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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/02/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 10044/2018 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10044/2018 R.G., avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto/appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Bari n. 894/2018, depositata l'8.05.2018, e non notificata, vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Bari, al C.so A. De Gasperi n. 292, presso lo studio dell'Avv. Stefania Maria
Lepore, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello notificato il
29.06.2018,
- APPELLANTE - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Bari, alla C.so A. De Gasperi n. 417/A, presso lo studio dell'Avv. Gaetano A.
Rutigliano, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado del 22.01.2018,
- APPELLATA -
nonché contro
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Bari, alla via Principe CP_2
Amedeo, n. 60, presso lo studio dell'Avv. Angela Pia Mancini, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria difensiva di costituzione in appello del 26.11.2018,
- ALTRO APPELLATO -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 1,
c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con ricorso del 22.01.2018, depositato in Cancelleria il successivo 23.01.2018, la
[...]
proponeva innanzi al Giudice di Pace di Bari (n. R.G. 724/2018) opposizione avverso la Controparte_1
1
Dott. Luca Sforza n. 10044/2018 R.G. cartella di pagamento recante n. 014 2017 00333416 02 000 notificata in data 16.01.2018, per un importo pari ad €. 256,58, ivi comprese le spese di notifica e oneri di riscossione, emessa dall' Controparte_3
in conseguenza della sanzione amministrativa irrogata dagli agenti della Polizia municipale del
[...]
Comune di Bari di cui al verbale n. Z1018661/2015 del 3.07.2015, elevato per la violazione del Codice della
Strada e notificato in data 26.08.2015.
In particolare, la società ricorrente contestava;
1) la nullità/inesistenza della notifica della cartella in parola, per essere la stessa stata eseguita a mezzo PEC in violazione di quanto disposto dalla L. n. 53/1994 e successive integrazioni, applicabili in virtù del richiamo operato dal DPR n. 602/1973 alle norme in tema di notifica degli atti giudiziari, deducendo, nello specifico, la mancanza di sottoscrizione dell'atto notificato telematicamente, nonché la mancanza della relata di notifica attestante la conformità dell'originale del documento notificato;
2) mancata notificazione del verbale di accertamento presupposto e la conseguente mancata formazione di un titolo esecutivo sotteso all'adozione della cartella di pagamento impugnata;
3) nonché l'illegittimità della maggiorazione di cui all'art. 27, L. 689/1981, con vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.03.2018, si costituiva nel giudizio di prime cure l'
[...]
, per mezzo del proprio funzionario, Dr.ssa , la quale in via Controparte_3 Controparte_4 preliminare eccepiva l'inammissibilità delle doglianze sollevate dalla opponente sulla carenza dei requisiti formali della cartella in quanto proposte ex l. n. 689/1981 e, dunque, tardive ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle eccezioni inerenti l'omessa notifica del verbale di accertamento da parte dell'ente impositore;
nel merito, instava per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata, in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Con memoria difensiva del 26.03.2018 si costituiva, altresì, nel predetto giudizio di primo grado il CP_2
il quale eccepiva l'inammissibilità della opposizione, con condanna del ricorrente al pagamento delle
[...] spese;
e in subordine, in ipotesi di accoglimento dell'opposizione, chiedeva condannarsi in via esclusiva l' al rimborso delle spese in favore del Controparte_3 CP_2
All'esito dell'istruttoria, consistita nella sola produzione documentale, il giudice di pace, con la sentenza depositata l'8.05.2018, n. 894, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava la cartella di pagamento n.
014 2017 00333416 02000, con condanna dell' al pagamento delle spese Controparte_3 del giudizio.
Avverso detta sentenza proponeva appello l' , con atto di citazione del Controparte_3
29.06.2018, ritualmente notificato in pari data, chiedendone la riforma, deducendo la violazione delle disposizioni in materia di notifica previste dalla normativa vigente in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, in quanto lo stesso non avrebbe applicato il principio secondo cui i vizi attinenti alla notificazione dell'atto sarebbero comunque da intendersi sanati, ai sensi degli artt. 160 e 156, co. 3, c.p.c., allorquando risulti provato che l'atto stesso sia entrato nella sfera di conoscenza del destinatario, come nella fattispecie in esame;
censurava, altresì, la sentenza di primo grado, in ragione dell'asserita validità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC ed instava dunque per l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con memoria difensiva depositata in Cancelleria in data 28.11.2018 si costituiva nel presente giudizio di appello il il quale aderiva alla richiesta di riforma della sentenza impugnata da CP_2 [...]
[..
Parte_2 n. 10044/2018 R.G. delle Entrate – Riscossione, riportandosi, in ogni caso, ex art. 346 c.p.c. alle eccezioni e contestazioni dedotte in primo grado, ivi comprese quelle inerenti la regolarità della notifica del verbale di accertamento presupposto nonché della correttezza dell'applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 27, L. 689/1981 e, in subordine, in ipotesi di rigetto dell'appello, instava per la condanna alle spese in via esclusiva dell'appellante, anche in favore dell'ente comunale.
Con successiva comparsa di costituzione e risposta, depositata all'udienza del 20.12.2018, si costituiva l'appellata la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1
e/o improcedibilità dell'appello per tardività della impugnazione, essendo stata notificata la sentenza impugnata in data 25.05.2018, mentre l'atto di citazione appello risultava notificato in data 29.06.2018 e, dunque, oltre il termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.; nel merito, instava per il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese del secondo grado di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, dopo una serie di rinvii disposti anche in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata successivamente introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in presenza in aula di udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 1 c.p.c..
In via preliminare, e in rito, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello sollevata dalla difesa della società appellata, atteso che l'atto di appello è tempestivo in quanto correttamente notificato nel rispetto del termine lungo di sei mesi per impugnare ai sensi dell'art. 327 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, mediante deposito in Cancelleria,
non potendo ritenersi idonea a far decorrere il termine breve di 30 giorni ex art. 325 c.p.c., la notifica della sentenza eseguita esclusivamente in forma esecutiva e, dunque, inidonea alla decorrenza del termine breve, poiché volta esclusivamente a dare impulso alla procedura esecutiva.
Sul punto, invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente “la notifica della sentenza in forma esecutiva, indirizzata alla controparte personalmente, è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti sia del destinatario che del notificante, poiché è finalizzata unicamente a dare impulso alla procedura esecutiva e non persegue l'obiettivo di portare la sentenza a conoscenza della controparte per il tramite del suo rappresentante processuale, sicché in tal caso non rileva neppure la circostanza che di fatto la notifica sia stata ricevuta dal difensore, perché domiciliato presso la parte” (cfr.
Cass. civ., sez. 3, ord. 28.02.2020, n. 5552; in senso conforme, già Cass. civ., n. 15389/2007).
A ciò si aggiunga che pur prescindendo da quanto innanzi evidenziato, l'eccezione di tardività dell'appello sarebbe comunque infondata sotto altro profilo, essendo stata eseguita la notifica alla parte direttamente, ovverosia all'Ente appellante ( e non già al funzionario costituitosi nel primo grado di Controparte_3 giudizio, nella persona della dr.ssa così come risulta dagli atti del giudizio. CP_4
3
Dott. Luca Sforza n. 10044/2018 R.G. Al riguardo, mette conto richiamare la recente pronuncia n. 20866/2020 delle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione la quale è stata chiamata a risolvere il contrasto apertosi tra le sezioni semplici in ordine alla idoneità – ai fini della decorrenza del termine breve – della notifica della sentenza di primo grado direttamente alla parte, allorquando sia rivolta ad una pubblica amministrazione presso la propria sede, laddove la sede dell'ente sia al contempo anche sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio e se, in tale ipotesi, all'omessa indicazione del difensore dell'Ente nell'atto notificato possa sopperire il fatto che il nominativo del legale compaia comunque nell'epigrafe della sentenza.
Ebbene, nella pronuncia de qua, le Sezioni Unite hanno aderito al prevalente orientamento che richiede, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, l'esplicito riferimento nella notifica della sentenza al nome del difensore costituito nel primo grado di giudizio, evidenziando che “…l'essenzialità del riferimento nominativo al procuratore della parte nella notificazione discende dalla forma legale prevista dagli artt. 285
e 170 c.p.c., che si fonda sul rapporto di rappresentanza tecnica che lega la parte al procuratore suo domiciliatario, così assicurando, attraverso un vincolo giuridico tra le parti, la finalità essenziale ai fini del termine per l'impugnazione - che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione; e proprio in ragione della funzione acceleratoria propria della notifica della sentenza e gli effetti decadenziali derivanti dalla inosservanza del termine per impugnare (artt. 325 e 326 c.p.c.), le modalità di esecuzione della notifica devono essere tali da escludere incertezze circa l'esatta ed immediata identificazione del destinatario, cioè del procuratore domiciliatario della parte cui la notificazione è diretta” (cfr. Cass. civ., S.U., n.
20866/2020, cit.).
Tanto rileva anche quando vi sia un collegamento tra parte, procuratore costituito e domicilio, tale da creare un'assoluta identità logistica e funzionale del domicilio dell'ente, del suo rappresentante in giudizio e del domicilio eletto, così come anche quando il nominativo del difensore risulti dall'epigrafe della sentenza impugnata, atteso che “non si può esigere, dinanzi all'onerosità delle condotte che si pretende di attivare ed alla gravità delle conseguenze di ordine decadenziale, anche un onere di diligenza interpretativa da parte del
destinatario dell'atto, ove come tale non sia stato univocamente indicato il suo difensore, di interpretare forme neutre e, per questo solo, ambigue, ovvero di estrapolare dall'indifferenziato e vario contenuto dell'atto notificato particolari o passaggi o significati che la controparte non ha inteso, pur potendolo e derivandogliene effetti favorevoli importanti, mettere in adeguata evidenza. Quindi, notificare ad uno dei soggetti risultanti da esso un atto senza alcuna specificazione non comporta che la notifica sia diretta univocamente al fine di sollecitare un'attività processuale tipica a colui che in quell'atto vi è menzionato quale difensore o procuratore;
neppure valendo ad integrare tale univocità la semplice menzione, nel complessivo contesto dell'atto e sia pure in una collocazione peculiare quale la stessa intestazione del provvedimento”.
Tale principio, la cui ratio va ricercata nell'esigenza che l'opportunità della impugnazione venga vagliata dal rappresentante qualificato appunto processualmente, è stato ribadito anche dalla Suprema Corte di
Cassazione, con la recente pronuncia n. 14234/2021, nella parte in cui ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall' (nel più lungo termine di sei mesi), attesa l'inidoneità - ai fini Controparte_3 del decorso del termine breve - della notifica effettuata dai contribuenti in assenza della indicazione onomastica del difensore che, nel caso di specie, era il funzionario difensore dell'amministrazione finanziaria.
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Dott. Luca Sforza n. 10044/2018 R.G. In particolare, nella suindicata pronuncia la Suprema Corte ha evidenziato che “Orbene, nella specie, la notificazione della sentenza impugnata è stata effettuata dal procuratore della (OMISSIS) affatto impersonalmente nei confronti dell'Agenzia del territorio, senza la indicazione onomastica del funzionario - difensore della Amministrazione finanziaria. Ne consegue, alla luce del superiore principio di diritto, che la notificazione in parola non è idonea a innescare il decorso del termine breve di impugnazione. Sicché' il ricorso per cassazione, tempestivamente proposto prima della scadenza del termine semestrale di decadenza stabilito dall'articolo 327 c.p.c., risulta ammissibile”.
Ciò posto, sempre in limine litis, e da altro angolo visuale va evidenziato, in termini generali, che, come noto, è possibile esperire l'ordinario rimedio oppositivo avverso la cartella di pagamento, in quanto il destinatario della stessa lamenti di non aver ricevuto mai la notifica del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione, titoli sottesi all'atto impugnato, essendo recuperato, così, l'esercizio dell'ineludibile potere di opposizione in via giurisdizionale attraverso l'impugnazione della conseguente cartella esattoriale.
Il termine che dovrà essere osservato è quello previsto, in linea generale, dall'art. 22 della L.689/81 (ed oggi previsto dall'art. 6, comma 6 del d.lgs. n. 150/2011), per il caso di omessa o assolutamente invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione presupposta, e dall'art. 7, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 150/2011, per il caso di omessa o assolutamente irrituale ed insanabile contestazione o notificazione del verbale di accertamento presupposto), ovverosia il termine di trenta giorni dall'avvenuta notificazione della cartella di pagamento.
Infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta
a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (cfr. Cass. S.U., 22.09.2017, n. 22080; in senso conforme, Cass. civ., sez. 2,
23.10.2018, n. 26843, secondo cui “In materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile
l'opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto, qualora l'opponente non deduca, oltre alla mancata notifica, anche vizi propri dell'atto presupposto”).
Ciò premesso, in limine litis, deve essere evidenziato che l'atto di appello, pur erroneamente proposto nella forma dell'atto di citazione e non già del ricorso, è comunque tempestivo e dunque ammissibile, stante l'intervenuto deposito dello stesso in osservanza del termine lungo per impugnare ai sensi dell'art. 327 c.p.c..
Ed infatti, come è stato osservato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - l'appello va proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché, ove il gravame sia erroneamente introdotto con citazione, quest'ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi” [cfr. Cass. civ., sez. 6^-2^, 17.01.2017, n. 1020; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 6^-2^, ord.
5
Dott. Luca Sforza n. 10044/2018 R.G. 2.11.2015, n. 22390, secondo cui “Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs.
n. 150 del 2011 - l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c.”; e più recentemente, Cass. civ., sez. 6^-2^, ord. 2.08.2017, n. 19298, per cui “Il giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria (oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica) oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche laddove il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo in tal caso comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima, giacché non può trovare applicazione, onde superare la decadenza maturata a carico dell'appellante, l'art. 4, comma 5, del citato d.lgs., riferendosi tale norma esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado e non già in appello”].
L'orientamento innanzi richiamato appare consolidato nella giurisprudenza di legittimità, essendosi affermato che “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'inammissibilità dell'impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art. 434, comma 2, cod. proc. civ., o, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., non trova deroga nell'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione anziché con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione” (cfr. Cass. sez. lav., 10.07.2015, n. 14401), con la conseguenza che “in forza del
d.lgs. n. 150 del 2011, ai giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e a quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo il 6 ottobre 2011, si applica il rito del lavoro, e in particolare l'art. 434 cod. proc. civ., sicché, in detti giudizi, l'appello deve essere proposto in forma di ricorso, con le modalità e nei termini ivi previsti, e ai fini della tempestività del gravame vale la data di deposito dell'atto introduttivo” (cfr. Cass. civ., sez. 6^-2^, 7.11.2016, n. 22564).
Orbene, sulla scorta di quanto innanzi indicato, risulta ex actis che la sentenza impugnata è stata depositata in data 8.05.2018 (cfr. la copia della sentenza di primo grado allegata al fascicolo di parte appellante, in atti), senza che fosse stata notificata, per quanto innanzi evidenziato, ai fini della decorrenza del termine breve di
30 giorni per l'impugnazione, mentre l'atto di appello è stato depositato in Cancelleria in data 6.07.2018, ovverosia nel rispetto del termine lungo semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c..
Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto, per i motivi di seguito indicati.
Orbene, l'odierno appellante, con il primo motivo di impugnazione, ha denunciato un'errata motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di pace di Bari, per avere ritenuto carente la prova della notifica telematica a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell , consistita nella Controparte_3 produzione della ricevuta di avvenuta consegna, in assenza di attestazione di conformità, facendone così derivare la inesistenza della notifica predetta.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Ed invero, sul punto va rilevato che la cartella di pagamento n. 014 2017 00333416 02 000, oggetto di opposizione nel giudizio di prime cure da parte di veniva notificata dall' CP_1 [...]
a mezzo di PEC, come previsto dagli artt. 5 e 6 del decreto n. 68/2005 e di tanto vi è Controparte_3
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Dott. Luca Sforza n. 10044/2018 R.G. prova, a fronte della ricevuta di avvenuta consegna del 16.01.2018, allegata al fascicolo di parte del primo grado di giudizio.
Orbene, costituisce un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la cartella di pagamento può essere notificata a mezzo PEC, indifferentemente, tanto allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario, quanto mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo;
ed invero, nei suddetti termini, si è espressa recentemente la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 36462/2021 nella parte in cui ha precisato che, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.
In particolare, nella pronuncia in parola, viene specificato che “In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cass. n. 30948 del
2019), allora è ben evidente l'erroneità della statuizione d'appello che ritiene necessaria una comunicazione pec con estensione “.p7m” del file in quanto solo in tal modo verrebbe attestata la certificazione della sottoscrizione” (cfr. Cass. civ., n. 36462/2021).
Tra l'altro, occorre rilevare che nel caso di specie l'opposizione da parte di avverso l'atto in CP_1 parola, con contestuale evocazione in giudizio dell'agente della riscossione, rende “a monte” superfluo ogni accertamento sul punto, atteso il raggiungimento dello scopo della notifica ai sensi dell'art. 156 c.p.c..; sul punto, invero, è appena il caso di precisare che, come ribadito anche dalla pronuncia sopra citata, “La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “.p7m”, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., atteso che nella specie non potrebbe parlarsi di inesistenza ma eventualmente di nullità della notificazione ed essendo incontestabile la tempestività dell'impugnazione della cartella” (cfr. Cass., ord. n. 36462/2021, cit., nella parte in cui richiama
Cass. civ., n. 6417 del 2019).
Ciò posto, passando all'esame delle doglianze sollevate dall'opponente in primo grado ed espressamente riproposte in sede di gravame, deve ritenersi palesemente infondata e priva di fondamento il motivo di opposizione relativo all'asserita mancata notificazione del verbale di accertamento presupposto recante n.
Z1018661 del 3.07.02015.
Ed invero, è noto che la cartella esattoriale attiene alla fase della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, e presuppone perciò la formazione del titolo esecutivo alla conclusione del provvedimento sanzionatorio (ovverosia, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni al C.d.S., il verbale di accertamento, in difetto del ricorso al Prefetto, ovvero l'ordinanza- ingiunzione prefettizia, nel caso in cui sia stato presentato ricorso al Prefetto, ovvero, ancora in materie diverse da quelle inerenti il C.d.S., l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, qualora non previamente impugnata).
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Dott. Luca Sforza n. 10044/2018 R.G. Ciò posto, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dal risulta la rituale e CP_2 tempestiva notifica del verbale dalle relate di notifica a mezzo posta racc. a/r che attestano l'invio della seconda raccomandata (il c.d. CAD), nonché l'avvenuto ritiro del plico da parte del destinatario della stessa in data
26.08.2015.
Ebbene, il ritiro del plico da parte del destinatario rende infondata e superflua ogni ulteriore considerazione, formulata dall'opponente in primo grado e in questa sede riproposta, in ordine al mancato perfezionamento della procedura notificatoria, atteso che - in caso di temporanea assenza del destinatario - la notifica si perfeziona con la spedizione della CAD o con il ritiro del plico presso l'ufficio postale che costituisce un pieno equipollente della produzione dell'avviso di ricevimento della consegna del plico presso il luogo di notificazione.
Sul punto è pacifica anche la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale - ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8 - occorre la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico presso l'ufficio postale.
Tuttavia, qualora il destinatario o persona da lui delegata ritirino il piego presso l'ufficio postale, tale attività implica la sanatoria degli eventuali vizi o dell'incompletezza del procedimento di notificazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3. Pertanto, la notificazione si ha per Part perfezionata a tale data (purché anteriore al decimo giorno dalla spedizione della ) e ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è sufficiente l'attestazione di avvenuta consegna del plico da parte dell'agente postale, con l'indicazione della data e degli elementi identificativi del soggetto che ha provveduto al ritiro” (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 26287/2019).
Né, peraltro, l'opponente in prime cure ha dimostrato che l'indirizzo ove è stata inviata la raccomandata era errato o non aveva alcun collegamento con la sua sede, né tantomeno è stata esperita alcuna querela di falso in ordine alla veridicità dell'attestazione del compimento delle modalità notificatorie di cui all'art. 139 c.p.c. relativamente al sotteso verbale di accertamento relativo a violazione del codice della strada.
Alla luce di quanto si è detto, dunque, la notifica in esame deve ritenersi perfezionata per il notificando con la legale conoscenza dell'atto, ovverosia con il perfezionamento delle formalità prescritte dalla legge per la notificazione a mezzo del servizio postale.
Anche la doglianza relativa alla presunta nullità della cartella di pagamento per inapplicabilità della maggiorazione di cui all'art. 27, l. 689/81, riproposta in questa sede, è infondata e deve essere rigettata.
Dall'esame della cartella in parola, infatti, si evince la correttezza della maggiorazione come calcolata, pari ad €. 65,20 e corrispondente al 10% semestrale previsto dal summenzionato art. 27, applicabile, come noto, anche in caso di tardivo pagamento delle sanzioni al codice della strada.
Sul punto, mette conto rilevare che la questione, già oggetto di esame da parte della Cassazione Civile, con sentenza n. 21259/2016, è stata confermata da pronunce successiva (Cass. civ., ord. 3621/2017) e, da ultimo, dalla più recente sentenza della Suprema Corte n. 32301/2023 che, nel ribadire il medesimo principio di diritto, ha precisato che “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, come prevista dall'art. 27 della L. n. 689 del 1981 per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene
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Dott. Luca Sforza n. 10044/2018 R.G. esigibile la sanzione principale, sicché sono legittime l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”.
Del resto, la stessa Corte Costituzionale con la nota ordinanza n. 308/1999, dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 206 del C.d.s. e 27, co. 6, l. 689/81, ha riconosciuto che soltanto le maggiorazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di ritardo nel pagamento presentano una “funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale”.
In definitiva, dai suesposti principi giuridici discende l'infondatezza dell'originaria opposizione;
ne consegue che l'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto, con l'annullamento integrale della sentenza gravata ed il rigetto dell'opposizione e conseguente conferma della cartella di pagamento.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, giova ricordare il principio secondo cui, “il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo di sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione” (cfr. ex multis, Cass. Civ., 14.10.2013, n.23226; in tal senso, anche Cass.
Civ., sez. 5, 07.07.2006, nr. 15557, in punto di nuova regolamentazione delle spese di lite da parte del giudice d'appello anche nei casi di compensazione disposta dal giudice di primo grado;
nonché Cass. civ., sez. 6- 3, ord. 24.01.2017, n.1775, secondo cui “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese di lite alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art.336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”), deve ritenersi che all'accoglimento dell'appello, consegue la condanna dell'appellata
[...] alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellante Controparte_1 Controparte_3
, nonché di quelle sostenute dal il quale ha aderito all'atto di appello, per entrambi
[...] CP_2
i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della controversia, in base ai parametri per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018
e dal D.M. n. 147/2022, tabella 1 e 2, prima colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 0,01 ed €.
1.100,00), con riduzione del 50% ex art. 4, co. 2 del citato D.M. dei valori medi di liquidazione indicati per ciascuna delle fasi, tenuto conto della ridotta attività espletata (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023,
n. 28627).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
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Dott. Luca Sforza n. 10044/2018 R.G. Pace di Bari n. 894/2018, depositata l'8.05.2018, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, la annulla e, per l'effetto, rigetta
l'opposizione e conferma la cartella di pagamento n. 014 2017 0033341602000, notificata il
16.01.2018;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese processuali sostenute dall' Controparte_3
per entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi €. 563,85 (già
[...] decurtati del 50% ex art. 4, co.1 del D.M. n.55/15), di cui €. 173,00 per compensi del primo grado di giudizio, ed €. 390,85 per compensi del grado di appello (di cui €. 59,85 per esborsi ed €. 331,00 per compensi professionali), oltre rimborso spese forfettarie 15%, C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
3) condanna, altresì, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento delle spese processuali sostenute dal er entrambi i CP_2 gradi di giudizio che si liquidano in complessivi €. 504,00, di cui €. 173,00 per compensi del primo grado di giudizio, ed €. 331,00 per il grado di appello, oltre rimborso spese forfettarie 15%, C.N.P.A.
e I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso in Bari, l'11.02.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del
provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
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Dott. Luca Sforza
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10044/2018 R.G., avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto/appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Bari n. 894/2018, depositata l'8.05.2018, e non notificata, vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Bari, al C.so A. De Gasperi n. 292, presso lo studio dell'Avv. Stefania Maria
Lepore, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello notificato il
29.06.2018,
- APPELLANTE - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Bari, alla C.so A. De Gasperi n. 417/A, presso lo studio dell'Avv. Gaetano A.
Rutigliano, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado del 22.01.2018,
- APPELLATA -
nonché contro
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Bari, alla via Principe CP_2
Amedeo, n. 60, presso lo studio dell'Avv. Angela Pia Mancini, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria difensiva di costituzione in appello del 26.11.2018,
- ALTRO APPELLATO -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 1,
c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con ricorso del 22.01.2018, depositato in Cancelleria il successivo 23.01.2018, la
[...]
proponeva innanzi al Giudice di Pace di Bari (n. R.G. 724/2018) opposizione avverso la Controparte_1
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Dott. Luca Sforza n. 10044/2018 R.G. cartella di pagamento recante n. 014 2017 00333416 02 000 notificata in data 16.01.2018, per un importo pari ad €. 256,58, ivi comprese le spese di notifica e oneri di riscossione, emessa dall' Controparte_3
in conseguenza della sanzione amministrativa irrogata dagli agenti della Polizia municipale del
[...]
Comune di Bari di cui al verbale n. Z1018661/2015 del 3.07.2015, elevato per la violazione del Codice della
Strada e notificato in data 26.08.2015.
In particolare, la società ricorrente contestava;
1) la nullità/inesistenza della notifica della cartella in parola, per essere la stessa stata eseguita a mezzo PEC in violazione di quanto disposto dalla L. n. 53/1994 e successive integrazioni, applicabili in virtù del richiamo operato dal DPR n. 602/1973 alle norme in tema di notifica degli atti giudiziari, deducendo, nello specifico, la mancanza di sottoscrizione dell'atto notificato telematicamente, nonché la mancanza della relata di notifica attestante la conformità dell'originale del documento notificato;
2) mancata notificazione del verbale di accertamento presupposto e la conseguente mancata formazione di un titolo esecutivo sotteso all'adozione della cartella di pagamento impugnata;
3) nonché l'illegittimità della maggiorazione di cui all'art. 27, L. 689/1981, con vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.03.2018, si costituiva nel giudizio di prime cure l'
[...]
, per mezzo del proprio funzionario, Dr.ssa , la quale in via Controparte_3 Controparte_4 preliminare eccepiva l'inammissibilità delle doglianze sollevate dalla opponente sulla carenza dei requisiti formali della cartella in quanto proposte ex l. n. 689/1981 e, dunque, tardive ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle eccezioni inerenti l'omessa notifica del verbale di accertamento da parte dell'ente impositore;
nel merito, instava per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata, in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Con memoria difensiva del 26.03.2018 si costituiva, altresì, nel predetto giudizio di primo grado il CP_2
il quale eccepiva l'inammissibilità della opposizione, con condanna del ricorrente al pagamento delle
[...] spese;
e in subordine, in ipotesi di accoglimento dell'opposizione, chiedeva condannarsi in via esclusiva l' al rimborso delle spese in favore del Controparte_3 CP_2
All'esito dell'istruttoria, consistita nella sola produzione documentale, il giudice di pace, con la sentenza depositata l'8.05.2018, n. 894, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava la cartella di pagamento n.
014 2017 00333416 02000, con condanna dell' al pagamento delle spese Controparte_3 del giudizio.
Avverso detta sentenza proponeva appello l' , con atto di citazione del Controparte_3
29.06.2018, ritualmente notificato in pari data, chiedendone la riforma, deducendo la violazione delle disposizioni in materia di notifica previste dalla normativa vigente in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, in quanto lo stesso non avrebbe applicato il principio secondo cui i vizi attinenti alla notificazione dell'atto sarebbero comunque da intendersi sanati, ai sensi degli artt. 160 e 156, co. 3, c.p.c., allorquando risulti provato che l'atto stesso sia entrato nella sfera di conoscenza del destinatario, come nella fattispecie in esame;
censurava, altresì, la sentenza di primo grado, in ragione dell'asserita validità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC ed instava dunque per l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con memoria difensiva depositata in Cancelleria in data 28.11.2018 si costituiva nel presente giudizio di appello il il quale aderiva alla richiesta di riforma della sentenza impugnata da CP_2 [...]
[..
Parte_2 n. 10044/2018 R.G. delle Entrate – Riscossione, riportandosi, in ogni caso, ex art. 346 c.p.c. alle eccezioni e contestazioni dedotte in primo grado, ivi comprese quelle inerenti la regolarità della notifica del verbale di accertamento presupposto nonché della correttezza dell'applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 27, L. 689/1981 e, in subordine, in ipotesi di rigetto dell'appello, instava per la condanna alle spese in via esclusiva dell'appellante, anche in favore dell'ente comunale.
Con successiva comparsa di costituzione e risposta, depositata all'udienza del 20.12.2018, si costituiva l'appellata la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1
e/o improcedibilità dell'appello per tardività della impugnazione, essendo stata notificata la sentenza impugnata in data 25.05.2018, mentre l'atto di citazione appello risultava notificato in data 29.06.2018 e, dunque, oltre il termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.; nel merito, instava per il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese del secondo grado di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, dopo una serie di rinvii disposti anche in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata successivamente introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in presenza in aula di udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 1 c.p.c..
In via preliminare, e in rito, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello sollevata dalla difesa della società appellata, atteso che l'atto di appello è tempestivo in quanto correttamente notificato nel rispetto del termine lungo di sei mesi per impugnare ai sensi dell'art. 327 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, mediante deposito in Cancelleria,
non potendo ritenersi idonea a far decorrere il termine breve di 30 giorni ex art. 325 c.p.c., la notifica della sentenza eseguita esclusivamente in forma esecutiva e, dunque, inidonea alla decorrenza del termine breve, poiché volta esclusivamente a dare impulso alla procedura esecutiva.
Sul punto, invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente “la notifica della sentenza in forma esecutiva, indirizzata alla controparte personalmente, è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti sia del destinatario che del notificante, poiché è finalizzata unicamente a dare impulso alla procedura esecutiva e non persegue l'obiettivo di portare la sentenza a conoscenza della controparte per il tramite del suo rappresentante processuale, sicché in tal caso non rileva neppure la circostanza che di fatto la notifica sia stata ricevuta dal difensore, perché domiciliato presso la parte” (cfr.
Cass. civ., sez. 3, ord. 28.02.2020, n. 5552; in senso conforme, già Cass. civ., n. 15389/2007).
A ciò si aggiunga che pur prescindendo da quanto innanzi evidenziato, l'eccezione di tardività dell'appello sarebbe comunque infondata sotto altro profilo, essendo stata eseguita la notifica alla parte direttamente, ovverosia all'Ente appellante ( e non già al funzionario costituitosi nel primo grado di Controparte_3 giudizio, nella persona della dr.ssa così come risulta dagli atti del giudizio. CP_4
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Dott. Luca Sforza n. 10044/2018 R.G. Al riguardo, mette conto richiamare la recente pronuncia n. 20866/2020 delle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione la quale è stata chiamata a risolvere il contrasto apertosi tra le sezioni semplici in ordine alla idoneità – ai fini della decorrenza del termine breve – della notifica della sentenza di primo grado direttamente alla parte, allorquando sia rivolta ad una pubblica amministrazione presso la propria sede, laddove la sede dell'ente sia al contempo anche sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio e se, in tale ipotesi, all'omessa indicazione del difensore dell'Ente nell'atto notificato possa sopperire il fatto che il nominativo del legale compaia comunque nell'epigrafe della sentenza.
Ebbene, nella pronuncia de qua, le Sezioni Unite hanno aderito al prevalente orientamento che richiede, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, l'esplicito riferimento nella notifica della sentenza al nome del difensore costituito nel primo grado di giudizio, evidenziando che “…l'essenzialità del riferimento nominativo al procuratore della parte nella notificazione discende dalla forma legale prevista dagli artt. 285
e 170 c.p.c., che si fonda sul rapporto di rappresentanza tecnica che lega la parte al procuratore suo domiciliatario, così assicurando, attraverso un vincolo giuridico tra le parti, la finalità essenziale ai fini del termine per l'impugnazione - che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione; e proprio in ragione della funzione acceleratoria propria della notifica della sentenza e gli effetti decadenziali derivanti dalla inosservanza del termine per impugnare (artt. 325 e 326 c.p.c.), le modalità di esecuzione della notifica devono essere tali da escludere incertezze circa l'esatta ed immediata identificazione del destinatario, cioè del procuratore domiciliatario della parte cui la notificazione è diretta” (cfr. Cass. civ., S.U., n.
20866/2020, cit.).
Tanto rileva anche quando vi sia un collegamento tra parte, procuratore costituito e domicilio, tale da creare un'assoluta identità logistica e funzionale del domicilio dell'ente, del suo rappresentante in giudizio e del domicilio eletto, così come anche quando il nominativo del difensore risulti dall'epigrafe della sentenza impugnata, atteso che “non si può esigere, dinanzi all'onerosità delle condotte che si pretende di attivare ed alla gravità delle conseguenze di ordine decadenziale, anche un onere di diligenza interpretativa da parte del
destinatario dell'atto, ove come tale non sia stato univocamente indicato il suo difensore, di interpretare forme neutre e, per questo solo, ambigue, ovvero di estrapolare dall'indifferenziato e vario contenuto dell'atto notificato particolari o passaggi o significati che la controparte non ha inteso, pur potendolo e derivandogliene effetti favorevoli importanti, mettere in adeguata evidenza. Quindi, notificare ad uno dei soggetti risultanti da esso un atto senza alcuna specificazione non comporta che la notifica sia diretta univocamente al fine di sollecitare un'attività processuale tipica a colui che in quell'atto vi è menzionato quale difensore o procuratore;
neppure valendo ad integrare tale univocità la semplice menzione, nel complessivo contesto dell'atto e sia pure in una collocazione peculiare quale la stessa intestazione del provvedimento”.
Tale principio, la cui ratio va ricercata nell'esigenza che l'opportunità della impugnazione venga vagliata dal rappresentante qualificato appunto processualmente, è stato ribadito anche dalla Suprema Corte di
Cassazione, con la recente pronuncia n. 14234/2021, nella parte in cui ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall' (nel più lungo termine di sei mesi), attesa l'inidoneità - ai fini Controparte_3 del decorso del termine breve - della notifica effettuata dai contribuenti in assenza della indicazione onomastica del difensore che, nel caso di specie, era il funzionario difensore dell'amministrazione finanziaria.
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Dott. Luca Sforza n. 10044/2018 R.G. In particolare, nella suindicata pronuncia la Suprema Corte ha evidenziato che “Orbene, nella specie, la notificazione della sentenza impugnata è stata effettuata dal procuratore della (OMISSIS) affatto impersonalmente nei confronti dell'Agenzia del territorio, senza la indicazione onomastica del funzionario - difensore della Amministrazione finanziaria. Ne consegue, alla luce del superiore principio di diritto, che la notificazione in parola non è idonea a innescare il decorso del termine breve di impugnazione. Sicché' il ricorso per cassazione, tempestivamente proposto prima della scadenza del termine semestrale di decadenza stabilito dall'articolo 327 c.p.c., risulta ammissibile”.
Ciò posto, sempre in limine litis, e da altro angolo visuale va evidenziato, in termini generali, che, come noto, è possibile esperire l'ordinario rimedio oppositivo avverso la cartella di pagamento, in quanto il destinatario della stessa lamenti di non aver ricevuto mai la notifica del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione, titoli sottesi all'atto impugnato, essendo recuperato, così, l'esercizio dell'ineludibile potere di opposizione in via giurisdizionale attraverso l'impugnazione della conseguente cartella esattoriale.
Il termine che dovrà essere osservato è quello previsto, in linea generale, dall'art. 22 della L.689/81 (ed oggi previsto dall'art. 6, comma 6 del d.lgs. n. 150/2011), per il caso di omessa o assolutamente invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione presupposta, e dall'art. 7, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 150/2011, per il caso di omessa o assolutamente irrituale ed insanabile contestazione o notificazione del verbale di accertamento presupposto), ovverosia il termine di trenta giorni dall'avvenuta notificazione della cartella di pagamento.
Infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta
a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (cfr. Cass. S.U., 22.09.2017, n. 22080; in senso conforme, Cass. civ., sez. 2,
23.10.2018, n. 26843, secondo cui “In materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile
l'opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto, qualora l'opponente non deduca, oltre alla mancata notifica, anche vizi propri dell'atto presupposto”).
Ciò premesso, in limine litis, deve essere evidenziato che l'atto di appello, pur erroneamente proposto nella forma dell'atto di citazione e non già del ricorso, è comunque tempestivo e dunque ammissibile, stante l'intervenuto deposito dello stesso in osservanza del termine lungo per impugnare ai sensi dell'art. 327 c.p.c..
Ed infatti, come è stato osservato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - l'appello va proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché, ove il gravame sia erroneamente introdotto con citazione, quest'ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi” [cfr. Cass. civ., sez. 6^-2^, 17.01.2017, n. 1020; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 6^-2^, ord.
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Dott. Luca Sforza n. 10044/2018 R.G. 2.11.2015, n. 22390, secondo cui “Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs.
n. 150 del 2011 - l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c.”; e più recentemente, Cass. civ., sez. 6^-2^, ord. 2.08.2017, n. 19298, per cui “Il giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria (oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica) oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche laddove il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo in tal caso comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima, giacché non può trovare applicazione, onde superare la decadenza maturata a carico dell'appellante, l'art. 4, comma 5, del citato d.lgs., riferendosi tale norma esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado e non già in appello”].
L'orientamento innanzi richiamato appare consolidato nella giurisprudenza di legittimità, essendosi affermato che “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'inammissibilità dell'impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art. 434, comma 2, cod. proc. civ., o, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., non trova deroga nell'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione anziché con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione” (cfr. Cass. sez. lav., 10.07.2015, n. 14401), con la conseguenza che “in forza del
d.lgs. n. 150 del 2011, ai giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e a quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo il 6 ottobre 2011, si applica il rito del lavoro, e in particolare l'art. 434 cod. proc. civ., sicché, in detti giudizi, l'appello deve essere proposto in forma di ricorso, con le modalità e nei termini ivi previsti, e ai fini della tempestività del gravame vale la data di deposito dell'atto introduttivo” (cfr. Cass. civ., sez. 6^-2^, 7.11.2016, n. 22564).
Orbene, sulla scorta di quanto innanzi indicato, risulta ex actis che la sentenza impugnata è stata depositata in data 8.05.2018 (cfr. la copia della sentenza di primo grado allegata al fascicolo di parte appellante, in atti), senza che fosse stata notificata, per quanto innanzi evidenziato, ai fini della decorrenza del termine breve di
30 giorni per l'impugnazione, mentre l'atto di appello è stato depositato in Cancelleria in data 6.07.2018, ovverosia nel rispetto del termine lungo semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c..
Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto, per i motivi di seguito indicati.
Orbene, l'odierno appellante, con il primo motivo di impugnazione, ha denunciato un'errata motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di pace di Bari, per avere ritenuto carente la prova della notifica telematica a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell , consistita nella Controparte_3 produzione della ricevuta di avvenuta consegna, in assenza di attestazione di conformità, facendone così derivare la inesistenza della notifica predetta.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Ed invero, sul punto va rilevato che la cartella di pagamento n. 014 2017 00333416 02 000, oggetto di opposizione nel giudizio di prime cure da parte di veniva notificata dall' CP_1 [...]
a mezzo di PEC, come previsto dagli artt. 5 e 6 del decreto n. 68/2005 e di tanto vi è Controparte_3
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Dott. Luca Sforza n. 10044/2018 R.G. prova, a fronte della ricevuta di avvenuta consegna del 16.01.2018, allegata al fascicolo di parte del primo grado di giudizio.
Orbene, costituisce un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la cartella di pagamento può essere notificata a mezzo PEC, indifferentemente, tanto allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario, quanto mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo;
ed invero, nei suddetti termini, si è espressa recentemente la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 36462/2021 nella parte in cui ha precisato che, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.
In particolare, nella pronuncia in parola, viene specificato che “In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cass. n. 30948 del
2019), allora è ben evidente l'erroneità della statuizione d'appello che ritiene necessaria una comunicazione pec con estensione “.p7m” del file in quanto solo in tal modo verrebbe attestata la certificazione della sottoscrizione” (cfr. Cass. civ., n. 36462/2021).
Tra l'altro, occorre rilevare che nel caso di specie l'opposizione da parte di avverso l'atto in CP_1 parola, con contestuale evocazione in giudizio dell'agente della riscossione, rende “a monte” superfluo ogni accertamento sul punto, atteso il raggiungimento dello scopo della notifica ai sensi dell'art. 156 c.p.c..; sul punto, invero, è appena il caso di precisare che, come ribadito anche dalla pronuncia sopra citata, “La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “.p7m”, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., atteso che nella specie non potrebbe parlarsi di inesistenza ma eventualmente di nullità della notificazione ed essendo incontestabile la tempestività dell'impugnazione della cartella” (cfr. Cass., ord. n. 36462/2021, cit., nella parte in cui richiama
Cass. civ., n. 6417 del 2019).
Ciò posto, passando all'esame delle doglianze sollevate dall'opponente in primo grado ed espressamente riproposte in sede di gravame, deve ritenersi palesemente infondata e priva di fondamento il motivo di opposizione relativo all'asserita mancata notificazione del verbale di accertamento presupposto recante n.
Z1018661 del 3.07.02015.
Ed invero, è noto che la cartella esattoriale attiene alla fase della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, e presuppone perciò la formazione del titolo esecutivo alla conclusione del provvedimento sanzionatorio (ovverosia, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni al C.d.S., il verbale di accertamento, in difetto del ricorso al Prefetto, ovvero l'ordinanza- ingiunzione prefettizia, nel caso in cui sia stato presentato ricorso al Prefetto, ovvero, ancora in materie diverse da quelle inerenti il C.d.S., l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, qualora non previamente impugnata).
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Dott. Luca Sforza n. 10044/2018 R.G. Ciò posto, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dal risulta la rituale e CP_2 tempestiva notifica del verbale dalle relate di notifica a mezzo posta racc. a/r che attestano l'invio della seconda raccomandata (il c.d. CAD), nonché l'avvenuto ritiro del plico da parte del destinatario della stessa in data
26.08.2015.
Ebbene, il ritiro del plico da parte del destinatario rende infondata e superflua ogni ulteriore considerazione, formulata dall'opponente in primo grado e in questa sede riproposta, in ordine al mancato perfezionamento della procedura notificatoria, atteso che - in caso di temporanea assenza del destinatario - la notifica si perfeziona con la spedizione della CAD o con il ritiro del plico presso l'ufficio postale che costituisce un pieno equipollente della produzione dell'avviso di ricevimento della consegna del plico presso il luogo di notificazione.
Sul punto è pacifica anche la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale - ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8 - occorre la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico presso l'ufficio postale.
Tuttavia, qualora il destinatario o persona da lui delegata ritirino il piego presso l'ufficio postale, tale attività implica la sanatoria degli eventuali vizi o dell'incompletezza del procedimento di notificazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3. Pertanto, la notificazione si ha per Part perfezionata a tale data (purché anteriore al decimo giorno dalla spedizione della ) e ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è sufficiente l'attestazione di avvenuta consegna del plico da parte dell'agente postale, con l'indicazione della data e degli elementi identificativi del soggetto che ha provveduto al ritiro” (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 26287/2019).
Né, peraltro, l'opponente in prime cure ha dimostrato che l'indirizzo ove è stata inviata la raccomandata era errato o non aveva alcun collegamento con la sua sede, né tantomeno è stata esperita alcuna querela di falso in ordine alla veridicità dell'attestazione del compimento delle modalità notificatorie di cui all'art. 139 c.p.c. relativamente al sotteso verbale di accertamento relativo a violazione del codice della strada.
Alla luce di quanto si è detto, dunque, la notifica in esame deve ritenersi perfezionata per il notificando con la legale conoscenza dell'atto, ovverosia con il perfezionamento delle formalità prescritte dalla legge per la notificazione a mezzo del servizio postale.
Anche la doglianza relativa alla presunta nullità della cartella di pagamento per inapplicabilità della maggiorazione di cui all'art. 27, l. 689/81, riproposta in questa sede, è infondata e deve essere rigettata.
Dall'esame della cartella in parola, infatti, si evince la correttezza della maggiorazione come calcolata, pari ad €. 65,20 e corrispondente al 10% semestrale previsto dal summenzionato art. 27, applicabile, come noto, anche in caso di tardivo pagamento delle sanzioni al codice della strada.
Sul punto, mette conto rilevare che la questione, già oggetto di esame da parte della Cassazione Civile, con sentenza n. 21259/2016, è stata confermata da pronunce successiva (Cass. civ., ord. 3621/2017) e, da ultimo, dalla più recente sentenza della Suprema Corte n. 32301/2023 che, nel ribadire il medesimo principio di diritto, ha precisato che “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, come prevista dall'art. 27 della L. n. 689 del 1981 per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene
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Dott. Luca Sforza n. 10044/2018 R.G. esigibile la sanzione principale, sicché sono legittime l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”.
Del resto, la stessa Corte Costituzionale con la nota ordinanza n. 308/1999, dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 206 del C.d.s. e 27, co. 6, l. 689/81, ha riconosciuto che soltanto le maggiorazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di ritardo nel pagamento presentano una “funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale”.
In definitiva, dai suesposti principi giuridici discende l'infondatezza dell'originaria opposizione;
ne consegue che l'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto, con l'annullamento integrale della sentenza gravata ed il rigetto dell'opposizione e conseguente conferma della cartella di pagamento.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, giova ricordare il principio secondo cui, “il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo di sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione” (cfr. ex multis, Cass. Civ., 14.10.2013, n.23226; in tal senso, anche Cass.
Civ., sez. 5, 07.07.2006, nr. 15557, in punto di nuova regolamentazione delle spese di lite da parte del giudice d'appello anche nei casi di compensazione disposta dal giudice di primo grado;
nonché Cass. civ., sez. 6- 3, ord. 24.01.2017, n.1775, secondo cui “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese di lite alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art.336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”), deve ritenersi che all'accoglimento dell'appello, consegue la condanna dell'appellata
[...] alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellante Controparte_1 Controparte_3
, nonché di quelle sostenute dal il quale ha aderito all'atto di appello, per entrambi
[...] CP_2
i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della controversia, in base ai parametri per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018
e dal D.M. n. 147/2022, tabella 1 e 2, prima colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 0,01 ed €.
1.100,00), con riduzione del 50% ex art. 4, co. 2 del citato D.M. dei valori medi di liquidazione indicati per ciascuna delle fasi, tenuto conto della ridotta attività espletata (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023,
n. 28627).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
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Dott. Luca Sforza n. 10044/2018 R.G. Pace di Bari n. 894/2018, depositata l'8.05.2018, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, la annulla e, per l'effetto, rigetta
l'opposizione e conferma la cartella di pagamento n. 014 2017 0033341602000, notificata il
16.01.2018;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese processuali sostenute dall' Controparte_3
per entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi €. 563,85 (già
[...] decurtati del 50% ex art. 4, co.1 del D.M. n.55/15), di cui €. 173,00 per compensi del primo grado di giudizio, ed €. 390,85 per compensi del grado di appello (di cui €. 59,85 per esborsi ed €. 331,00 per compensi professionali), oltre rimborso spese forfettarie 15%, C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
3) condanna, altresì, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento delle spese processuali sostenute dal er entrambi i CP_2 gradi di giudizio che si liquidano in complessivi €. 504,00, di cui €. 173,00 per compensi del primo grado di giudizio, ed €. 331,00 per il grado di appello, oltre rimborso spese forfettarie 15%, C.N.P.A.
e I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso in Bari, l'11.02.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del
provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
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Dott. Luca Sforza