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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/04/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro
in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
LANGUASCO PAOLO che la/o rappresenta per mandato a margine del ricorso ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
pro tempore, dell' CP_2 Controparte_3
rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario
[...]
delegato dott. Lorenzo Calvi convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/07/2022 ha Parte_1
convenuto in giudizio il Controparte_1
al fine di sentir accertare che la reiterazione di
[...] numerosi contratti a tempo determinato intercorsi con il CP_1
costituisce violazione dei principi comunitari, ex Direttiva 1999/70 dell'Unione e per l'effetto condannare il a pagargli, a CP_1
titolo risarcitorio, la somma pari a 12 mensilità globali di fatto dell'ultima retribuzione globale.
Il si è costituito, chiedendo la reiezione del ricorso poiché
infondato; il ricorso non risulta meritevole di accoglimento poiché è
incontroverso tra le parti che il sig. è stato immesso nel ruolo Pt_1
del personale docente nell'anno scolastico 2023/2024, a seguito di superamento di procedura selettiva straordinaria.
Invero l'orientamento consolidato della Suprema Corte, da ultimo ordinanza n 10548/2024, afferma che l'immissione in ruolo senza procedura concorsuale, poiché comporta “per l'interessato il conseguimento del medesimo bene della vita in diretta connessione con il sistema di reiterazione delle assunzioni a termine, rappresenta una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, omissis.
Inoltre nel caso di specie il ricorrente non ha dedotto e quindi dimostrato l'esistenza di danni ulteriori rispetto a quelli riconducibili alla condizione di precarietà, come lamentati in ricorso, ed eliminati attraverso l'immissione in ruolo non ottemperando quindi all'onere di allegazione gravante sul medesimo.
Il ricorso deve pertanto rigettarsi.
Rilevato che l'immissione in ruolo è avvenuta in epoca successiva al deposito del ricorso, sussistono giustificati motivi per procedere alla compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
definendo il giudizio
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite;
riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.
Genova 14/11/2024
Il Giudice
Alessandro Barenghi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro
in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
LANGUASCO PAOLO che la/o rappresenta per mandato a margine del ricorso ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
pro tempore, dell' CP_2 Controparte_3
rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario
[...]
delegato dott. Lorenzo Calvi convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/07/2022 ha Parte_1
convenuto in giudizio il Controparte_1
al fine di sentir accertare che la reiterazione di
[...] numerosi contratti a tempo determinato intercorsi con il CP_1
costituisce violazione dei principi comunitari, ex Direttiva 1999/70 dell'Unione e per l'effetto condannare il a pagargli, a CP_1
titolo risarcitorio, la somma pari a 12 mensilità globali di fatto dell'ultima retribuzione globale.
Il si è costituito, chiedendo la reiezione del ricorso poiché
infondato; il ricorso non risulta meritevole di accoglimento poiché è
incontroverso tra le parti che il sig. è stato immesso nel ruolo Pt_1
del personale docente nell'anno scolastico 2023/2024, a seguito di superamento di procedura selettiva straordinaria.
Invero l'orientamento consolidato della Suprema Corte, da ultimo ordinanza n 10548/2024, afferma che l'immissione in ruolo senza procedura concorsuale, poiché comporta “per l'interessato il conseguimento del medesimo bene della vita in diretta connessione con il sistema di reiterazione delle assunzioni a termine, rappresenta una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, omissis.
Inoltre nel caso di specie il ricorrente non ha dedotto e quindi dimostrato l'esistenza di danni ulteriori rispetto a quelli riconducibili alla condizione di precarietà, come lamentati in ricorso, ed eliminati attraverso l'immissione in ruolo non ottemperando quindi all'onere di allegazione gravante sul medesimo.
Il ricorso deve pertanto rigettarsi.
Rilevato che l'immissione in ruolo è avvenuta in epoca successiva al deposito del ricorso, sussistono giustificati motivi per procedere alla compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
definendo il giudizio
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite;
riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.
Genova 14/11/2024
Il Giudice
Alessandro Barenghi