alla controparte, , Controparte_1 Controparte_2
, convenivano innanzi al Tribunale di
[...] Controparte_3
Torre Annunziata, la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, esponendo che:
- “Che il sig. in data 10.01.2001 ed in data Controparte_1
13.11.2001, anche nell'interesse della moglie sig.ra Controparte_2
e la figlia sig.ra , contraeva presso la
[...] Controparte_3
succursale delle sita in Pompei (NA) alla Via Parte_1
Messigno due distinti e rispettivamente: il primo Controparte_4
di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) recante nr. 0146 BET 0551
000000330551103872 emesso in favore di " Controparte_2
04/01/1959 Castellammare di Stabia e Controparte_3
20/03/1991 Castellammare di Stabia"; il secondo di euro
[...]
2.500,00 (duemilacinquecento/00) recante nr. 0046 BET
06665000000330666103462 a favore di " Controparte_2
- 2 - 04/01/1959 Castellamare di Stabia e 08/01/1954 Controparte_1
Castellammare di Stabia";
- “Che avendo la necessità di monetizzare tali buoni il sig.
[...]
in data CP_1
07.01.2020 si recava presso il suddetto Ufficio per richiedere la liquidazione ed il rimborso delle somme dovute sia a titolo di sorta capitale (pari all'importo complessivo di euro 5.000,00) che per gli interessi maturati sulla sorta capitale (35% della sorta capitale sotto-
scritta e quindi per un importo di euro 1.750,00)”;
-“Sennonché solo in quell'istante l'odierna convenuta comunicava
l'impossibilità a rimborsare tali buoni a causa della scadenza dei titoli per decorrenza del termine di prescrizione;
”
- Con p.e.c. del 02.05.2020 gli attori, a mezzo del loro procuratore, diffidavano la società convenuta a provvedere al relativo pagamento dei buono, eccependo che:
“A) i buoni in oggetto risultavano PRIVI della data di scadenza e del numero di serie (tant'è che solo in data 07.01.2020, allorquando il sig. si recava presso l'Ufficio Postale per il Controparte_1
rimborso dei titoli, sui predetti buoni veniva contrassegnato a penna il numero di serie ovvero Serie AA1 per il buono emesso in data
10.01.2001 e Serie AA3 per il buono emesso in data 13.11.2001) oltre che del timbro riportante l'aggiornamento delle condizioni, in totale spregio alla disciplina per essi operante, secondo cui, al momento della
- 3 - sottoscrizione, sui buoni, va apposta un'etichetta con un timbro contenente l'aggiornamento delle condizioni ed il termine di scadenza del titolo”;
“B) che al momento della sottoscrizione di tali buoni
l'intermediaria NON AVEVA CONSEGNATO E/O FATTO SOTTOSCRIVERE
ALCUN FOGLIO INFORMATIVO”
Tanto dedotto, gli attori, stante “la palese responsabilità ed inadempimento in cui è incorsa essa nella vicenda Controparte_5
de qua, la quale ha certamente operato in violazione dei principi e dei
doveri di trasparenza e di informazione imposti dalla normativa”, chiedevano all'adito Tribunale:
“ 1) Accertare e dichiarare che essa non ha Parte_1
adempiuto correttamente ai doveri di correttezza, buona fede ed informazione nell'emissione dei buoni postali fruttiferi di cui è causa
non avendo fornito agli odierni attori informazioni e/o consegnato i fogli informativi agli intessi, omettendo di renderli edotti della durata dei buoni postali e del termine entro cui il diritto al rimborso poteva esser fatto valere”;
“2) per l'effetto condannare al pagamento dei Parte_1
buoni fruttiferi oggetto di lite per la somma di Euro 6.750,00 o alla
diversa somma che sarà accertata in corso di causa oltre interessi maturati dalla singola scadenza e fino al soddisfo”;
- 4 - “3) condannare la parte soccombente al pagamento dei diritti, onorari
e spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario” (cfr. pag. 10-11- dell'atto di citazione di primo grado).
I.2 Si costituiva in giudizio, la che, in via Parte_1
preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in luogo della Cassa Depositi e Prestiti, e deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda, stante l'intervenuta prescrizione. Insisteva, dunque, per il suo rigetto, con vittoria delle spese di giudizio.
I.3 Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 551/2022,
così provvedeva:
1) “accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in
[...]
favore degli attori, della somma di euro 6750,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo”;
2) “condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 6264,00 di cui euro 264,00 per spese oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario” (cfr. pag.5 e 6 della sentenza).
II.1. Avverso detta sentenza – con atto di citazione per l'udienza del 30 settembre 2022, notificato il 19 aprile 2022 – la
[...]
proponeva appello articolando un unico motivo con il Parte_1
- 5 - quale, in sostanza, contestava la ritenuta violazione degli obblighi di informazione, asserendo, invece, di averli compiutamente assolti in quanto la disciplina applicabile ai buoni in contestazione, ivi incluso il regime di prescrizione, era evincibile dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del relativo Decreto Ministeriale. Dal chè, aggiungeva, risultava chiaramente che detti buoni fossero prescritti e quindi non più rimborsabili per causa imputabile al solo intestatario degli stessi che non aveva esercitato il suo diritto nemmeno nei successivi anni dalla data di scadenza (cfr. pag. 11 dell'atto di appello).
Pertanto, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni
“Voglia l'ill.ma Corte di appello respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: riformare e/o annullare la sentenza n. 551/22
r.g. 1070/2022, emessa il 16.03.22, accogliendo i motivi di appello;
rigettare conseguentemente le domande ed eccezioni formulate e
dedotte nel giudizio di primo grado dagli odierni appellati, per tutto quanto esposto;
per l'effetto condannare gli appellati al pagamento delle spese di lite diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 12 settembre
2022, si costituivano in giudizio , Controparte_6 CP_2
e rilevando, in via preliminare,
[...] Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., poi,
l'infondatezza nel merito. Concludevano per il rigetto dello stesso con vittorie delle spese di giudizio.
- 6 - II.3. A seguito di vari rinvii, all'udienza del 30 gennaio 2025, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare, le parti depositavano note in sostituzione dell'udienza contenenti le proprie istanze conclusioni. La Corte dunque rimetteva la causa in decisione, assegnati i termini (40 + 20) ex art 190, 1. co., c.p.c..
Alla scadenza, depositati gli scritti defensionali conclusivi a cura delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Innanzitutto va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello della sollevata dalla difesa degli Parte_1
appellati in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art.348 bis c.p.c..
La questione deve, infatti, ritenersi superata, poiché questa
Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di
- 7 - legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. 15.4.2019 n.10422).
Pertanto, ogni accertamento in proposito è da ritenersi ormai precluso ed assorbito dalla decisione di merito e la ordinanza di inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. “ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità” (Cass.
1.6.2020 n.10409).
2.Il Tribunale di Torre Annunziata, con l'impugnata sentenza, dopo avere qualificato la domanda proposta da , Controparte_1
, e nei confronti della Controparte_2 Controparte_3
“come domanda di risarcimento a titolo di Parte_1
responsabilità precontrattuale e di inadempimento configurabili in capo alla convenuta per violazione dei doveri di trasparenza e di
informazione” (cfr. pag. 3 della sentenza), ha accolto la pretesa
(intesa ad ottenere il pagamento /rimborso dei buoni postali fruttiferi serie AA1 e AA3 ad essi intestati) e condannato l'ente a Pt_1
corrispondere la somma di € 6.750,00 oltre interessi.
In particolare - richiamando l'orientamento giurisprudenziale espresso da una sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 20
maggio 2020, in base alla quale “ deve rispettare i doveri Parte_1
di trasparenza e di informazione nel collocamento dei buoni fruttiferi
- 8 - postali e, in mancanza, non può opporre il decorso del termine prescrizione alla richiesta di rimborso dei buoni”- ha ritenuto sussistente, nella fattispecie in esame, la violazione da parte della dei principi di buona fede e correttezza “ alla luce Parte_1
della circostanza che i titolari dei buoni non sono stati messi in condizione, al momento dell'acquisto, di conoscere la scadenza dei titoli”, sia perché entrambi i buoni fruttiferi erano sforniti dell'indicazione della durata e della data di scadenza, sia perché non era provata da parte dell'ente l'intervenuta consegna ai titolari Pt_1
del relativo Foglio Informativo.
3. La con un unico motivo di gravame, si Parte_1
duole della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza del diritto in capo agli attori, titolari dei buoni de quibus, al risarcimento del danno derivante dalla violazione dei doveri di correttezza e di buona fede da parte dell'ente, in ragione della mancata indicazione della scadenza dei buoni fruttiferi sub iudice.
In particolare, in riferimento ai buoni postali della serie “AA1” e
“AA3” argomenta che “era riconosciuto un rendimento pari al 35% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno dalla data di emissione. Quindi i titoli a termine di questa
serie divenivano infruttiferi alla scadenza del settimo anno ed il diritto al rimborso del montante maturato (capitale più interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%) si prescriveva decorso il successivo
- 9 - decennio” e che “sui buoni compariva in maniera chiara la dicitura a termine e la sua emissione, comprensiva dei rendimenti e scadenza, è stata regolarmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale”, pertanto,
sostiene che la controparte aveva avuto a disposizione tutti gli strumenti e le informazioni utili per conoscere la durata dei titoli, le modalità e le tempistiche utili per la riscossione e che , pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, si dovesse ritenere operante l'istituto della prescrizione.
In altre parole, la pone a sostegno del Parte_1
gravame la circostanza per la quale in capo agli investitori (odierni appellati) incombeva (recte incombe) un onere di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto contrattuale benché non espressamente indicati nel buono postale, dal momento che i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c., pertanto vengono disciplinati da atti normativi ed amministrativi che li integrano all'esterno. In secondo luogo, evidenzia che tale onere di attivazione prescinde dalla mancata consegna del foglio informativo analitico (c.d. FIA) poiché la sola pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale costituisce condizione necessaria e sufficiente per la loro conoscibilità/conoscenza. Sostiene, quindi, da un lato l'insussistenza delle violazioni degli obblighi di correttezza e buona fede, dall'altro ribadisce l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso degli investitori come conseguenza della loro mera inerzia
- 10 - espressiva del disinteresse da parte dei titolari all'esercizio del loro diritto.
Il Collegio ritiene che le censure avanzate dall'odierna appellante risultano meritevoli di accoglimento sulla base delle seguenti ragioni.
3.1. In via preliminare occorre, seppur brevemente, delineare il quadro normativo di riferimento che prende le mosse dall'art. 2 co. 2
d.lgs 284/99 che ha incaricato il Ministro del Tesoro, da un lato, di stabilire con appositi decreti “le caratteristiche e le altre condizioni dei buoni fruttiferi postali” e, dall'altro, di “emanare norme in materia di
pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori”. In adempimento della delega, il D.M. del 19/12/2000 adottato dal Ministro del Tesoro ha fissato le condizioni generali di emissione dei buoni postali disponendo, per quanto di interesse, che:
“a) L'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per
"serie" con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario” (art. 2 co.1);
“b) Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il
- 11 - foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento” (art. 3 co.1);
“c) I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e
interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie” (art.4);
“d) espone nei propri locali aperti al pubblico Parte_1
un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali” (art. 6 co.1);
“e) I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi” (art. 8 co. 1).
Posto l'inquadramento normativo applicabile al caso in esame, i buoni postali, secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 13979/2007, da ultimo Cass.
n. 19002/2017) sono qualificabili non come titoli di credito ma come titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.; da ciò discende che essi sono sottratti all'applicazione dei principi di autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità – propria dei primi – avendo la sola funzione – propria dei secondi - di identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione. In particolare, la svalutazione del principio di letteralità giustifica l'eterointegrazione ab
- 12 - externo del rapporto contrattuale di diritto privato (cfr. Corte Cost.
303/1988) intercorrente tra l'investitore e nonché la Parte_1
soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia.
Ciò significa che, per un verso, il rapporto negoziale soggiace al potere di variazione in pejus dei tassi di interessi in corso di rapporto
(caso affrontato dalla Cass. Civ. Sez. Un. 13979/2009) e, per altro verso, in capo al legittimo possessore dei titoli sussiste un onere di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto, benché non espressamente indicati nel buono.
Tuttavia, tale onere può essere diligentemente assolto purché
l'investitore sia messo in condizione di poterlo adempiere. In questa prospettiva si collocano gli obblighi sia pubblicitari (ex art. 6 co. 1 del
D.M. 19/12/2000) sia di trasparenza, operanti in sede di conclusione del contratto di collocamento del buono (art. 3 co.1.). Si tratta di obblighi la cui precipua funzione è quella di rendere l'investitore edotto sull'intera operazione, tutelando, in questo modo, il suo interesse al risparmio costituzionalmente protetto (art. 47 Cost.).
Sulla base di queste considerazioni si fonda l'assoluta centralità dell'esigenza di garantire all'investitore una piena consapevolezza relativamente non solo alla tipologia dell'investimento concluso ma anche, per quanto interessa in questa sede, alla sua scadenza, al regime giuridico prescrizionale, e di conseguenza l'analisi circa la
- 13 - sussistenza o meno della invocata responsabilità precontrattuale e/o contrattuale, poiché da questo dipende l'integrale soddisfo dell'interesse creditorio.
3.2. Nel caso di specie, occorre precisare che i buoni fruttiferi oggetto di causa appartengono rispettivamente alla serie “AA1”
(rimasta in vigore dal 28 dicembre 2000 al 13 aprile 2001) per il buono n.0146 emesso in data 10 gennaio 2001 e alla serie “AA3” (rimasta in vigore dal 23 ottobre 2001 al 2 maggio 2002) per il buono n. 0046 emesso in data 13 novembre 2001.
Occorre, altresì, evidenziare che - a differenza di analoghi
[...]
sottoposti all'esame di questa Corte che risultavano sprovvisti CP_4
perfino dell'indicazione della serie di appartenenza - i buoni “AA1” e
“AA3” di che trattasi, sul retro, oltre all'indicazione della dicitura a termine e al richiamo alla serie di appartenenza, contengono anche il chiaro rimando ai D.M. che ne regolano la scadenza ed il calcolo degli interessi da cui agevolmente individuare anche il dies a quo (data di scadenza del buono) di decorrenza del termine prescrizionale di durata decennale.
Ferme le caratteristiche dei buoni sopra descritte, questa Corte non può non aderire alle ragioni dedotte dall'odierna appellante, tra l'altro in coerenza con l'orientamento da ultimo assunto dalla Suprema
Corte, secondo cui stante la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione, sussisterebbe, in capo ai titolari dei buoni
- 14 - un onere di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel buono, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi;
informazioni, tra l'altro, facilmente reperibili nei decreti del Ministero del Tesoro, che hanno regolato l'emissione della specifica serie dei Buoni Postali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
I decreti ministeriali, infatti, costituiscono la disciplina normativa fondamentale cui fare riferimento per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi, anche a prescindere dalla materiale consegna del prospetto informativo da parte di . Parte_1
Il punto è dirimente.
Infatti, essendo i suindicati DM Economia e Finanze, contenenti il regolamento legale ed economico di tali buoni postali, pubblicati in
Gazzetta Ufficiale, sussiste una presunzione assoluta di conoscenza degli stessi in capo ai risparmiatori che potevano agevolmente accedervi attraverso la consultazione della relativa Gazzetta Ufficiale, per cui il fondamentale e determinante obbligo informativo può ritenersi in tal modo assolto da (vedi da ultimo Cass. Parte_1
ordinanza n. 33631/2024 del 20 dicembre 2024,sulla scia di SS.UU n.
3963/2019).
- 15 - Sul punto, va chiarito che gli obblighi di trasparenza – che il legislatore disciplina espressamente quando si tratta di rapporti negoziali asimmetrici (cfr. a titolo esemplificativo, artt. 21 TUF, 117
TUB e 3 DM 19/12/2000) – costituiscono declinazione dei principi di buona fede e correttezza, operanti in tutta la vicenda negoziale (artt.
1337, 1366, 1375 c.c.), il cui fondamento è direttamente rinvenibile nel più generale dovere di solidarietà sociale costituzionalmente imposto ex art. 2 della Carta fondamentale.
Sotto questo profilo, è orientamento ormai costante in sede di legittimità quello secondo cui le disposizioni di buona fede di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c. operano “sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti;
sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal
contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte (Cass Civ. 7358/2022).
La buona fede, dunque, assolve una funzione che, eterointegrando il contenuto negoziale, mira a proteggere gli interessi di controparte, sia pure nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. Tale funzione di protezione è vieppiù intensa quando il rapporto contrattuale si instaura tra l'investitore e un soggetto pubblico ) che – Pt_1
nonostante la forma privatistica – svolge una funzione di pubblica
- 16 - utilità sostanziantesi nella raccolta del risparmio tramite collocamento, ad opera della Cassa Depositi e Prestiti, dei buoni postali.
Alla base c'è un bilanciamento di interessi tra la tutela alla stabilità dell'economia pubblica e la tutela al risparmio costituzionalmente garantita (art. 47 Cost.); bilanciamento che trova un punto di equilibrio nella previsione normativa – sia pure di rango secondario - di quegli obblighi informativi, chiari e precisi, in ordine alla scadenza dei titoli, affinché sia altresì garantito il diritto di autodeterminazione negoziale relativo alla riscossione dei predetti buoni.
Appare evidente nel caso di specie, stante la possibilità per gli odierni appellati di poter verificare la relativa scadenza dei buoni così come regolata dai D.M., la doverosa applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di merito in casi analoghi a quello in esame per cui, rispetto a buoni fruttiferi postali che riportano l'indicazione della Serie di Appartenenza nonché il relativo rimando al
D.M. che li regola, anche a fronte della mancata consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi, non si può ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio onere di trasparenza e di informazione.
Secondo tutto quanto sopra, questo Collegio non può non ritenere assolti gli oneri informativi da parte della per CP_5
effetto del rimando sul retro dei buoni sub iudice ai D.M. che ne
- 17 - regolano la durata: dal chè con la pubblicazione dei relativi Decreti di emissione sulla Gazzetta Ufficiale tutte le condizioni riferite ai buoni de quibus devono considerarsi conosciute dai sottoscrittori che non possono invocare l'ignoranza di un provvedimento avente efficacia erga omnes stante la presunzione assoluta di conoscenza nei confronti di tutti i consociati di siffatta categoria di atti normativi (in tale senso cfr. citata Cass. n. 33631/2024).
Alla luce di tutto ciò, i buoni oggetto di causa devono ritenersi prescritti e quindi non più rimborsabili per causa imputabile ai soli destinatari i quali non hanno esercitato il loro diritto al rimborso nemmeno nei successivi dieci anni dalla data di scadenza e non si sono mai attivati nel tempo utile per evitare che il diritto di cui erano titolare cadesse in prescrizione (prescrizione prevista e regolata dalla legge).
L'appello della è dunque fondato e va Parte_1
accolto e per l'effetto la decisione impugnata va riformata con il rigetto della domanda di rimborso proposta dagli attori, titolari dei buoni in questione, nei confronti della Parte_1
4. Per quanto concerne il governo delle spese, non vi è ragione di derogare al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c. e, quindi, in virtù della riforma della sentenza di primo grado, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico degli appellati, pienamente soccombenti. La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo, applicando, avuto riguardo all'attività difensiva svolta ed
- 18 - alla natura delle questioni controverse, i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00 ) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto – con atto di citazione per l'udienza del 30 settembre 2022 ritualmente notificato alle controparti - dalla in persona del legale rappresentante pro Pt_1 Parte_1
tempore, avverso la sentenza n. 551/2022, del Tribunale di Torre
Annunziata, pubblicata il 16 marzo 2022, così provvede:
A) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta da , Controparte_1 Controparte_2
e nei confronti della
[...] Controparte_3 Parte_1
[...]
B)condanna e Parte_2 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore della CP_3 [...]
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida Parte_1
per il primo grado in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, e per il secondo grado in € 3.966,00 per i compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
- 19 - dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'ambrosio
- 20 -