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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/06/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 63/2024 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 23.4.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura da intendersi in calce alla comparsa di Parte_1 costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, dall'avv. Chiara Camponeschi del foro di L'Aquila ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in L'Aquila alla via Cardinale
Mazzarino n. 76
APPELLANTE
E
, in proprio e nella qualità di soci della ON
elettivamente domiciliati a L'Aquila in Via dei Controparte_2
Peligni 7 presso lo studio degli Avv.ti Emilio Bafile e Simonetta Tuccella i quali li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATI
(Sede Secondaria di Controparte_3 Controparte_3
registrata in Lussemburgo, con numero con sede legale in Avenue John F. Kennedy C.F._1
n.35D, L-1855), corrente in Piazza Vetra, 17 – 20123, Milano, in persona del suo Procuratore Speciale dott. difesa e rappresentata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e CP_4 risposta depositata in primo grado, dall'avv. Giovanni Roveda presso il cui studio in Milano, Viale
Coni Zugna n. 5, è elettivamente domiciliata
ALTRA APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso sentenze del Tribunale di L'Aquila n. 688/2023 pubblicata l'8.11.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 688/2023 Tribunale Civile di L'Aquila, pubblicata il
08/11/2023, resa nel giudizio avente RG. 1444/2019, notificata ai fini del passaggio in giudicato il
19/12/2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si ripropongono:
“rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto o, in subordine ridurla, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi direttamente nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario;
- in caso di condanna, dichiarare il terzo , in persona del CP_5 Controparte_6
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano – 20123 – Via della Chiusa n.
2. tenuto
a manlevare il convenuto della somma dovuta agli attori, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge da distrarsi direttamente nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.>>
Appellati e ON ON
< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria, rigettare l'appello proposto perché inammissibile, improcedibile ed infondato per le ragioni esposte in narrativa confermando la sentenza emessa dal Tribunale di L'Aquila n. 688/2023,
e dunque la condanna di al pagamento della complessiva somma di € 144.866,44, oltre Parte_1
interessi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del grado di appello, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. …>>
Appellata Controparte_3
<< Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, non accettandosi il contraddittorio su eventuali nuove conclusioni, produzioni e/o istanze delle altre parti, voglia la Corte d'Appello di L'Aquila:
1. Respingere la impugnazione proposta in relazione al punto 3.3. “erroneità, contraddittorietà ed illogicità di motivazione in ordine al rigetto della domanda di manleva” e quindi la domanda di manleva riformulata da parte appellante nel presente procedimento in quanto infondata in fatto e in
2 diritto per tutto quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, confermare sul punto la sentenza del
Tribunale di L'Aquila n. 688/2023 (R.G. 1444/2019), emessa l'8.11.2023 e notificata il 19.12.2023.
2. In subordine, respingere la domanda di manleva nei confronti di per la Controparte_3 inadempienza dell'assicurato all'obbligo dell'avviso con conseguente perdita del suo eventuale diritto ai sensi degli artt. 1913 e 1915 Cod. Civ.
3. In via ulteriormente subordinata, limitare ogni pronuncia nei confronti di nei Controparte_6
limiti, condizioni, massimali, scoperti e franchigia previsti dalla polizza Controparte_3
4. In ogni caso, con integrale rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la suindicata sentenza, il Tribunale di L'Aquila, accogliendo parzialmente la domanda proposta da e , i quali in proprio e quali rispettivamente socio ON ON accomandante e socia accomandataria della (di seguito, per brevità, Controparte_2 CP_2
avevano dedotto la responsabilità professionale del tributarista in relazione
[...] Parte_1 all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2008 (modello unico 2009), al non aver presenziato all'invito da parte dell' Controparte_7 relativi al versamento dell'IRAP e dell'IVA, nell'ambito degli accertamenti derivanti dalla predetta omissione, e all'omesso deposito, nel procedimento di accertamento per adesione, poi avviato dalla società di tutta la documentazione necessaria, così determinando l'esito negativo del procedimento di adesione, nonché dei successivi giudizi di impugnazione davanti al giudice tributario, ha condannato il convenuto a pagare in favore degli attori, in proprio e nella predetta qualità, a titolo Parte_1 di risarcimento dei danni la somma complessiva di € 144.866,44 nonché i 2/3 delle spese di lite (che, per il resto, sono state compensate). Il Tribunale ha, altresì, respinto la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti della compagnia di assicurazione condannandolo alla CP_3 rifusione delle spese di lite in favore di quest'ultima.
1.1. In sintesi, il giudice di primo grado, alla stregua dell'istruttoria svolta e, in particolare, della c.t.u. contabile disposta, ha ritenuto dimostrato il rapporto professionale e, d'altro canto, non provato l'esatto adempimento della prestazione professionale (essendo, del resto, incontroverso l'omesso invio della dichiarazione dei redditi per l'anno 2008) ovvero la sopravvenuta impossibilità della stessa per causa non dipendente dal professionista, ed ha liquidato il danno arrecato tenendo conto di quanto la società e i soci sarebbero stati, comunque, tenuti a pagare all'Erario, a titolo di imposte (IVA, IRAP
e IRPEF) per l'anno 2008, e delle sanzioni addebitate dall' (gravando sui Controparte_7 contribuenti l'obbligo di controllare l'invio della dichiarazione dei redditi), e, quindi, sottraendo all'importo accertato, sia quello dovuto che quello corrispondente all'ammontare delle sanzioni.
3 Infine, quanto alla domanda di manleva, il giudice di prime cure ha sanzionato il non avere informato l'assicuratore, al momento della stipula della polizza, della richiesta inviata ai clienti dell'assicurato di avvio della procedura di accertamento.
2. Avverso tale decisione, ha proposto appello il convenuto Parte_1
Di seguito, si riassumono i motivi posti a fondamento del gravame:
2.1. Il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto non provata l'impossibilità sopravvenuta nell'esecuzione della prestazione eccepita in relazione alla inaccessibilità/inagibilità dello studio professionale dove erano custoditi l'archivio cartaceo ed informatico documentata da relativo verbale dei Vigili del Fuoco e allo smarrimento della documentazione ivi conservata. Invero, nell'affermare che il convenuto avrebbe potuto eseguire l'operazione da remoto tramite la piattaforma avvalendosi anche delle proroghe disposte dalla normativa sul sisma ed anche solo inviando la dichiarazione IVA, il giudice di prime cure ha contraddetto un altro passaggio della motivazione ove è, invece, rilevato come gli obblighi relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ricadono esclusivamente sul contribuente e non possono dirsi assolti con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista delegato;
la prova della diligenza del contribuente, assente nel caso di specie, passa attraverso la dimostrazione della tenuta di una condotta di controllo e vigilanza sulla loro esecuzione ovvero di una condotta attiva volta a riparare/contenere le conseguenze di una eventuale omissione, non dovute solo in caso di comportamento doloso e fraudolento del professionista (non dedotto né eccepito nel caso di specie). Nel caso di specie, se i contribuenti avessero ottemperato a tali doveri, avrebbero constatato l'omissione (per avvedersene bastava il solo fatto di non aver ricevuto dal proprio commercialista alcuna quantificazione dell'imposta dovuta per l'anno di esercizio 2008) e si sarebbero potuti attivare perché la dichiarazione fosse trasmessa nel periodo di tolleranza successivo alla scadenza del termine, che è ordinariamente di 90 giorni ma, per l'emergenza sisma, addirittura procrastinato al 31/12/2011. Peraltro, i contribuenti adottavano una condotta ostruzionistica poiché si sottraevano agli inviti a comparire recapitatigli dall'amministrazione finanziaria, con ciò innescando la procedura di accertamento induttivo (particolarmente penalizzante rispetto all'accertamento con adesione) di cui oggi lamentano le conseguenze infauste. Tale condotta è censurabile eventualmente anche ai sensi dell'art. 1127 c.c.
2.2. La decisione è erronea anche avuto riguardo al quantum. Infatti, a ben vedere, la sola voce che certamente non sarebbe stata richiesta in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi è quella delle sanzioni, mentre non vi è alcun surplus rispetto a quanto sarebbe risultato dovuto qualora gli obblighi dichiarativi fossero stati assolti. Ciò perché l' , nell'ambito di un Controparte_7
accertamento induttivo che supplisce ad una dichiarazione omessa, non fa altro che ricostruire, in
4 base ai dati a disposizione, quelli desumibili anche dalle integrazioni fornite successivamente dal contribuente, il volume del reddito imponibile che, quindi, è coincidente con quello derivante dalla eventuale dichiarazione. Sostenere che vi sia un divario, peraltro non lieve, tra l'imposta “accertata”
e quella “dovuta” significa implicitamente affermare che l'amministrazione finanziaria abbia errato macroscopicamente nel quantificare la stessa, determinando. Quest'ultima, con il proprio operato, e non il professionista inadempiente, ha allora determinato una situazione peggiorativa e dannosa per il contribuente. Che l'errore di quantificazione dell'imposta risieda nell'operato dell'Ufficio è del resto confermato anche dal c.t.u. sia esplicitamente (poiché alla pag. 20, par. 3, afferma che non si comprende per quale motivo l'Ufficio non abbia inteso tener conto della documentazione integrativa depositata dai Contribuenti in corso di accertamento che avrebbe consentito un sostanziale abbattimento di costi), sia implicitamente laddove, disponendo della stessa documentazione contabile in possesso dell'Ufficio al tempo dell'accertamento, sia riuscito a ricostruire, verosimilmente a quanto sarebbe risultato dalla dichiarazione omessa, il volume reddituale e la misura dell'imposta ad esso relativa in misura tanto inferiore e favorevole per il Contribuente. Ciò conforta la tesi secondo cui il maggior reddito e, conseguentemente, le maggiori imposte non derivano dal comportamento del professionista convenuto, ma piuttosto dall'operato dell' , che non ha Controparte_7
riconosciuto detraibili le spese documentate dal professionista (tesi già accolta, seppure parzialmente, dalla Commissione ). Ne consegue la totale infondatezza del giudizio Controparte_8
controfattuale per il quale la tempestiva presentazione della dichiarazione avrebbe sicuramente consentito al contribuente di beneficiare di dei vantaggi fiscali (detrazioni, ammortamenti, sgravi ed applicazioni di aliquote ridotte) negati in sede di accertamento perché è indimostrato e indimostrabile che tale atteggiamento recalcitrante nel riconoscere detti vantaggi e pregiudizievole tenuto dall'Ufficio non si sarebbe avuto anche in caso di regolare presentazione della dichiarazione. Non basta, infatti, accertare un'omissione in capo al Professionista per pronunciare una condanna risarcitoria contro di questi, occorrendosi dimostrare (e motivare) che proprio e solo in forza di detta omissione si è prodotto il preteso danno.
Inoltre, nel rispondere al quesito n. 4 posto dal Tribunale volto a verificare se il Contribuente sia ricorso o meno a strumenti di definizione agevolata, il c.t.u. (pagg.
8-15 dell'elaborato peritale) evidenzia a più riprese che il regime sanzionatorio poteva essere grandemente o totalmente abbattuto pagando tutte le rate della rottamazione oppure tramite versamento nella misura di 1/3 prima del ricorso in Commissione Provinciale, circostanze entrambe non avvenute (per scelta CP_8
esclusiva ed inopinata del Contribuente) nel caso di specie. Se ciò vale per le sanzioni (cioè che devono essere poste in capo al Contribuente per il solo fatto di non avere questi attivato le procedure
5 volte ad abbatterle), a maggior ragione l'imposta dovrà gravare integralmente sul medesimo, siccome la stessa, comunque calcolata, mai e poi mai può essere addossata ad un soggetto diverso dal
Contribuente, che è il solo che risponde dinanzi all'Erario dell'obbligazione tributaria in quanto è solo a lui che sono riferibili o ascrivibili i fatti e le situazioni previsti dalla legge come suo presupposto. Il fatto che l'importo ad essa relativo sia quantificato in base ad una dichiarazione presentata oppure in base ad un accertamento fiscale (comunque svolto in contraddittorio con il
Contribuente) non rileva in ordine alla individuazione del soggetto passivo, che è sempre il
Contribuente, poiché titolare del reddito su cui l'imposta medesima è calcolata.
Infine, il giudice ha, comunque, male interpretato o riportato i dati contabili di cui ai prospetti delle pagg. 23-25 (colonne 3 e 4) dell'elaborato peritale citati in sentenza che, con riguardo alle presunte maggiori imposte, sono i seguenti:
- euro 43.871,00 per IVA + euro 4.727,25 per IRAP;
Controparte_2
- euro 8. 873,42 per IRPEF + euro 401,00 per addizionale regionale + ON
148,00 per addizionale comunale;
- : euro 31.957,00 per IRPEF + euro 1.041,00 per addizionale regionale + ON
446,00 per addizionale comunale, così per un totale complessivo di euro 91.464,67.
Infatti, pur volendo mantenere, come indica il Primo Giudice, in capo ai Contribuenti l'imposta che sarebbe risultata dalla dichiarazione omessa (nella minor quantificazione del CTU) + le sanzioni
(in ragione della loro negligenza) ed addossare al professionista solo la maggiorazione dell'imposta, tale differenziale ammonta ad euro 91.464,67 e non a 144.866,44 come statuito nella parte dispositiva.
Tale errore di quantificazione, dovuto ad una lettura distorta delle risultanze istruttorie della CTU, merita censura e va emendato.
2.3. Il rigetto della domanda di manleva è censurabile avendo il Tribunale errato nel ritenere che l'assicurato avesse sottaciuto, in violazione dell'art. 24 della polizza, l'avvio della procedura di accertamento nei confronti dei propri clienti (comunicazione ricevuta il 30/01/2014 non segnalata al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa in data del 05/05/2015). Anche in tal caso, il giudice non ha considerato quanto affermato, nello stesso capo della sentenza, ossia che l'avvio di una procedura di accertamento fiscale è per sua natura privo di efficacia esecutiva (sia quanto all'an che al quantum della eventuale pretesa erariale che ne potrebbe scaturire) ed il provvedimento definitivo di condanna nei confronti dei Contribuenti è intervenuto solo nel successivo anno 2017; è, dunque, in tale anno, con il passaggio in giudicato della sentenza della commissione tributaria pronunciata contro i contribuenti a conclusione del procedimento esattoriale, che si realizza, per il professionista assicurato, la circostanza suscettibile di possibile richiesta risarcitoria. Dunque, la
6 dichiarazione resa dall'assicurato al momento della sottoscrizione della polizza, concernente la non conoscenza, allo stato, di circostanze suscettibili di possibili future richieste risarcitorie a suo carico, deve considerarsi veritiera e non reticente, siccome la semplice comunicazione di avvio di una procedura di accertamento fiscale nei confronti dei propri clienti, al momento ancora in fieri e con esiti tutti da definire, non poteva in alcun modo essere considerata richiesta risarcitoria pendente o anche solo “circostanza idonea a causare danni a terzi” così come indicato nell'art. 24 del contratto assicurativo.
3. Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti e ON
i quali, evidenziando preliminarmente che l'appello è stato proposto nei confronti ON
degli stessi nella loro qualità di socio accomandante e socio accomandatario della società
[...]
e, dunque, esclusivamente nella loro veste di soci e non in proprio, hanno dedotto la Controparte_2
infondatezza dei motivi dei primi due motivi di appello.
4. Mediante deposito di comparsa, si è, altresì, costituita la resistendo agli Controparte_3
avversi assunti.
5. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 23.4.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
6. Malgrado la domanda sia stata chiaramente proposta dagli attori e ON [...]
, odierni appellati, distinguendo l'azione risarcitoria proposta nella qualità di soci della CP_1
(rispettivamente accomandante e accomandataria) da quella proposta in proprio, e la CP_2 sentenza appellata di conseguenza abbia ben distinto le due azioni (tra l'altro, ricostruendo l'importo dovuto a titolo di risarcimento aggregando gli importi dovuti in relazione alla posizione della società, della socia accomandataria e del socio accomandante;
v. paragr. 4), l'appellante, con non altrettanta chiarezza, nell'intestazione dell'atto e in alcuni passaggi dello stesso, ha menzionato gli attori soltanto con riferimento alla loro qualità di soci della Tuttavia, l'appellante ha articolando le CP_2 proprie doglianze avendo riguardo all'intera decisione, contestando il totale della somma riconosciuta a titolo risarcitorio. Dunque, malgrado l'incertezza letterale riscontrabile – che, però, pare più il frutto di imprecisione –, sulla base della lettura dell'atto nel suo complesso, la Corte ritiene che l'appello investa entrambi i profili soggettivi risarcitori sopra menzionati.
7. Tanto premesso, il primo motivo di appello, relativo all'an respondeatur, è infondato.
7.1. L'appellante non contesta la motivazione della decisione nella parte in cui si riconosce la responsabilità professionale per insussistenza della prova di una impossibilità dell'esecuzione della
7 prestazione, motivazione del resto assolutamente condivisa dalla Corte in quanto è emerso che gli adempimenti potessero essere curati dall'appellante da remoto senza necessità di accedere allo studio professionale (tanto è vero che il provvide a inoltrare la comunicazione dati IVA 2009 per Pt_1
l'anno 2008) e che, inoltre, la normativa emergenziale aveva previsto molteplici differimenti degli adempimenti fiscali relativi all'anno d'imposta 2008 (dal 3.9.3009 sino al 31.1.2011).
7.2. Ciò di cui si duole l'appellante è, invece, l'obliterazione del principio per cui gli obblighi dichiarativi relativi alla regolare e tempestiva presentazione della dichiarazione dei redditi ricadono esclusivamente sul contribuente e non possono dirsi assolti, da parte dello stesso, con l'affidamento delle relative incombenze al professionista delegato. Secondo l'appellante, non senza contraddizione, il principio è stato, però, tenuto presente dal Tribunale ai fini della liquidazione del danno escludendo dal computo dello stesso le sanzioni comminate agli attori.
7.3. La doglianza non coglie, tuttavia, minimamente nel segno.
7.4. L'appellante ha sollevato la questione nel corso del giudizio di primo grado – eccependo la negligenza delle parti attrici e, dunque, il concorso colposo delle stesse –, espressamente ai fini del quantum debeatur (cfr. pp. 6 e ss. comparsa di risposta datata 30.7.2019). Ora, la medesima questione
è riproposta dall'appellante, ma per sostenere l'insussistenza della propria responsabilità, cioè sotto il profilo dell'an debeatur, e, dunque, essa è del tutto nuova e, di conseguenza, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
7.5. In ogni caso, la tesi dell'appellante – secondo cui, in definitiva, il professionista che riceve la delega a provvedere agli adempimenti fiscali, anche nell'ambito di un incarico di gestione contabile e consulenza fiscale, non sarebbe responsabile dell'omessa presentazione delle dichiarazione delle dichiarazioni dei redditi nei confronti del cliente – è infondata. Innanzitutto, è erroneo il riferimento giurisprudenziale poiché le pronunce della Corte di Cassazione citate dall'appellante riguardano il rapporto tra contribuente e l'amministrazione fiscale, ambito nel quale, salvo che non provi di avere vigilato sul professionista delegato e il comportamento fraudolento del medesimo in suo danno, il contribuente non è esonerato dalla propria responsabilità (v., tra le più recenti Cass. 21560/2024). Nel rapporto tra il cliente/contribuente e il professionista/delegato, è, invece, chiaro come il secondo sia responsabile verso il primo delle proprie negligenze (omissioni, errori ecc.) e sia tenuto a risarcirlo del danno a lui arrecato (appunto, in termini di tutti i maggiori oneri che il cliente è stato costretto a sostenere nei confronti dell'Erario in conseguenza dell'errore del professionista). In tale ambito, vale, dunque, il principio generale che, una volta che il cliente abbia assolto il proprio onere probatorio e il professionista, al contrario, non abbia assolto quello su di lui gravante – e tutto ciò ricorre nel caso di specie –, il professionista non può dedurre il comportamento colposo del cliente al fine di vedersi
8 esonerato dalla responsabilità derivante dall'inosservanza dei propri obblighi. Infatti, in materia di responsabilità per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, è esclusa la configurabilità del concorso colposo del cliente-danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. (cfr. Cass.
11296/2020, Cass. 13592/2019 e Cass. 24733/2007 con riferimento al notaio, e Cass. 12127/2020 quanto all'avvocato). Peraltro, nel merito della questione, essendo pacifico che l'appellante era stato incaricato di tenere anche e soprattutto le scritture contabili della società, egli era l'unico in grado di redigere le dichiarazioni fiscali in quanto in possesso di tutta la documentazione della società, e non era certo possibile, da parte dei soci, ricostruire la situazione fiscale della società e provvedere, in via autonoma o tramite terzi, alla redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali. Inoltre, l'appellante aveva inviato la comunicazione IVA (l'unica trasmessa) ed era presumibile da parte degli appellati che provvedesse anche all'adempimento dei successivi obblighi dichiarativi, come negli anni passati, nonché alla successiva ed eventuale interlocuzione con l' , avendo il medesimo Controparte_7
sempre in precedenza curato gli interessi della società e dei suoi soci.
7.6. Da quanto esposto, si evince anche che nella motivazione della sentenza gravata non vi è alcuna contraddizione visto che il giudice di prime cure, in base alle difese del convenuto, ha preso in considerazione la questione in esame soltanto ai fini del quantum e non dell'an debeatur, rispetto al quale la stessa non è stata sollevata. E', peraltro, evidente come il Tribunale, non computando nel danno risarcibile l'importo dovuto dagli appellati a titolo di sanzioni, abbia errato facendosi trascinare dall'inconferente argomentazione difensiva dell'appellante che è stata testé confutata (avuto riguardo al risarcimento del danno del commercialista al cliente, in ossequio al principio innanzi esposto per cui esso è rappresentato “da tutti i maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti della Pubblica Amministrazione come conseguenza dell'errore commesso dal professionista”, v. sentenza Tribunale Milano 9051/2019 e, specificamente, in ordine al fatto che esso includa sia le sanzioni ed interessi, conseguenti a fatti concretanti evasione o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria, sia le maggiori imposte conseguenti all'avere dichiarato all'erario costi inferiori a quelli effettivamente sostenuti, ovvero redditi superiori a quelli effettivamente realizzati”, sentenza Tribunale di Milano n. 12520/2016). Tuttavia, in mancanza di appello incidentale degli appellati – i quali, pur accennando, per inciso, alla valutazione “peraltro riduttiva rispetto alle legittime richieste degli attori” da parte del giudice di primo grado (v. p. 6 comparsa di risposta in appello) non hanno formulato una specifica e chiara doglianza e/o richiesto sul punto la modifica della decisione di cui, invece, hanno invocato la conferma integrale –, la decisione non può che restare ferma.
8. Il secondo motivo di appello, concernente il quantum, è infondato.
9 8.1. Il giudice di prime cure, nel determinare l'entità del risarcimento sulla base dei documenti versati in atti e delle risultanze della c.t.u. contabile svolta (non minimamente censurata dalla parte appellante), ha correttamente tenuto conto di quanto gli appellati, nelle loro qualità, sarebbero stati, comunque, tenuti a pagare se l'appellante avesse esattamente adempiuto la prestazione professionale,
e, dunque, computando la differenza tra quanto risultante dovuto a seguito degli accertamenti dell' e quanto sarebbe stato, invece, dovuto dai contribuenti sulla base del Controparte_7
Modello Unico 2009 di cui è stata omessa la comunicazione (importo, peraltro, fornito al ctu dal consulente di parte convenuta, come esposto nel dettaglio nei prospetti predisposti alle pag. 23- 25 dell'elaborato peritale).
8.2. La circostanza dedotta dall'appellante secondo il quale l'accertamento dell' CP_7
è errato e che, se l'Amministrazione fiscale avesse agito correttamente (ad esempio, valutando
[...]
la documentazione integrativa depositata dai contribuenti durante l'accertamento), non vi sarebbe, in realtà, alcun divario tra l'imposta dovuta (che sarebbe risultata sulla base delle dichiarazioni qualora fossero state presentate) e quella accertata, di talché la responsabilità per le maggiori somme dovute andrebbe ascritta all'Erario, è del tutto nuova e, dunque, inammissibile ex art. 345 c.p.c.. In ogni caso, la stessa è infondata nel merito per più ragioni: a) per stessa ammissione dell'appellante, l'importo preso in considerazione nella sentenza gravata è quello risultante dalla decisione definitiva del giudice tributario (che riduceva parzialmente gli importi risultanti dall'accertamento fiscale) sicché lo stesso deve ritenersi corretto;
b) comunque, anche volendo (per mera ipotesi) considerare erroneo il quantum accertato, sta di fatto che la situazione pregiudizievole in cui sono venuti a trovarsi di conseguenza le parti appellate si è verificata a causa dell'inadempimento professionale dell'appellante il quale, pertanto, ne è responsabile e non può certo pretendere di essere esonerato dalla stessa per via della condotta (asseritamente costituente una concausa) del Fisco, neppure parte del giudizio. La ordinanza della Suprema Corte richiamata dall'appellante (ordinanza n. 22855 del 20.10.2020), afferma proprio il principio che “il danno risarcibile non si limita alle sole sanzioni tributarie ma può comprendere anche le maggiori imposte dovute, qualora sia dimostrato il nesso causale tra l'inadempimento del professionista e il loro pagamento”, principio che, nel caso di specie, risulta rispettato essendo chiaro, come si è innanzi evidenziato, che la “maggiore imposta dovuta” è conseguenza dell'inadempimento dell'appellante.
8.3. L'ulteriore doglianza relativa all'omesso accesso, per scelta inopinata degli appellati, agli strumenti di definizione agevolata che avrebbero consentito un abbattimento del dovuto – sicché il relativo conseguente maggior importo non andrebbe posto a carico dell'appellante –, è anch'essa del tutto nuova e, quindi, inammissibile ex art. 345 c.p.c.. In ogni caso, essa è manifestamente infondata
10 non soltanto perché gli appellati, in effetti, come riportato dal c.t.u. e dimostrato documentalmente, hanno avuto accesso alla “rottamazione dei ruoli”, ma anche perché tale agevolazione si riflette (a pagamento ultimato) soltanto sul regime sanzionatorio che, nel caso di specie, avendo il Tribunale escluso dal danno risarcibile il dovuto a titolo di sanzioni, è irrilevante ai fini del decidere.
8.4. Infine, la contestazione relativa all'interpretazione delle risultanze della c.t.u.
(segnatamente dei prospetti di cui alle pp. 23-25) non ha pregio. Invero, il giudice di prime cure ha esattamente riportato gli importi calcolati dall'ausiliario, per la società e per ciascuno dei soci, in relazione alla “differenza tra accertato e dovuto” (colonna 4) per tutte le causali (imposte, interessi, spese varie addebitate), meno quella (come si è detto innanzi) delle sanzioni pecuniarie, in perfetta coerenza con la ratio decidendi. La pretesa – implicitamente sostenuta dall'appellante il quale riprende, quanto agli interessi applicati, una osservazione del proprio c.t.p. e che, per resto, ancora una volta, risulta del tutto nuova e, quindi, non ammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. – di escludere dal danno risarcibile le voci accessorie incluse nel totale del dovuto da parte dei contribuenti (cioè per interessi, spese di notifica, aggio esattoriale, interessi di mora ecc.) è infondata alla luce dei principi innanzi esposti in quanto si tratta chiaramente di somme che gli appellati sono risultati costretti a pagare in conseguenza dell'inadempimento professionale dell'appellante.
9. Il terzo ed ultimo motivo, relativo alla domanda di manleva, è infondato.
9.1. Come diffusamente esposto nella motivazione della sentenza gravata – a cui, onde evitare inutili ripetizioni, si rinvia –, in base al disposto dell'art. 24 delle condizioni generali di contratto e dei richiamati artt. 1892 e 1893 c.c. , l'assicurato, al momento della sottoscrizione della polizza nel
2015, avrebbe dovuto informare l'assicuratore, pena l'invalidità della garanzia assicurativa, di tutte le “circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi già note all'inizio del periodo di assicurazione in corso”.
9.2. Pertanto, senz'altro, come ritenuto dal giudice di prime cure, l'appellante, essendo venuto a conoscenza, già in data 30.1.2014, della procedura di accertamento con adesione nei confronti degli appellati, suoi clienti, in ragione dell'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi – cioè di un atto dell'amministrazione finanziaria suscettibile di comportare un pregiudizio ai propri clienti e ciò sul presupposto di una sua omissione professionale (peraltro, a lui già, come è ovvio, ben nota e, quindi, non certamente frutto di un errore dell'amministrazione finanziaria) –, avrebbe dovuto riferire la circostanza all'assicuratore. Peraltro, egli a fortiori avrebbe dovuto riferirla al momento del rinnovo della polizza cioè nel 2016, quando addirittura era stato rigettato l'appello da parte della Commissione
Tributaria di L'Aquila.
11 9.3. A tal fine, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è irrilevante che la procedura di accertamento si concluse con provvedimento definitivo emesso soltanto nel 2017 poiché, ai fini del predetto obbligo informativo, come è solare, non rileva la certezza del danno (quella sì palesatasi nel 2017), ma la semplice possibilità sulla base di circostanze suscettibili di cagionarlo (ampiamente chiara sin dal momento dell'omissione e, ancora di più, dall'atto iniziale della procedura accertativa).
9.4. Dunque, la domanda di manleva dell'appellante nei confronti dell'appellata CP_3
[...
è stata giustamente disattesa.
10. Da ultimo, quanto alla affermazione degli appellati per cui sulla somma riconosciuta come dovuta dal Tribunale, pari ad € 144.866,44, va riconosciuta e liquidata anche d'ufficio la rivalutazione monetaria dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, si replica che il giudice di prime cure ha, in modo implicito ma chiaro, escluso – evidentemente errando, trattandosi di debito di valore – la rivalutazione monetaria limitandosi ad attribuire gli interessi legali dalla domanda, e tale pronuncia non è stata impugnata dagli attori cosicché sul punto si è formato il giudicato (cfr. ex multis la stessa
Cass. 6711/2021 citata dagli appellati).
11. In conclusione, l'appello va respinto.
11.1. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ).
11.2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al D.M. 55/2022 come aggiornate con D.M. 147/2022, scaglione conforme al deciso, secondo i valori medi per tutte le fasi eccetto quella di trattazione e di istruttoria per la quale, essendo in buona sostanza la causa stata rimessa direttamente in decisione, appaiono appropriati i valori minimi.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso in favore degli appellati e Parte_1 ON
, nelle loro qualità, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in ON complessivi € 12.164,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compensi;
3) condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellata delle Parte_1 CP_3 spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 12.164,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compensi;
4) dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
12 Così deciso nella camera di consiglio dell'11.6.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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