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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10936/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 10936/2023 promosso da:
, rappresentata e difesa dall' avv. Marco Corti Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Rita Gallo CP_1
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate all'udienza del 15.01.2025:
per la ricorrente: “chiede che il procedimento venga trattenuto in decisione;
rinuncia ai termini per il deposito delle note finali;
chiede che vengano emessi i provvedimenti nell'interesse della minore riguardo ai rapporti con il padre;
in caso di una Per_1
modifica del decreto precedente emesso il 28.05.2021, chiede l'aumento del contributo di
pagina 1 di 6 mantenimento a carico del padre superiore di euro 200,00 rispetto a quello attuale pari ad euro 270,00 mensili.”; per il resistente: “si rimette alla decisione del Tribunale circa la regolamentazione della frequentazione della figlia da parte del padre, mettendo in risalto che il padre ha interesse
a riprendere tale rapporto con i tempi e i modi che verranno concordati direttamente con la figlia e che è importante che la figlia comprenda il significato delle sue condotte e le relative conseguenze, atteso il ruolo educativo svolto dal padre;
circa la domanda dell'aumento chiesto dalla controparte, si oppone in quanto non oggetto del presente giudizio e non essendovi stato alcun contraddittorio sul punto;
rinuncia ai termini per il deposito delle memorie finali.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 29.09.2023 , premesso che dall'unione more Parte_1
uxorio tra la medesima e è nata in data [...] la figlia CP_1 Per_2
ha esposto che, cessata la relazione sentimentale, in data 14.2.2019 i
[...]
genitori avevano depositato un ricorso congiunto atto a definire il regime di affidamento di la frequentazione di questa con il padre ed il concorso di Per_1 quest'ultimo al mantenimento della figlia. L'accordo era stato omologato con decreto del Tribunale di Firenze del 19.4.2019 che aveva disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori di il collocamento di questa presso la Per_1
madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre ed il mantenimento a carico del padre in favore della figlia nella somma di € 200,00 mensili. Nel 2021 la ricorrente aveva depositato un primo ricorso per la modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale chiedendo, fermo l'affidamento condiviso della minore, un aumento del contributo di mantenimento in favore di a carico del padre ed il Tribunale aveva disposto l'aumento del contributo Per_1 di mantenimento da € 200,00 ad € 270,00 mensili. Con il ricorso in esame la madre ha avanzato una ulteriore richiesta di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla frequentazione di con il padre ed ha chiesto, in via preliminare, la sospensione del diritto di Per_1
pagina 2 di 6 frequentazione del padre con la figlia, nel merito, fermo l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, la migliore regolamentazione del diritto di visita del padre nel preminente interesse della minore. Ha lamentato, al riguardo, che gli incontri tra ed il padre si Per_1
sarebbero diradati nel tempo, che la figlia avrebbe mostrato evidenti disagi dopo ogni incontro con il e che, per questo, avrebbe dichiarato di non volerlo più CP_1
frequentare.
2. Con memoria depositata il 16.10.2023 si è costituito il quale ha CP_1
contestato la descrizione della figura paterna fatta dalla ricorrente, ha precisato di aver sempre cercato di cogliere i bisogni della figlia, di sostenerla nella sua crescita, di aiutarla a sviluppare la propria personalità e di non essersi mai reso autore di qualsiasi forma di violenza, né verbale né fisica nei suoi confronti. Ha quindi sostenuto come sarebbe, semmai, la madre, eccessivamente permissiva con Per_1
ad aver riversato sulla figlia tutta la sua rabbia nei suoi riguardi ed, al solo fine di screditare la figura paterna ed arrecargli nocumento, avrebbe indotto la minore a vedere il padre con sospetto. Il resistente ha quindi concluso rimettendosi interamente alle prudenti valutazioni che il Tribunale vorrà adottare circa il diritto- dovere di visita e le frequentazioni con la figlia per la migliore protezione Per_1
degli interessi della minore.
3. Con decreto del 25.10.2023 depositato il 09.11.2023 il Collegio, sentite entrambe le parti all'udienza del 19.10.2023 e sentita la minore all'udienza del Persona_2
23.10.2023, stante la mancanza di comunicazione tra padre e figlia, ha incaricato l'UFSMIA territorialmente competente di verificare il rapporto padre-figlia valutando l'eventuale necessità di un supporto alla genitorialità paterna, anche tramite la predisposizione di incontri congiunti con la minore ed il padre, e di riferire in ordine al rifiuto da parte della figlia della figura paterna, nonché di verificare la possibilità di una positiva ripresa dei rapporti padre-figlia.
4. Il giudizio è quindi proseguito per consentire all'UFSMIA di effettuare il richiesto percorso e di depositare, infine, la relazione nei termini concessi.
5. Con ordinanza del 22.05.204, depositata il 03.06.2024, il Tribunale, rilevato che l'UFSMIA, nella relazione del 15.05.2024 elaborata all'esito dei colloqui pagina 3 di 6 individuali effettuati, aveva concluso ritenendo “assolutamente percorribile la ripresa di un rapporto tra padre e figlia”, condividendone pienamente le conclusioni, aveva dato incarico allo stesso ente di curare la predisposizione di incontri individuali di preparazione e di proseguire successivamente tramite colloqui congiunti.
6. All'udienza del 15.01.2025 sono comparse le parti ed i loro procuratori che hanno precisato le conclusioni come sopra riportato. Il Giudice si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
7. In merito al regime di affidamento, il Tribunale ha ritenuto di dover tener conto di quanto rilevato dall' nella relazione di aggiornamento del 07.01.2025 sulla CP_2
figura paterna laddove, contrariamente a quanto espresso nella prima relazione del
15.05.2024 dove si propendeva in termini ottimistici riguardo alla ripresa di una frequentazione con si dà ora atto che il padre ha rifiutato l'offerta di Per_1
incontri, con o senza ha dichiarato di essere stato ingiustamente denunciato Per_1
ed incolpato ed ha rimandato alla minore la responsabilità di scusarsi, rifiutando sia di incontrare in presenza della psicologa dell'UFSMIA, sia di effettuare Per_1
alcuni incontri solo con la psicologa per parlare, tanto che la psicologa dell'UFSMIA ha concluso: “L'estrema rigidità nel suo modo di pensare e reagire non sono andate, a mio avviso, a tutelare la serenità della figlia, e non hanno dato la precedenza ai bisogni di quest'ultima, come qualsiasi genitore dovrebbe fare, ma ai propri”.
Il Tribunale mette altresì in risalto quanto espresso dalla minore in sede di audizione quando ha dichiarato di trovarsi bene con la mamma e con la nonna, con le quali abita, ma di non trovarsi bene con il padre con il quale non ha un bellissimo rapporto.
Il Collegio ritiene alla luce di detti elementi probatori che debba essere disposto l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre, con Per_1
collocamento presso di essa.
8. Quanto agli incontri padre figlia il Collegio, sulla scorta delle valutazioni espresse dall'UFSMIA e delle dichiarazioni della minore nonché dello scambio di messaggi tra il padre e la figlia prodotti dalla difesa del padre all'ultima udienza (da cui risulta pagina 4 di 6 che il padre e la figlia sono d'accordo a riprendere i contatti tra loro senza l'ausilio dei Servizi Sociali), ritiene che gli incontri tra il padre e possano riprendere Per_1 ma solo previo contatto tra genitori e solo una volta che sia rilevato l'assenso della figlia alla frequentazione, con la imprescindibile collaborazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti affinchè organizzino tempi e modalità degli incontri.
9. Quanto alla domanda di aumento del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre avanzata dalla ricorrente solo all'udienza del 15.01.2025 Per_1
il Collegio ritiene che la stessa sia da considerarsi domanda nuova tardivamente proposta. La circostanza che il padre non vede la figlia dal 31.08.2023 era, difatti, nota alla madre sin dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio e non si è verificato nelle more del giudizio alcun mutamento di tali circostanze atto a giustificare la successiva richiesta di aumento del contributo al mantenimento, con la conseguenza che la relativa domanda deve essere dichiarata inammissibile.
10. Le spese processuali, stante l'esito complessivo del giudizio, devono essere poste a carico del padre e a favore della madre nella misura di 2/3, con compensazione per la residua parte.
PQM
Il Tribunale così provvede in via definitiva:
1. dispone l'affidamento super esclusivo della minore nata in [...] Persona_2
24.01.2010 alla madre con collocamento presso la stessa, Parte_1
autorizzandola a prendere tutte le decisioni di maggiore interesse inerenti al minore relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, anche senza previo accordo o consultazione con il padre;
2. dispone che gli incontri tra il padre e la figlia possano riprendere solo Per_1 previo contatto tra il genitori e solo una volta che sia rilevato l'assenso della stessa minore alla frequentazione. A tal fine viene conferito incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti affinchè organizzino i tempi e le modalità degli incontri;
3. dichiara inammissibile la domanda della ricorrente di aumento del contributo al mantenimento per la figlia a carico del padre per le ragioni in parte motiva;
Per_1
pagina 5 di 6 4. condanna il resistente a pagare alla ricorrente le spese del presente giudizio nella misura di 2/3 che liquida in complessivi € 2.600,00 per compensi di avvocato, oltre il 15% spese generali, IVA e CAP, con compensazione per la residua parte.
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15.01.2025
Il Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 10936/2023 promosso da:
, rappresentata e difesa dall' avv. Marco Corti Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Rita Gallo CP_1
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate all'udienza del 15.01.2025:
per la ricorrente: “chiede che il procedimento venga trattenuto in decisione;
rinuncia ai termini per il deposito delle note finali;
chiede che vengano emessi i provvedimenti nell'interesse della minore riguardo ai rapporti con il padre;
in caso di una Per_1
modifica del decreto precedente emesso il 28.05.2021, chiede l'aumento del contributo di
pagina 1 di 6 mantenimento a carico del padre superiore di euro 200,00 rispetto a quello attuale pari ad euro 270,00 mensili.”; per il resistente: “si rimette alla decisione del Tribunale circa la regolamentazione della frequentazione della figlia da parte del padre, mettendo in risalto che il padre ha interesse
a riprendere tale rapporto con i tempi e i modi che verranno concordati direttamente con la figlia e che è importante che la figlia comprenda il significato delle sue condotte e le relative conseguenze, atteso il ruolo educativo svolto dal padre;
circa la domanda dell'aumento chiesto dalla controparte, si oppone in quanto non oggetto del presente giudizio e non essendovi stato alcun contraddittorio sul punto;
rinuncia ai termini per il deposito delle memorie finali.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 29.09.2023 , premesso che dall'unione more Parte_1
uxorio tra la medesima e è nata in data [...] la figlia CP_1 Per_2
ha esposto che, cessata la relazione sentimentale, in data 14.2.2019 i
[...]
genitori avevano depositato un ricorso congiunto atto a definire il regime di affidamento di la frequentazione di questa con il padre ed il concorso di Per_1 quest'ultimo al mantenimento della figlia. L'accordo era stato omologato con decreto del Tribunale di Firenze del 19.4.2019 che aveva disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori di il collocamento di questa presso la Per_1
madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre ed il mantenimento a carico del padre in favore della figlia nella somma di € 200,00 mensili. Nel 2021 la ricorrente aveva depositato un primo ricorso per la modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale chiedendo, fermo l'affidamento condiviso della minore, un aumento del contributo di mantenimento in favore di a carico del padre ed il Tribunale aveva disposto l'aumento del contributo Per_1 di mantenimento da € 200,00 ad € 270,00 mensili. Con il ricorso in esame la madre ha avanzato una ulteriore richiesta di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla frequentazione di con il padre ed ha chiesto, in via preliminare, la sospensione del diritto di Per_1
pagina 2 di 6 frequentazione del padre con la figlia, nel merito, fermo l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, la migliore regolamentazione del diritto di visita del padre nel preminente interesse della minore. Ha lamentato, al riguardo, che gli incontri tra ed il padre si Per_1
sarebbero diradati nel tempo, che la figlia avrebbe mostrato evidenti disagi dopo ogni incontro con il e che, per questo, avrebbe dichiarato di non volerlo più CP_1
frequentare.
2. Con memoria depositata il 16.10.2023 si è costituito il quale ha CP_1
contestato la descrizione della figura paterna fatta dalla ricorrente, ha precisato di aver sempre cercato di cogliere i bisogni della figlia, di sostenerla nella sua crescita, di aiutarla a sviluppare la propria personalità e di non essersi mai reso autore di qualsiasi forma di violenza, né verbale né fisica nei suoi confronti. Ha quindi sostenuto come sarebbe, semmai, la madre, eccessivamente permissiva con Per_1
ad aver riversato sulla figlia tutta la sua rabbia nei suoi riguardi ed, al solo fine di screditare la figura paterna ed arrecargli nocumento, avrebbe indotto la minore a vedere il padre con sospetto. Il resistente ha quindi concluso rimettendosi interamente alle prudenti valutazioni che il Tribunale vorrà adottare circa il diritto- dovere di visita e le frequentazioni con la figlia per la migliore protezione Per_1
degli interessi della minore.
3. Con decreto del 25.10.2023 depositato il 09.11.2023 il Collegio, sentite entrambe le parti all'udienza del 19.10.2023 e sentita la minore all'udienza del Persona_2
23.10.2023, stante la mancanza di comunicazione tra padre e figlia, ha incaricato l'UFSMIA territorialmente competente di verificare il rapporto padre-figlia valutando l'eventuale necessità di un supporto alla genitorialità paterna, anche tramite la predisposizione di incontri congiunti con la minore ed il padre, e di riferire in ordine al rifiuto da parte della figlia della figura paterna, nonché di verificare la possibilità di una positiva ripresa dei rapporti padre-figlia.
4. Il giudizio è quindi proseguito per consentire all'UFSMIA di effettuare il richiesto percorso e di depositare, infine, la relazione nei termini concessi.
5. Con ordinanza del 22.05.204, depositata il 03.06.2024, il Tribunale, rilevato che l'UFSMIA, nella relazione del 15.05.2024 elaborata all'esito dei colloqui pagina 3 di 6 individuali effettuati, aveva concluso ritenendo “assolutamente percorribile la ripresa di un rapporto tra padre e figlia”, condividendone pienamente le conclusioni, aveva dato incarico allo stesso ente di curare la predisposizione di incontri individuali di preparazione e di proseguire successivamente tramite colloqui congiunti.
6. All'udienza del 15.01.2025 sono comparse le parti ed i loro procuratori che hanno precisato le conclusioni come sopra riportato. Il Giudice si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
7. In merito al regime di affidamento, il Tribunale ha ritenuto di dover tener conto di quanto rilevato dall' nella relazione di aggiornamento del 07.01.2025 sulla CP_2
figura paterna laddove, contrariamente a quanto espresso nella prima relazione del
15.05.2024 dove si propendeva in termini ottimistici riguardo alla ripresa di una frequentazione con si dà ora atto che il padre ha rifiutato l'offerta di Per_1
incontri, con o senza ha dichiarato di essere stato ingiustamente denunciato Per_1
ed incolpato ed ha rimandato alla minore la responsabilità di scusarsi, rifiutando sia di incontrare in presenza della psicologa dell'UFSMIA, sia di effettuare Per_1
alcuni incontri solo con la psicologa per parlare, tanto che la psicologa dell'UFSMIA ha concluso: “L'estrema rigidità nel suo modo di pensare e reagire non sono andate, a mio avviso, a tutelare la serenità della figlia, e non hanno dato la precedenza ai bisogni di quest'ultima, come qualsiasi genitore dovrebbe fare, ma ai propri”.
Il Tribunale mette altresì in risalto quanto espresso dalla minore in sede di audizione quando ha dichiarato di trovarsi bene con la mamma e con la nonna, con le quali abita, ma di non trovarsi bene con il padre con il quale non ha un bellissimo rapporto.
Il Collegio ritiene alla luce di detti elementi probatori che debba essere disposto l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre, con Per_1
collocamento presso di essa.
8. Quanto agli incontri padre figlia il Collegio, sulla scorta delle valutazioni espresse dall'UFSMIA e delle dichiarazioni della minore nonché dello scambio di messaggi tra il padre e la figlia prodotti dalla difesa del padre all'ultima udienza (da cui risulta pagina 4 di 6 che il padre e la figlia sono d'accordo a riprendere i contatti tra loro senza l'ausilio dei Servizi Sociali), ritiene che gli incontri tra il padre e possano riprendere Per_1 ma solo previo contatto tra genitori e solo una volta che sia rilevato l'assenso della figlia alla frequentazione, con la imprescindibile collaborazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti affinchè organizzino tempi e modalità degli incontri.
9. Quanto alla domanda di aumento del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre avanzata dalla ricorrente solo all'udienza del 15.01.2025 Per_1
il Collegio ritiene che la stessa sia da considerarsi domanda nuova tardivamente proposta. La circostanza che il padre non vede la figlia dal 31.08.2023 era, difatti, nota alla madre sin dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio e non si è verificato nelle more del giudizio alcun mutamento di tali circostanze atto a giustificare la successiva richiesta di aumento del contributo al mantenimento, con la conseguenza che la relativa domanda deve essere dichiarata inammissibile.
10. Le spese processuali, stante l'esito complessivo del giudizio, devono essere poste a carico del padre e a favore della madre nella misura di 2/3, con compensazione per la residua parte.
PQM
Il Tribunale così provvede in via definitiva:
1. dispone l'affidamento super esclusivo della minore nata in [...] Persona_2
24.01.2010 alla madre con collocamento presso la stessa, Parte_1
autorizzandola a prendere tutte le decisioni di maggiore interesse inerenti al minore relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, anche senza previo accordo o consultazione con il padre;
2. dispone che gli incontri tra il padre e la figlia possano riprendere solo Per_1 previo contatto tra il genitori e solo una volta che sia rilevato l'assenso della stessa minore alla frequentazione. A tal fine viene conferito incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti affinchè organizzino i tempi e le modalità degli incontri;
3. dichiara inammissibile la domanda della ricorrente di aumento del contributo al mantenimento per la figlia a carico del padre per le ragioni in parte motiva;
Per_1
pagina 5 di 6 4. condanna il resistente a pagare alla ricorrente le spese del presente giudizio nella misura di 2/3 che liquida in complessivi € 2.600,00 per compensi di avvocato, oltre il 15% spese generali, IVA e CAP, con compensazione per la residua parte.
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15.01.2025
Il Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 6 di 6