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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 12780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12780 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 45057/2023 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana, n. 80, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Tenga e Fabio Calò, che la rappresentano e difendono in forza di procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente al ricorso;
- ricorrente
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato;
pagina 1 di 14 - convenuto
OGGETTO: ricorso in opposizione ex artt. 84 e 170 DPR 115/2002 per la liquidazione degli onorari.
Conclusioni: all'udienza del 21 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso, depositato in data 6 ottobre 2023, ha proposto Parte_1 opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 avverso il provvedimento, comunicato in data 6 settembre 2023, con cui il Tribunale di Roma ha liquidato in suo favore la somma di € 5.893,58 per la custodia di 23 colli di merce sequestrata, trasportata presso il proprio deposito a cura dello stesso opponente e da questi custodita in luogo coperto e chiuso dal 21 marzo 2019 al 10 maggio 2023.
In particolare, la ricorrente ha lamentato che il giudice non le aveva riconosciuto il maggior importo richiesto di € 8.419,40, osservando che il compenso dovutogli era stato correttamente determinato, facendo riferimento alle tariffe elaborate dall'Agenzia del Demanio, la cui costante applicazione aveva dato luogo ad un uso locale conforme, ma applicando una immotivata riduzione del 30% sul compenso dovuto. Ha, inoltre, lamentato l'omessa liquidazione delle spese nella misura domandata, conforme ai parametri di cui alle stesse tariffe dell'Agenzia del
Demanio.
Ha, pertanto, chiesto la revoca del decreto opposto e il riconoscimento della somma di € 8.419,4, comprensiva delle spese di trasporto.
pagina 2 di 14 Fissata l'udienza di comparizione per il 20.03.2024, in data 12.02.2024, si è costituito il , che ha contestato la possibilità di liquidare il Controparte_1 compenso dovuto al custode, facendo applicazione delle invocate tariffe dell'Agenzia del Demanio, stante l'insussistenza di un uso ad esse conforme.
Nel dettaglio il ha così concluso “anche in via riconvenzionale ed in via CP_1 di accoglimento della presente impugnazione incidentale, annullare il decreto di liquidazione impugnato, accertando e dichiarando che nulla è dovuto a controparte;
in subordine dichiarare inammissibile e/o improcedibile, e comunque rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, anche in quanto la relativa domanda è sfornita di prova, sia nell'an sia nel quantum, alla luce delle ragioni esposte in narrativa;
in via ulteriormente gradata, ridurre il quantum liquidato all'importo ritenuto di giustizia”.
2.Premessa l'integrità del contraddittorio, avendo l'opponente documentato la definizione del procedimento penale in cui è stato adottato il provvedimento di sequestro con sentenza di assoluzione, va dato atto della tempestività dell'opposizione proposta, in data 6 ottobre 2023, nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di liquidazione, avvenuta in data 6 settembre 2023, dovendosi ritenere operante il predetto termine di trenta giorni, per una tempestiva opposizione, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte
Cost. n. 106 del 12.05.2016).
3.Va quindi considerato che, diversamente da quanto sostenuto dal Controparte_1
, il giudice, nell'opposto decreto, ha correttamente fatto riferimento alle
[...] tabelle predisposte dall'Agenzia del Demanio.
pagina 3 di 14 Al riguardo va premesso che, ai sensi dell'art. 58, commi 1 e 2, del DPR 115/2002 al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, che è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59, ossia con decreto del Ministro della Giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e, in via residuale, secondo gli usi. In particolare,
l'art. 276 del medesimo DPR 115/2002 disponeva che, sino all'emanazione del regolamento di cui al citato art. 59, l'indennità spettante al custode era determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la , ridotte secondo equità, e, in via CP_2 residuale, secondo gli usi locali.
Si osserva, quindi, che il D.M. 265/2006, adottato in attuazione di quanto disposto dai citati artt. 58 e 59 DPR 115/2002, prevede i criteri di liquidazione dell'indennità per i veicoli a motore e per i natanti, e stabilisce, all'art. 5, che, per le altre categorie di beni, deve aversi riguardo agli usi locali.
Ne consegue che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, a seguito dell'emanazione del DM 265/2006, la determinazione dell'indennità spettante al custode, in caso di sequestro di beni diversi dai veicoli a motore e dai natanti, debba essere effettuata, in ragione di quanto previsto dall'art. 5 del medesimo decreto, secondo gli usi locali (cfr. Cass. n. 10622 del 4 maggio 2018).
Tanto premesso ritiene questo giudice che sia corretto il riferimento ai criteri stabiliti nelle tariffe elaborate dall'Agenzia del Demanio, dovendosi ravvisare la sussistenza di un uso locale in ragione della relativa generalizzata applicazione per determinare il compenso spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro penale e al custode dei beni sottoposti a sequestro amministrativo, fattispecie questa assimilabile alla prima.
pagina 4 di 14 Nel dettaglio tale applicazione generalizzata delle tariffe elaborate dall'Agenza del demanio per la determinazione dell'indennità spettante al custode, in caso di sequestro di beni diversi dai veicoli a motore e dai natanti, è stata dimostrata nella misura in cui parte opponente ha depositato una pluralità di provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria in cui sono applicati i criteri stabiliti dalla predetta tariffa in casi analoghi a quello di specie, in alcuni dei quali è richiamata l'usuale applicazione di tali tariffe da parte della per determinare l'indennità CP_2 dovuta al custode in caso di sequestro amministrativo di beni mobili (cfr. all. da 3 a
9). Rilevano, inoltre, i due provvedimenti della Camera di Commercio, versati in atti, in cui, con riferimento alle predette tariffe, predisposte dall'Agenzia del
Demanio di Roma con provvedimento prot. n. 1233/2002, si dà atto “del fatto storico osservato e ritenuto abituale ovvero consuetudinario dell'utilizzo di tali tariffe per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa” (cfr. all.
8 e 9 al ricorso in opposizione).
Non possono essere considerato i rilievi svolti sul punto dal Ministero della
Giustizia, che ha osservato che le tariffe elaborate dall'Agenzia del Demanio non potrebbero trovare applicazione, quali usi locali, in considerazione dell'assenza di condizioni di libera nascita sul mercato, trattandosi, piuttosto, del risultato di un'attività tariffaria svolta da un'autorità nell'esercizio delle sue funzioni.
Tale assunto non può essere condiviso, e, al contrario, va richiamato quanto chiarito dalla Corte di legittimità, che ha evidenziato che ciò che assume rilievo, al fine di ravvisare un uso locale, non è il fatto che l'Agenzia del Demanio abbia predisposto il tariffario in questione, ma il fatto storico costituito dalla generalizzata applicazione del tariffario elaborato dall'Agenzia del Demanio nella determinazione del compenso spettante ai custodi dei beni oggetto di sequestro
(cfr. Cass. n. 11553/2019).
pagina 5 di 14 Ne consegue che non può attribuirsi rilievo neanche all'ambito di applicazione del tariffario in questione, sia sotto un profilo temporale sia con riguardo alla tipologia di beni per i quali era stata adottata la tariffa in esame, atteso che le tariffe predisposte dall'Agenzia del Demanio assumono rilevanza, ai fini della determinazione del compenso dovuto all'opponente, non in sé considerate, ma in ragione della relativa generalizzata applicazione, che ha superato i limiti di operatività per i quali erano state elaborate.
Va, infine, considerato quanto chiarito dalla Corte di legittimità, che ha evidenziato che, al fine di riscontrare l'esistenza dell'invocato uso locale, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis “ossia della convinzione comune ai consociati, della obbligatorietà dell'osservanze delle tariffe, poiché il recepimento delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge o di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale di per sé, a recepire e legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario sia anche assistito dalla opinio iuris” (cfr. Cass. n. 11553/2019 e n. 752/2016).
pagina 6 di 14 Da ultimo, va richiamato quanto di recente statuito dalla Corte di legittimità che, in un caso identico a quello in esame, ha evidenziato che “Reputa il Collegio di dover assicurare continuità alla recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.
11553/2019), che ha ritenuto ad esempio condivisibile il ricorso alle tariffe approvate dall' , in quanto ritenute corrispondenti Controparte_3 agli usi locali cui la norma fa richiamo. Ed, infatti, una volta ribadito che l'art. 8 disp. prel. c.c. gen., prevede che nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati
(consuetudo secundum legem), situazione che ricorre nella fattispecie in forza dell'espresso richiamo operato agli usi da parte del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58
e dal D.M. n. 296 del 2006, art. 45, non ignora il Collegio come nella giurisprudenza di questa Corte sia del tutto consolidato il principio, fondato sull'obbligo del giudice di conoscere la legge, ma non anche gli usi, che questi ultimi, ove il giudice non ne sia a conoscenza, debbono essere provati (anche per quanto riguarda l'elemento dell'opinio iuris ac necessitatis) a cura della parte che li allega, e la relativa prova non può essere offerta per la prima volta nel giudizio di legittimità (ad esempio: Sez. 01/03/2007, n. 4853 con ampi richiami: Cass.
18/6/1956 n. 2158; 4/10/1956 n. 3348; 17/10/1961 n. 2183; 30/10/1963 n. 29099;
4/5/1965 n. 795; 18/5/1965 n. 980;18/2/1967 n.406; 17/4/1968 n. 1131; 18/4/1969
n. 12229; 9/6/1972 n. 1823; 21/11/2000 n. 15014). Deve però ritenersi che nell'applicazione ex art. 58 del DPR n. 115/2002 possa attribuirsi valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa.
Quanto all'obiezione secondo cui l'esistenza degli usi presuppone la loro osservanza da parte della collettività nella convinzione della loro cogenza, sicché sarebbe necessario anche accertare tale elemento, la cosiddetta opinio juris ac pagina 7 di 14 necessitatis, che implica la ripetizione abituale della condotta da parte dei consociati nella convinzione di adempiere ad un obbligo giuridico, va ricordato che secondo un orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che si va consolidando e di cui è espressione proprio Cass. n. 11553/2019 citata, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del D.M. n. 265 del 2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M e del
D.P.R. 115/2002, art. 58 comma 2, sulla base degli usi locali senza che per questi occorra verificare la sussistenza del presupposto della opinio iuris ac necessitatis ossia della convinzione comune ai consociati dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei consociati applicati alla pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris (Sez. 6-2, 18/01/2016, n. 752, e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756, nonché 19/1/2016, n. 775 e 776; poi, in seguito: Sez. 2, 4/5/2018 n. 10622; Sez. 2, 7/7/2017, n. 21649; Sez. 2, 15/9/2017 n.
21388)” (cfr. Cass. n. 2507 del 27/01/2022)” nonché sul tema Cass. n. 24933 del
7.02.2023 e Cass. n. 4506 del 20.02.2024, che ha condiviso la pronuncia resa dal
Tribunale che aveva individuato i criteri di liquidazione del compenso spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale, in ragione di quanto previsto dalle tariffe in esame, elaborate dall'Agenzia del Demanio, in ragione del fatto che la relativa costante applicazione da parte della , in ipotesi di custodia CP_2
pagina 8 di 14 assimilabili a quella di specie, aveva assunto valore di consuetudine, precisando che il Tribunale non aveva attribuito “valore al fatto che l'Agenzia del Demanio abbia predisposto il tariffario in questione, ma al fatto storico osservato e ritenuto abituale che la applicava tali tariffe per compensare i custodi di beni CP_2 sequestrati in via amministrativa che, a loro volta, evidentemente percepivano tali compensi”).
4.Ciò posto va esaminata l'opposizione proposta al fine di contestare il decreto di liquidazione nella misura in cui il giudice, calcolata l'indennità spettante al custode in conformità ai criteri di cui alla tariffa elaborata dall'Agenzia del Demanio, ha ridotto l'importo dovuto del 30% così da considerare la durata della custodia, la natura e la quantità dei beni oggetto di sequestro.
Sul punto, va rilevato che l'art. 59 DPR n. 115/2002, nel richiamare il decreto ministeriale contenente le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia, stabilisce che tali tabelle “prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene”.
Va, quindi, osservato che l'art. 3 DM 265/2006 prevede espressamente, con riguardo all'indennità di custodia dei veicoli a motore e dei natanti, delle percentuali di riduzione dell'indennità dovuta al custode che, peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si applicano a prescindere da un accertamento effettivo sullo “stato di conservazione della merce in custodia, avendo il citato art. 3 presunto, sulla base dell'id quod plerumque accidit, un'incidenza negativa del tempo sullo stato di conservazione dei beni oggetto di custodia, che impone di adeguare l'indennità alla perdita di valore dei beni stessi”
(cfr. Cass. n. 22966/2011, peraltro resa in un caso in cui il sequestro riguardava borse, zaini, ecc). Ad analoga riduzione non è fatto cenno nel predetto decreto laddove sono richiamati gli usi locali per la determinazione del compenso dovuto al custode di altre categorie di beni.
pagina 9 di 14 Invero, al riguardo, va, in primo luogo considerato che la disposizione di cui al citato art. 3 costituisce applicazione di un principio generale, sancito dal richiamato art. 59 DPR n. 115/2002, con riferimento a tutte le categorie di beni.
D'altro canto, la ratio sottesa all'art. 3, ossia quella di contenere la spesa pubblica, considerata la durata dei procedimenti penali, la minore onerosità delle custodie di lungo periodo e l'inevitabile deterioramento delle merci nel tempo, è tale da assicurare tutela a esigenze ravvisabili con riferimento a tutte le categorie di beni oggetto di sequestro.
Ne consegue che un'applicazione della riduzione in parola ai soli veicoli a motore e ai natanti determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento e si porrebbe in contrasto con il dato normativo atteso che la disposizione di cui all'art. 59, ultimo comma, DPR 115/2002, si riferisce all'indennità spettante al custode per tutte le tipologie di sequestro.
Deve, pertanto, ritenersi che il rinvio agli usi locali contenuto nell'art. 5 D,M,
265/2006 sia operante nei limiti in cui possa essere considerato compatibile con le disposizioni sancite dalla normativa primaria e, quindi, con il principio di conservazione dei beni di cui all'art. 59, ultimo comma.
Invero, le tariffe dell'Agenzia del Demanio prevedono una riduzione dell'indennità solo per i primi sessanta giorni, restando, per il resto, immutata l'entità della indennità di custodia, così che, ove non venisse applicata un'ulteriore riduzione, non potrebbe ritenersi rispettata l'esigenza, espressiva di un principio generale, posta dall'art. 59, ultimo comma, DPR 115/2002, di adeguare l'ammontare dell'indennità allo stato di conservazione del bene sottoposto a sequestro, correlato alla relativa durata, risultando, piuttosto, un'indennità di importo tale da essere incompatibile con le richiamate esigenze di interesse pubblico.
pagina 10 di 14 Ne consegue, nell'ambito di una lettura complessiva delle norme vigenti in materia, di dover applicare, in via analogica, i criteri di riduzione previsti dall'art. 3
DM 265/2006, anche al caso di determinazione dell'indennità di custodia di beni sottoposti a sequestro diversi dai veicoli a natante e a motore, così da risolvere i profili di irragionevolezza, sopra richiamati, e da dare piena attuazione alla disposizione, di fonte primaria, di cui all'art. 59 d.p.r. 115/2002 e alle esigenze di pubblico interesse di cui tale norma è espressione, in ciò valutato che la richiamata disposizione di cui all'art. 3 DM 256/2006 si presta ad una applicazione analogica, nella misura in cui indica mere percentuali di riduzione, tali da aumentare per ciascuna scadenza annuale sino alla sesta, così da tenere conto della durata complessiva propria dei procedimenti penali, non confrontabile con quella dei procedimenti amministrativi, nell'ambito dei quali sono invalse le tariffe di cui si discute.
pagina 11 di 14 In definitiva devono essere applicati i criteri correttivi di cui all'art. 3 DM
265/2006, a mente del quale “Per gli anni successivi al primo, gli importi dell'indennità giornaliera (…) sono ridotti, in relazione allo stato di conservazione del bene, secondo le percentuali di seguito riportate: a) per il secondo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera è ridotto nella misura del
20%; b) per il terzo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera a), è ulteriormente ridotto nella misura del
30%; c) per il quarto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera b), è ulteriormente ridotto nella misura del
40%; d) per il quinto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera c), è ulteriormente ridotto nella misura del
50%.
2. Per il sesto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato alla lettera d) del comma 1 è ulteriormente ridotto nella misura del 50%.
3. L'importo dell'indennità giornaliera determinato per il sesto anno è dovuto per ciascun anno, o frazione di esso, successivo al sesto”.
5.Invero, applicando i suindicati criteri, considerato che è incontestato che la merce ha occupato un volume di 6 mc e che, come indicato nello stesso decreto, è stata conservata in un locale chiuso, il compenso dovuto al custode è pari a € 5.570,70, ossia € 327,6 per i primi trenta giorni (ossia 30 x 1,82 x 6), € 216,00 per i successivi trenta (ossia 30 x 1,2 x 6), € 1.652,4 per la restante parte del primo anno
(ossia 306 x 0.9 x 6), € 1.576,8 per il secondo anno (ossia 365 x 0,72, pari all'80% di 0,9 x 6), € 1.095 per il terzo anno (ossia € 365 x 0,5, ossia il 70% di 0,72, x 6), €
657,00 per il quarto anno (ossia 365 x 0,3, pari al 60% di 0,5, x 6) ed € 45,9 per il restante periodo (ossia 51 x 0.15, pari alla metà di 0,3, x 6).
pagina 12 di 14 Ne consegue che avendo il giudice liquidato in favore dell'odierna opponente un importo maggiore e tale da considerare anche le spese di trasporto per € 15,00, in misura conforme ai parametri di cui alle tariffe dell'Agenzia del Demanio,
l'opposizione deve essere disattesa.
6.In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal Controparte_1
, che con essa ha proposto tempestiva opposizione al decreto di
[...] liquidazione, tale provvedimento va revocato con riconoscimento in favore di parte opponente della minor somma di € 5.585,7 pari alla indennità come sopra calcolata aggiunte le spese di trasporto.
Tempestiva è infatti l'opposizione proposta con la predetta domanda riconvenzionale nella misura in cui si riferisce ad un decreto mai comunicato al
Ministero della Giustizia depositato meno di sei mesi prima dalla proposizione della suddetta richiesta di revisione.
7.La peculiarità delle questioni trattate, con particolare riguardo all'applicazione delle riduzioni percentuali di cui all'art. 3 DM 265/2006, e la sostanziale equivalenza dell'importo riconosciuto con la presente pronuncia rispetto a quello liquidato nell'opposto decreto, giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- in accoglimento dell'opposizione proposta in via riconvenzionale dal
, revoca l'opposto decreto e liquida in favore della Controparte_1 la somma di € 5.585,7, di cui € 15,00 per spese, oltre Parte_1 accessori di legge;
- compensa tra le parti le spese di lite.
pagina 13 di 14 Roma, 3 settembre 2025
Il Giudice
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 45057/2023 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana, n. 80, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Tenga e Fabio Calò, che la rappresentano e difendono in forza di procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente al ricorso;
- ricorrente
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato;
pagina 1 di 14 - convenuto
OGGETTO: ricorso in opposizione ex artt. 84 e 170 DPR 115/2002 per la liquidazione degli onorari.
Conclusioni: all'udienza del 21 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso, depositato in data 6 ottobre 2023, ha proposto Parte_1 opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 avverso il provvedimento, comunicato in data 6 settembre 2023, con cui il Tribunale di Roma ha liquidato in suo favore la somma di € 5.893,58 per la custodia di 23 colli di merce sequestrata, trasportata presso il proprio deposito a cura dello stesso opponente e da questi custodita in luogo coperto e chiuso dal 21 marzo 2019 al 10 maggio 2023.
In particolare, la ricorrente ha lamentato che il giudice non le aveva riconosciuto il maggior importo richiesto di € 8.419,40, osservando che il compenso dovutogli era stato correttamente determinato, facendo riferimento alle tariffe elaborate dall'Agenzia del Demanio, la cui costante applicazione aveva dato luogo ad un uso locale conforme, ma applicando una immotivata riduzione del 30% sul compenso dovuto. Ha, inoltre, lamentato l'omessa liquidazione delle spese nella misura domandata, conforme ai parametri di cui alle stesse tariffe dell'Agenzia del
Demanio.
Ha, pertanto, chiesto la revoca del decreto opposto e il riconoscimento della somma di € 8.419,4, comprensiva delle spese di trasporto.
pagina 2 di 14 Fissata l'udienza di comparizione per il 20.03.2024, in data 12.02.2024, si è costituito il , che ha contestato la possibilità di liquidare il Controparte_1 compenso dovuto al custode, facendo applicazione delle invocate tariffe dell'Agenzia del Demanio, stante l'insussistenza di un uso ad esse conforme.
Nel dettaglio il ha così concluso “anche in via riconvenzionale ed in via CP_1 di accoglimento della presente impugnazione incidentale, annullare il decreto di liquidazione impugnato, accertando e dichiarando che nulla è dovuto a controparte;
in subordine dichiarare inammissibile e/o improcedibile, e comunque rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, anche in quanto la relativa domanda è sfornita di prova, sia nell'an sia nel quantum, alla luce delle ragioni esposte in narrativa;
in via ulteriormente gradata, ridurre il quantum liquidato all'importo ritenuto di giustizia”.
2.Premessa l'integrità del contraddittorio, avendo l'opponente documentato la definizione del procedimento penale in cui è stato adottato il provvedimento di sequestro con sentenza di assoluzione, va dato atto della tempestività dell'opposizione proposta, in data 6 ottobre 2023, nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di liquidazione, avvenuta in data 6 settembre 2023, dovendosi ritenere operante il predetto termine di trenta giorni, per una tempestiva opposizione, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte
Cost. n. 106 del 12.05.2016).
3.Va quindi considerato che, diversamente da quanto sostenuto dal Controparte_1
, il giudice, nell'opposto decreto, ha correttamente fatto riferimento alle
[...] tabelle predisposte dall'Agenzia del Demanio.
pagina 3 di 14 Al riguardo va premesso che, ai sensi dell'art. 58, commi 1 e 2, del DPR 115/2002 al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, che è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59, ossia con decreto del Ministro della Giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e, in via residuale, secondo gli usi. In particolare,
l'art. 276 del medesimo DPR 115/2002 disponeva che, sino all'emanazione del regolamento di cui al citato art. 59, l'indennità spettante al custode era determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la , ridotte secondo equità, e, in via CP_2 residuale, secondo gli usi locali.
Si osserva, quindi, che il D.M. 265/2006, adottato in attuazione di quanto disposto dai citati artt. 58 e 59 DPR 115/2002, prevede i criteri di liquidazione dell'indennità per i veicoli a motore e per i natanti, e stabilisce, all'art. 5, che, per le altre categorie di beni, deve aversi riguardo agli usi locali.
Ne consegue che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, a seguito dell'emanazione del DM 265/2006, la determinazione dell'indennità spettante al custode, in caso di sequestro di beni diversi dai veicoli a motore e dai natanti, debba essere effettuata, in ragione di quanto previsto dall'art. 5 del medesimo decreto, secondo gli usi locali (cfr. Cass. n. 10622 del 4 maggio 2018).
Tanto premesso ritiene questo giudice che sia corretto il riferimento ai criteri stabiliti nelle tariffe elaborate dall'Agenzia del Demanio, dovendosi ravvisare la sussistenza di un uso locale in ragione della relativa generalizzata applicazione per determinare il compenso spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro penale e al custode dei beni sottoposti a sequestro amministrativo, fattispecie questa assimilabile alla prima.
pagina 4 di 14 Nel dettaglio tale applicazione generalizzata delle tariffe elaborate dall'Agenza del demanio per la determinazione dell'indennità spettante al custode, in caso di sequestro di beni diversi dai veicoli a motore e dai natanti, è stata dimostrata nella misura in cui parte opponente ha depositato una pluralità di provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria in cui sono applicati i criteri stabiliti dalla predetta tariffa in casi analoghi a quello di specie, in alcuni dei quali è richiamata l'usuale applicazione di tali tariffe da parte della per determinare l'indennità CP_2 dovuta al custode in caso di sequestro amministrativo di beni mobili (cfr. all. da 3 a
9). Rilevano, inoltre, i due provvedimenti della Camera di Commercio, versati in atti, in cui, con riferimento alle predette tariffe, predisposte dall'Agenzia del
Demanio di Roma con provvedimento prot. n. 1233/2002, si dà atto “del fatto storico osservato e ritenuto abituale ovvero consuetudinario dell'utilizzo di tali tariffe per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa” (cfr. all.
8 e 9 al ricorso in opposizione).
Non possono essere considerato i rilievi svolti sul punto dal Ministero della
Giustizia, che ha osservato che le tariffe elaborate dall'Agenzia del Demanio non potrebbero trovare applicazione, quali usi locali, in considerazione dell'assenza di condizioni di libera nascita sul mercato, trattandosi, piuttosto, del risultato di un'attività tariffaria svolta da un'autorità nell'esercizio delle sue funzioni.
Tale assunto non può essere condiviso, e, al contrario, va richiamato quanto chiarito dalla Corte di legittimità, che ha evidenziato che ciò che assume rilievo, al fine di ravvisare un uso locale, non è il fatto che l'Agenzia del Demanio abbia predisposto il tariffario in questione, ma il fatto storico costituito dalla generalizzata applicazione del tariffario elaborato dall'Agenzia del Demanio nella determinazione del compenso spettante ai custodi dei beni oggetto di sequestro
(cfr. Cass. n. 11553/2019).
pagina 5 di 14 Ne consegue che non può attribuirsi rilievo neanche all'ambito di applicazione del tariffario in questione, sia sotto un profilo temporale sia con riguardo alla tipologia di beni per i quali era stata adottata la tariffa in esame, atteso che le tariffe predisposte dall'Agenzia del Demanio assumono rilevanza, ai fini della determinazione del compenso dovuto all'opponente, non in sé considerate, ma in ragione della relativa generalizzata applicazione, che ha superato i limiti di operatività per i quali erano state elaborate.
Va, infine, considerato quanto chiarito dalla Corte di legittimità, che ha evidenziato che, al fine di riscontrare l'esistenza dell'invocato uso locale, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis “ossia della convinzione comune ai consociati, della obbligatorietà dell'osservanze delle tariffe, poiché il recepimento delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge o di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale di per sé, a recepire e legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario sia anche assistito dalla opinio iuris” (cfr. Cass. n. 11553/2019 e n. 752/2016).
pagina 6 di 14 Da ultimo, va richiamato quanto di recente statuito dalla Corte di legittimità che, in un caso identico a quello in esame, ha evidenziato che “Reputa il Collegio di dover assicurare continuità alla recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.
11553/2019), che ha ritenuto ad esempio condivisibile il ricorso alle tariffe approvate dall' , in quanto ritenute corrispondenti Controparte_3 agli usi locali cui la norma fa richiamo. Ed, infatti, una volta ribadito che l'art. 8 disp. prel. c.c. gen., prevede che nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati
(consuetudo secundum legem), situazione che ricorre nella fattispecie in forza dell'espresso richiamo operato agli usi da parte del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58
e dal D.M. n. 296 del 2006, art. 45, non ignora il Collegio come nella giurisprudenza di questa Corte sia del tutto consolidato il principio, fondato sull'obbligo del giudice di conoscere la legge, ma non anche gli usi, che questi ultimi, ove il giudice non ne sia a conoscenza, debbono essere provati (anche per quanto riguarda l'elemento dell'opinio iuris ac necessitatis) a cura della parte che li allega, e la relativa prova non può essere offerta per la prima volta nel giudizio di legittimità (ad esempio: Sez. 01/03/2007, n. 4853 con ampi richiami: Cass.
18/6/1956 n. 2158; 4/10/1956 n. 3348; 17/10/1961 n. 2183; 30/10/1963 n. 29099;
4/5/1965 n. 795; 18/5/1965 n. 980;18/2/1967 n.406; 17/4/1968 n. 1131; 18/4/1969
n. 12229; 9/6/1972 n. 1823; 21/11/2000 n. 15014). Deve però ritenersi che nell'applicazione ex art. 58 del DPR n. 115/2002 possa attribuirsi valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa.
Quanto all'obiezione secondo cui l'esistenza degli usi presuppone la loro osservanza da parte della collettività nella convinzione della loro cogenza, sicché sarebbe necessario anche accertare tale elemento, la cosiddetta opinio juris ac pagina 7 di 14 necessitatis, che implica la ripetizione abituale della condotta da parte dei consociati nella convinzione di adempiere ad un obbligo giuridico, va ricordato che secondo un orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che si va consolidando e di cui è espressione proprio Cass. n. 11553/2019 citata, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del D.M. n. 265 del 2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M e del
D.P.R. 115/2002, art. 58 comma 2, sulla base degli usi locali senza che per questi occorra verificare la sussistenza del presupposto della opinio iuris ac necessitatis ossia della convinzione comune ai consociati dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei consociati applicati alla pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris (Sez. 6-2, 18/01/2016, n. 752, e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756, nonché 19/1/2016, n. 775 e 776; poi, in seguito: Sez. 2, 4/5/2018 n. 10622; Sez. 2, 7/7/2017, n. 21649; Sez. 2, 15/9/2017 n.
21388)” (cfr. Cass. n. 2507 del 27/01/2022)” nonché sul tema Cass. n. 24933 del
7.02.2023 e Cass. n. 4506 del 20.02.2024, che ha condiviso la pronuncia resa dal
Tribunale che aveva individuato i criteri di liquidazione del compenso spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale, in ragione di quanto previsto dalle tariffe in esame, elaborate dall'Agenzia del Demanio, in ragione del fatto che la relativa costante applicazione da parte della , in ipotesi di custodia CP_2
pagina 8 di 14 assimilabili a quella di specie, aveva assunto valore di consuetudine, precisando che il Tribunale non aveva attribuito “valore al fatto che l'Agenzia del Demanio abbia predisposto il tariffario in questione, ma al fatto storico osservato e ritenuto abituale che la applicava tali tariffe per compensare i custodi di beni CP_2 sequestrati in via amministrativa che, a loro volta, evidentemente percepivano tali compensi”).
4.Ciò posto va esaminata l'opposizione proposta al fine di contestare il decreto di liquidazione nella misura in cui il giudice, calcolata l'indennità spettante al custode in conformità ai criteri di cui alla tariffa elaborata dall'Agenzia del Demanio, ha ridotto l'importo dovuto del 30% così da considerare la durata della custodia, la natura e la quantità dei beni oggetto di sequestro.
Sul punto, va rilevato che l'art. 59 DPR n. 115/2002, nel richiamare il decreto ministeriale contenente le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia, stabilisce che tali tabelle “prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene”.
Va, quindi, osservato che l'art. 3 DM 265/2006 prevede espressamente, con riguardo all'indennità di custodia dei veicoli a motore e dei natanti, delle percentuali di riduzione dell'indennità dovuta al custode che, peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si applicano a prescindere da un accertamento effettivo sullo “stato di conservazione della merce in custodia, avendo il citato art. 3 presunto, sulla base dell'id quod plerumque accidit, un'incidenza negativa del tempo sullo stato di conservazione dei beni oggetto di custodia, che impone di adeguare l'indennità alla perdita di valore dei beni stessi”
(cfr. Cass. n. 22966/2011, peraltro resa in un caso in cui il sequestro riguardava borse, zaini, ecc). Ad analoga riduzione non è fatto cenno nel predetto decreto laddove sono richiamati gli usi locali per la determinazione del compenso dovuto al custode di altre categorie di beni.
pagina 9 di 14 Invero, al riguardo, va, in primo luogo considerato che la disposizione di cui al citato art. 3 costituisce applicazione di un principio generale, sancito dal richiamato art. 59 DPR n. 115/2002, con riferimento a tutte le categorie di beni.
D'altro canto, la ratio sottesa all'art. 3, ossia quella di contenere la spesa pubblica, considerata la durata dei procedimenti penali, la minore onerosità delle custodie di lungo periodo e l'inevitabile deterioramento delle merci nel tempo, è tale da assicurare tutela a esigenze ravvisabili con riferimento a tutte le categorie di beni oggetto di sequestro.
Ne consegue che un'applicazione della riduzione in parola ai soli veicoli a motore e ai natanti determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento e si porrebbe in contrasto con il dato normativo atteso che la disposizione di cui all'art. 59, ultimo comma, DPR 115/2002, si riferisce all'indennità spettante al custode per tutte le tipologie di sequestro.
Deve, pertanto, ritenersi che il rinvio agli usi locali contenuto nell'art. 5 D,M,
265/2006 sia operante nei limiti in cui possa essere considerato compatibile con le disposizioni sancite dalla normativa primaria e, quindi, con il principio di conservazione dei beni di cui all'art. 59, ultimo comma.
Invero, le tariffe dell'Agenzia del Demanio prevedono una riduzione dell'indennità solo per i primi sessanta giorni, restando, per il resto, immutata l'entità della indennità di custodia, così che, ove non venisse applicata un'ulteriore riduzione, non potrebbe ritenersi rispettata l'esigenza, espressiva di un principio generale, posta dall'art. 59, ultimo comma, DPR 115/2002, di adeguare l'ammontare dell'indennità allo stato di conservazione del bene sottoposto a sequestro, correlato alla relativa durata, risultando, piuttosto, un'indennità di importo tale da essere incompatibile con le richiamate esigenze di interesse pubblico.
pagina 10 di 14 Ne consegue, nell'ambito di una lettura complessiva delle norme vigenti in materia, di dover applicare, in via analogica, i criteri di riduzione previsti dall'art. 3
DM 265/2006, anche al caso di determinazione dell'indennità di custodia di beni sottoposti a sequestro diversi dai veicoli a natante e a motore, così da risolvere i profili di irragionevolezza, sopra richiamati, e da dare piena attuazione alla disposizione, di fonte primaria, di cui all'art. 59 d.p.r. 115/2002 e alle esigenze di pubblico interesse di cui tale norma è espressione, in ciò valutato che la richiamata disposizione di cui all'art. 3 DM 256/2006 si presta ad una applicazione analogica, nella misura in cui indica mere percentuali di riduzione, tali da aumentare per ciascuna scadenza annuale sino alla sesta, così da tenere conto della durata complessiva propria dei procedimenti penali, non confrontabile con quella dei procedimenti amministrativi, nell'ambito dei quali sono invalse le tariffe di cui si discute.
pagina 11 di 14 In definitiva devono essere applicati i criteri correttivi di cui all'art. 3 DM
265/2006, a mente del quale “Per gli anni successivi al primo, gli importi dell'indennità giornaliera (…) sono ridotti, in relazione allo stato di conservazione del bene, secondo le percentuali di seguito riportate: a) per il secondo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera è ridotto nella misura del
20%; b) per il terzo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera a), è ulteriormente ridotto nella misura del
30%; c) per il quarto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera b), è ulteriormente ridotto nella misura del
40%; d) per il quinto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera c), è ulteriormente ridotto nella misura del
50%.
2. Per il sesto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato alla lettera d) del comma 1 è ulteriormente ridotto nella misura del 50%.
3. L'importo dell'indennità giornaliera determinato per il sesto anno è dovuto per ciascun anno, o frazione di esso, successivo al sesto”.
5.Invero, applicando i suindicati criteri, considerato che è incontestato che la merce ha occupato un volume di 6 mc e che, come indicato nello stesso decreto, è stata conservata in un locale chiuso, il compenso dovuto al custode è pari a € 5.570,70, ossia € 327,6 per i primi trenta giorni (ossia 30 x 1,82 x 6), € 216,00 per i successivi trenta (ossia 30 x 1,2 x 6), € 1.652,4 per la restante parte del primo anno
(ossia 306 x 0.9 x 6), € 1.576,8 per il secondo anno (ossia 365 x 0,72, pari all'80% di 0,9 x 6), € 1.095 per il terzo anno (ossia € 365 x 0,5, ossia il 70% di 0,72, x 6), €
657,00 per il quarto anno (ossia 365 x 0,3, pari al 60% di 0,5, x 6) ed € 45,9 per il restante periodo (ossia 51 x 0.15, pari alla metà di 0,3, x 6).
pagina 12 di 14 Ne consegue che avendo il giudice liquidato in favore dell'odierna opponente un importo maggiore e tale da considerare anche le spese di trasporto per € 15,00, in misura conforme ai parametri di cui alle tariffe dell'Agenzia del Demanio,
l'opposizione deve essere disattesa.
6.In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal Controparte_1
, che con essa ha proposto tempestiva opposizione al decreto di
[...] liquidazione, tale provvedimento va revocato con riconoscimento in favore di parte opponente della minor somma di € 5.585,7 pari alla indennità come sopra calcolata aggiunte le spese di trasporto.
Tempestiva è infatti l'opposizione proposta con la predetta domanda riconvenzionale nella misura in cui si riferisce ad un decreto mai comunicato al
Ministero della Giustizia depositato meno di sei mesi prima dalla proposizione della suddetta richiesta di revisione.
7.La peculiarità delle questioni trattate, con particolare riguardo all'applicazione delle riduzioni percentuali di cui all'art. 3 DM 265/2006, e la sostanziale equivalenza dell'importo riconosciuto con la presente pronuncia rispetto a quello liquidato nell'opposto decreto, giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- in accoglimento dell'opposizione proposta in via riconvenzionale dal
, revoca l'opposto decreto e liquida in favore della Controparte_1 la somma di € 5.585,7, di cui € 15,00 per spese, oltre Parte_1 accessori di legge;
- compensa tra le parti le spese di lite.
pagina 13 di 14 Roma, 3 settembre 2025
Il Giudice
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