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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 13/02/2026, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2488/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15087/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma N. 168 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Res Publica S.r.l. - 04416310615
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500006554 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2148/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1, l'avviso di intimazione n. 202500006554 del 5/6/2025, notificato il 4/7/2025, emesso dalla concessionaria per la riscossione del Comune di Sant'Antimo (NA) Res Publica srl ed impugnato in uno con il prodromico avviso di accertamento in esso portato n. 2530 del 11/12/2020, presuntivamente notificato il 31/3/2021 avente ad oggetto imposta TARI per l'anno 2015 dell'importo di euro 984,34.
Contesta il ricorrente la nullità dell'intimazione per l'omessa notifica dell'avviso di accertamento in esso portato e la prescrizione del credito tributario.
Si è costituita la concessionaria per la riscossione Res Publica srl che ha depositato agli atti la copia del su indicato avviso di accertamento corredato dalla relativa relata di notifica ed ha eccepito, pertanto, la regolarità
e tempestività della procedura riscossiva.
Non si è costituito il Comune di Sant'Antimo che, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
La causa è stata discussa all'udienza del 5 febbraio 2026 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorso è infondato e va rigettato.
La resistente Res Publica srl deposita agli atti del procedimento la ricevuta della raccomandata da cui risulta l'avvenuta consegna dell'impugnato avviso di accertamento n.2530 a mani proprie del ricorrente in data
21/01/2021.
Da tanto in richiamo ed applicazione della costante giurisprudenza di merito, in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, l'avviso di intimazione quando fa seguito ad un altro atto (avviso di accertamento o cartella di pagamento, e a maggior ragione ad altro di analogo tenore) non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, in virtù quindi dell'art. 19, co. 3, d.lgs. n. 546/92, tale atto sarà sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti presupposti da cui è sorto il debito salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'avviso di intimazione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 6 settembre 2004, n. 17937; Cass.,
Sez. 5, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n.
16641; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. 5,
4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile
2022, n. 13252; Cass., Sez. 5, 14 giugno 2023, n. 17073) per cui l'eccezione posta da parte ricorrente non può che che essere rigettata.
Va rigettata, altresì, l'eccezione di prescrizione poiché dalla notifica dell'avviso di accertamento il termine di prescrizione quinquennale applicabile per i tributi locali non è decorso.
Tutto ciò rilevato e considerato il ricorso deve essere rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite per euro 250 a favore di Res
Publica srl con attribuzione al procuratore costituito.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15087/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma N. 168 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Res Publica S.r.l. - 04416310615
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500006554 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2148/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1, l'avviso di intimazione n. 202500006554 del 5/6/2025, notificato il 4/7/2025, emesso dalla concessionaria per la riscossione del Comune di Sant'Antimo (NA) Res Publica srl ed impugnato in uno con il prodromico avviso di accertamento in esso portato n. 2530 del 11/12/2020, presuntivamente notificato il 31/3/2021 avente ad oggetto imposta TARI per l'anno 2015 dell'importo di euro 984,34.
Contesta il ricorrente la nullità dell'intimazione per l'omessa notifica dell'avviso di accertamento in esso portato e la prescrizione del credito tributario.
Si è costituita la concessionaria per la riscossione Res Publica srl che ha depositato agli atti la copia del su indicato avviso di accertamento corredato dalla relativa relata di notifica ed ha eccepito, pertanto, la regolarità
e tempestività della procedura riscossiva.
Non si è costituito il Comune di Sant'Antimo che, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
La causa è stata discussa all'udienza del 5 febbraio 2026 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorso è infondato e va rigettato.
La resistente Res Publica srl deposita agli atti del procedimento la ricevuta della raccomandata da cui risulta l'avvenuta consegna dell'impugnato avviso di accertamento n.2530 a mani proprie del ricorrente in data
21/01/2021.
Da tanto in richiamo ed applicazione della costante giurisprudenza di merito, in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, l'avviso di intimazione quando fa seguito ad un altro atto (avviso di accertamento o cartella di pagamento, e a maggior ragione ad altro di analogo tenore) non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, in virtù quindi dell'art. 19, co. 3, d.lgs. n. 546/92, tale atto sarà sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti presupposti da cui è sorto il debito salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'avviso di intimazione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 6 settembre 2004, n. 17937; Cass.,
Sez. 5, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n.
16641; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. 5,
4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile
2022, n. 13252; Cass., Sez. 5, 14 giugno 2023, n. 17073) per cui l'eccezione posta da parte ricorrente non può che che essere rigettata.
Va rigettata, altresì, l'eccezione di prescrizione poiché dalla notifica dell'avviso di accertamento il termine di prescrizione quinquennale applicabile per i tributi locali non è decorso.
Tutto ciò rilevato e considerato il ricorso deve essere rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite per euro 250 a favore di Res
Publica srl con attribuzione al procuratore costituito.