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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/11/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 791/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
CE S. MO Presidente
SI TA RI Consigliere relato- re
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 791/2023 R.G., vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Parte_1
Di Pietrantonio, presso lo studio della quale è elettivamente domi- ciliata in Pescara alla via Milano n. 75, giusta procura in atti;
appellante e
, , elet- Controparte_1 Parte_2
tivamente domiciliate in Pescara al Corso Umberto I 55/4, presso lo studio dell'avv. Liborio Romito, il quale le rappresenta e difen- de giusta procura in atti;
appellate OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 910/2023 del Tribuna- le di Pescara, pubblicata il 29.06.2023 e notificata in pari data, avente ad oggetto “Proprietà”.
CONCLUSIONI:
per l'appellante: “In via pregiudiziale e cautelare: sospendere la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, in ossequio al dettame di cui all'art. 283 c.p.c., per i motivi dedotti nel presen- te atto;
In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado che qui si riportano: “In via preliminare: accertare e dichiarare la presenza di giudicato pregresso e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della do- manda attorea e/o l'infondatezza del presente giudizio, alla luce di quanto sopra dedotto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. In via principale: rigettare la domanda di parte attrice siccome infondata in fatto ed in diritto per le causali di cui in nar- rativa. In via subordina: nella denegata ipotesi in cui venisse ac- colta la domanda attorea di risarcimento del danno, si chiede che essa venga ridotta alla luce di quanto sopra esposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. In via istruttoria: dare atto della produzione della documentazione come da indice e quelle di cui alla memoria n. 2, ex art. 183, comma 6, c.p.c. Il tutto con vit- toria di onorari, maggiorato ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M.
2 10.03.2014 n. 55, spese di giudizio, refusione del compenso pro- fessionale del CTU e CTP (quest'ultime giuste fatture in atti - cfr. doc. n. 15 depositato con nota di deposito del 09.05.2022) e con- danna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. per le ragioni esposte.”. Con vittoria di spese di I e II grado […]”
per le appellate: “Tanto premesso e ritenuto, si chiede che la Corte di Appello di L'Aquila, Voglia rigettare le avverse domande e con- fermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 22.10.2021, Parte_3
e adivano il Tribunale di Pescara ivi
[...] Parte_2
convenendo al fine di veder accertata e dichiarata Parte_1
la illegittimità ed abusività del manufatto da quest'ultima edificato sul proprio terrazzo confinante con la proprietà delle attrici, con condanna della medesima al ripristino dello stato dei luoghi, oltre che al risarcimento di tutti i danni derivanti dal mancato rispetto delle distanze legali.
1.1. A sostegno delle proprie pretese, le attrici rappresentavano:
- di essere proprietarie di porzioni di villetta sita in Pescara alla
Via Aso n. 3, composta da piano terra e primo piano (identificate in catasto al f. 34, part. 628, sub. 4 e sub. 5) confinante sul lato monti con altra villetta con ingresso su Via Nera n. 6 il cui primo
3 piano è di proprietà della convenuta (identificato in catasto al f. 34, part. 845, sub. 2);
- che le predette villette sono situate in un'ampia corte, in parte comune, in parte di proprietà esclusiva della ed in parte CP_1
intestata alla;
Parte_2
- che nel corso degli anni la convenuta aveva effettuato opere di ri- strutturazione, tra cui la trasformazione del lastrico solare in ter- razzo con ringhiera posizionata tra le due villette;
- che, in particolare, nel giugno 2018, quest'ultima aveva presenta- to avente ad oggetto la realizzazione di una tettoia pertinen- Per_1
ziale in legno, aperta su tre lati, della dimensione di mq. 18,80 e che, in data 30.01.2019 la medesima chiedeva di poter sanare la tettoia realizzata mediante SCIA a sanatoria;
- che in data 02.04.2019 veniva redatto dall'ing. tecnico Per_2
del SUAP del Comune , rapporto di sopralluogo nel qua- Parte_4
le veniva evidenziato come la tettoia risultasse in realtà chiusa su tre lati, circostanza non dichiarata né nella SCIA né nella CILA, di talché sussisteva una palese difformità tra l'opera dichiarata e quella realizzata, posto che quest'ultima determinava un aumento della superficie utile lorda in contrasto con il Regolamento edilizio e con l'art. 85. Nel predetto elaborato, il Tecnico comunale con- cludeva per la insufficienza delle autorizzazioni richieste da parte della convenuta, ritenendo obbligatorio un titolo abitativo ex art. 10 DPR 380/01;
4 - che in data 20.06.2019 la convenuta otteneva l'Autorizzazione
Sismica per l'installazione della tettoia con prot. n° 183762 dall'Ufficio del Genio Civile e che, in data 25.07.2019 la medesi- ma presentava, per il tramite dell'arch. , nuovo Persona_3
elaborato Planimetrico presso l'Agenzia delle Entrate Catasto Fab- bricati del Comune di Pescara, dove nel f. 34, p.lla 845 veniva soppresso il sub. n. 2 relativo al piano primo e piano sottotetto in- dividuato nella categoria catastale A77 e veniva indicato il nuovo sub con il n. 9, all'interno del quale veniva riportata la presenza della tettoia;
- che in data 30.07.2019, la medesima convenuta, per il tramite dell'arch. , era a richiedere la Segnalazione Certi- Persona_4
ficata per l'Agibilità relativa “all'immobile oggetto dell'intervento edilizio” assentito mediante SCIA a Sanatoria. Nella richiesta della
SCAGI veniva fatto riferimento al sub n. 2 che in realtà risultava soppresso al momento della presentazione della domanda e veniva allegata planimetria catastale di un sub errato;
- che, pertanto, nel dicembre 2019 le attrici presentavano ricorso ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Pescara al fine di veri- ficare la conformità del manufatto rispetto alle distanze legali,
l'esistenza di ulteriori abusi o violazioni di legge, oltre alla quanti- ficazione dell'eventuale danno subito dalle istanti e dei costi per la riduzione in pristino, il quale veniva tuttavia dichiarato inammissi- bile con ordinanza del 26.02.2020;
5 - che, a seguito della realizzazione della predetta tettoia e della ri- duzione delle distanze tra le due villette adiacenti, le attrici incari- cavano l'arch. della redazione di una perizia Persona_5
sullo stato dei luoghi allo scopo di verificare il rispetto delle nor- mative in materia di distanze;
-che, con perizia datata 28.09.2020, avente ad oggetto l'accertamento e la constatazione della realizzazione della tettoia della convenuta posta in prossimità del confine di proprietà delle attrici, il tecnico di parte faceva rilevare che: “la struttura realizza- ta sul terrazzo della sig.ra non può essere considerata co- Pt_1
me una struttura a carattere precario o funzione di mero arredo
(tettoia), ma deve essere ritenuta un'opera in ampliamento del fab- bricato. L'aspetto che si vuol sottolineare in questa sede, esulando dalla possibilità o meno di realizzare un volume in ampliamento sul terrazzo della sig.ra (nel rispetto degli indici volume- Pt_1
trici previsti dalle vigenti Norme Tecniche Attuative) è la distanza della struttura realizzata rispetto la parete frontistante, in particolar modo rispetto alla parete dell'unità abitativa del piano primo di proprietà della sig.ra ”. L'arch. Parte_2 Persona_6
vava inoltre: “la distanza tra la struttura realizzata dalla sig.ra rispetto la parete frontistante della sig.ra è di Pt_1 Parte_2
6.70 m, in violazione dell'articolo sopra citato (leggasi art. 8 co. 1 delle Norme Tecniche attuative del attuali e Parte_5
vigenti al momento della presentazione della CILA prot. n° 84422 del 04.06.2018 relativi alla realizzazione della tettoia). Evidenzia-
6 va, inoltre, che: “il mancato rispetto della distanza minima tra fab- bricati obbligherebbe le sig.re e rispettiva- Parte_2 CP_1
mente proprietarie del piano terra e piano primo, in caso di futuro intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione del fabbricato, all'arretramento di mt. 10 rispetto la parete frontistante di proprietà della sig.ra Poiché la struttura realizzata dalla Pt_1
sig.ra è posta a 1.70 mt dal limite di proprietà, la sig.ra Pt_1
dovrebbe rispettare i 10.00 mt di distacco dalla stessa, CP_1
arretrando il proprio fabbricato di 80,30 m. cosa che comportereb- be la totale inedificabilità del lotto di proprietà”. Su tali basi, con- cludeva nel senso che “i lavori relativi alla realizzazione della tet- toia sulla terrazza di proprietà della sig.ra che si affaccia Pt_1
nel lato posteriore verso la proprietà delle sig.re e CP_1 CP_2
non rispecchiano le norme tecniche di attuazione del pgr e
[...]
del codice civile arrecando pregiudizio nel godimento del diritto in capo alle sig.re e ”. CP_1 Parte_2
1.2. Si costituiva in giudizio la convenuta la qua- Parte_1
le, preliminarmente, eccepita la inammissibilità della domanda in quanto coperta dal giudicato di cui alla sentenza n. 676/2007 del
Tribunale di Pescara, resisteva nel merito chiedendone, in ogni ca- so, il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
1.3. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante acquisizioni do- cumentali ed espletamento di CTU tecnica, con affidamento del re- lativo incarico all'arch. Persona_7
7 All'esito di un articolato iter processuale che vedeva, tra l'altro, il rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni salvo poi esse- re la causa rimessa in istruttoria al fine di permettere l'integrazione della CTU, quest'ultima veniva infine trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
1.4. All'esito, il Tribunale: a) accoglieva la domanda di rimessione in pristino condannando la convenuta a rimuove- Parte_1
re la struttura di tipo “tettoia” realizzata sul proprio terrazzo;
b) ri- gettava la domanda di risarcimento del danno ex art. 872 c.c.; c) condannava la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore delle attrici, ponendo definitivamente a carico della medesima le spese della espletata CTU.
1.5. La motivazione posta dal primo giudice alla base della deci- sione dava atto, in primo luogo, delle risultanze delle verifiche svolte dal CTU, sulla cui base:
a) il manufatto consiste in una tettoia con struttura lignea formata da pilastri e travi lamellari con dimensioni di ml. 5,70 x 3,30 ed al- tezza variabile max ml. 2,96 min. circa ml. 2,35. La struttura, an- corata al muro del fabbricato ed a terra con piastre metalliche avvi- tate, risulta aperta su tre lati e non presenta pannelli a chiusura del- la stessa;
b) la struttura non comporta un aumento della superficie utile lorda ed alterazione della sagoma dell'immobile, in quanto, essendo una struttura lignea, può essere rimossa in qualsiasi momento. Avendo la convenuta rimosso dalla struttura sia i Cristal verticali che i vetri
8 fissi triangolari superiori non si ha aumento di superficie utile lor- da (SUL) pertanto non in contrasto con l'art. 85 del R.E.C. e con- forme ai dispositivi di legge, tornando ad essere una tettoia aperta;
c) il manufatto rientra tra quelli di modesta rilevanza di cui all'art. 2, comma 7, reg. 3/2016, tab. A1/1 della Tabella A, attuativa della
L.R. 28/2011 (dimensione = mq. 18,81 < 30 mq.; altezza media <
3.0 m.; peso la struttura lignea <
1.0 kN/m2;
d) secondo il progetto in atti ( del 01.06.2018), il terrazzo Per_1
complessivamente sviluppa circa mq. 81,00 mentre la superficie della tettoia è pari a mq. 18,80, pertanto soddisfa i requisiti di cui all'art. 85, lettera e) del Regolamento Edilizio ratione temporis vi- gente che esclude dal computo della superficie utile “le superfici coperte da pensiline a sbalzo, pergolati, chioschetti e simili costru- zioni leggere rimovibili da giardino e da terrazzo, purché a caratte- re pertinenziale e precario e non eccedenti il 25% della superficie del terrazzo o del giardino interessati”
La medesima motivazione poneva altresì in rilievo la circostanza che, su sollecitazione di parte attrice, fosse stato richiesto al CTU ulteriore approfondimento (volto a verificare, mediante apposite misurazioni in loco, se l'opera oggetto di causa eccedesse o meno il limite del 25% della superficie del terrazzo, così come previsto dall'art. 85, lett. e) del regolamento edilizio vigente, calcolando la superficie del terrazzo sia escludendo che comprendendo la parte posta oltre la balaustra e verso la proprietà delle attrici ed espri- mendo una propria opinione tecnica su quale dimensione del ter-
9 razzo dovesse essere presa in considerazione ai fini di detto calco- lo) al cui esito risultava che, mentre includendo la porzione di ter- razzo oltre la balaustra (superficie del terrazzo = mq. 76, 03) la su- perficie della tettoia soddisfa il requisito del 25% previsto dalla lettera e) dell'art. 85 (= mq. 18,80 < 19,00), viceversa la non inclu- sione di tale porzione nel relativo calcolo (superficie terrazzo = mq. 59,53) non permette di ritenere soddisfatto detto requisito (su- perficie della tettoia = mq. 18,80 > 14,88).
Sulla base di tale accertamento, il Tribunale, preliminarmente di- sattesa l'opinione espressa dal perito – secondo il quale, pur aven- do la sentenza n. 676/2007 stabilito, con l'arretramento della ba- laustra per una striscia di ml. 1.50, la non utilizzabilità della por- zione di terrazzo, la proprietà rimane pur sempre in testa alla con- venuta e, pertanto, è legittimo aver usato il sedime della porzione oltre la balaustra ai fini del calcolo del 25% da utilizzare quale su- perficie della tettoia, poiché la sentenza non ne aveva mutato la destinazione d'uso – rilevava che:
a) la superficie larga 1,5 mt. e posizionata oltre la balaustra, non presenta i requisiti di cui alla definizione di “terrazza” fornita dal
Regolamento Edilizio Comunale, Allegato A (“Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto”) non essendo definibile come tale in base agli strumenti urbanistici del Comune di Pescara, posto che l'area in questione non è praticabile, né direttamente accessibile da un locale interno, se non scavalcando la ringhiera in metallo e ve-
10 tro che si pone localizzata in posizione arretrata alla linea di confi- ne;
tale porzione non è, d'altronde, munita inoltre di ulteriore rin- ghiera o parapetto sul lato posto a confine delle proprietà delle at- trici;
b) nella D.I.A. depositata presso il Comune di Pescara nel luglio
2006 da parte della convenuta e volta ad ottenere il cambio di de- stinazione da lastrico solare a terrazzo, solo una parte del prece- dente lastrico veniva destinata a terrazza, ovvero quella posiziona- ta all'interno della balaustra arretrata di mt. 1,5 dal confine;
ed in- vero nel relativo progetto la parte posta a confine delle proprietà delle odierne attrice, per la larghezza di mt, 1,5 (peraltro contras- segnata in modo diverso rispetto alla restante area), viene definita in legenda come “zona di rispetto”; ne consegue che la porzione oltre la balaustra non è mai stata assentita da uno strumento urba- nistico in forza della quale ha assunto la destinazione d'uso di ter- razza;
in particolare il permesso di costruire 189/2008 prevede giocoforza (essendo stato rilasciato a seguito dell'istanza del luglio
2006 a firma dell'ing. , che la predetta porzione di area Pt_6
resti un lastrico solare e che la stessa funga esclusivamente da zona di rispetto accessibile solo per effettuare lavori di pulizia e di ma- nutenzione;
sicché anche sotto il profilo dell'iter urbanistico la predetta area non ha mai avuto la funzione di terrazza c) Pertanto, la superficie utile della terrazza ai fini del calcolo del
25% di cui all'art. 85, lettera e) del Regolamento Edilizio è di mq.
59,53.
11 Il Tribunale, dunque, constatato il superamento del predetto limite da parte della tettoia, riteneva che, costituendo questa superficie utile e dovendo pertanto essere qualificata come nuova costruzione
- anche perché avente evidente natura permanente, con carattere di stabilità e immobilizzazione al suolo mediante appoggio al corpo di fabbrica preesistente – dovesse, come tale, sottostare al rispetto delle distanze minime tra fabbricati previste dall'art. 873 c.c. o di quelle maggiori stabilite dai regolamenti locali, nella specie indi- viduabile nell'art. 8, lettera f) delle N.T.A. del Comune di Pescara vigente all'epoca di presentazione della C.I.L.A. il quale stabilisce, nel caso di interventi di nuova costruzione, una distanza minima assoluta di m 10,00 tra pareti finestrate (o parti di pareti finestrate)
e pareti di edifici antistanti;
distanza che nella specie non risultava rispettata, posto che la struttura realizzata dalla convenuta era po- sta ad una distanza inferiore di mt. 10 dalla parete frontistante del- le attrici.
2. La sentenza è stata impugnata da la quale ne Parte_1
ha chiesto la integrale riforma, con accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, censurandola per aver il primo giudice:
1) ritenuto ammissibili i nuovi fatti dedotti dalla controparte oltre i termini di cui alla prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., ampliando il thema decidendum;
2) ritenuto ammissibile la richiesta probatoria di integrazione della
CTU spiegata da controparte, benché avente ad oggetto
12 l'accertamento di circostanze dedotte per la prima volta solo suc- cessivamente alle intervenute preclusioni assertive;
3) posto a fondamento della decisione fatti e documenti: a) coperti da giudicato, in violazione dell'art. 2909 c.c., nonché omettendo di pronunciarsi sulla relativa eccezione in violazione dell'art. 112
c.p.c.; b) non provati dalle parti, bensì frutto di allegazione da par- te del CTU – peraltro afferente la medesima produzione documen- tale di parte attrice già dichiarata inammissibile in quanto tardiva -
e come tali inutilizzabili, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2696 c.c., c) erroneamente interpretati, con conseguente illogicità della motivazione la quale si porrebbe in violazione della normativa di cui all'art. 85 Reg. Ed. vigente all'epoca ed all'art. 8, lettera F del Reg. Comunale contente le NTA del PRG;
3) condannato la convenuta all'integrale sopportazione delle spese di lite e di CTU nonostante la parziale soccombenza delle attrici, omettendo qualsivoglia motivazione sul punto e, altresì, liquidando erroneamente le prime in violazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
3. Hanno resistito e , pre- Controparte_1 Parte_2
liminarmente eccependo la nullità dell'atto introduttivo del giudi- zio per difetto della vocatio in ius e, nel merito, instando per il ri- getto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. In via preliminare deve rilevarsi la infondatezza dell'eccezione di parte appellata di nullità dell'atto di appello per inosservanza dei termini a comparire, indicati in venti giorni prima dell'udienza
13 del 21.11.2023, in luogo dei settanta giorni previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 342 e 163 c.p.c..
In ordine all'individuazione del termine di costituzione in appello della parte appellata, se da un lato l'art. 347, comma 1 c.p.c. stabi- lisce che “la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al Tribunale” (termine che per il convenuto è, dopo la riforma introdotta dal d.lgs. 149/2022, di set- tanta giorni prima dell'udienza indicata in citazione), dall'altro,
l'art. 343, comma 1, c.p.c. afferma che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta deposita- ta almeno venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di cita- zione”. Si pone dunque la questione consistente nello stabilire se, per la costituzione dell'appellato, valga il termine di settanta giorni ovvero quello di venti, in quanto l'unica decadenza nella quale quest'ultimo potrebbe astrattamente incorrere appare ravvisabile nel tardivo deposito dell'appello incidentale.
La previsione dell'art. 343, comma 1, c.p.c. - che dispone che l'ap- pello incidentale sia proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione - e quella dell'art. 342, comma 2, c.p.c. - che preve- de che tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novan- ta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia - inducono a ritenere preferibile la tesi che sostiene che il termine per la costi- tuzione dell'appellato, anche dopo la intervenuta riforma legislati-
14 va, continui ad essere di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione. In quest'ordine di principi, nel caso in esame l'invito “a venti giorni” contenuto nell'atto di citazione in appello è conforme alla previsione normativa, quale risultante dall'interpretazione si- stematica in precedenza evidenziata.
Anche a voler ritenere il termine a comparire stabilito in settanta giorni, deve in ogni caso evidenziarsi come, se da un lato l'indicazione del più breve termine non potrebbe in ogni caso comportare la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., mancando espressa previsione legislativa in tal senso, dall'altro deve escludersi che nel caso di specie possa ravvisarsi un effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle appellate. Tanto deve ritenersi, non solo in considerazione del tenore della comparsa di risposta
(nella quale la parte appellata ha compiutamente ed esaustivamente preso posizione sulle argomentazioni e sulle difese svolte dall'appellante), bensì sulla base della circostanza che neppure ri- sulti allegato l'intento di proporre appello incidentale avverso la sentenza di primo grado (al quale pur sarebbe stata legittimata, at- tesa la soccombenza in punto di domanda risarcitoria), con la con- seguenza che l'eventuale accoglimento dell'istanza di rinnovazio- ne della citazione si tradurrebbe in un inutile quanto ingiustificato aggravio dei tempi processuali, a discapito della generale esigenza di celerità nella definizione della controversia.
5. Venendo al merito del gravame, i primi due motivi possono es- sere esaminati congiuntamente, attesa l'intima connessione logica
15 tra gli stessi.
5.1. In particolare, l'appellante ha censurato la deci- sione per aver il primo giudice ritenuto ammissibili i fatti dedotti dalle controparti in corso di causa, accogliendo le nuove doglianze relative alla presunta illegittimità della parte di terrazzo posta oltre la balaustra (e sulla cui base quest'ultima andava considerata come mera fascia di rispetto e, dunque, da non considerare ai fini del conteggio della superficie da poter utilizzare per realizzare la tet- toia in disputa) e, conseguentemente, rilevato la violazione dell'art. 85 Reg. Ed. e dell'art. 8 Reg. Comunale.
Sul punto, si sostiene come, viceversa, le lamentele in ordine alla natura della terrazza costituirebbero fatti principali e/o costitutivi del diritto dedotto e, come tali, avrebbero dovuto essere contestati entro e non oltre la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., avendo le controparti contezza dell'intera vicenda sin dalla proposizione del giudizio e non trattandosi di fatti sopravvenuti.
Difatti, nel fondare il proprio convincimento su tali tardive allega- zioni, il giudicante avrebbe di fatto consentito alle attrici di modi- ficare la causa petendi, passando dall'accertare l'illegittimità della tettoia ad accertare l'illegittimità di parte del terrazzo (divenuto, per le controparti e anche per l'estensore, lastrico solare/fascia di rispetto).
Evidente sarebbe peraltro il vizio di ultrapetizione insito nella mo- tivazione per aver il giudicante pronunciato su allegazioni costi- tuenti un nuovo e diverso oggetto rispetto quello posto a fonda- mento della domanda.
16 Sotto diverso profilo, la sentenza viene censurata per aver il primo giudice ritenuto ammissibile la richiesta probatoria di integrazione della CTU spiegata da controparte. Tale istanza avrebbe viceversa dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto avente ad oggetto l'accertamento di circostanze dedotte per la prima volta dopo lo spirare delle preclusioni assertive di cui all'art. 183, comma 6, n.
1, c.p.c..
5.1.2. Il motivo è infondato.
Come è noto, la disciplina delle distanze è posta a tutela del diritto di proprietà, il quale costituisce un diritto autodeterminato, con la conseguenza che il giudice ben potrebbe accertare l'esistenza di ta- le diritto anche in base ad una causa petendi diversa rispetto a quella prospettata da parte attrice in giudizio, senza per questo vio- lare l'art. 112 c.p.c..
“È stato infatti condivisibilmente ritenuto che la domanda di de- molizione di una costruzione per la generica violazione delle nor- me in tema di distanze legali non esclude che il giudice, investito della decisione, possa pronunciarsi sulla legittimità dell'opera avu- to riguardo alle previste distanze non solo fra costruzioni, ma an- che dal confine (nonché a quelle stabilite della normativa cosiddet- ta antisismica di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684), senza per questo incorrere in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.
(Cass. 2 luglio 2014, n. 15105)”. (Cass. n. 1069/2020 in cui, men- tre l'attore aveva fondato la propria domanda di arretramento in- vocando una previsione delle norme tecniche di attuazione dello
17 strumento urbanistico del comune Gaeta senza successivamente curarsi di integrarla o modificarla, il Tribunale aveva invece ravvi- sato una violazione del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444).
Tanto premesso in linea di principio, deve rilevarsi che, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, le attrici avevano doman- dato la condanna della alla rimozione del manufatto, oltre Pt_1
al risarcimento del danno, in quanto “edificato in violazione delle norme positive vigenti” deducendo, tra l'altro, la violazione delle norme sulle distanze legali.
In sede di CTU veniva pertanto demandato all'esperto di verifica- re, tra l'altro, il rispetto delle distanze legali sulla base della nor- mativa locale e di quella stabilita dal D.M. 1444/1968 (cfr.
“QUESITO 5) “accerti il CTU se il manufatto soggiace o meno al rispetto delle distanze di cui all'art. 8, lettera f, delle NTA del
P.R.G. del all'epoca dei fatti vigente e comun- Parte_5
que se risultino osservate le distanze minime dai confini mt.
5.00 e distacchi minimi tra i fabbricati mt. 10.00 ai sensi delle prescrizio- ni del D.M. 1444 del 1968 ed al vigente Regolamento Edilizio
Comunale e Norme Tecniche di Attuazione;
il tutto tenendo in considerazione la sentenza n° 676/2007 del Tribunale di Pescara
(RG 2459/04), versata in atti”).
Nel fornire risposta al relativo quesito, l'ausiliario, richiamato il dettato dell'art. 8 lettera f) delle NTA sulla cui base “Il rispetto delle distanze minime non si applica nel caso di strutture pertinen- ziali aventi carattere precario e funzione di mero arredo, quali tet-
18 toie […]” precisava come, all'epoca della presentazione della
CILA del 01.06.2018, la parte di regolamento edilizio che autoriz- zava l'intervento era da rinvenire nell'art. 85 lettera e), il quale di- spone che non costituiscono superficie utile, tra l'altro, “le superfi- ci coperte da pensiline a sbalzo, pergolati, chioschetti e simili co- struzioni leggere rimovibili da giardino e da terrazzo, purché a ca- rattere pertinenziale e precario e non eccedenti il 25% della super- ficie del terrazzo o del giardino interessati”. Concludeva pertanto affermando che “La superficie del terrazzo come da progetto
(C.I.L.A.), complessivamente sviluppa circa mq. 81,00 pertanto il
25% di 81,00 mq. è di mq. 20,25 (sup. max realizzabile tettoia). La superficie della tettoia = mq. 18,80 < 20,25, pertanto è soddisfatta la lettera e) dell'Art. 85 sopra riportato”.
Nel corso del giudizio, le contestazioni mosse da parte della difesa attorea avevano successivamente condotto il giudicante a disporre integrazione istruttoria con mandato al perito di valutare, mediante apposite misurazioni in loco, se l'opera oggetto di causa eccedesse o meno il limite del 25% della superficie del terrazzo così come previsto dall'art. 85, lett. E del regolamento edilizio vigente.
Invero, in sede di deposito delle comparse conclusionali, parte at- trice, da un lato, aveva contestato l'operato del CTU per non aver direttamente preso le misurazioni del terrazzo, viceversa affidan- dosi a quanto dichiarato in precedenza dalla parte convenuta all'in- terno della , che riportava una misura di mq. 81 tenendo tut- Per_1
tavia in considerazione anche quella parte del terrazzo che è posta
19 oltre la balaustra e che, come tale, non poteva essere utilizzata co- me terrazzo costituendo, di fatto, una mera copertura dell'area sot- tostante;
dall'altro aveva argomentato che, per l'effetto della sen- tenza n. 676/2007 del Tribunale di Pescara e del conseguente arre- tramento della balaustra, la dimensione della superficie piana del terrazzo era diminuita di oltre 15 mq. (mt. 1,5 di profondità per ol- tre 10 mt. di lunghezza = mq. 15 circa. Di talchè la percentuale del
25% doveva essere calcolata dal CTU su una area di mq. 66 (mq.
81-mq. 15= mq. 66).
Sotto tale profilo, deve pertanto essere condiviso il rilievo operato dal giudice di prime cure in merito alla ammissibilità delle osser- vazioni e contestazioni mosse in corso di causa dalla difesa di par- te attrice in ordine alle norme del regolamento edilizio e delle rela- tive norme tecniche di attuazione e ciò in quanto avvenute sia in risposta alla difesa espletata da parte convenuta sin dalla comparsa di risposta con richiamo a dette norme, sia a seguito delle valuta- zioni tecniche espresse dal CTU.
Peraltro, deve rilevarsi come la questione circa la ammissibilità delle contestazioni non possa prescindere dall'esame della effettiva natura delle difese svolte da parte delle attrici.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di preci- sare come “La differenza tra le mere difese in fatto e le eccezioni
(in senso lato o in senso stretto) di merito (differenza che attiene al più ampio discorso relativo alle modalità di esercizio del diritto di difesa da parte del convenuto) è chiara: le prime consistono nella
20 pura e semplice negazione (se del caso arricchita da un'alternativa ricostruzione della vicenda) dei fatti costitutivi del diritto azionato dall'attore, mentre le seconde sono caratterizzate da un nucleo composto dall'allegazione d'un fatto (sempre inteso nella sua acce- zione storico-fenomenica) e da una sua particolare significatività giuridica, vale a dire dalla sua idoneità a impedire, modificare, o estinguere l'altrui pretesa. Ne consegue anche la differenza in ter- mini di effetti sul thema probandum (mentre il thema decidendum resta comunque inalterato a fronte sia di mere difese sia di ecce- zioni di merito): mentre le mere difese in fatto non lo estendono, giacché i fatti principali allegati dall'attore e negati dal convenuto già appartengono al thema probandum in quanto fatti costitutivi del diritto azionato (e, come tali, rientranti ex art. 2697, comma 1,
c.c. nell'onere probatorio dell'attore, inteso in senso sostanziale), le eccezioni (in senso lato o in senso stretto) di merito estendono l'o- riginario thema probandum proprio perché introducono fatti (im- peditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa, anche essi - quindi - principali) nuovi rispetto a quelli costitutivi del diritto azionato già dedotti dall'attore, fatti nuovi il cui onere probatorio ricade ex art. 2697, comma 2, c.c. su chi li alleghi” (Cass. n.
24606/2020).
Ciò premesso, si ritiene che nel caso di specie le contestazioni svolte dalle attrici debbano propriamente essere qualificate quali mere difese, essendo queste limitate a negare un fatto impeditivo della propria pretesa (ossia il mancato rispetto delle distanze lega-
21 li) e che, in quanto tali non fossero soggette al previsto il termine di decadenza di cui all'art. 167 c. 2 c.p.c. essendo viceversa pro- ponibili in ogni fase del giudizio.
Peraltro, considerando che i fatti principali alla base della pretesa attorea vertevano sul mancato rispetto delle distanze, alcun rilievo potrebbe assumere la circostanza che di terrazza ovvero di lastrico solare si discorresse, tale qualificazione rilevando unicamente qua- le fatto secondario sulla cui base procedere al prodromico accer- tamento delle norme applicabili ai fini della determinazione delle concrete distanze da osservare rispetto al confine e/o al fabbricato frontistante.
Del tutto ammissibile deve pertanto ritenersi la richiesta probatoria di integrazione della CTU spiegata da parte attrice, così come la successiva ordinanza con la quale il Tribunale ammetteva le relati- ve istanze;
istanze che in alcun modo avevano comportato un am- pliamento del thema decidendum, concernendo l'accertamento di un fatto secondario, peraltro resosi necessario proprio a seguito delle valutazioni tecniche espresse dal CTU e dal richiamo da que- sti operato alla norma di cui all'art. 85, lett. E del regolamento edi- lizio.
5.2.1. Quanto al terzo motivo, l'appellante lamenta omessa pro- nuncia ex art. 112 c.p.c per non aver il giudicante delibato l'eccezione circa l'esistenza di un giudicato sui fatti relativi alla natura del terrazzo e, conseguentemente, per non aver considerato l'accertamento cristallizzato nella sentenza passata in giudicato,
22 ossia che tutta l'area sulla quale insiste la tettoia costituisca una terrazza, pronunciando una sentenza di senso contrario (aver con- siderato l'area quale lastrico solaio).
Sotto diverso profilo, il giudicante avrebbe altresì errato nella parte in cui ha posto a fondamento del proprio convincimento i docu- menti prodotti dal CTU e non già quelli di parte attrice, in spregio al principio consacrato nell'art. 115 c.p.c., di fatto statuendo su
“prove” offerte dal consulente, nonché in violazione dell'art. 2696
c.c..
La sentenza apparirebbe altresì illogica e contraddittoria per aver il
Tribunale, dapprima negato ogni possibilità di dedurre su fatti rela- tivi al terrazzo poiché tardivi rispetto la difesa assunta dalle attri- ci/appellate, non ammettendo la nuova produzione documentale ad essa connessa (udienza del 12.01.2023) e successivamente fondato l'impianto decisorio proprio su tali documenti, prodotti dal CTU.
Viene poi dedotta la erronea interpretazione delle risultanze istrut- torie atteso che l'attento esame dei documenti allegati dal CTU e della sentenza passata in giudicato avrebbero invero dovuto con- durre a ritenere che:
a) la terrazza fosse tale, giusta concessione edilizia del 1997, sen- tenza passata in giudicato e permesso di costruire in sanatoria del
2008; b) la modifica della destinazione d'uso da lastrico solare a terrazzo veniva richiesta per una parte di terrazzo rimasta esclusa nel progetto DIA 2003, come da progetto in sanatoria del 2006, accordata con permesso a costruire del 2008, ossia quella
23 all'interno della balaustra;
c) e che l'area oltre la balaustra (già ter- razzo) fosse divenuta “fascia di rispetto” ma che ciò non avrebbe assolutamente modificato la sua destinazione d'uso di terrazzo. Ed allora, stabiliti tali capisaldi, il giudice di prime cure avrebbe do- vuto condividere quanto accertato dal CTU ed affermare che la fa- scia di rispetto, in quanto per natura e per destinazione d'uso rima- ne pur sempre un terrazzo, correttamente era stata conteggiata nel calcolo del 25% Reg. Ed. vigente all'epoca in quanto rimasta in proprietà alla Pt_1
Ulteriore profilo di erroneità della motivazione sarebbe infine rav- visabile nell'applicazione della definizione di terrazzo enunciata nell'all. A al Reg. Ed. la quale risulterebbe invece inoperante “ra- tione temporis” alla fattispecie esaminata (tettoia realizzata nel
2018 – normativa applicata 2019).
5.2.2. Il motivo non ha fondamento.
Deve anzitutto escludersi la sussistenza del lamentato vizio di omessa pronuncia in relazione alla eccezione di giudicato di cui al- la sentenza n. 676/2007 del Tribunale di Pescara. Risulta invero che la relativa questione fosse stata, non solo presa in considera- zione, bensì oggetto di specifica statuizione da parte del giudice di prime cure, il quale ne affermava la infondatezza sulla base della ritenuta diversità degli elementi identificativi dell'azione. Ciò in quanto “nel precedente giudizio si è discusso della distanza (in ipotesi illegale, ma ammessa perché ritenuta consentita dalla pro- prietaria confinante, salvo che per la balaustra, di cui è stato dispo-
24 sto l'arretramento di 1,50 metri dal confine della proprietà della in osservanza all'art.905 c.c.) del terrazzo della convenu- CP_1
ta, realizzato in sostituzione della preesistente tettoia e qualificato come nuova costruzione comportante anche aumento di volume- tria, mentre nel presente giudizio si discute della violazione della distanza legale del nuovo manufatto realizzato dalla convenuta su detto terrazzo. Perciò le domande (di riduzione in pristino e risarci- toria), peraltro ora proposte anche da , sono cer- Parte_2
tamente ammissibili”.
Tali affermazioni meritano di essere interamente condivise, posto che “l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigo- rosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di
"petitum" e di "causa petendi" (Cass. n. 6830/2014).
Anche a prescindere da ciò, si ritiene che dell'invocato giudicato esterno non sussistano in ogni caso i presupposti atteso che, con la citata sentenza 676/2007, alcun accertamento era stato condotto da parte del Tribunale di Pescara in merito alla natura dell'opera rea- lizzata da parte della Pt_1
Come a più riprese ribadito da parte della Suprema Corte, infatti,
“Il giudicato sostanziale può estendersi anche alle questioni non controverse, ma è necessario che su queste ultime il giudice abbia compiuto un vero e proprio accertamento, così necessariamente e inscindibilmente collegato con il "dictum" finale, da non costituire la semplice affermazione, "incidenter tantum", di uno dei presup-
25 posti logici della decisione, bensì l'oggetto, esso stesso, della sta- tuizione finale. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che fosse co- perta da giudicato l'affermazione, mutuata dalla concorde prospet- tazione delle parti, della ricorrenza di un'occupazione acquisitiva, e non di un'espropriazione, contenuta nella sentenza dichiarativa dell'inammissibilità, per tal motivo, dell'azione di opposizione alla stima)” (Cass. 3737/2003; cfr. Cass. n. 19632/2019).
Nel contesto della richiamata sentenza di merito, invero, alcuna si- gnificativa rilevanza potrebbe ritenersi aver assunto la qualifica- zione dell'opera in termini di terrazza ai fini della dichiarazione della illegittimità della balaustra e della conseguente condanna all'arretramento, peraltro non risultando la natura dell'opera ogget- to di contestazione tra le parti e venendo la definizione di “terraz- za” in rilievo, non in senso tecnico (al fine di ricondurne eventuali e distinti effetti rispetto ad una diversa qualificazione), bensì in termini meramente descrittivi.
Parimenti, devono essere disattese le censure volte a lamentare, da un lato la violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver il Tribunale statui- to sulla base della documentazione offerta dal CTU e, dall'altro, la contraddittorietà insita nell'aver il giudicante deciso la causa sulla base di tali mezzi istruttori la cui produzione era stata in preceden- za negata alle attrici in quanto tardiva.
Quanto a quest'ultimo profilo, deve anzitutto rilevarsi come le ordinanze emesse nel corso del giudizio – le quali possono in ogni momento essere revocate, anche implicitamente - non com-
26 portino, in ogni caso, alcuna preclusione all'interno del processo, la sentenza potendo anche non tener conto di ordinanze precedente- mente emesse nella fase istruttoria.
Quanto al primo profilo, invece, sia sufficiente rilevare come “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli,
a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedot- ti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente volta ad accerta- re la condizione urbanistica di un immobile, aveva ritenuto legit- timamente utilizzabile dal c.t.u. un "file autocad" dal quale era possibile risalire agli interventi abusivi apportati sul bene nel corso del tempo, dallo stesso c.t.u. autonomamente acquisito al di fuori della produzione documentale delle parti)”. (Cass. n. 26144/2023).
Del tutto irrilevanti, infine, devono ritenersi le ulteriori censure volte a propugnare una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie (e, in particolare, delle concessioni edilizie e della sen- tenza n. 676/2007 del Tribunale di Pescara) al fine di affermare, da
27 un lato, la legittimità del terrazzo e, dall'altro, la circostanza che l'area posta oltre la balaustra, benché divenuta “fascia di rispetto”, non avrebbe modificato la sua destinazione d'uso di terrazzo.
Sul punto, sia sufficiente rilevare come l'oggetto del presente giu- dizio riguardi la legittimità, in termini di rispetto delle distanze le- gali, del nuovo manufatto edificato sul terrazzo di proprietà della odierna appellante, non già la diversa questione attinente la legit- timità ovvero la regolarità urbanistica del terrazzo medesimo e dell'area ricompresa oltre la balaustra (c.d. fascia di rispetto), tali aspetti risultando affatto sovrapponibili.
E invero, “Le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c. e dai regolamenti locali devono essere tenute di- stinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali e nei rego- lamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.) poiché, in caso di loro vio- lazione, esclusivamente le prime, che incidono sui rapporti di vici- nato, consentono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno, mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, ne limi- tano la tutela alla sola azione risarcitoria. Pertanto, da un lato, la regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della pro- posizione dell'azione ripristinatoria atteso che, in ipotesi di manca- to rispetto delle distanze, il provvedimento autorizzatorio può esse- re disapplicato dal giudice ordinario, previo accertamento inciden- tale della sua illegittimità, dall'altro, se le distanze sono state os-
28 servate, il vicino non ha diritto di chiedere la riduzione in pristino anche se l'immobile è abusivo (Cass. n. 5605/2019).
5.3.1. Il quarto motivo è volto a censurare la statuizione inerente la condanna alle spese. Secondo quanto sostenuto da parte dell'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare la soc- combenza reciproca delle parti in virtù del rigetto della domanda di risarcimento danni e, quindi, avrebbe dovuto compensare le spe- se o quantomeno ridurle. Similmente, e per le medesime ragioni, anche le spese di CTU avrebbero dovuto essere compensate. Il
Giudicante avrebbe inoltre errato nella concreta liquidazione delle spese di lite atteso che, prendendo in considerazione il valore della causa e lo scaglione di riferimento (da € 5.000 a € 26.000), la somma complessiva della fase studio, introduttiva, istruttoria e de- cisionale porterebbe ad un compenso medio pari ad € 5.077,00 e non già a quello liquidato, pari a € 5.500,00.
5.3.2. Il motivo è solo in parte fondato.
Quanto alla liquidazione delle spese, costituisce principio ripetu- tamente affermato quello secondo il quale “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta de- rogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affin-
29 ché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (Cass. n. 89/2021).
Nel caso di specie, la circostanza che nella relativa liquidazione il primo giudice avesse determinato i compensi entro i valori minimi
(pari ad € 2.540) e quelli massimi (pari ad € 7.617), esclude che questi fosse tenuto a motivare in ordine all'esercizio del proprio potere discrezionale.
Diversi ordini di considerazioni si impongono in relazione alla concreta regolamentazione delle spese di lite operata in sentenza.
Invero, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di plu- ralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguar- dato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento ("La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secon- do comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al princi- pio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi
30 una domanda articolata in un unico capo”; Cass. n. 22381/2009; cfr. Cass. n. 21684/2013; Cass. n. 20888/2018).
Nel caso in oggetto, si ha soccombenza: a) della convenuta, sul- la domanda di parte attrice di accertamento della violazione delle distanze nonché sulla domanda ripristinatoria;
b) delle attrici sul- la domanda risarcitoria, dovendosi in tale valutazione tenere conto anche dell'esorbitanza della relativa richiesta.
Ciò premesso, deve ritenersi che l'esito complessivo del giudizio veda una reciproca, seppur parziale, soccombenza delle parti - stante il diverso rilievo assunto dalla domanda ripristinatoria e da quella risarcitoria nella complessiva economia del giudizio – tale da giustificare una altrettanto parziale compensazione delle spese.
Quanto alle spese di CTU, deve viceversa condividersi la decisio- ne del primo giudice di porre le stesse definitivamente a carico del- la convenuta, attesa la soccombenza delle medesima sulla doman- da principale, ossia sulla domanda relativa alla violazione delle di- stanze legali, violazione che la C.T.U. aveva, effettivamente, con- sentito di accertare.
6. Dunque, nei limiti anzidetti l'appello deve trovare accoglimento, tale esito comportando una riforma altrettanto parziale della sen- tenza appellata - che per il resto s'intende confermata - la quale dovrà tener conto della reciproca parziale soccombenza delle parti ai fini della ripartizione del carico delle spese di lite.
7. L'accoglimento, anche parziale, dell'appello impone, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., di regolare le spese di entrambi i gradi di giudi-
31 zio secondo un criterio unitario e globale in base dell'esito com- plessivo della lite (v., ex multis, Cass. ord. 6259/2014).
Tale esito – che, come visto, vede la parziale reciproca soccom- benza delle parti – integra, ad avviso della Corte, gli estremi per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio limita- tamente alla quota di 1/4, con condanna della odierna appellante quale parte prevalentemente soccombente, alla Parte_1
rifusione dei restanti 3/4 nei confronti delle attrici odierne appella- te.
Spese liquidate per l'intero come in dispositivo con applicazione, quanto al presente grado di giudizio, dei parametri previsti dal
D.M. 55/2014, aggiornati con D.M. 147/2022, secondo lo scaglio- ne derivante dal valore determinato secondo il complessivo deci- sum (cfr. Cass. ord. 9237/2022), secondo valori medi e, quanto al primo grado, restando ferma la liquidazione già operata da parte del Tribunale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, com- pensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio nella misura di 1/4 e condanna l'appellante al Parte_1
32 rimborso, in favore delle appellate nella misura dei restanti
3/4; spese liquidate per l'intero in € 264,00 per esborsi e in
€ 5.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e
IVA come per legge;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio nella misura di 1/4 e condanna l'appellante Parte_7
[... al rimborso, in favore delle appellate, nella misura dei restanti 3/4; spese liquidate per l'intero in € 5.809,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
SI TA RI CE S. MO
33
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 791/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
CE S. MO Presidente
SI TA RI Consigliere relato- re
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 791/2023 R.G., vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Parte_1
Di Pietrantonio, presso lo studio della quale è elettivamente domi- ciliata in Pescara alla via Milano n. 75, giusta procura in atti;
appellante e
, , elet- Controparte_1 Parte_2
tivamente domiciliate in Pescara al Corso Umberto I 55/4, presso lo studio dell'avv. Liborio Romito, il quale le rappresenta e difen- de giusta procura in atti;
appellate OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 910/2023 del Tribuna- le di Pescara, pubblicata il 29.06.2023 e notificata in pari data, avente ad oggetto “Proprietà”.
CONCLUSIONI:
per l'appellante: “In via pregiudiziale e cautelare: sospendere la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, in ossequio al dettame di cui all'art. 283 c.p.c., per i motivi dedotti nel presen- te atto;
In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado che qui si riportano: “In via preliminare: accertare e dichiarare la presenza di giudicato pregresso e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della do- manda attorea e/o l'infondatezza del presente giudizio, alla luce di quanto sopra dedotto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. In via principale: rigettare la domanda di parte attrice siccome infondata in fatto ed in diritto per le causali di cui in nar- rativa. In via subordina: nella denegata ipotesi in cui venisse ac- colta la domanda attorea di risarcimento del danno, si chiede che essa venga ridotta alla luce di quanto sopra esposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. In via istruttoria: dare atto della produzione della documentazione come da indice e quelle di cui alla memoria n. 2, ex art. 183, comma 6, c.p.c. Il tutto con vit- toria di onorari, maggiorato ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M.
2 10.03.2014 n. 55, spese di giudizio, refusione del compenso pro- fessionale del CTU e CTP (quest'ultime giuste fatture in atti - cfr. doc. n. 15 depositato con nota di deposito del 09.05.2022) e con- danna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. per le ragioni esposte.”. Con vittoria di spese di I e II grado […]”
per le appellate: “Tanto premesso e ritenuto, si chiede che la Corte di Appello di L'Aquila, Voglia rigettare le avverse domande e con- fermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 22.10.2021, Parte_3
e adivano il Tribunale di Pescara ivi
[...] Parte_2
convenendo al fine di veder accertata e dichiarata Parte_1
la illegittimità ed abusività del manufatto da quest'ultima edificato sul proprio terrazzo confinante con la proprietà delle attrici, con condanna della medesima al ripristino dello stato dei luoghi, oltre che al risarcimento di tutti i danni derivanti dal mancato rispetto delle distanze legali.
1.1. A sostegno delle proprie pretese, le attrici rappresentavano:
- di essere proprietarie di porzioni di villetta sita in Pescara alla
Via Aso n. 3, composta da piano terra e primo piano (identificate in catasto al f. 34, part. 628, sub. 4 e sub. 5) confinante sul lato monti con altra villetta con ingresso su Via Nera n. 6 il cui primo
3 piano è di proprietà della convenuta (identificato in catasto al f. 34, part. 845, sub. 2);
- che le predette villette sono situate in un'ampia corte, in parte comune, in parte di proprietà esclusiva della ed in parte CP_1
intestata alla;
Parte_2
- che nel corso degli anni la convenuta aveva effettuato opere di ri- strutturazione, tra cui la trasformazione del lastrico solare in ter- razzo con ringhiera posizionata tra le due villette;
- che, in particolare, nel giugno 2018, quest'ultima aveva presenta- to avente ad oggetto la realizzazione di una tettoia pertinen- Per_1
ziale in legno, aperta su tre lati, della dimensione di mq. 18,80 e che, in data 30.01.2019 la medesima chiedeva di poter sanare la tettoia realizzata mediante SCIA a sanatoria;
- che in data 02.04.2019 veniva redatto dall'ing. tecnico Per_2
del SUAP del Comune , rapporto di sopralluogo nel qua- Parte_4
le veniva evidenziato come la tettoia risultasse in realtà chiusa su tre lati, circostanza non dichiarata né nella SCIA né nella CILA, di talché sussisteva una palese difformità tra l'opera dichiarata e quella realizzata, posto che quest'ultima determinava un aumento della superficie utile lorda in contrasto con il Regolamento edilizio e con l'art. 85. Nel predetto elaborato, il Tecnico comunale con- cludeva per la insufficienza delle autorizzazioni richieste da parte della convenuta, ritenendo obbligatorio un titolo abitativo ex art. 10 DPR 380/01;
4 - che in data 20.06.2019 la convenuta otteneva l'Autorizzazione
Sismica per l'installazione della tettoia con prot. n° 183762 dall'Ufficio del Genio Civile e che, in data 25.07.2019 la medesi- ma presentava, per il tramite dell'arch. , nuovo Persona_3
elaborato Planimetrico presso l'Agenzia delle Entrate Catasto Fab- bricati del Comune di Pescara, dove nel f. 34, p.lla 845 veniva soppresso il sub. n. 2 relativo al piano primo e piano sottotetto in- dividuato nella categoria catastale A77 e veniva indicato il nuovo sub con il n. 9, all'interno del quale veniva riportata la presenza della tettoia;
- che in data 30.07.2019, la medesima convenuta, per il tramite dell'arch. , era a richiedere la Segnalazione Certi- Persona_4
ficata per l'Agibilità relativa “all'immobile oggetto dell'intervento edilizio” assentito mediante SCIA a Sanatoria. Nella richiesta della
SCAGI veniva fatto riferimento al sub n. 2 che in realtà risultava soppresso al momento della presentazione della domanda e veniva allegata planimetria catastale di un sub errato;
- che, pertanto, nel dicembre 2019 le attrici presentavano ricorso ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Pescara al fine di veri- ficare la conformità del manufatto rispetto alle distanze legali,
l'esistenza di ulteriori abusi o violazioni di legge, oltre alla quanti- ficazione dell'eventuale danno subito dalle istanti e dei costi per la riduzione in pristino, il quale veniva tuttavia dichiarato inammissi- bile con ordinanza del 26.02.2020;
5 - che, a seguito della realizzazione della predetta tettoia e della ri- duzione delle distanze tra le due villette adiacenti, le attrici incari- cavano l'arch. della redazione di una perizia Persona_5
sullo stato dei luoghi allo scopo di verificare il rispetto delle nor- mative in materia di distanze;
-che, con perizia datata 28.09.2020, avente ad oggetto l'accertamento e la constatazione della realizzazione della tettoia della convenuta posta in prossimità del confine di proprietà delle attrici, il tecnico di parte faceva rilevare che: “la struttura realizza- ta sul terrazzo della sig.ra non può essere considerata co- Pt_1
me una struttura a carattere precario o funzione di mero arredo
(tettoia), ma deve essere ritenuta un'opera in ampliamento del fab- bricato. L'aspetto che si vuol sottolineare in questa sede, esulando dalla possibilità o meno di realizzare un volume in ampliamento sul terrazzo della sig.ra (nel rispetto degli indici volume- Pt_1
trici previsti dalle vigenti Norme Tecniche Attuative) è la distanza della struttura realizzata rispetto la parete frontistante, in particolar modo rispetto alla parete dell'unità abitativa del piano primo di proprietà della sig.ra ”. L'arch. Parte_2 Persona_6
vava inoltre: “la distanza tra la struttura realizzata dalla sig.ra rispetto la parete frontistante della sig.ra è di Pt_1 Parte_2
6.70 m, in violazione dell'articolo sopra citato (leggasi art. 8 co. 1 delle Norme Tecniche attuative del attuali e Parte_5
vigenti al momento della presentazione della CILA prot. n° 84422 del 04.06.2018 relativi alla realizzazione della tettoia). Evidenzia-
6 va, inoltre, che: “il mancato rispetto della distanza minima tra fab- bricati obbligherebbe le sig.re e rispettiva- Parte_2 CP_1
mente proprietarie del piano terra e piano primo, in caso di futuro intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione del fabbricato, all'arretramento di mt. 10 rispetto la parete frontistante di proprietà della sig.ra Poiché la struttura realizzata dalla Pt_1
sig.ra è posta a 1.70 mt dal limite di proprietà, la sig.ra Pt_1
dovrebbe rispettare i 10.00 mt di distacco dalla stessa, CP_1
arretrando il proprio fabbricato di 80,30 m. cosa che comportereb- be la totale inedificabilità del lotto di proprietà”. Su tali basi, con- cludeva nel senso che “i lavori relativi alla realizzazione della tet- toia sulla terrazza di proprietà della sig.ra che si affaccia Pt_1
nel lato posteriore verso la proprietà delle sig.re e CP_1 CP_2
non rispecchiano le norme tecniche di attuazione del pgr e
[...]
del codice civile arrecando pregiudizio nel godimento del diritto in capo alle sig.re e ”. CP_1 Parte_2
1.2. Si costituiva in giudizio la convenuta la qua- Parte_1
le, preliminarmente, eccepita la inammissibilità della domanda in quanto coperta dal giudicato di cui alla sentenza n. 676/2007 del
Tribunale di Pescara, resisteva nel merito chiedendone, in ogni ca- so, il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
1.3. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante acquisizioni do- cumentali ed espletamento di CTU tecnica, con affidamento del re- lativo incarico all'arch. Persona_7
7 All'esito di un articolato iter processuale che vedeva, tra l'altro, il rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni salvo poi esse- re la causa rimessa in istruttoria al fine di permettere l'integrazione della CTU, quest'ultima veniva infine trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
1.4. All'esito, il Tribunale: a) accoglieva la domanda di rimessione in pristino condannando la convenuta a rimuove- Parte_1
re la struttura di tipo “tettoia” realizzata sul proprio terrazzo;
b) ri- gettava la domanda di risarcimento del danno ex art. 872 c.c.; c) condannava la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore delle attrici, ponendo definitivamente a carico della medesima le spese della espletata CTU.
1.5. La motivazione posta dal primo giudice alla base della deci- sione dava atto, in primo luogo, delle risultanze delle verifiche svolte dal CTU, sulla cui base:
a) il manufatto consiste in una tettoia con struttura lignea formata da pilastri e travi lamellari con dimensioni di ml. 5,70 x 3,30 ed al- tezza variabile max ml. 2,96 min. circa ml. 2,35. La struttura, an- corata al muro del fabbricato ed a terra con piastre metalliche avvi- tate, risulta aperta su tre lati e non presenta pannelli a chiusura del- la stessa;
b) la struttura non comporta un aumento della superficie utile lorda ed alterazione della sagoma dell'immobile, in quanto, essendo una struttura lignea, può essere rimossa in qualsiasi momento. Avendo la convenuta rimosso dalla struttura sia i Cristal verticali che i vetri
8 fissi triangolari superiori non si ha aumento di superficie utile lor- da (SUL) pertanto non in contrasto con l'art. 85 del R.E.C. e con- forme ai dispositivi di legge, tornando ad essere una tettoia aperta;
c) il manufatto rientra tra quelli di modesta rilevanza di cui all'art. 2, comma 7, reg. 3/2016, tab. A1/1 della Tabella A, attuativa della
L.R. 28/2011 (dimensione = mq. 18,81 < 30 mq.; altezza media <
3.0 m.; peso la struttura lignea <
1.0 kN/m2;
d) secondo il progetto in atti ( del 01.06.2018), il terrazzo Per_1
complessivamente sviluppa circa mq. 81,00 mentre la superficie della tettoia è pari a mq. 18,80, pertanto soddisfa i requisiti di cui all'art. 85, lettera e) del Regolamento Edilizio ratione temporis vi- gente che esclude dal computo della superficie utile “le superfici coperte da pensiline a sbalzo, pergolati, chioschetti e simili costru- zioni leggere rimovibili da giardino e da terrazzo, purché a caratte- re pertinenziale e precario e non eccedenti il 25% della superficie del terrazzo o del giardino interessati”
La medesima motivazione poneva altresì in rilievo la circostanza che, su sollecitazione di parte attrice, fosse stato richiesto al CTU ulteriore approfondimento (volto a verificare, mediante apposite misurazioni in loco, se l'opera oggetto di causa eccedesse o meno il limite del 25% della superficie del terrazzo, così come previsto dall'art. 85, lett. e) del regolamento edilizio vigente, calcolando la superficie del terrazzo sia escludendo che comprendendo la parte posta oltre la balaustra e verso la proprietà delle attrici ed espri- mendo una propria opinione tecnica su quale dimensione del ter-
9 razzo dovesse essere presa in considerazione ai fini di detto calco- lo) al cui esito risultava che, mentre includendo la porzione di ter- razzo oltre la balaustra (superficie del terrazzo = mq. 76, 03) la su- perficie della tettoia soddisfa il requisito del 25% previsto dalla lettera e) dell'art. 85 (= mq. 18,80 < 19,00), viceversa la non inclu- sione di tale porzione nel relativo calcolo (superficie terrazzo = mq. 59,53) non permette di ritenere soddisfatto detto requisito (su- perficie della tettoia = mq. 18,80 > 14,88).
Sulla base di tale accertamento, il Tribunale, preliminarmente di- sattesa l'opinione espressa dal perito – secondo il quale, pur aven- do la sentenza n. 676/2007 stabilito, con l'arretramento della ba- laustra per una striscia di ml. 1.50, la non utilizzabilità della por- zione di terrazzo, la proprietà rimane pur sempre in testa alla con- venuta e, pertanto, è legittimo aver usato il sedime della porzione oltre la balaustra ai fini del calcolo del 25% da utilizzare quale su- perficie della tettoia, poiché la sentenza non ne aveva mutato la destinazione d'uso – rilevava che:
a) la superficie larga 1,5 mt. e posizionata oltre la balaustra, non presenta i requisiti di cui alla definizione di “terrazza” fornita dal
Regolamento Edilizio Comunale, Allegato A (“Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto”) non essendo definibile come tale in base agli strumenti urbanistici del Comune di Pescara, posto che l'area in questione non è praticabile, né direttamente accessibile da un locale interno, se non scavalcando la ringhiera in metallo e ve-
10 tro che si pone localizzata in posizione arretrata alla linea di confi- ne;
tale porzione non è, d'altronde, munita inoltre di ulteriore rin- ghiera o parapetto sul lato posto a confine delle proprietà delle at- trici;
b) nella D.I.A. depositata presso il Comune di Pescara nel luglio
2006 da parte della convenuta e volta ad ottenere il cambio di de- stinazione da lastrico solare a terrazzo, solo una parte del prece- dente lastrico veniva destinata a terrazza, ovvero quella posiziona- ta all'interno della balaustra arretrata di mt. 1,5 dal confine;
ed in- vero nel relativo progetto la parte posta a confine delle proprietà delle odierne attrice, per la larghezza di mt, 1,5 (peraltro contras- segnata in modo diverso rispetto alla restante area), viene definita in legenda come “zona di rispetto”; ne consegue che la porzione oltre la balaustra non è mai stata assentita da uno strumento urba- nistico in forza della quale ha assunto la destinazione d'uso di ter- razza;
in particolare il permesso di costruire 189/2008 prevede giocoforza (essendo stato rilasciato a seguito dell'istanza del luglio
2006 a firma dell'ing. , che la predetta porzione di area Pt_6
resti un lastrico solare e che la stessa funga esclusivamente da zona di rispetto accessibile solo per effettuare lavori di pulizia e di ma- nutenzione;
sicché anche sotto il profilo dell'iter urbanistico la predetta area non ha mai avuto la funzione di terrazza c) Pertanto, la superficie utile della terrazza ai fini del calcolo del
25% di cui all'art. 85, lettera e) del Regolamento Edilizio è di mq.
59,53.
11 Il Tribunale, dunque, constatato il superamento del predetto limite da parte della tettoia, riteneva che, costituendo questa superficie utile e dovendo pertanto essere qualificata come nuova costruzione
- anche perché avente evidente natura permanente, con carattere di stabilità e immobilizzazione al suolo mediante appoggio al corpo di fabbrica preesistente – dovesse, come tale, sottostare al rispetto delle distanze minime tra fabbricati previste dall'art. 873 c.c. o di quelle maggiori stabilite dai regolamenti locali, nella specie indi- viduabile nell'art. 8, lettera f) delle N.T.A. del Comune di Pescara vigente all'epoca di presentazione della C.I.L.A. il quale stabilisce, nel caso di interventi di nuova costruzione, una distanza minima assoluta di m 10,00 tra pareti finestrate (o parti di pareti finestrate)
e pareti di edifici antistanti;
distanza che nella specie non risultava rispettata, posto che la struttura realizzata dalla convenuta era po- sta ad una distanza inferiore di mt. 10 dalla parete frontistante del- le attrici.
2. La sentenza è stata impugnata da la quale ne Parte_1
ha chiesto la integrale riforma, con accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, censurandola per aver il primo giudice:
1) ritenuto ammissibili i nuovi fatti dedotti dalla controparte oltre i termini di cui alla prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., ampliando il thema decidendum;
2) ritenuto ammissibile la richiesta probatoria di integrazione della
CTU spiegata da controparte, benché avente ad oggetto
12 l'accertamento di circostanze dedotte per la prima volta solo suc- cessivamente alle intervenute preclusioni assertive;
3) posto a fondamento della decisione fatti e documenti: a) coperti da giudicato, in violazione dell'art. 2909 c.c., nonché omettendo di pronunciarsi sulla relativa eccezione in violazione dell'art. 112
c.p.c.; b) non provati dalle parti, bensì frutto di allegazione da par- te del CTU – peraltro afferente la medesima produzione documen- tale di parte attrice già dichiarata inammissibile in quanto tardiva -
e come tali inutilizzabili, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2696 c.c., c) erroneamente interpretati, con conseguente illogicità della motivazione la quale si porrebbe in violazione della normativa di cui all'art. 85 Reg. Ed. vigente all'epoca ed all'art. 8, lettera F del Reg. Comunale contente le NTA del PRG;
3) condannato la convenuta all'integrale sopportazione delle spese di lite e di CTU nonostante la parziale soccombenza delle attrici, omettendo qualsivoglia motivazione sul punto e, altresì, liquidando erroneamente le prime in violazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
3. Hanno resistito e , pre- Controparte_1 Parte_2
liminarmente eccependo la nullità dell'atto introduttivo del giudi- zio per difetto della vocatio in ius e, nel merito, instando per il ri- getto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. In via preliminare deve rilevarsi la infondatezza dell'eccezione di parte appellata di nullità dell'atto di appello per inosservanza dei termini a comparire, indicati in venti giorni prima dell'udienza
13 del 21.11.2023, in luogo dei settanta giorni previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 342 e 163 c.p.c..
In ordine all'individuazione del termine di costituzione in appello della parte appellata, se da un lato l'art. 347, comma 1 c.p.c. stabi- lisce che “la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al Tribunale” (termine che per il convenuto è, dopo la riforma introdotta dal d.lgs. 149/2022, di set- tanta giorni prima dell'udienza indicata in citazione), dall'altro,
l'art. 343, comma 1, c.p.c. afferma che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta deposita- ta almeno venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di cita- zione”. Si pone dunque la questione consistente nello stabilire se, per la costituzione dell'appellato, valga il termine di settanta giorni ovvero quello di venti, in quanto l'unica decadenza nella quale quest'ultimo potrebbe astrattamente incorrere appare ravvisabile nel tardivo deposito dell'appello incidentale.
La previsione dell'art. 343, comma 1, c.p.c. - che dispone che l'ap- pello incidentale sia proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione - e quella dell'art. 342, comma 2, c.p.c. - che preve- de che tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novan- ta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia - inducono a ritenere preferibile la tesi che sostiene che il termine per la costi- tuzione dell'appellato, anche dopo la intervenuta riforma legislati-
14 va, continui ad essere di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione. In quest'ordine di principi, nel caso in esame l'invito “a venti giorni” contenuto nell'atto di citazione in appello è conforme alla previsione normativa, quale risultante dall'interpretazione si- stematica in precedenza evidenziata.
Anche a voler ritenere il termine a comparire stabilito in settanta giorni, deve in ogni caso evidenziarsi come, se da un lato l'indicazione del più breve termine non potrebbe in ogni caso comportare la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., mancando espressa previsione legislativa in tal senso, dall'altro deve escludersi che nel caso di specie possa ravvisarsi un effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle appellate. Tanto deve ritenersi, non solo in considerazione del tenore della comparsa di risposta
(nella quale la parte appellata ha compiutamente ed esaustivamente preso posizione sulle argomentazioni e sulle difese svolte dall'appellante), bensì sulla base della circostanza che neppure ri- sulti allegato l'intento di proporre appello incidentale avverso la sentenza di primo grado (al quale pur sarebbe stata legittimata, at- tesa la soccombenza in punto di domanda risarcitoria), con la con- seguenza che l'eventuale accoglimento dell'istanza di rinnovazio- ne della citazione si tradurrebbe in un inutile quanto ingiustificato aggravio dei tempi processuali, a discapito della generale esigenza di celerità nella definizione della controversia.
5. Venendo al merito del gravame, i primi due motivi possono es- sere esaminati congiuntamente, attesa l'intima connessione logica
15 tra gli stessi.
5.1. In particolare, l'appellante ha censurato la deci- sione per aver il primo giudice ritenuto ammissibili i fatti dedotti dalle controparti in corso di causa, accogliendo le nuove doglianze relative alla presunta illegittimità della parte di terrazzo posta oltre la balaustra (e sulla cui base quest'ultima andava considerata come mera fascia di rispetto e, dunque, da non considerare ai fini del conteggio della superficie da poter utilizzare per realizzare la tet- toia in disputa) e, conseguentemente, rilevato la violazione dell'art. 85 Reg. Ed. e dell'art. 8 Reg. Comunale.
Sul punto, si sostiene come, viceversa, le lamentele in ordine alla natura della terrazza costituirebbero fatti principali e/o costitutivi del diritto dedotto e, come tali, avrebbero dovuto essere contestati entro e non oltre la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., avendo le controparti contezza dell'intera vicenda sin dalla proposizione del giudizio e non trattandosi di fatti sopravvenuti.
Difatti, nel fondare il proprio convincimento su tali tardive allega- zioni, il giudicante avrebbe di fatto consentito alle attrici di modi- ficare la causa petendi, passando dall'accertare l'illegittimità della tettoia ad accertare l'illegittimità di parte del terrazzo (divenuto, per le controparti e anche per l'estensore, lastrico solare/fascia di rispetto).
Evidente sarebbe peraltro il vizio di ultrapetizione insito nella mo- tivazione per aver il giudicante pronunciato su allegazioni costi- tuenti un nuovo e diverso oggetto rispetto quello posto a fonda- mento della domanda.
16 Sotto diverso profilo, la sentenza viene censurata per aver il primo giudice ritenuto ammissibile la richiesta probatoria di integrazione della CTU spiegata da controparte. Tale istanza avrebbe viceversa dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto avente ad oggetto l'accertamento di circostanze dedotte per la prima volta dopo lo spirare delle preclusioni assertive di cui all'art. 183, comma 6, n.
1, c.p.c..
5.1.2. Il motivo è infondato.
Come è noto, la disciplina delle distanze è posta a tutela del diritto di proprietà, il quale costituisce un diritto autodeterminato, con la conseguenza che il giudice ben potrebbe accertare l'esistenza di ta- le diritto anche in base ad una causa petendi diversa rispetto a quella prospettata da parte attrice in giudizio, senza per questo vio- lare l'art. 112 c.p.c..
“È stato infatti condivisibilmente ritenuto che la domanda di de- molizione di una costruzione per la generica violazione delle nor- me in tema di distanze legali non esclude che il giudice, investito della decisione, possa pronunciarsi sulla legittimità dell'opera avu- to riguardo alle previste distanze non solo fra costruzioni, ma an- che dal confine (nonché a quelle stabilite della normativa cosiddet- ta antisismica di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684), senza per questo incorrere in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.
(Cass. 2 luglio 2014, n. 15105)”. (Cass. n. 1069/2020 in cui, men- tre l'attore aveva fondato la propria domanda di arretramento in- vocando una previsione delle norme tecniche di attuazione dello
17 strumento urbanistico del comune Gaeta senza successivamente curarsi di integrarla o modificarla, il Tribunale aveva invece ravvi- sato una violazione del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444).
Tanto premesso in linea di principio, deve rilevarsi che, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, le attrici avevano doman- dato la condanna della alla rimozione del manufatto, oltre Pt_1
al risarcimento del danno, in quanto “edificato in violazione delle norme positive vigenti” deducendo, tra l'altro, la violazione delle norme sulle distanze legali.
In sede di CTU veniva pertanto demandato all'esperto di verifica- re, tra l'altro, il rispetto delle distanze legali sulla base della nor- mativa locale e di quella stabilita dal D.M. 1444/1968 (cfr.
“QUESITO 5) “accerti il CTU se il manufatto soggiace o meno al rispetto delle distanze di cui all'art. 8, lettera f, delle NTA del
P.R.G. del all'epoca dei fatti vigente e comun- Parte_5
que se risultino osservate le distanze minime dai confini mt.
5.00 e distacchi minimi tra i fabbricati mt. 10.00 ai sensi delle prescrizio- ni del D.M. 1444 del 1968 ed al vigente Regolamento Edilizio
Comunale e Norme Tecniche di Attuazione;
il tutto tenendo in considerazione la sentenza n° 676/2007 del Tribunale di Pescara
(RG 2459/04), versata in atti”).
Nel fornire risposta al relativo quesito, l'ausiliario, richiamato il dettato dell'art. 8 lettera f) delle NTA sulla cui base “Il rispetto delle distanze minime non si applica nel caso di strutture pertinen- ziali aventi carattere precario e funzione di mero arredo, quali tet-
18 toie […]” precisava come, all'epoca della presentazione della
CILA del 01.06.2018, la parte di regolamento edilizio che autoriz- zava l'intervento era da rinvenire nell'art. 85 lettera e), il quale di- spone che non costituiscono superficie utile, tra l'altro, “le superfi- ci coperte da pensiline a sbalzo, pergolati, chioschetti e simili co- struzioni leggere rimovibili da giardino e da terrazzo, purché a ca- rattere pertinenziale e precario e non eccedenti il 25% della super- ficie del terrazzo o del giardino interessati”. Concludeva pertanto affermando che “La superficie del terrazzo come da progetto
(C.I.L.A.), complessivamente sviluppa circa mq. 81,00 pertanto il
25% di 81,00 mq. è di mq. 20,25 (sup. max realizzabile tettoia). La superficie della tettoia = mq. 18,80 < 20,25, pertanto è soddisfatta la lettera e) dell'Art. 85 sopra riportato”.
Nel corso del giudizio, le contestazioni mosse da parte della difesa attorea avevano successivamente condotto il giudicante a disporre integrazione istruttoria con mandato al perito di valutare, mediante apposite misurazioni in loco, se l'opera oggetto di causa eccedesse o meno il limite del 25% della superficie del terrazzo così come previsto dall'art. 85, lett. E del regolamento edilizio vigente.
Invero, in sede di deposito delle comparse conclusionali, parte at- trice, da un lato, aveva contestato l'operato del CTU per non aver direttamente preso le misurazioni del terrazzo, viceversa affidan- dosi a quanto dichiarato in precedenza dalla parte convenuta all'in- terno della , che riportava una misura di mq. 81 tenendo tut- Per_1
tavia in considerazione anche quella parte del terrazzo che è posta
19 oltre la balaustra e che, come tale, non poteva essere utilizzata co- me terrazzo costituendo, di fatto, una mera copertura dell'area sot- tostante;
dall'altro aveva argomentato che, per l'effetto della sen- tenza n. 676/2007 del Tribunale di Pescara e del conseguente arre- tramento della balaustra, la dimensione della superficie piana del terrazzo era diminuita di oltre 15 mq. (mt. 1,5 di profondità per ol- tre 10 mt. di lunghezza = mq. 15 circa. Di talchè la percentuale del
25% doveva essere calcolata dal CTU su una area di mq. 66 (mq.
81-mq. 15= mq. 66).
Sotto tale profilo, deve pertanto essere condiviso il rilievo operato dal giudice di prime cure in merito alla ammissibilità delle osser- vazioni e contestazioni mosse in corso di causa dalla difesa di par- te attrice in ordine alle norme del regolamento edilizio e delle rela- tive norme tecniche di attuazione e ciò in quanto avvenute sia in risposta alla difesa espletata da parte convenuta sin dalla comparsa di risposta con richiamo a dette norme, sia a seguito delle valuta- zioni tecniche espresse dal CTU.
Peraltro, deve rilevarsi come la questione circa la ammissibilità delle contestazioni non possa prescindere dall'esame della effettiva natura delle difese svolte da parte delle attrici.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di preci- sare come “La differenza tra le mere difese in fatto e le eccezioni
(in senso lato o in senso stretto) di merito (differenza che attiene al più ampio discorso relativo alle modalità di esercizio del diritto di difesa da parte del convenuto) è chiara: le prime consistono nella
20 pura e semplice negazione (se del caso arricchita da un'alternativa ricostruzione della vicenda) dei fatti costitutivi del diritto azionato dall'attore, mentre le seconde sono caratterizzate da un nucleo composto dall'allegazione d'un fatto (sempre inteso nella sua acce- zione storico-fenomenica) e da una sua particolare significatività giuridica, vale a dire dalla sua idoneità a impedire, modificare, o estinguere l'altrui pretesa. Ne consegue anche la differenza in ter- mini di effetti sul thema probandum (mentre il thema decidendum resta comunque inalterato a fronte sia di mere difese sia di ecce- zioni di merito): mentre le mere difese in fatto non lo estendono, giacché i fatti principali allegati dall'attore e negati dal convenuto già appartengono al thema probandum in quanto fatti costitutivi del diritto azionato (e, come tali, rientranti ex art. 2697, comma 1,
c.c. nell'onere probatorio dell'attore, inteso in senso sostanziale), le eccezioni (in senso lato o in senso stretto) di merito estendono l'o- riginario thema probandum proprio perché introducono fatti (im- peditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa, anche essi - quindi - principali) nuovi rispetto a quelli costitutivi del diritto azionato già dedotti dall'attore, fatti nuovi il cui onere probatorio ricade ex art. 2697, comma 2, c.c. su chi li alleghi” (Cass. n.
24606/2020).
Ciò premesso, si ritiene che nel caso di specie le contestazioni svolte dalle attrici debbano propriamente essere qualificate quali mere difese, essendo queste limitate a negare un fatto impeditivo della propria pretesa (ossia il mancato rispetto delle distanze lega-
21 li) e che, in quanto tali non fossero soggette al previsto il termine di decadenza di cui all'art. 167 c. 2 c.p.c. essendo viceversa pro- ponibili in ogni fase del giudizio.
Peraltro, considerando che i fatti principali alla base della pretesa attorea vertevano sul mancato rispetto delle distanze, alcun rilievo potrebbe assumere la circostanza che di terrazza ovvero di lastrico solare si discorresse, tale qualificazione rilevando unicamente qua- le fatto secondario sulla cui base procedere al prodromico accer- tamento delle norme applicabili ai fini della determinazione delle concrete distanze da osservare rispetto al confine e/o al fabbricato frontistante.
Del tutto ammissibile deve pertanto ritenersi la richiesta probatoria di integrazione della CTU spiegata da parte attrice, così come la successiva ordinanza con la quale il Tribunale ammetteva le relati- ve istanze;
istanze che in alcun modo avevano comportato un am- pliamento del thema decidendum, concernendo l'accertamento di un fatto secondario, peraltro resosi necessario proprio a seguito delle valutazioni tecniche espresse dal CTU e dal richiamo da que- sti operato alla norma di cui all'art. 85, lett. E del regolamento edi- lizio.
5.2.1. Quanto al terzo motivo, l'appellante lamenta omessa pro- nuncia ex art. 112 c.p.c per non aver il giudicante delibato l'eccezione circa l'esistenza di un giudicato sui fatti relativi alla natura del terrazzo e, conseguentemente, per non aver considerato l'accertamento cristallizzato nella sentenza passata in giudicato,
22 ossia che tutta l'area sulla quale insiste la tettoia costituisca una terrazza, pronunciando una sentenza di senso contrario (aver con- siderato l'area quale lastrico solaio).
Sotto diverso profilo, il giudicante avrebbe altresì errato nella parte in cui ha posto a fondamento del proprio convincimento i docu- menti prodotti dal CTU e non già quelli di parte attrice, in spregio al principio consacrato nell'art. 115 c.p.c., di fatto statuendo su
“prove” offerte dal consulente, nonché in violazione dell'art. 2696
c.c..
La sentenza apparirebbe altresì illogica e contraddittoria per aver il
Tribunale, dapprima negato ogni possibilità di dedurre su fatti rela- tivi al terrazzo poiché tardivi rispetto la difesa assunta dalle attri- ci/appellate, non ammettendo la nuova produzione documentale ad essa connessa (udienza del 12.01.2023) e successivamente fondato l'impianto decisorio proprio su tali documenti, prodotti dal CTU.
Viene poi dedotta la erronea interpretazione delle risultanze istrut- torie atteso che l'attento esame dei documenti allegati dal CTU e della sentenza passata in giudicato avrebbero invero dovuto con- durre a ritenere che:
a) la terrazza fosse tale, giusta concessione edilizia del 1997, sen- tenza passata in giudicato e permesso di costruire in sanatoria del
2008; b) la modifica della destinazione d'uso da lastrico solare a terrazzo veniva richiesta per una parte di terrazzo rimasta esclusa nel progetto DIA 2003, come da progetto in sanatoria del 2006, accordata con permesso a costruire del 2008, ossia quella
23 all'interno della balaustra;
c) e che l'area oltre la balaustra (già ter- razzo) fosse divenuta “fascia di rispetto” ma che ciò non avrebbe assolutamente modificato la sua destinazione d'uso di terrazzo. Ed allora, stabiliti tali capisaldi, il giudice di prime cure avrebbe do- vuto condividere quanto accertato dal CTU ed affermare che la fa- scia di rispetto, in quanto per natura e per destinazione d'uso rima- ne pur sempre un terrazzo, correttamente era stata conteggiata nel calcolo del 25% Reg. Ed. vigente all'epoca in quanto rimasta in proprietà alla Pt_1
Ulteriore profilo di erroneità della motivazione sarebbe infine rav- visabile nell'applicazione della definizione di terrazzo enunciata nell'all. A al Reg. Ed. la quale risulterebbe invece inoperante “ra- tione temporis” alla fattispecie esaminata (tettoia realizzata nel
2018 – normativa applicata 2019).
5.2.2. Il motivo non ha fondamento.
Deve anzitutto escludersi la sussistenza del lamentato vizio di omessa pronuncia in relazione alla eccezione di giudicato di cui al- la sentenza n. 676/2007 del Tribunale di Pescara. Risulta invero che la relativa questione fosse stata, non solo presa in considera- zione, bensì oggetto di specifica statuizione da parte del giudice di prime cure, il quale ne affermava la infondatezza sulla base della ritenuta diversità degli elementi identificativi dell'azione. Ciò in quanto “nel precedente giudizio si è discusso della distanza (in ipotesi illegale, ma ammessa perché ritenuta consentita dalla pro- prietaria confinante, salvo che per la balaustra, di cui è stato dispo-
24 sto l'arretramento di 1,50 metri dal confine della proprietà della in osservanza all'art.905 c.c.) del terrazzo della convenu- CP_1
ta, realizzato in sostituzione della preesistente tettoia e qualificato come nuova costruzione comportante anche aumento di volume- tria, mentre nel presente giudizio si discute della violazione della distanza legale del nuovo manufatto realizzato dalla convenuta su detto terrazzo. Perciò le domande (di riduzione in pristino e risarci- toria), peraltro ora proposte anche da , sono cer- Parte_2
tamente ammissibili”.
Tali affermazioni meritano di essere interamente condivise, posto che “l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigo- rosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di
"petitum" e di "causa petendi" (Cass. n. 6830/2014).
Anche a prescindere da ciò, si ritiene che dell'invocato giudicato esterno non sussistano in ogni caso i presupposti atteso che, con la citata sentenza 676/2007, alcun accertamento era stato condotto da parte del Tribunale di Pescara in merito alla natura dell'opera rea- lizzata da parte della Pt_1
Come a più riprese ribadito da parte della Suprema Corte, infatti,
“Il giudicato sostanziale può estendersi anche alle questioni non controverse, ma è necessario che su queste ultime il giudice abbia compiuto un vero e proprio accertamento, così necessariamente e inscindibilmente collegato con il "dictum" finale, da non costituire la semplice affermazione, "incidenter tantum", di uno dei presup-
25 posti logici della decisione, bensì l'oggetto, esso stesso, della sta- tuizione finale. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che fosse co- perta da giudicato l'affermazione, mutuata dalla concorde prospet- tazione delle parti, della ricorrenza di un'occupazione acquisitiva, e non di un'espropriazione, contenuta nella sentenza dichiarativa dell'inammissibilità, per tal motivo, dell'azione di opposizione alla stima)” (Cass. 3737/2003; cfr. Cass. n. 19632/2019).
Nel contesto della richiamata sentenza di merito, invero, alcuna si- gnificativa rilevanza potrebbe ritenersi aver assunto la qualifica- zione dell'opera in termini di terrazza ai fini della dichiarazione della illegittimità della balaustra e della conseguente condanna all'arretramento, peraltro non risultando la natura dell'opera ogget- to di contestazione tra le parti e venendo la definizione di “terraz- za” in rilievo, non in senso tecnico (al fine di ricondurne eventuali e distinti effetti rispetto ad una diversa qualificazione), bensì in termini meramente descrittivi.
Parimenti, devono essere disattese le censure volte a lamentare, da un lato la violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver il Tribunale statui- to sulla base della documentazione offerta dal CTU e, dall'altro, la contraddittorietà insita nell'aver il giudicante deciso la causa sulla base di tali mezzi istruttori la cui produzione era stata in preceden- za negata alle attrici in quanto tardiva.
Quanto a quest'ultimo profilo, deve anzitutto rilevarsi come le ordinanze emesse nel corso del giudizio – le quali possono in ogni momento essere revocate, anche implicitamente - non com-
26 portino, in ogni caso, alcuna preclusione all'interno del processo, la sentenza potendo anche non tener conto di ordinanze precedente- mente emesse nella fase istruttoria.
Quanto al primo profilo, invece, sia sufficiente rilevare come “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli,
a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedot- ti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente volta ad accerta- re la condizione urbanistica di un immobile, aveva ritenuto legit- timamente utilizzabile dal c.t.u. un "file autocad" dal quale era possibile risalire agli interventi abusivi apportati sul bene nel corso del tempo, dallo stesso c.t.u. autonomamente acquisito al di fuori della produzione documentale delle parti)”. (Cass. n. 26144/2023).
Del tutto irrilevanti, infine, devono ritenersi le ulteriori censure volte a propugnare una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie (e, in particolare, delle concessioni edilizie e della sen- tenza n. 676/2007 del Tribunale di Pescara) al fine di affermare, da
27 un lato, la legittimità del terrazzo e, dall'altro, la circostanza che l'area posta oltre la balaustra, benché divenuta “fascia di rispetto”, non avrebbe modificato la sua destinazione d'uso di terrazzo.
Sul punto, sia sufficiente rilevare come l'oggetto del presente giu- dizio riguardi la legittimità, in termini di rispetto delle distanze le- gali, del nuovo manufatto edificato sul terrazzo di proprietà della odierna appellante, non già la diversa questione attinente la legit- timità ovvero la regolarità urbanistica del terrazzo medesimo e dell'area ricompresa oltre la balaustra (c.d. fascia di rispetto), tali aspetti risultando affatto sovrapponibili.
E invero, “Le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c. e dai regolamenti locali devono essere tenute di- stinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali e nei rego- lamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.) poiché, in caso di loro vio- lazione, esclusivamente le prime, che incidono sui rapporti di vici- nato, consentono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno, mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, ne limi- tano la tutela alla sola azione risarcitoria. Pertanto, da un lato, la regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della pro- posizione dell'azione ripristinatoria atteso che, in ipotesi di manca- to rispetto delle distanze, il provvedimento autorizzatorio può esse- re disapplicato dal giudice ordinario, previo accertamento inciden- tale della sua illegittimità, dall'altro, se le distanze sono state os-
28 servate, il vicino non ha diritto di chiedere la riduzione in pristino anche se l'immobile è abusivo (Cass. n. 5605/2019).
5.3.1. Il quarto motivo è volto a censurare la statuizione inerente la condanna alle spese. Secondo quanto sostenuto da parte dell'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare la soc- combenza reciproca delle parti in virtù del rigetto della domanda di risarcimento danni e, quindi, avrebbe dovuto compensare le spe- se o quantomeno ridurle. Similmente, e per le medesime ragioni, anche le spese di CTU avrebbero dovuto essere compensate. Il
Giudicante avrebbe inoltre errato nella concreta liquidazione delle spese di lite atteso che, prendendo in considerazione il valore della causa e lo scaglione di riferimento (da € 5.000 a € 26.000), la somma complessiva della fase studio, introduttiva, istruttoria e de- cisionale porterebbe ad un compenso medio pari ad € 5.077,00 e non già a quello liquidato, pari a € 5.500,00.
5.3.2. Il motivo è solo in parte fondato.
Quanto alla liquidazione delle spese, costituisce principio ripetu- tamente affermato quello secondo il quale “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta de- rogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affin-
29 ché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (Cass. n. 89/2021).
Nel caso di specie, la circostanza che nella relativa liquidazione il primo giudice avesse determinato i compensi entro i valori minimi
(pari ad € 2.540) e quelli massimi (pari ad € 7.617), esclude che questi fosse tenuto a motivare in ordine all'esercizio del proprio potere discrezionale.
Diversi ordini di considerazioni si impongono in relazione alla concreta regolamentazione delle spese di lite operata in sentenza.
Invero, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di plu- ralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguar- dato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento ("La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secon- do comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al princi- pio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi
30 una domanda articolata in un unico capo”; Cass. n. 22381/2009; cfr. Cass. n. 21684/2013; Cass. n. 20888/2018).
Nel caso in oggetto, si ha soccombenza: a) della convenuta, sul- la domanda di parte attrice di accertamento della violazione delle distanze nonché sulla domanda ripristinatoria;
b) delle attrici sul- la domanda risarcitoria, dovendosi in tale valutazione tenere conto anche dell'esorbitanza della relativa richiesta.
Ciò premesso, deve ritenersi che l'esito complessivo del giudizio veda una reciproca, seppur parziale, soccombenza delle parti - stante il diverso rilievo assunto dalla domanda ripristinatoria e da quella risarcitoria nella complessiva economia del giudizio – tale da giustificare una altrettanto parziale compensazione delle spese.
Quanto alle spese di CTU, deve viceversa condividersi la decisio- ne del primo giudice di porre le stesse definitivamente a carico del- la convenuta, attesa la soccombenza delle medesima sulla doman- da principale, ossia sulla domanda relativa alla violazione delle di- stanze legali, violazione che la C.T.U. aveva, effettivamente, con- sentito di accertare.
6. Dunque, nei limiti anzidetti l'appello deve trovare accoglimento, tale esito comportando una riforma altrettanto parziale della sen- tenza appellata - che per il resto s'intende confermata - la quale dovrà tener conto della reciproca parziale soccombenza delle parti ai fini della ripartizione del carico delle spese di lite.
7. L'accoglimento, anche parziale, dell'appello impone, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., di regolare le spese di entrambi i gradi di giudi-
31 zio secondo un criterio unitario e globale in base dell'esito com- plessivo della lite (v., ex multis, Cass. ord. 6259/2014).
Tale esito – che, come visto, vede la parziale reciproca soccom- benza delle parti – integra, ad avviso della Corte, gli estremi per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio limita- tamente alla quota di 1/4, con condanna della odierna appellante quale parte prevalentemente soccombente, alla Parte_1
rifusione dei restanti 3/4 nei confronti delle attrici odierne appella- te.
Spese liquidate per l'intero come in dispositivo con applicazione, quanto al presente grado di giudizio, dei parametri previsti dal
D.M. 55/2014, aggiornati con D.M. 147/2022, secondo lo scaglio- ne derivante dal valore determinato secondo il complessivo deci- sum (cfr. Cass. ord. 9237/2022), secondo valori medi e, quanto al primo grado, restando ferma la liquidazione già operata da parte del Tribunale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, com- pensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio nella misura di 1/4 e condanna l'appellante al Parte_1
32 rimborso, in favore delle appellate nella misura dei restanti
3/4; spese liquidate per l'intero in € 264,00 per esborsi e in
€ 5.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e
IVA come per legge;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio nella misura di 1/4 e condanna l'appellante Parte_7
[... al rimborso, in favore delle appellate, nella misura dei restanti 3/4; spese liquidate per l'intero in € 5.809,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
SI TA RI CE S. MO
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