Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione civile Settore lavoro e previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1893/2023 rg , sul ricorso depositato il 27/04/2023 proposto da (difeso dall'avv. Andrea Greco) Parte_1 nei confronti di
( difeso da avv.ti Ettore Triolo Controparte_1
e Valeria Grandizio )
dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : entrambe le parti,
così definitivamente provvede :
“Dichiara cessata la materia del contendere . CP_ Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio al ricorrente che liquida complessivamente, in 2900,00 euro, per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto , con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva: Annullare, dichiarare nulla o inefficace per intervenuta estinzione dell'obbligazione l'Ordinanza Ingiunzione emessa dall' e recante il numero OI - 000912221, con vittoria di spese di lite da CP_2 distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario. Parte ricorrente deduceva che: agiva per l'annullamento della ordinanza ingiunzione n. OI-000921121, prot.
.6700.13/03/2023.0119250 notificata a mezzo posta raccomandata in data 28.03.2023 CP_2 dell'importo complessivo di € 10.000,00 .
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda CP_2
****
Rimessa la causa in decisione, va dichiarata cessata la materia del contendere .
Va in primo luogo chiarito che nel ricorso è indicata nelle conclusioni come ordinanza opposta la n. < OI- 000912221. >
Nel ricorso però , in altra parte , è pure indicata come n. OI-000921121, che è la corretta numerazione che compare sulla ordinanza ingiunzione prodotta.
Pertanto è a quest'ultima che si farà riferimento più correttamente . TARDIVITA' DELLA OPPOSIZIONE L'ordinanza ingiunzione risulta notificata il 28.3.2023 e opposta con ricorso depositato il 27.4.2023. Il termine previsto e riportato pure nella ordinanza ingiunzione è di 30 giorni.
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Restano assorbiti i restanti motivi.
SPESE DEL GIUDIZIO CP_
Spese del giudizio - parte ricorrente ha insistito nel favore delle spese- a carico dell' per la soccombenza virtuale ( emergono elementi di fondatezza dei motivi di insussistenza della violazione e della tardività della contestazione ) e per il principio di causalità , liquidate ex dm 55 del 2014 e succ mod. in favore della parte ricorrente tenuto conto del valore della causa , della natura previdenziale e delle fasi svolte pur dando atto comunque della difesa collaborativa CP_ dell' alla definizione anticipata
Reggio Calabria, 11.2.2025 .
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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