Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Emilio Sirianni Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 4.2.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 122 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Emanuele Calderazzo Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 gli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Maria Teresa Pugliano e Silvia Parisi
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Catanzaro. Ripetizione di indebito. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 2.3.22 esponeva che il 9.10.21 aveva ricevuto una Parte_1 CP_ comunicazione dall' con cui l'ente previdenziale gli chiedeva la restituzione della somma di euro 11.273,28 asseritamente corrispostagli “per il periodo dal 01.01.2011 – 31.12.2013” a titolo di Tfr dipendenti pubblici.
2) Eccepiva la prescrizione della pretesa restitutoria e contestava di aver mai percepito somme a titolo di Tfr dipendenti pubblici, atteso che egli era un agente plurimandatario titolare di partita Iva, sicché CP_ mai avrebbe potuto percepire un Tfr per il titolo indicato dall' Aggiungeva che la richiesta CP_ dell' era il frutto di un refuso o comunque di un caso di omonimia.
CP_ 3) L' si costituiva in giudizio sostenendo che la vicenda contenziosa traeva origine dal procedimento penale che aveva coinvolto un suo dipendente, tale il quale, sulla Persona_1
che, peraltro, il che in sede penale aveva ammesso i propri Per_1 addebiti, patteggiando la pena di anni due di reclusione, veniva licenziato e condannato dalla Corte dei Conti per responsabilità erariale;
che, dunque, l' procedeva a verificare tutte le liquidazioni CP_1
TFR poste in essere dal a soggetti sprovvisti dei requisiti di legge perché mai stati dipendenti Per_1 pubblici;
che tra i beneficiari delle liquidazioni disposte dal vi era anche l'odierno ricorrente, Per_1 al quale, con missive del 23.1.2014, prot. n. 0010177, e del 19.3.2014, prot. n. 44571, veniva richiesta la restituzione dell'importo ricevuto, pari ad € 11.273,28.
4) Con la sentenza impugnata il tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso del con la Pt_1 seguente motivazione:
“
9. Deve essere respinta l'eccezione di prescrizione della pretesa restitutoria: il diritto alla ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c., si prescrive nel termine ordinario decennale che decorre dal momento in cui è stata eseguita la prestazione di cui si chiede la ripetizione. Nel caso di specie, parte ricorrente ha ricevuto il pagamento degli importi di cui viene chiesta la ripetizione in tre distinte date: 14.4.2008 (assegno circolare non trasferibile n. 3201716131 del 28.3.2008, dell'importo di euro 4.305,81, portato all'incasso dal in data 14.4.2008), 23.3.2010 Pt_1
(assegno circolare non trasferibile n. 3203386217 del 16.3.2010, dell'importo di euro 3.237,40, portato all'incasso dal sig. in data 23.3.2010) e 28.12.2010 (assegno circolare non Pt_1 trasferibile n. 3203395956 del 14.12.2010, dell'importo di euro 3.730,07, portato all'incasso dal sig.
in data 28.12.2010). Pt_1
10. L' ha interrotto il termine decennale di prescrizione con le diffide del 29.1.2014 (doc. n. 1 CP_2 del fascicolo del 26.3.2014 (doc. n. 2) e, infine, del 26.10.2021 (doc. n. 3), sicché alcuna CP_2 prescrizione è maturata nell'odierna fattispecie.
11. Quanto alla fondatezza della pretesa creditoria dell' deve essere evidenziato che non è CP_2 contestato tra le parti che il ricorrente non sia un dipendente pubblico e che, dunque, egli non avesse alcun diritto a ricevere prestazioni a titolo di TFR/TFS da parte dell' CP_2
12. Ciò posto, dagli atti di causa emerge che fu proprio il a portare all'incasso gli assegni Pt_1 circolari su menzionati, per come si evince dalla documentazione della Banca Nazionale del Lavoro
(doc. nn. 5, 6 e 7 del fascicolo di parte resistente), dalla quale risulta, in particolare, l'incasso dei suddetti titoli. Né il ricorrente ha contestato che il conto sul quale detti assegni sono stati versati fosse il suo, essendosi limitato ad eccepire genericamente che non era stato dimostrato chi avesse provveduto materialmente all'incasso: tale deduzione, tuttavia, si scontra col dato per il quale la Banca, prima di procedere all'incasso dei titoli di credito, ha proceduto all'identificazione del beneficiario degli stessi, a meno di non voler ritenere che il soggetto che si è presentato all'incasso fosse dotato di documenti di identità falsi (circostanza, invero, neppure allegata da parte ricorrente).
Di nessun rilievo probatorio, infine, è la produzione documentale degli estratti del conto corrente bancario intestato al ricorrente (doc. n. 3), atteso che gli stessi si riferiscono ad un arco temporale (1.1.2011 – 31.12.2013) successivo rispetto all'incasso degli assegni.
13. Sussiste, dunque, senz'altro l'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
14. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto”.
5) Avverso tale sentenza il ha proposto appello denunciando l'errore del tribunale per aver Pt_1 CP_ desunto, sulla base dei documenti 5), 6) e 7) prodotti in giudizio dall' la prova che era stato Contr proprio il ricorrente ad incassare presso la i tre assegni circolari, per la complessiva somma chiesta in restituzione, nelle date del 14.4.08, 23.3.10 e 28.12.10. Non si comprendeva l'affermazione del tribunale, secondo cui il ricorrente non aveva contestato che i tre assegni erano stati accreditati
CP_ sul suo conto corrente personale, dal momento che dalla documentazione prodotta dall' riferita Contr all'incasso dei tre assegni presso la non emergeva alcun elemento riferito al conto corrente bancario presso cui le somme portate dai tre assegni erano state accreditate. La conseguenza era che nessuna contestazione poteva essere sollevata con riguardo ad un inesistente numero di conto corrente bancario. Il tribunale, inoltre, aveva sorvolato sul fatto che dalla stessa documentazione prodotta
CP_ dall' (allegato 4), emergeva un evidente caso di omonimia, ovvero che i mandati di pagamento erano stati emessi in favore di un , residente ad un indirizzo sia di Catanzaro, sia Parte_1 di Crotone ed indicato sia come ubicato in Via Gattoleo, 174, sia come Via Leo Gatto, 174. Sotto tale profilo il tribunale non aveva in alcun modo considerato che il ricorrente non era mai stato residente ai predetti indirizzi, bensì, come documentato attraverso l'allegato 4), sempre in Catanzaro, prima in
CP_ Via Spanò Bolani, poi in Via Paul Harris. E non si comprendeva il contegno dell' nel tenere indenne da ogni richiesta restitutoria l'ulteriore , di cui v'era traccia nella stessa Parte_1
CP_ documentazione prodotta da preferendo avanzare la sua istanza nei confronti dell'odierno ricorrente. Infine, il tribunale aveva reputato irrilevanti gli estratti del conto corrente bancario del ricorrente in quanto riferiti ad un arco temporale successivo all'incasso dei tre assegni, non
CP_ considerando che nella stessa richiesta di restituzione notificata dall' nel 2021 si faceva
CP_ riferimento a somme percepite tra il 2010 e il 2013 e che solo in corso di causa l' aveva precisato che gli incassi erano avvenuti tra il 2008 e il 2010.
CP_ 6) L' si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello, precisando che dalla documentazione prodotta dall'istituto (all. 4) emergeva come nell'anno 2014, oltre che all'odierno appellante, la richiesta restitutoria era stata avanzata anche nei confronti dell'omonimo , Parte_1 residente in [...], risultato poi del tutto estraneo ai fatti di causa, per cui si trattava di documentazione non rilevante rispetto all'indebito contestato all'appellante. L'ente ha aggiunto che i mandati di pagamento in atti erano stati emessi dall'ex dipendente CP_4 in favore di avente data di nascita e codice fiscale identici a quelli
[...] Parte_1 dell'appellante, mentre l'erronea indicazione dell'indirizzo di residenza, peraltro frutto della fraudolenta condotta posta in essere dall'ex dipendente era del tutto irrilevante ai fini della Per_1 prova della fondatezza dell'azione restitutoria, visto che non vi è dubbio che la residenza non costituisca un elemento di riconoscimento ed identificativo di un soggetto (potendo cambiare nel corso degli anni), al contrario del nome e cognome, della data di nascita e del codice fiscale. Era Contr quindi evidente che, al momento dell'incasso, la aveva verificato la data di nascita e il codice CP_ fiscale della persona che aveva incassato gli assegni, non il suo indirizzo di residenza. L' ha infine aggiunto che la firma apposta sull'assegno circolare incassato il 28.12.10 era pressoché identica a quelle apposte dall'appellante sulla procura alle liti e sulla istanza di accesso agli atti dallo stesso avanzata nel 2014.
7) All'udienza di discussione del 4.2.25 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa
è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
8) L'appello è fondato.
CP_ 9) In fatto è pacifico tra le parti, ma la circostanza è stata ampiamente documentata dall' che l'odierna controversia origina dalle condotte di rilievo penale poste in essere dall'ex dipendente
[...] per aver formato, in almeno 31 casi, falsa documentazione con cui faceva risultare Controparte_4 il diritto di svariati soggetti a percepire il Tfr quali dipendenti pubblici, così inducendo in errore il CP_ personale che provvedeva ad emettere assegni in favore di persone non legittimate a ricevere i pagamenti. Il tutto per un importo complessivo di euro 368.000 circa.
10) Dagli atti di causa emerge che il ha definito il procedimento penale a suo carico con Per_1 CP_ sentenza di patteggiamento del 26.6.13, che è stato licenziato dall' con provvedimento del 7.6.12 confermato a seguito di due gradi di giudizio e che è stato condannato dalla Corte dei Conti di
Catanzaro a risarcire il danno pari ad euro 368.000 circa con sentenza del 28.7.14.
CP_ 11) Va al riguardo precisato che dalle sentenze prodotte dall' non emergono elementi utili alla identificazione del che incassò i tre assegni circolari per il complessivo importo Parte_1 di euro 11.273,28, di cui si discute nel presente giudizio. Solo nella sentenza della Corte dei Conti è riportato un riepilogo dei nominativi dei beneficiari degli assegni, ma nel prospetto contenuto a pag. 10 di tale sentenza si dà atto dell'incasso della somma citata per mezzo di tre assegni da parte di un senza ulteriori indicazioni. Parte_1
CP_ CP_ 12) Ciò detto, dall'allegato n° 4 del fascicolo emerge che nel 2014 l' avanzò richiesta di restituzione della somma di euro 11.273,88 nei confronti di due , per cui la Parte_1 presente vicenda è certamente interessata da un caso di omonimia.
13) In particolare, la ripetizione di indebito venne avanzata nei confronti dell'odierno appellante, ovvero , nato a [...] il [...], residente in [...]
41, codice fiscale , nonché nei confronti di altro , nato a C.F._1 Parte_1
Catanzaro il 19.5.63, residente a [...], codice fiscale . C.F._2
CP_ Contr 14) Dalla documentazione prodotta dall' e relativa all'incasso dei tre assegni presso la (allegati 5, 6 e 7) emerge quanto segue:
CP_ 14.1) che aveva emesso tre modelli Tfr/Rev in cui si indicava come beneficiario dei tre assegni circolari, da emettere, , nato a [...] il [...], residente in [...]
Gatto, 174, codice fiscale . In sostanza si trattava del luogo, data di nascita e C.F._1 codice fiscale dell'odierno appellante, ma di un indirizzo di residenza diverso sia da quello dell'odierno ricorrente, sia da quello dell'ulteriore nato il [...]; Parte_1
CP_ 14.2) che aveva emesso tre distinte di cassa per pagamenti a mezzo assegni in cui il beneficiario veniva indicato sempre con il luogo, la data di nascita e il codice fiscale dell'odierno appellante, mentre l'indirizzo di residenza era finanche diverso rispetto a quello indicato negli stessi modelli
Tfr/Rev emessi dallo stesso ente previdenziale. Ciò in quanto mentre in questi, come detto, si indicava l'indirizzo di residenza di Crotone, Via Leo Gatto, 174, nelle corrispondenti distinte di cassa l'indirizzo di residenza era in Catanzaro, Via Gattoleo, 174, ovvero lo stesso indirizzo di residenza del , nato il [...], omonimo del ricorrente e che pure aveva ricevuto la richiesta Parte_1 di restituzione somme nel 2014;
Contr 14.3) che la aveva emesso tre moduli contenenti i dati dei tre assegni circolari incassati. E in tali tre moduli è sempre stato indicato quale beneficiario con indirizzo in Parte_1 Contr Catanzaro, Via Gattoleo, 174, nient'altro. Ne consegue che dalla documentazione può dirsi che gli assegni sono stati incassati da un , di cui non sono stati indicati né il luogo e la Parte_1 data di nascita, né il codice fiscale, ma solo l'indirizzo che, tuttavia, non è quello dell'odierno appellante, bensì quello dell'omonimo nato il [...]; 14.4.) che in atti (all. 6) risulta solo la copia dell'assegno circolare dell'importo di euro 3.730,07, sul cui verso compare una sottoscrizione non leggibile e in cui risulta non compilata la parte dedicata al documento di riconoscimento della persona che aveva incassato l'assegno;
Contr 14.5) che, infine, dalla documentazione in atti, anche quella di provenienza non emerge alcunché in ordine al numero di conto corrente bancario su cui le somme portate dai tre assegni circolari vennero accreditate;
anzi, in radice si ignora finanche se le somme vennero accreditate su un conto corrente o corrisposte in contanti.
15) Così riassunta la documentazione in atti, emerge evidente l'assenza di prova circa la persona che ha effettivamente incassato i tre assegni circolari tra il 2008 e il 2010, atteso che dalla documentazione Contr di provenienza decisiva per comprendere la persona che ha percepito le somme, l'unico elemento riconducibile all'odierno appellante è l'indicazione ” nei tre moduli Parte_1 relativi agli assegni, unitamente all'indirizzo di Catanzaro, Via Gattoleo, 174.
16) Tuttavia, le generalità risultano sono comuni al nato il [...] e l'indirizzo Parte_1 Contr annotato dalla è quello relativo proprio a tale , non all'odierno appellante. Parte_1
Questi, infatti, ha documentato sin dal primo grado di giudizio di essere stato sempre residente a [...], fino al dicembre 2014, poi in Via Paul Harris, 4, dal dicembre 2014 in avanti.
17) L'odierno appellante, dunque, non è stato mai residente in [...] risultante Contr dalla documentazione dovendosi tener conto che la indicazione riferita all'indirizzo era l'unica che avrebbe potuto consentire di identificare nell'odierno ricorrente il che aveva Parte_1 incassato gli assegni.
18) Per il resto, nella documentazione bancaria in atti mancano del tutto le copie dei documenti di riconoscimento della persona che portò all'incasso gli assegni, così come difetta ogni indicazione circa gli estremi di eventuali documenti di riconoscimento prodotti all'atto dell'incasso.
19) Dalla documentazione bancaria, infine, non si evince alcuna indicazione riferita al conto corrente su cui le somme erano state accreditate, sempre che di accredito in conto corrente si sia trattato. Né CP_ tale circostanza è stata mai allegata dall'
20) Ne consegue che risulta incomprensibile l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, nella parte in cui si è addebitato all'appellante di non aver contestato che il conto sul quale detti assegni sono stati versati fosse il suo.
CP_ 21) È vero che, come dedotto dall' e come sostenuto nella sentenza impugnata, in linea di Contr massima deve ritenersi la avrebbe dovuto pagare le somme di cui agli assegni circolari alla CP_ persona indicata come beneficiaria e che dalla documentazione emessa dall' il beneficiario era con luogo, data di nascita e codice fiscale dell'odierno ricorrente. Parte_1
22) Ma dalla documentazione bancaria in atti non emerge affatto che ciò sia avvenuto, dal momento che, come detto, non risulta alcun elemento riferibile all'odierno ricorrente in sede di incasso dei titoli
(copia del documento di identità o suoi estremi). Anzi, si ribadisce, che l'unico elemento annotato Contr dalla ulteriore rispetto alla generica indicazione ”, è stato l'indirizzo di Parte_1 residenza, che non ha alcuna attinenza con l'appellante, mentre la ha con l'omonimo nato nel 1963.
CP_ 23) Infine, l' sostiene che la sottoscrizione presente sulla copia di uno dei tre assegni circolari (unica presente in atti) era pressoché identica ad altre presenti in atti sicuramente riconducibili al CP_ ricorrente. Ma sul punto, oltre a dover rilevare che tale circostanza di fatto è stata introdotta dall' solo in appello, si osserva che la sottoscrizione presente sulla copia dell'assegno è, come detto, illeggibile e che la stessa presenta una certa somiglianza anche con quella certamente apposta dall'omonimo nato nel 1963 in sede di richiesta di accesso agli atti nel 2014. Parte_1 CP_ L'elemento introdotto dall' dunque, si rivela del tutto insufficiente soprattutto in considerazione di quanto emerge dalla documentazione bancaria circa l'incasso dei tre assegni circolari nei termini sopra chiariti.
24) Per tali ragioni, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere riformata con CP_ dichiarazione di insussistenza dell'obbligo restitutorio azionato dall'
25) Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del tribunale di Catanzaro n° 100/23, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara insussistente l'obbligo CP_ dell'appellante di restituire ad la somma di euro 11.273,78; CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.700,00, per il primo grado, e in euro 3.000,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93
c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 4.2.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale