Art. 9.
Per i salariati dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali indicati alla lettera d) del precedente art. 5, l'iscrizione decorre da data non anteriore al 1° giugno 1934-XII e non e' obbligatoria per quelli che al26 aprile 1934-XII avevano raggiunto l'eta' di anni 40.
Per i salariati dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali indicati alla lettera d) del precedente art. 5, l'iscrizione decorre da data non anteriore al 1° giugno 1934-XII e non e' obbligatoria per quelli che al26 aprile 1934-XII avevano raggiunto l'eta' di anni 40.