TRIB
Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/06/2025, n. 2880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2880 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 18768/2024 R.G..L., promossa
D A
rappresentato e difeso dall' avv. GIUGNO Parte_1
ALESSIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal
14.01.2022, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GIUGNO ALESSIA, antistataria.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/12/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno mensile di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo. La causa, senza istruzione ulteriore rispetto alla C.T.U. medico legale del procedimento di A.T.P., della documentazione medica prodotta in atti e di C.T.P, veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, essendo invalida nella misura del 65%, sin dalla data della domanda amministrativa, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “Poliartropatia artrosica prevalente ai piedi e al rachide a moderata incidenza funzionale in eccedenza ponderale, asma bronchiale non allergico e rinite cronica ipertrofica, distiroidismo in trattamento con L-tiroxina”.
Va condivisa la diagnosi operata dal C.T.U., ma non la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti. L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione come detto è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo valutato:
“- asma bronchiale non allergico e rinite cronica ipertrofica: 35% (codice 6004 per analogia);
- poliartropatia artrosica prevalente ai piedi e al rachide a moderata incidenza funzionale in eccedenza ponderale: 31% (codice 7105 per analogia);
- distiroidismo in trattamento con L-tiroxina: 21% (codice 6441).
Trattandosi di menomazioni plurime, tra loro funzionalmente coesistenti, in atto, il grado percentuale complessivo di invalidità risulta pari a 65% (sessantacinque per cento), applicandosi per la valutazione il criterio medico legale "a scalare", con il calcolo secondo la formula di
Balthazard..”.
Osserva questa giudice che la rinite cronica ipertrofica è patologia tabellata, sicché essa andava autonomamente valutata con il codice 6010, che prevede una percentuale invalidante dal 11 al 20%, attribuendo la percentuale massima prevista, in considerazione della documentazione medica in atti e della stessa relazione del C.T.U. (“Ostruzione respiratoria nasale da numerosi anni per dei turbinati inferiori e rinite cronica vaso-spastica in trattamento con spray nasale e da circa sei anni asma bronchiale non allergica.”).
Questa percentuale di invalidità va aggiunta a quella ritenuta dal C.T.U. per l'asma bronchiale non allergica, cod. 6004 ASMA INTRINSECO, che prevede la percentuale fissa del 35%, riconosciuta dal C.T.U..
Per dette due patologie, con il calcolo salomonico, atteso che esse incidono sul medesimo apparato respiratorio, l'invalidità complessiva può essere valutata nella misura del 51,50 + o – 5 punti in relazione all'incidenza sulla capacità lavorativa specifica;
poiché la ricorrente era ed è in età lavorativa e le difficoltà respiratorie indubbiamente incidono in modo elevato sullo svolgimento di attività anche casalinga, può essere valutata un'invalidità complessiva del 55%.
A detta misura dell'invalidità vanno poi aggiunte, con la formula riduzionistica quelle ritenute in relazione alle altre patologie in diagnosi, che vanno condivise e che ammontano al 31% e al 21%, sicché la ricorrente deve ritenersi invalida nella misura del 75%, con conseguente sussistenza dei requisiti sanitari per la prestazione richiesta, sin dalla data della domanda amministrativa come ritenuto dal C.T.U. per le patologie in diagnosi, anche senza la valutazione dell'incontinenza urinaria, pur ben documentata, presa in considerazione dal
C.T.P..
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 21/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 18768/2024 R.G..L., promossa
D A
rappresentato e difeso dall' avv. GIUGNO Parte_1
ALESSIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal
14.01.2022, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GIUGNO ALESSIA, antistataria.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/12/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno mensile di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo. La causa, senza istruzione ulteriore rispetto alla C.T.U. medico legale del procedimento di A.T.P., della documentazione medica prodotta in atti e di C.T.P, veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, essendo invalida nella misura del 65%, sin dalla data della domanda amministrativa, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “Poliartropatia artrosica prevalente ai piedi e al rachide a moderata incidenza funzionale in eccedenza ponderale, asma bronchiale non allergico e rinite cronica ipertrofica, distiroidismo in trattamento con L-tiroxina”.
Va condivisa la diagnosi operata dal C.T.U., ma non la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti. L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione come detto è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo valutato:
“- asma bronchiale non allergico e rinite cronica ipertrofica: 35% (codice 6004 per analogia);
- poliartropatia artrosica prevalente ai piedi e al rachide a moderata incidenza funzionale in eccedenza ponderale: 31% (codice 7105 per analogia);
- distiroidismo in trattamento con L-tiroxina: 21% (codice 6441).
Trattandosi di menomazioni plurime, tra loro funzionalmente coesistenti, in atto, il grado percentuale complessivo di invalidità risulta pari a 65% (sessantacinque per cento), applicandosi per la valutazione il criterio medico legale "a scalare", con il calcolo secondo la formula di
Balthazard..”.
Osserva questa giudice che la rinite cronica ipertrofica è patologia tabellata, sicché essa andava autonomamente valutata con il codice 6010, che prevede una percentuale invalidante dal 11 al 20%, attribuendo la percentuale massima prevista, in considerazione della documentazione medica in atti e della stessa relazione del C.T.U. (“Ostruzione respiratoria nasale da numerosi anni per dei turbinati inferiori e rinite cronica vaso-spastica in trattamento con spray nasale e da circa sei anni asma bronchiale non allergica.”).
Questa percentuale di invalidità va aggiunta a quella ritenuta dal C.T.U. per l'asma bronchiale non allergica, cod. 6004 ASMA INTRINSECO, che prevede la percentuale fissa del 35%, riconosciuta dal C.T.U..
Per dette due patologie, con il calcolo salomonico, atteso che esse incidono sul medesimo apparato respiratorio, l'invalidità complessiva può essere valutata nella misura del 51,50 + o – 5 punti in relazione all'incidenza sulla capacità lavorativa specifica;
poiché la ricorrente era ed è in età lavorativa e le difficoltà respiratorie indubbiamente incidono in modo elevato sullo svolgimento di attività anche casalinga, può essere valutata un'invalidità complessiva del 55%.
A detta misura dell'invalidità vanno poi aggiunte, con la formula riduzionistica quelle ritenute in relazione alle altre patologie in diagnosi, che vanno condivise e che ammontano al 31% e al 21%, sicché la ricorrente deve ritenersi invalida nella misura del 75%, con conseguente sussistenza dei requisiti sanitari per la prestazione richiesta, sin dalla data della domanda amministrativa come ritenuto dal C.T.U. per le patologie in diagnosi, anche senza la valutazione dell'incontinenza urinaria, pur ben documentata, presa in considerazione dal
C.T.P..
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 21/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025
LA GIUDICE
Paola Marino