Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.5414.2022 R.A.C.L., promossa da:
Giuseppe Lezzi
con il proc. avv. Tolomeo dom.
CONTRO
CP_1
Avv. Pandolfo
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale, in data 17.5.22, avverso la cartella di pagamento notificatale in data 7.4.22, chiedendo accertarsi la prescrizione dei crediti azionati e comunque non dovute le somme azionate per gli anni 2010\2018 con annesse sanzioni per insussistenza del presupposto contributivo a fronte dello svolgimento in via esclusiva di attività di lavoro subordinato;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Evidenzia di essere architetto iscritto all'albo professionale dal 26.3.81 e di non avere più svolto attività di libero professionista dal 2010, essendo stato assunto dal comune di Lequile ed avendo svolto continuativamente ed esclusivamente attività per detto ente.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa lamentando l'infondatezza del ricorso.
Evidenzia come:
-come abbia comunicato al ricorrente la relativa posizione debitoria con a\r notificate per compiuta giacenza in data 26.7.04 e 9.8.04 per gli anni 1999\2003 ed in data 19.10.10 per gli anni 1999\2010; in data 9.6.14 per gli anni 1999\2011; in data 6.6.17 per gli anni 1999\2016; per compiuta giacenza in data
28.6.18 per gli anni 1999\2018; in data 1.7.20 per gli anni 1999\2018; via pec in data 3.6.21 per gli anni
1999\2018; via pec in data 7.10.21 per gli anni 1999\2018 e come la prescrizione decorra dal 31.12 dell'anno successivo a quello di riferimento (ovvero nel termine di scadenza del pagamento dei contributi dovuti a conguaglio); come in caso di omessa comunicazione dei dati reddituali, il termine di prescrizione decorra dalla acquisizione dei dati dall'agenzia delle entrate;
-come negli anni 2010, 2016 e 2018 il ricorrente non abbia svolto continuativamente il ruolo di dipendente comunale non avendo copertura previdenziale ed in particolare dall'1.1.10 al 22.10.10, dal 7.6.16 al 7.9.16, dall'1.11.18 all'1.12.18;
-come, ex art. 8 Regolamento di Inarcassa “i contributi minimi … sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione ad nell'anno solare”; CP_1
-come la natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini della obbligatorietà della iscrizione alla e del pagamento della contribuzione minima, avente finalità solidaristica [Cass. Pt_1
28.9.22 n.28188];
per gli anni 2011 e 2017 siano state azionate solo sanzioni per l'omessa comunicazione delle CP_2 dichiarazioni reddituali in violazione dell'art.2 Regolamento ed art.16 l.6.1981.
In sede di note di trattazione scritta parte opponente ha evidenziato:
a) di non risiedere dal 2004 in via De Gasperi in TI;
b) come in difetto di volume d'affari non possano essere azionati i contributi integrativi.
Dalla documentazione in atti emerge come:
- la cartella oggetto di causa sia relativa al
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2016 per contributo integrativo, soggettivo e relative sanzioni;
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2016, 2018 per contributo per maternità;
2011, 2017, 2018 per sanzioni soggettivo;
2018 per contributo integrativo, contributo soggettivo;
-il ricorrente sia stato residente in [...].10.71; in via de Gasperi n.8 dal 24.10.71 al 3.3.88; in via Libertà n.11 dal 4.3.88 al 5.2.14 e dal 10.9.19 in poi;
ed in via Piave dal
6.2.14 al 9.9.19.
- la prescrizione sia stata interrotta
• con atto notificato per compiuta giacenza in data 9.9.04 in via De Gasperi n.18 (benchè già residente altrove) a TI in relazione al credito per contributo soggettivo ed integrativo per gli anni
1999\2004 e maternità per gli anni 2000\04 oltre sanzioni;
• con atto notificato per compiuta giacenza in data 25.9.04 (benchè già residente a[...] a TI in relazione al credito per contributo soggettivo ed integrativo e relative sanzioni per gli anni 1999, 2000,
• con atto notificato per compiuta giacenza in data 18.2.08 in via della Libertà n.11 a TI in relazione al contributo soggettivo ed integrativo per il 2005 e relative sanzioni;
• con atto notificato alla moglie in data 9.1.09 in via Della Libertà 11 in relazione al contributo soggettivo, integrativo per gli anni 1999\2007 e per maternità per gli anni 2001\07 oltre le correlate sanzioni;
• con atto notificato per compiuta giacenza in data 11.12.10 in via Della Libertà 11 a TI in relazione ai contributi integrativo, soggettivo e maternità maturati nell'arco temporale 1999\2008 oltre alle sanzioni per i contributi integrativo e soggettivo relativi al 1999\ 2006;
• con atto notificato in data 25.2.11 in via Della Libertà 11 in relazione al contributo soggettivo, integrativo per gli anni 1999\2011 e per maternità per gli anni 2001\11 oltre le correlate sanzioni;
• con atto notificato alla moglie in data 2.3.11 in via Della Libertà 11 in relazione al contributo soggettivo, integrativo per il 2008 oltre le correlate sanzioni;
• con atto notificato in data 9.6.14 in via Della Libertà 11 in relazione al contributo soggettivo, integrativo per gli anni 1999\2014 e per maternità per gli anni 2001\14 oltre le correlate sanzioni;
• con atto notificato in data 6.6.17 in via Della Libertà 11 in relazione al contributo soggettivo, integrativo e per maternità per gli anni 1999\2017 oltre le correlate sanzioni;
• con atto notificato per compiuta giacenza in data 17.8.18 in via Della Libertà 11 a TI (benchè già trasferito ) in relazione ai contributi soggettivo ed integrativo per gli anni 1999\2018 e correlate sanzioni e contributo per maternità dal 2001 al 2018;
• con atto notificato in data 1.7.20 in via Della Libertà 11 e poi via pec in data 3.6.21 e 7.10.21 in relazione ai contributi soggettivo, integrativo e di maternità maturati nell'arco temporale 1999\2018 e relative sanzioni;
Considerato il termine quinquennale di prescrizione [Cass. civ. Sez. lavoro, 13/12/2006, n. 26621] e considerato che il termine di prescrizione relativo ai contributi soggettivi dovuti alla
[...]
(ex art.9 legge n.6 del 1981) decorre non già dalla Parte_2 domanda di iscrizione dell'interessato (la quale non ha valore costitutivo), bensì dal momento in cui, da parte del soggetto la cui attività professionale abbia assunto carattere continuativo, rendendo così obbligatoria l'iscrizione alla è ad essa comunicato l'ammontare del reddito dichiarato ai fini Pt_1
IRPEF per l'anno precedente [Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 29/11/2007, n. 24910], si deve osservare come, in base al regolamento generale di previdenza:
1. il contributo soggettivo sia obbligatorio per tutti gli iscritti ad e sia calcolato sino al 31.12.12 CP_1 applicando due distinte aliquote sul reddito professionale netto prodotto nell'anno di riferimento e risultante dalla relativa dichiarazione ai fini Irpef e dall'1.1.13 applicando una sola aliquota sino alla concorrenza del massimale contributivo e come sia comunque dovuto un contributo minimo;
2. il contributo integrativo sia obbligatorio per tutti gli iscrittti in misura percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari professionale ai fini dell'Iva e come sia comunque dovuto un contributo minimo;
3. come date e modalità di pagamento e di riscossione sono stabilite con deliberazione del CdA rispetto a cui poi sono calcolate le maggiorazioni a titolo di sanzioni.
Premesso che la prescrizione decorre dalla data di esigibilità del credito e rilevato che la fissazione di detta data è fissata, in base al Regolamento, con delibera del CdA, si deve osservare come la L.
03/01/1981, n. 6 [Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti] preveda all'art.18, :
“Prescrizione dei contributi.
1.… 2.Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione Pt_1 di cui all'articolo 16.”.
L'art.16, a sua volta, recita, “16. Comunicazioni obbligatorie alla Pt_1
Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla con lettera Pt_1 raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA.
Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti alla che nell'anno in Pt_1 esame non sono tenuti a presentare dichiarazione fiscale agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA relativamente ad attività professionale.
Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.
Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società od associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 10, secondo comma.
Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare alla oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale Pt_1 somma è ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all'articolo 17, secondo comma.
L'omissione, il ritardo oltre centottanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro i centottanta giorni costituiscono infrazione disciplinare. Gli ordini professionali competenti, su comunicazione della sono tenuti a dare corso alla relativa procedura;
la seconda infrazione Pt_1 comporta la sospensione dall'albo fino all'adempimento (29).
Il consiglio di amministrazione della predispone il modulo col quale deve essere fatta la Pt_1 comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 17 e 24 della presente legge.
La ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le Pt_1 informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli ingegneri e architetti nonché i pensionati.
Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.”
Nella fattispecie in esame, non risultano presentate le dichiarazioni Iva dal 1999 in poi, ma solo acquisite
-siccome evidenziato da parte convenuta senza offerta di prova contraria- a decorrere dal 26.5.03 (per gli anni 1999\2000) 29.7.04 (2001 e 2002), 23.9.05 (2003), 20.7.06 (2004), 16.10.07 (2005), 5.5.08
(2006), 30.9.09 ( 2007), 27.10.10 (2008), 26.1.12 (2009), 10.10.12 (2010), 25.10.13 (2011) e non risultano comunque trasmesse in relazione agli anni successivi.
Considerato che la decorrenza della prescrizione deve comunque fissarsi alla data di conoscenza dei dati reddituali utili da parte della ai fini dell'esercizio del diritto e rilevato che in relazione agli anni Pt_1
1999 e 2000 detta conoscenza è stata acquisita in data 26.5.03 e la prescrizione affatto interrotta con le richieste del 9 e 25.9.09 (in quanto indirizzate a luogo in cui il ricorrente non risiedeva), deve ritenersi la prescrizione del credito relativo agli anni 1999 e 2000. Per il resta, si deve osservare come il ricorrente non risulta iscritto, nei periodi oggetto di causa, ad alcuna forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato e risulta semmai iscritto all'albo degli architetti sin dal 1981 (siccome evidenziato in ricorso) e titolare di partita Iva e privo di copertura previdenziale Inps dall'1.1.10 al 22.10.10, dal 7.6.16 al 6.9.16 e dall'1.11.18 all'30.11.18.
Premesso che ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile Pt_1 derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo [arg.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 3675 del 17/06/1982; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7543 del 09/07/1993 ;
Cass.Sez. L - , Sentenza n. 4568 del 19/02/2021; Cass. Sez. L - , Sentenza n. 28188 del 28/09/2022] e considerato che i contributi anche minimi sono comunque liquidati in dodicesimi ex art.8 Regolamento;
si deve ritenere l'infondatezza del ricorso nella parte de qua.
Si deve pertanto annullare la cartella di pagamento opposta in relazione ai crediti azionati per gli anni
1999 e 2000.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando, annulla la cartella opposta limitatamente ai crediti azionati per il 1999 ed il 2000 e per l'effetto condanna parte ricorrente a versare a parte avversa, per gli altri titoli dedotti in detta cartella, la somma per detti titoli ivi liquidata oltre accessori ex lege ed a tenere indenne parte convenuta per le spese di lite che liquida in euro 4638,00 per competenze, oltre accessori ex lege
Lecce, 18/03/2025
Lorenzo Bellanova