Articolo 12 bis del Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
Articolo 15Articolo 17
Versione
21 aprile 2024
Art. 12-bis. ((Conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimita')) (( 1. Al procedimento per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimita' di cui all'articolo 10, comma 6, si applicano i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 , in quanto compatibili. Tutti gli atti del procedimento sono pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, previo oscuramento dei dati sensibili individuati a cura del magistrato interessato.
2. Per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimita', fermi i requisiti di cui all'articolo 12, comma 5, e' oggetto di valutazione, oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 2, anche la capacita' scientifica e di analisi delle norme.
Questa e' valutata da una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalita' e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimita' per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale e un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.
3. Il Consiglio superiore della magistratura individua, con propria delibera:
a) i criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei parametri delle attitudini, del merito e dell'anzianita', prevedendo, con riguardo a quest'ultima, che ad ogni valutazione di professionalita' corrisponda un punteggio;
b) il numero di provvedimenti, atti e pubblicazioni che il candidato puo' produrre nell'ambito del procedimento, e di quelli che devono essere valutati tra quelli estratti a campione in occasione delle ultime tre valutazioni di professionalita';
c) i compensi spettanti ai componenti della commissione di cui al comma 2, entro il limite massimo dei due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del Consiglio stesso.
4. Ai fini della valutazione delle attitudini:
a) sono prese in considerazione anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire;
b) e' attribuita rilevanza alla capacita' scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto della sussistenza di gravi anomalie nell'esito degli affari nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a);
c) e' altresi' attribuita rilevanza al pregresso esercizio delle funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;
d) le attivita' esercitate fuori del ruolo organico della magistratura sono valutate nei soli casi in cui l'incarico abbia ad oggetto attivita' assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacita' scientifica e di analisi delle norme.
5. La commissione delibera con la presenza di almeno tre componenti ed esprime un parere motivato in ordine alla capacita' scientifica e di analisi delle norme, tenendo conto delle peculiarita' delle funzioni esercitate dal candidato. La valutazione e' fondata sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalita' e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati relativi allo specifico settore, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce il numero degli atti, provvedimenti e pubblicazioni in valutazione estratti a campione e quelli liberamente prodotti dall'aspirante.
Nella valutazione delle pubblicazioni la commissione tiene conto della loro rilevanza scientifica. Costituiscono criteri di valutazione della capacita' scientifica e di analisi delle norme, avuto riguardo alle funzioni esercitate: la capacita' di esporre in modo chiaro, sintetico e persuasivo le questioni dibattute, l'impegno ricostruttivo sulle questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, nonche' per i provvedimenti giudiziari la concreta e puntuale risposta alle domande e alle eccezioni proposte dalle parti ed emerse nel corso del procedimento e la capacita' di ricostruire in modo ordinato e completo il pertinente quadro normativo e giurisprudenziale, avuto riguardo al rapporto tra fonti nazionali e sovranazionali, ove rilevante; in relazione ai magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, assumono rilevo anche le attivita' di massimazione, di redazione di relazioni di orientamento e di segnalazione di contrasto nonche' gli studi preparatori per le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e penali della Corte di cassazione.
6. Il parere della commissione tecnica si articola nei giudizi di "inidoneo", "discreto", "buono" o "ottimo". Il giudizio di "ottimo" puo' essere espresso solo quando l'aspirante presenta titoli di particolare rilievo. Il parere della commissione tecnica ha valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni.
7. In relazione al conferimento delle funzioni giudicanti di legittimita', in caso di equivalenza della valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianita', e' preferito il magistrato che ha svolto le funzioni giudicanti di secondo grado di cui all'articolo 10, comma 4, per almeno quattro anni.
8. Le spese per la commissione di cui al comma 2 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, ne' superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura. ))
Entrata in vigore il 21 aprile 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente