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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/09/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 789/2016 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
DOTT.SSA LICIA TOMAY PRESIDENTE
DOTT. LUIGI GALASSO GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA ADELIA TOMASETTI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 789/2016 R.G.A.C.,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria d'intervento Parte_1 del nuovo difensore, dall'Avv. Domenico COLUCCI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
RICORRENTE
E
rapp.to e difeso, giusta procura a margine della memoria di costituzione CP_1 del nuovo difensore, dall'Avv. Carlo Francesco GLINNI, nel cui studio è elett.te dom.to;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO;
PARTE NECESSARIA ex art. 70 c.p.c. avente ad oggetto: Separazione personale tra i coniugi
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ricorreva, il 29 Febbraio 2016, al Tribunale di Potenza, affinché Parte_1 esso pronunziasse la separazione personale tra la medesima ricorrente e CP_1 con addebito al marito: ella chiedeva che i figli fossero affidati ad ambo i genitori, con previsione che vivessero presso la madre, e che il padre potesse vederli quando avesse voluto, purché per almeno tre pomeriggi alla settimana, dall'uscita dalla scuola alle ore 20:30; che si
1 N. 789/2016 R.G.A.C.
stabilisse che, ove il si fosse procurato un'adeguata abitazione, ma non presso i CP_1 suoi genitori, egli potesse tenere con sé i figli altresì dall'uscita dalla scuola, il sabato, sino alle
20:30 della domenica, a settimane alterne;
che si stabilisse che il padre tenesse con sé i figli, ad anni alterni, dal 24 al 30 Dicembre o dal 31 Dicembre al 6 Gennaio, e la Domenica di Pasqua
o il Lunedì in Albis; che si stabilisse che la casa coniugale, peraltro appartenente alla stessa ricorrente, dovesse essere abitata da lei, con l'uso degli arredi;
che si prevedesse che il provvedesse al mantenimento dei figli, versando un assegno di complessivi euro CP_1
600,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Il matrimonio era stato contratto, secondo il rito concordatario, in Potenza, il 29 Giugno
2002.
Il regime patrimoniale era quello della separazione dei beni.
I figli erano , nata il [...]; , nato il [...]; Per_1 Per_2
, nato il [...]. Per_3
La ricorrente era casalinga, il marito lavorava presso la tabaccheria appartenente alla moglie.
Il , che prima svolgeva attività di consulente finanziario, aveva dissipato CP_1 somme di denaro dei suoceri (250.000,00 euro della suocera e 100.000,00 del suocero), col pretesto di investirle, ed aveva accumulato debiti per 17.000,00 euro nella conduzione della tabaccheria, acquistata dalla moglie per consentirgli di svolgere del lavoro.
Aveva, negli ultimi tempi, assunto una condotta di controllo ossessivo e sospettoso della moglie, e, in casa, aveva preso ad ingiuriarla e minacciarla, e così anche nei riguardi del suocero, con loro convivente, e finanche alla presenza dei figli.
La ricorrente disponeva di un reddito da fabbricati di euro 800,00 mensili, mentre il suo reddito della tabaccheria, come da dichiarazione, ammontava ad euro 16.424,00.
Il padre della ricorrente concorreva nelle spese, in quanto, come detto, convivente coi coniugi.
Dal 2012, il lavorava presso la tabaccheria, che aveva ridotto in cattive CP_1 condizioni economiche.
2. resisteva. CP_1
Egli aveva contribuito alla vita economica della famiglia, attraverso le proprie attività di promotore finanziario e, poi, di gestore di una società immobiliare e, infine, di gestore della tabaccheria.
La crisi dei mercati finanziari del 2007-2008 aveva cagionato la perdita del denaro investito dai suoceri, e l'aveva indotto alla creazione della società immobiliare, la quale aveva fruttato alla moglie la proprietà di immobili («appartamentini») messi a frutto.
La successiva crisi del mercato immobiliare aveva obbligato alla chiusura di quell'attività.
Egli, tra l'altro, aveva donato alla moglie l'abitazione nella quale la famiglia alloggiava.
La condotta della moglie era tale che le si doveva addebitare la separazione.
Le conclusioni, molto articolate, venivano rassegnate come segue:
2 N. 789/2016 R.G.A.C.
3 N. 789/2016 R.G.A.C.
3. Con l'ordinanza presidenziale, si autorizzavano i coniugi a vivere separati;
si prevedeva l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la madre;
si dettava un calendario per la frequentazione dei figli, da parte del padre;
si stabiliva che i genitori, durante
4 N. 789/2016 R.G.A.C.
la rispettiva permanenza dei figli presso di loro, provvedessero direttamente al mantenimento della prole;
si fissava in euro 450,00 mensili complessivi il contributo dovuto dal CP_1 alla , per il mantenimenti dei figli, con decorrenza dal Giugno del 2016, e con la Pt_1 rivalutazione monetaria, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche;
si assegnava la casa coniugale, con gli arredi, alla moglie.
4. Con sentenza n. 1370/2016, il Tribunale si pronunziava sullo status, dichiarando la separazione personale, e rimettendo sul ruolo per l'istruttoria.
5. Falliva, da ultimo, il tentativo di ricerca di un accordo, promosso dall'attuale Giudice relatore: in ogni caso, le parti abbandonavano le contrapposte domande di addebito.
6. Nelle more della decisione, veniva pronunziata, da questo medesimo Tribunale, sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, recante il numero 1615/2023, passata, com'è incontroverso, in cosa giudicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza sullo status, come detto, è stata emanata, ed è stata seguita, altresì, da quella che pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'addebito, come detto, è questione sulla quale non occorre più provvedere, avendo ambo le parti abdicato a tale capo dell'originaria domanda.
3. Il resistente, da ultimo (cfr. le note di trattazione per l'ultima udienza), afferma quanto segue:
Si precisa che sotto il profilo economico, le parti hanno raggiunto un'intesa e maturità, nonché flessibilità, in effetti il contribuisce alle esigenze dei figli minori non autosufficienti CP_1 versando alla somme variabili e non importi fissi mensili. Importi che variano alla Pt_1 luce delle necessità espresse dalla per i figli, nonché in base alle disponibilità Pt_1 economiche del In relazione ai figli maggiorenni, il Campagna eroga ove richiesto CP_1
o necessario somme direttamente ai ragazzi maggiorenni.
Posto ciò, egli conclude chiedendo:
1) In via principale: Vorrà il Tribunale prendere atto della sopraggiunta armonia e cessazione della conflittualità tra le parti escludendo pertanto una pronuncia sull'addebito e conformarsi alle statuizioni previste con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio considerando altresì, ai fini della decisione, i sopraggiunti accordi raggiunti tra le parti. Con compensazione delle spese di lite
2) In via subordinata: Accogliersi le richieste formulate in atti con compensazione delle spese, rimettendosi in ogni caso alle determinazioni del tribunale.
La ricorrente dissente circa l'avvenuto conseguimento di un accordo, quando pure solo in via di fatto, sulla contribuzione per i figli di volta in volta, e secondo le esigenze: nelle proprie note di trattazione scritta, infatti, ella così si esprime:
5 N. 789/2016 R.G.A.C.
contrariamente a quanto sostiene controparte, per quanto riguarda il mantenimento e le spese straordinarie tra la signora e il sig. non sussiste alcun accordo trattandosi Pt_1 CP_1 di somme necessarie per le esigenze quotidiane dei figli che, ad oggi, sono interamente sostenute dalla . Pt_1
Nella comparsa conclusionale, la chiede confermarsi, sic et simpliciter, le Pt_1 condizioni stabilite dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e dichiararsi cessata la materia del contendere.
2. La materia del contendere, in realtà, difficilmente può dirsi cessata, per effetto della sopravvenuta adozione della decisione della causa di divorzio, sussistendo, come dimostrano le medesime conclusioni rassegnate dalle parti, un interesse all'emissione dei provvedimenti patrimoniali: «La pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, operando
"ex nunc" dal momento del passaggio in giudicato, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l'interesse di una delle parti alla operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali» (Cass. civ., Sez. I, sent. 28.2.2017, n. 5062; già, nello stesso senso, Cass. civ., Sez.
I, sent. 26.8.2013, n. 19555).
4. Il Tribunale, in questa sede processuale, può provvedere unicamente per il periodo sino all'introduzione del giudizio sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio: quella decisione, infatti, afferisce all'intero periodo di durata del relativo giudizio.
Non è possibile, tuttavia, statuire retroattivamente sull'affidamento della prole minorenne, sulla frequentazione dei figli minori da parte del genitore non collocatario, sull'assegnazione della casa familiare: si tratta, infatti, di provvedimenti di per sé efficaci solo per il futuro: e, infatti, la S.C. specificava che l'interesse alla pronunzia, nonostante l'emanazione della sentenza di divorzio, attiene alla materia patrimoniale (la quale permette, per il passato, di agire per l'adempimento), poiché, allo stato, per gli aspetti più strettamente personali, vigono le statuizioni adottate all'esito del giudizio di divorzio: e, per il periodo anteriore al deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non sarebbe possibile alcuna forma di attuazione di una decisione solo apparentemente retroattiva.
5. Come si legge nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le condizioni della separazione (ossia, quelle stabilite coi provvedimenti presidenziali) venivano confermate dai provvedimenti provvisori ed urgenti, emessi in limine della causa di divorzio: con la successiva sentenza, tuttavia, in ragione delle incrementate esigenze dei figli, si elevava l'importo dell'assegno mensile, a carico del , stabilendolo in euro 180,00 per CP_1 ciascuno dei figli, per complessivi euro 540,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT-Foi, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese: oltre alla metà delle spese straordinarie.
La decisione contiene una puntuale enunciazione delle ragioni di tale statuizione.
6 N. 789/2016 R.G.A.C.
Ad avviso del Tribunale, è opportuno confermare, in assenza di specifiche ragioni in senso contrario, per il periodo sino all'introduzione del giudizio di divorzio, le medesime statuizioni patrimoniali, adottate dal Presidente ai sensi dell'art. 708 c.p.c. (come all'epoca vigente), le quali, del resto, venivano riprese anche, come detto, al principio del giudizio di divorzio: la sentenza di cessazione degli effetti civili, a riprova della correttezza di tale posizione, peraltro, incrementa il contributo fisso mensile paterno solo in ragione dell'aumento dei bisogni della prole: come constatato al momento della decisione e senza che venga fissata una decorrenza anteriore.
6. Le spese di lite possono essere compensate: la pronunzia sul divorzio prevede tale compensazione, e le parti hanno abbandonato ogni istanza di addebito, mantenendo viva una conflittualità ormai molto limitata, e regolata, sostanzialmente, da quanto già deciso entro il processo sulla cessazione degli effetti civili del contratto matrimonio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 789/2016 R.G.A.C., promossa da contro e con la partecipazione necessaria del Parte_1 CP_1
PUBBLICO MINISTERO, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. onera sino alla data di introduzione del giudizio sulla cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, di un assegno di mantenimento, in favore di ciascuno dei figli, da versarsi a di importo pari ad euro cento ottanta mensili, Parte_1 per complessivi euro cinquecento quaranta mensili, con le scadenze indicate nell'ordinanza presidenziale datata al 31 Maggio – 6 Giugno 2016, oltre alla rivalutazione annuale successiva, secondo l'indice ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai;
2. onera sino alla data di introduzione del giudizio sulla cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, altresì, di sostenere le spese straordinarie, mediche e scolastiche necessarie ai figli, nella misura di metà;
3. compensa le spese di lite tra le parti;
4. manda al Cancelliere per ogni adempimento.
Potenza, così deciso nella camera di consiglio del 12 Settembre 2025
IL GIUDICE EST.
DOTT. LUIGI GALASSO
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA LICIA TOMAY
7
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
DOTT.SSA LICIA TOMAY PRESIDENTE
DOTT. LUIGI GALASSO GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA ADELIA TOMASETTI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 789/2016 R.G.A.C.,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria d'intervento Parte_1 del nuovo difensore, dall'Avv. Domenico COLUCCI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
RICORRENTE
E
rapp.to e difeso, giusta procura a margine della memoria di costituzione CP_1 del nuovo difensore, dall'Avv. Carlo Francesco GLINNI, nel cui studio è elett.te dom.to;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO;
PARTE NECESSARIA ex art. 70 c.p.c. avente ad oggetto: Separazione personale tra i coniugi
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ricorreva, il 29 Febbraio 2016, al Tribunale di Potenza, affinché Parte_1 esso pronunziasse la separazione personale tra la medesima ricorrente e CP_1 con addebito al marito: ella chiedeva che i figli fossero affidati ad ambo i genitori, con previsione che vivessero presso la madre, e che il padre potesse vederli quando avesse voluto, purché per almeno tre pomeriggi alla settimana, dall'uscita dalla scuola alle ore 20:30; che si
1 N. 789/2016 R.G.A.C.
stabilisse che, ove il si fosse procurato un'adeguata abitazione, ma non presso i CP_1 suoi genitori, egli potesse tenere con sé i figli altresì dall'uscita dalla scuola, il sabato, sino alle
20:30 della domenica, a settimane alterne;
che si stabilisse che il padre tenesse con sé i figli, ad anni alterni, dal 24 al 30 Dicembre o dal 31 Dicembre al 6 Gennaio, e la Domenica di Pasqua
o il Lunedì in Albis; che si stabilisse che la casa coniugale, peraltro appartenente alla stessa ricorrente, dovesse essere abitata da lei, con l'uso degli arredi;
che si prevedesse che il provvedesse al mantenimento dei figli, versando un assegno di complessivi euro CP_1
600,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Il matrimonio era stato contratto, secondo il rito concordatario, in Potenza, il 29 Giugno
2002.
Il regime patrimoniale era quello della separazione dei beni.
I figli erano , nata il [...]; , nato il [...]; Per_1 Per_2
, nato il [...]. Per_3
La ricorrente era casalinga, il marito lavorava presso la tabaccheria appartenente alla moglie.
Il , che prima svolgeva attività di consulente finanziario, aveva dissipato CP_1 somme di denaro dei suoceri (250.000,00 euro della suocera e 100.000,00 del suocero), col pretesto di investirle, ed aveva accumulato debiti per 17.000,00 euro nella conduzione della tabaccheria, acquistata dalla moglie per consentirgli di svolgere del lavoro.
Aveva, negli ultimi tempi, assunto una condotta di controllo ossessivo e sospettoso della moglie, e, in casa, aveva preso ad ingiuriarla e minacciarla, e così anche nei riguardi del suocero, con loro convivente, e finanche alla presenza dei figli.
La ricorrente disponeva di un reddito da fabbricati di euro 800,00 mensili, mentre il suo reddito della tabaccheria, come da dichiarazione, ammontava ad euro 16.424,00.
Il padre della ricorrente concorreva nelle spese, in quanto, come detto, convivente coi coniugi.
Dal 2012, il lavorava presso la tabaccheria, che aveva ridotto in cattive CP_1 condizioni economiche.
2. resisteva. CP_1
Egli aveva contribuito alla vita economica della famiglia, attraverso le proprie attività di promotore finanziario e, poi, di gestore di una società immobiliare e, infine, di gestore della tabaccheria.
La crisi dei mercati finanziari del 2007-2008 aveva cagionato la perdita del denaro investito dai suoceri, e l'aveva indotto alla creazione della società immobiliare, la quale aveva fruttato alla moglie la proprietà di immobili («appartamentini») messi a frutto.
La successiva crisi del mercato immobiliare aveva obbligato alla chiusura di quell'attività.
Egli, tra l'altro, aveva donato alla moglie l'abitazione nella quale la famiglia alloggiava.
La condotta della moglie era tale che le si doveva addebitare la separazione.
Le conclusioni, molto articolate, venivano rassegnate come segue:
2 N. 789/2016 R.G.A.C.
3 N. 789/2016 R.G.A.C.
3. Con l'ordinanza presidenziale, si autorizzavano i coniugi a vivere separati;
si prevedeva l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la madre;
si dettava un calendario per la frequentazione dei figli, da parte del padre;
si stabiliva che i genitori, durante
4 N. 789/2016 R.G.A.C.
la rispettiva permanenza dei figli presso di loro, provvedessero direttamente al mantenimento della prole;
si fissava in euro 450,00 mensili complessivi il contributo dovuto dal CP_1 alla , per il mantenimenti dei figli, con decorrenza dal Giugno del 2016, e con la Pt_1 rivalutazione monetaria, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche;
si assegnava la casa coniugale, con gli arredi, alla moglie.
4. Con sentenza n. 1370/2016, il Tribunale si pronunziava sullo status, dichiarando la separazione personale, e rimettendo sul ruolo per l'istruttoria.
5. Falliva, da ultimo, il tentativo di ricerca di un accordo, promosso dall'attuale Giudice relatore: in ogni caso, le parti abbandonavano le contrapposte domande di addebito.
6. Nelle more della decisione, veniva pronunziata, da questo medesimo Tribunale, sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, recante il numero 1615/2023, passata, com'è incontroverso, in cosa giudicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza sullo status, come detto, è stata emanata, ed è stata seguita, altresì, da quella che pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'addebito, come detto, è questione sulla quale non occorre più provvedere, avendo ambo le parti abdicato a tale capo dell'originaria domanda.
3. Il resistente, da ultimo (cfr. le note di trattazione per l'ultima udienza), afferma quanto segue:
Si precisa che sotto il profilo economico, le parti hanno raggiunto un'intesa e maturità, nonché flessibilità, in effetti il contribuisce alle esigenze dei figli minori non autosufficienti CP_1 versando alla somme variabili e non importi fissi mensili. Importi che variano alla Pt_1 luce delle necessità espresse dalla per i figli, nonché in base alle disponibilità Pt_1 economiche del In relazione ai figli maggiorenni, il Campagna eroga ove richiesto CP_1
o necessario somme direttamente ai ragazzi maggiorenni.
Posto ciò, egli conclude chiedendo:
1) In via principale: Vorrà il Tribunale prendere atto della sopraggiunta armonia e cessazione della conflittualità tra le parti escludendo pertanto una pronuncia sull'addebito e conformarsi alle statuizioni previste con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio considerando altresì, ai fini della decisione, i sopraggiunti accordi raggiunti tra le parti. Con compensazione delle spese di lite
2) In via subordinata: Accogliersi le richieste formulate in atti con compensazione delle spese, rimettendosi in ogni caso alle determinazioni del tribunale.
La ricorrente dissente circa l'avvenuto conseguimento di un accordo, quando pure solo in via di fatto, sulla contribuzione per i figli di volta in volta, e secondo le esigenze: nelle proprie note di trattazione scritta, infatti, ella così si esprime:
5 N. 789/2016 R.G.A.C.
contrariamente a quanto sostiene controparte, per quanto riguarda il mantenimento e le spese straordinarie tra la signora e il sig. non sussiste alcun accordo trattandosi Pt_1 CP_1 di somme necessarie per le esigenze quotidiane dei figli che, ad oggi, sono interamente sostenute dalla . Pt_1
Nella comparsa conclusionale, la chiede confermarsi, sic et simpliciter, le Pt_1 condizioni stabilite dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e dichiararsi cessata la materia del contendere.
2. La materia del contendere, in realtà, difficilmente può dirsi cessata, per effetto della sopravvenuta adozione della decisione della causa di divorzio, sussistendo, come dimostrano le medesime conclusioni rassegnate dalle parti, un interesse all'emissione dei provvedimenti patrimoniali: «La pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, operando
"ex nunc" dal momento del passaggio in giudicato, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l'interesse di una delle parti alla operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali» (Cass. civ., Sez. I, sent. 28.2.2017, n. 5062; già, nello stesso senso, Cass. civ., Sez.
I, sent. 26.8.2013, n. 19555).
4. Il Tribunale, in questa sede processuale, può provvedere unicamente per il periodo sino all'introduzione del giudizio sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio: quella decisione, infatti, afferisce all'intero periodo di durata del relativo giudizio.
Non è possibile, tuttavia, statuire retroattivamente sull'affidamento della prole minorenne, sulla frequentazione dei figli minori da parte del genitore non collocatario, sull'assegnazione della casa familiare: si tratta, infatti, di provvedimenti di per sé efficaci solo per il futuro: e, infatti, la S.C. specificava che l'interesse alla pronunzia, nonostante l'emanazione della sentenza di divorzio, attiene alla materia patrimoniale (la quale permette, per il passato, di agire per l'adempimento), poiché, allo stato, per gli aspetti più strettamente personali, vigono le statuizioni adottate all'esito del giudizio di divorzio: e, per il periodo anteriore al deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non sarebbe possibile alcuna forma di attuazione di una decisione solo apparentemente retroattiva.
5. Come si legge nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le condizioni della separazione (ossia, quelle stabilite coi provvedimenti presidenziali) venivano confermate dai provvedimenti provvisori ed urgenti, emessi in limine della causa di divorzio: con la successiva sentenza, tuttavia, in ragione delle incrementate esigenze dei figli, si elevava l'importo dell'assegno mensile, a carico del , stabilendolo in euro 180,00 per CP_1 ciascuno dei figli, per complessivi euro 540,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT-Foi, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese: oltre alla metà delle spese straordinarie.
La decisione contiene una puntuale enunciazione delle ragioni di tale statuizione.
6 N. 789/2016 R.G.A.C.
Ad avviso del Tribunale, è opportuno confermare, in assenza di specifiche ragioni in senso contrario, per il periodo sino all'introduzione del giudizio di divorzio, le medesime statuizioni patrimoniali, adottate dal Presidente ai sensi dell'art. 708 c.p.c. (come all'epoca vigente), le quali, del resto, venivano riprese anche, come detto, al principio del giudizio di divorzio: la sentenza di cessazione degli effetti civili, a riprova della correttezza di tale posizione, peraltro, incrementa il contributo fisso mensile paterno solo in ragione dell'aumento dei bisogni della prole: come constatato al momento della decisione e senza che venga fissata una decorrenza anteriore.
6. Le spese di lite possono essere compensate: la pronunzia sul divorzio prevede tale compensazione, e le parti hanno abbandonato ogni istanza di addebito, mantenendo viva una conflittualità ormai molto limitata, e regolata, sostanzialmente, da quanto già deciso entro il processo sulla cessazione degli effetti civili del contratto matrimonio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 789/2016 R.G.A.C., promossa da contro e con la partecipazione necessaria del Parte_1 CP_1
PUBBLICO MINISTERO, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. onera sino alla data di introduzione del giudizio sulla cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, di un assegno di mantenimento, in favore di ciascuno dei figli, da versarsi a di importo pari ad euro cento ottanta mensili, Parte_1 per complessivi euro cinquecento quaranta mensili, con le scadenze indicate nell'ordinanza presidenziale datata al 31 Maggio – 6 Giugno 2016, oltre alla rivalutazione annuale successiva, secondo l'indice ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai;
2. onera sino alla data di introduzione del giudizio sulla cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, altresì, di sostenere le spese straordinarie, mediche e scolastiche necessarie ai figli, nella misura di metà;
3. compensa le spese di lite tra le parti;
4. manda al Cancelliere per ogni adempimento.
Potenza, così deciso nella camera di consiglio del 12 Settembre 2025
IL GIUDICE EST.
DOTT. LUIGI GALASSO
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA LICIA TOMAY
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